ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO

ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO (D.Lgs. 124/04, 149/15; Legge 133/08          (lavoro 18)

 

Soggetti interessati:

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MiL.Po.S), Ministero Economia e Finanze (MEF), INPS, INAIL.

Iter procedurale:

D.Lgs. 149/15 ha istituito Ispettorato Nazionale del Lavoro, avente sede in Roma (e con non oltre 80 sedi territoriali) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile, e posto sotto la sorveglianza di MiL.Po.S e di Corte dei Conti.

Ispettorato, il cui statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, svolge seguenti funzioni:

  1. coordina, in base a direttive MiL.Po.S, vigilanza in materia di:
  • lavoro, contribuzione ed assicurazione obbligatoria, legislazione sociale (compresa vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), nei limiti delle competenze già attribuite agli ispettori del Ministero
  • riconoscimento di: diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali; esposizioni al rischio nelle malattie professionali; caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini di applicazione tariffa dei premi
  1. emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere di MiL.Po.S, nonché direttive operative agli ispettori
  2. propone obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed esegue monitoraggio su loro realizzazione
  3. cura formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, compreso quello di INPS ed INAIL
  4. svolge attività di prevenzione e promozione della legalità presso Enti, datori di lavoro, Associazioni finalizzate al contrasto di lavoro sommerso ed irregolare (compreso uso non corretto dei tirocini)
  5. esercita e coordina attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nei trasporti su strada
  6. svolge attività di studio ed analisi sui fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, con relativa mappatura dei rischi, al fine di orientare attività di vigilanza
  7. gestisce risorse assegnate, anche per uniformare attività di vigilanza, competenze professionali e dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo
  8. svolge ogni ulteriore attività ispettiva affidata da MILPOS
  9. riferisce a MiL.Po.S, INPS, INAIL, ogni informazione utile alla programmazione e svolgimento delle attività istituzionale di questi
  10. coordina, con servizio ispettivo di Aziende sanitarie locali ed Agenzie regionali per protezione ambientale, attività ispettiva, in modo da uniformarne comportamento e conseguire così maggiore efficacia negli accertamenti ispettivi, evitando sovrapposizione di interventi

Organi di Ispettorato sono:

  1. Direttore, scelto tra esperti o personale dirigenziale di Amministrazioni pubbliche, avente comprovata esperienza e professionalità nelle materie di competenza di Ispettorato, nominato con decreto del Presidente di Repubblica (su proposta MiL.Po.S), dotato di un compenso pari a quello riconosciuto ad un Capo Dipartimento. Al Direttore compete:
  • rappresentanza legale di Ispettorato
  • attuare indirizzi dati da Consiglio Amministrazione
  • inviare a Consiglio Amministrazione bilancio preventivo e conto consuntivo
  • proporre a Commissione centrale di coordinamento gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive
  • riferire periodicamente e inviare relazione annuale su attività svolta da Ispettorato a Ministero e Consiglio di Amministrazione
  • gestire Ispettorato (di cui ha responsabilità di conseguire risultati fissati da Ministero) nei limiti di bilancio assegnati
  • proporre a Ministero modifiche ai regolamenti inerenti contabilità
  1. Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto MiL.Po.S, composto da 4 dirigenti di Amministrazioni pubbliche (di cui 1 indicato da INPS ed 1 da INAIL), in possesso di comprovata esperienza e professionalità in materia. Consiglio, alle cui sedute partecipa il Direttore, è convocato da suo Presidente, che ne stabilisce ordine del giorno, ed ha il compito di:
  • coadiuvare Direttore nell’esecuzione delle sue funzioni
  • deliberare su bilancio preventivo, conto consuntivo, piani di spesa di investimenti
  1. Collegio dei revisori, nominato con decreto MILPOS, composto da 3 membri (di cui 2 nominati da MILPOS ed 1 da MEF), scelti tra dirigenti in possesso di specifica professionalità in materia, a cui compete il controllo su attività di Ispettorato

Presidente Consiglio Ministri approva con decreto:

  1. organizzazione delle risorse umane e strumentali necessarie al funzionamento di Ispettorato, nonché contabilità finanziaria ed economica patrimoniale ai fini della sua gestione
  2. modalità flessibili e semplificate di lavoro
  3. dislocazione sul territorio di Uffici di Ispettorato con relativi assetti ed organici, tenendo presente che: in esso confluisce personale sia di INPS ed INAIL sia di “Comando carabinieri per tutela del lavoro” (istituito presso Ispettorato sede di Roma); unità territoriali sono alle dipendenze funzionali del Dirigente Territoriale di Ispettorato
  4. risorse strumentali e finanziarie disponibili, comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza a Ispettorato (comprese missioni)
  5. forme di coordinamento da attivare tra Ispettorato e servizi ispettivi di INPS, comprendente il potere di Ispettorato di: dettare le direttive operative; definire la programmazione ispettiva e le modalità di accertamento
  6. modifiche alla organizzazione di Ministero, INPS, INAIL a seguito della istituzione di Ispettorato (v. soppressione della Direzione generale per attività ispettiva del Ministero)

Ispettorato può farsi rappresentare e difendere in: 1° grado di giudizio da propri funzionari in merito ad opposizione ad ordinanze di ingiunzione o cartelle esattoriali; 2° grado da Avvocatura di Stato. In caso di esito favorevole ad Ispettorato verranno riconosciute da Giudice le spese, diritti, onorari di lite ridotti del 20%.

Ispettorato  può stipulare protocolli di intesa con: servizi ispettivi di Aziende sanitarie locali e di Agenzie regionali per protezione ambiente; Amministrazioni pubbliche regionali e locali; aziende di trasporto pubblico regionale e locale per facilitare la mobilità del personale ispettivo nello svolgimento dei propri compiti.

