TABELLA CLASSIFICAZIONE SUINI

TABELLA CLASSIFICAZIONE SUINI (Reg. 1308/13, 1182/17; Dec. UE 2014/38; Legge 96/10; D.M. 24/10/18, 5/12/19)  (suini04)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole Alimentari, Forestali (MIPAAF), Enti selezionatori o ibridatori, Associazione nazionale allevatori suini (ANAS), Centro di ricerca zootecnica ed acquicoltura (CREA – ZA), Ispettorato Centrale Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF), AGEA in qualità di soggetto gestore di Banca Dati Riproduttori (BDR dove riportare sequenze genomiche identificative dei verri impiegati nel circuito della DOP/IGP), Organismi di controllo (OdC) delle DOP/IGP

Produttori di suini pesanti, stabilimenti di macellazione dei suini (stabilimenti) che ottengono:

  • carcasse standard, intese come “corpo di suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza lingua, setole, unghie, organi genitali, sugna, rognoni e diaframma”. Carcasse possono essere presentate anche senza asportare diaframma e sugna prima della pesatura e classificazione;
  • mezzene: ottenute dalla “separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno o per la sinfisi ischio-pubica” e presentate “con o senza midollo spinale, il cervello e la lingua; nel caso delle scrofe con o senza mammelle”.

Esclusi dall’obbligo della classificazione:

a)carcasse di proprietà di stabilimenti, per le quali non è prevista alcuna transazione commerciale per l’acquisto degli animali di provenienza

b)situazioni inerenti a particolari modalità di commercializzazione per cui è impossibile eseguire la classificazione

c)stabilimenti che macellano fino a 200 suini in media per settimana (salvo quelli operanti nel circuito della DOP/IGP che rimangono obbligati), a seguito di una richiesta di deroga (Modello Allegato 6 pubblicato su GU 298/18) inviata a MIPAAF (DM 24/10/2018 ad art. 26 stabilisce che gli stabilimenti in deroga, ai sensi del DM 12/10/2012 abrogato, sono esonerati dal presentare una nuova domanda se mantengono i requisiti prescritti).

Iter procedurale:

Nuove modalità di classificazione delle carcasse suine, definite con il Reg. 1182/17, sono state recepite con DM 24/10/2018 a partire dal 25/12/18, che prevede:

  • istituzione presso il MIPAAF di un gruppo di lavoro per le carcasse suine, composto da: 1 rappresentante del MIPAAF (con funzioni di coordinatore); 4 esperti designati dalla Conferenza Stato-Regioni; eventuali tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse. Gruppo ha il compito di supportare il MIPAAF nella definizione delle linee guida per l’organizzazione ed esecuzione dei controlli
  • obbligo per tutti gli stabilimenti di classificare ed identificare le carcasse suine utilizzando la tabella UE  di cui ad Allegato IV di Reg. 1308/13 pubblicata su GUCE 347/13, riguardante le seguenti classi commerciali:

Ø      classe S (utilizzata solo per carcasse di suini di peso inferiore a 100 kg.), se oltre il 60% del peso della carcassa è costituito da carne magra

Ø      classe E, se carne magra è compresa tra 55% e 60%;

Ø      classe U, se carne magra è compresa tra 50% e 55%;

Ø      classe R, se carne magra è compresa tra 45% e 50%;

Ø      classe O, se carne magra è compresa tra 40% e 45%;

Ø      classe P, se carne magra è inferiore a 40%

La misurazione del tenore di carne magra sulle carcasse standard è effettuata al momento della pesata, secondo i metodi riportati nella Decisione 2014/38/UE;

  • inserimento dei risulti della classificazione nel portale www.impresa.gov.it, garantendo la tracciabilità del classificatore di ogni partita di suini
  • marcatura delle carcasse dopo la classificazione riportando in lettere maiuscole la categoria di peso (quale: L = Leight o leggero per carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg; H = heavy o pesante, per carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg) e classe di carnosità (S, E, U, R, O, P) o in alternativa, la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra. Marcatura va effettuata per ogni mezzena “sulla cotenna al livello della zampa posteriore o del prosciutto”, mediante utilizzo di inchiostro indelebile e termoresistente, con lettere ben visibili aventi altezza di almeno 2 cm. Se l’identificazione della carcassa avviene mediante etichetta occorre rispettare le seguenti prescrizioni:

a)etichette, conservate ed utilizzate solo negli stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali, sono apposte su ogni mezzena, anche all’interno delle carcasse