INPS, INAIL, Agenzia Entrate mettono a disposizione di Ispettorato, anche tramite accesso a specifici archivi informatici, dati utili per lo svolgimento delle attività di vigilanza (in particolare  relativi ad imprese che evidenziano fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare, o evasione, o omissione contributiva).

Al fine di evitare sovrapposizione di interventi  operativi, ogni organo che svolge attività  di accertamento in materia di lavoro è tenuto a raccordarsi con sede centrale e territoriale di Ispettorato.

MILPOS nomina un Comitato operativo (presieduto da Direttore di Ispettorato e composto da esperto di Ministero, INPS, INAIL), con il compito di garantire progressiva funzionalità di Ispettorato (comunque entro 24/09/2018) ed in particolare di:

  1. coadiuvare il Direttore di Ispettorato nella definizione di atti di indirizzo dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento
  2. assicurare il coordinamento tra Ispettorato, MILPOS, INPS, INAIL a fini di: corretta ed efficace gestione di personale ispettivo, definizione  di obiettivi in relazione a piani di attività di  tali Organismi; collaborazione reciproca nell’attività di vigilanza
  3. adottare, in accordo con Direttore di Ispettorato; misure volte ad una più efficace uniformità nell’attività di vigilanza, comprese misure di carattere economico e gestionale
  4. monitorare attività di Ispettorato, al fine di valutare efficacia di azione intrapresa

Il D.Lgs. 149/15 modifica anche il D.Lgs. 124/04 nelle seguenti parti:

Art. 3 Commissione Centrale di coordinamento delle attività di vigilanza, avente il compito di propone indirizzi, obiettivi strategici, priorità di intervento, tenendo conto  di specifici rapporti presentati da Ispettorato nazionale lavoro. Commissione nominata con decreto MILPOS, alle cui sedute possono essere invitati Direttori generali di Ministero e Capo di Polizia (componenti non percepiscono alcun compenso, rimborso spese, indennità di missione).

Art. 16 Ricorsi a Direttore di sede territoriale di Ispettorato ammessi entro 30 giorni da notifica atti di accertamento adottati  da Agenti di polizia giudiziaria in materia di lavoro, legislazione sociale, contributiva ed assicurativa. Ricorso esaminato entro 60 giorni in base a documentazione prodotta (trascorso tale termine senza pronunciamento, ricorso si intende respinto).

Art. 17 Ricorso a Comitato per rapporti di lavoro, istituito presso sede territoriale di Ispettorato, ammesso entro 30 giorni da notifica atti di accertamento adottati da Agenti di polizia giudiziaria in materia di lavoro, legislazione sociale, contributiva ed assicurativa. Ricorso esaminato entro 60 giorni in base a documentazione prodotta (trascorso tale termine senza pronunciamento, ricorso si intende respinto).

Rimane invece inalterato il testo di art. 13 del D.Lgs. 124/04, come modificato da Legge 183/10, che prevede la possibilità  per personale ispettivo di accedere ai luoghi di lavoro, con rilascio, a datore di lavoro, a conclusione delle attività di verifica attuate del “verbale di primo accesso ispettivo”, contenente:

  • identificazione lavoratori trovati al lavoro e descrizione modalità del loro impiego;
  • attività eseguite dal personale ispettivo
  • eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da persone presenti ad ispezione;
  • ogni richiesta, anche documentale, utile a proseguimento di istruttori ai fini di perseguire eventuali illeciti.

Se da ispezione emergono inosservanze a norme di legge o al contratto collettivo, che possono determinare sanzioni amministrative, personale ispettivo redige verbale unico di accertamento e notificazione, da trasmettere a trasgressore e ad “eventuale obbligato in solido”, in cui evidenziare:

  1. esiti di accertamento con indicazione delle fonti di “prova degli illeciti rilevati”;
  2. diffida a regolarizzare inosservanze, comunque sanabili, entro 30 giorni da notifica del verbale. Potere di diffida esteso anche a:
  • “ispettori e funzionari amministrativi di Enti ed Istituti previdenziali per inadempienza da essi rilevati”;
  • agenti di polizia giudiziaria per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
  1. possibilità di estinguere illeciti ottemperando a diffida e provvedendo al pagamento di sanzione minima;
  2. possibilità di estinguere illeciti non diffidabili o quelli oggetto di diffida ma non ottemperati mediante pagamento sanzione in misura ridotta;
  3. indicazione strumenti di difesa ed organi a cui proporre ricorso con relativi tempi di impugnazione.

Adozione diffida interrompe termini di giudizio e del ricorso fino a scadenza del termine per adempiere a diffida. Se non fornita prova a personale ispettivo di regolarizzazione della posizione o di pagamento delle somme previste, verbale produce effetti di contestazione degli addebiti accertati

 

Sanzioni:

Se trasgressore adempie a diffida di regolarizzare posizioni lavorative irregolari: sanzione pari al minimo di legge o 25% di sanzione stabilita in misura fissa entro 15 giorni da scadenza obbligo di adempimento a diffida (pagamento di tale importo “estingue procedimento sanzionatorio limitatamente alla inosservanza oggetto di diffida”, purché in osservanza oggetto di diffida siano state regolarizzate).

In caso venga accertata omessa o infedele registrazione dei dati nel libro di lavoro (da intendersi come complesso dei dati prescritti e non del singolo dato), salvo casi di “errori meramente materiali” che determina differenti trattamenti contributivi, previdenziali, fiscali: multa da 150 a 1500 € (500-3000 € se violazione riguarda oltre 10 lavoratori).

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