b)etichetta deve riportare: classificazione (cioè categoria di peso e classe della carcassa, o percentuale di carne magra); numero di riconoscimento del macello; numero di identificazione/macellazione dell’animale; data di macellazione; peso della carcassa (evidenziare se rilevato a caldo o a freddo)

c)etichetta deve risultare perfettamente leggibile ed esente da qualunque correzione o cancellatura. Ogni eventuale correzione va eseguita sotto la supervisione dell’Autorità responsabile dei controlli

d)etichetta deve essere inviolabile e saldamente applicata sulla carcassa

  • utilizzo da parte dei responsabili degli stabilimenti di esperti classificatori in possesso di diploma di abilitazione e tesserino rilasciato dal MIPAAF (modello Allegato 3 pubblicato su GU 298/18), a seguito del superamento di un esame connesso ad un corso promosso periodicamente dal MIPAAF, che può affidarne la gestione a soggetti di provata esperienza, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Domanda di iscrizione al corso (modello Allegato 8 pubblicato su GU 298/18) va inviata al MIPAAF. Classificatore abilitato viene inserito nell’Elenco nazionale dei classificatori di carcasse suine tenuto presso il MIPAAF. Abilitazione e tesserino sono validi 10 anni dalla data rilascio e sono rinnovabili su domanda inviata a MIPAAF, previo il superamento di un esame connesso ad un corso di aggiornamento. Se la domanda di rinnovo non viene inviata entro i 6 mesi successivi alla scadenza del tesserino, il classificatore è eliminato dall’Elenco nazionale. Classificatori con tesserino scaduto rilasciato in base alla precedente normativa, possono rinnovarlo entro il 25/12/2019 pena loro eliminazione dall’Elenco nazionale
  • esecuzione  su tutto il territorio nazionale di controlli sull’operato dei classificatori di carcasse  suine, da parte di 1 o più soggetti aventi “provata esperienza nel settore, che dispongono di un numero di addetti qualificati, imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interesse”. Tali soggetti sono individuati tramite procedura ad evidenza pubblica, in cui riportare anche i costi a carico delle imprese assoggettate
  • attuazione dei controlli sulla base delle linee guida definite dal Gruppo di lavoro e delle indicazioni riportate nel “Manuale delle procedure operative e controllo dell’attività di classificazione delle carcasse suine”, pubblicato sul sito del MIPAAF. Controlli in loco, eseguiti senza preavviso da personale munito di tesserino, avvengono con una frequenza e su un numero minimo di  carcasse definiti in relazione alla valutazione dei rischi (considerare il numero dei capi abbattuti  nei macelli sottoposti a controllo ed i risultati conseguiti in  precedenti controlli in loco) o, in alternativa, almeno 2 volte/trimestre in tutti i macelli che abbattono in media oltre 200 suini/settimana nel corso dell’anno (almeno 1 volta/semestre se l’abbattimento medio annuo è inferiore a 200 suini/settimana). Organismi incaricati dei controlli verificano altresì, almeno 1 volta/anno, la sussistenza delle condizioni di deroga per gli stabilimenti beneficiari.
  • supervisione da parte del MIPAAF delle attività di controllo, comprese le prove individuali degli esperti classificatori
  • redazione, dopo ogni controllo, di un verbale, di cui 1 copia viene consegnata al responsabile dello stabilimento ed 1 copia conservata dall’Organismo di controllo, che trasmette al MIPAAF entro il 31 Luglio il prospetto riepilogativo (in formato elettronico) dei controlli eseguiti entro 1° semestre ed entro il 15 Gennaio, quelli eseguiti nel 2° semestre.  Organo di controllo invia inoltre:

a)entro 90 giorni il verbale di contestazione delle violazioni inerenti le norme sulla classificazione al MIPAAF, per l’applicazione dei provvedimenti del caso

b)entro il 31 Gennaio al MIPAAF una relazione sull’attività svolta.

MIPAAF con D.M. 5/12/2019, come modificato da D.M. 10/6/2021, ha definito i criteri per la produzione del suino pesante (cioè del suino macellato ad un peso tale da produrre carcasse marcate con lettera H) ai fini delle produzioni DOP/IGP ed in particolare ad:

Art. 2 possibilità di impiegare come riproduttori di suini per tipi genetici diversi dalle razze iscritte in Libro genealogico italiano per suino pesante, purché risultano iscritti nella “Lista degli altri tipi genetici” (dove riportati nomi delle razze, linee, incroci che hanno superato positivamente la valutazione di non incompatibilità con razze di Libro genealogico) pubblicata nel sito internet del MIPAAF

Art. 3 Enti selezionatori od ibridatori interessati ad iscrivere un tipo genetico nella Lista inviano domanda (entro 30/6/2020 per tipi genetici già in uso nel circuito DOP/IGP), tramite PEC, riportando le informazioni indicate in Allegato II pubblicato su G.U. 299/19, ad ANAS che provvede a: accertare correttezza e completezza della domanda; raccogliere qualunque informazione utile ad esprimere parere sul tipo genetico in questione; trasmettere documentazione pervenuta a CREA – ZA al fine di acquisirne il parere in merito a compatibilità del tipo genetico con schemi di selezione del Libro genealogico per produzione di suino pesante (copia del parere inviata a MIPAAF)

MIPAAF, tenuto conto del parere del CREA – ZA, approva o respinge entro 90 giorni da invio la domanda di iscrizione del nuovo tipo genetico nella Lista (180 giorni in caso di tipi genetici già in uso), provvedendo ad aggiornare la Lista sul sito www.politicheagricole.it In considerazione dei tempi biologici necessari ai cicli produttivi e quelli di allevamento dei suini pesanti, provvedimento di rigetto stabilisce periodo di 12 mesi durante il quale è possibile usare riproduttori nell’ambito dei circuiti DOP e IGP, purché fornita pubblicità sul sito internet del MIPAAF

Programmi di tipi genetici valutati conformi non possono essere modificati rispetto alla documentazione inviata prima di 3 anni dalla iscrizione nella Lista. Qualunque modifica successiva al programma genetico dei tipi ammessi va notificato ad ANAS, che effettua nuova procedura di valutazione

Art. 4 Enti selezionatori od ibridatori registrano presso BDR le sequenze genomiche identificative di ogni maschio riproduttore valutato positivamente da usare negli allevamenti iscritti in Elenco tenuto da Organismo autorizzato da ICQRF. Informazioni su finalità del programma genetico, obiettivi di selezione, caratteristiche fenotipiche sono pubbliche, mentre altre informazioni possono essere divulgate solo con consenso scritto di Ente interessato

Art. 5 al fine di:

  • monitorare qualità della materia prima per la produzione di DOP/IGP, OdC inseriscono dati delle verifiche di conformità delle carcasse e cosce al macello in Banca dati vigilanza e li mettono a disposizione di ANAS e CREA – ZA
  • verificare effettiva attitudine alle produzioni DOP/IGP di altri tipi genetici della Lista, su richiesta di MIPAAF, CREA – ZA organizza prove sperimentali con suini di tipo genetico accertato che saranno seguiti dal loro svezzamento fino alla stagionatura dei relativi prodotti. Se prove forniscono esiti negativi si procede al riesame del tipo genetico in questione
  • assicurare necessaria diffusione delle attività in oggetto, MIPAAF redige, almeno ogni 2 anni, un rapporto di monitoraggio

Art. 6 costi di istruttoria per la valutazione di cui ad Art. 3 sono a totale carico di Enti selezionatori od ibridatori richiedenti e calcolati sulla base di un tariffario predisposto ogni anno da ANAS (pubblicato sul suo sito internet) e definito tenendo conto dei costi effettivi delle attività di ANAS e CREA – ZA al riguardo

Sanzioni:

Titolare di stabilimento che non ottempera all’obbligo della classificazione e della identificazione delle carcasse di suini, o non inserisce i dati della classificazione nel portale MIPAAF, o impiega personale tecnico non abilitato: multa da 3.000 a 18.000 €.

Classificatori giudicati non idonei in quanto a seguito di controlli si è rilevato che hanno effettuato operazioni di classificazione ed identificazione in modo difforme da quanto previsto su oltre il 10% di un campione di almeno 60 carcasse suine: multa da 500 a 3.000 € + sospensione o revoca dell’abilitazione, previa diffida notificata da MIPAAF se tali operazioni sono eseguite reiteratamente in modo difforme.

Tecnico che effettua la classificazione privo dell’abilitazione: multa da 1.000 a 6.000 €.

In caso di irregolarità rilevate in sede di classificazione delle carcasse: frequenza dei controlli presso lo stabilimento aumenta a partire dal mese successivo a quello di rilevamento dell’irregolarità per almeno 6 mesi

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