INTEGRAZIONI SALARIALI

INTEGRAZIONI SALARIALI  (D.Lgs. 22/15, 148/15; Legge 19/17)                                 (Lavoro 32)

 

Soggetti interessati:

Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), INPS, Dipartimento territoriale del lavoro.

Lavoratori assunti con:

  1. contratto di lavoro subordinato (compresi apprendisti, ma esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio), in possesso  di un’anzianità di lavoro di almeno 90 giorni al momento di invio domanda(calcolata “computando anche periodo in cui lavoratore passa alle dipendenze di impresa subentrante nell’appalto”) nell’ambito di unità produttiva dove richiesta integrazione salariale (condizione non necessaria”per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale”)
  2. contratto di apprendistato professionalizzante (beneficiano di trattamento straordinario di integrazione salariale solo in caso di crisi aziendale, fermo restando che alla ripresa di attività lavorativa, dopo sospensione o riduzione di orario di lavoro, periodo di apprendistato viene prorogato in misura pari ad ore di integrazione salariale fruite)

Possono adire ad  integrazione salariale ordinaria:

  • imprese industriali manifatturiere, trasporto, estrattive, installazione di impianti, produzione e distribuzione di energia, acqua, gas
  • cooperative di produzione e lavoro, che svolgono attività similari alle precedenti, salvo cooperative di cui ad Elenco  di DPR 602/70
  • imprese addette a noleggio  e distribuzione di film, stampa pellicole cinematografiche; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette ad impianti elettrici, telefonici; imprese di armamento ferroviario
  • imprese di frangitura olive per conto terzi
  • imprese industriali di Enti pubblici, salvo quelle  con capitale interamente pubblico
  • imprese industriali ed artigiane nel settore di edilizia ed affini, escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
  • imprese di lavorazione boschiva, forestale e del tabacco
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (solo per dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato).

Possono adire ad integrazione salariale straordinaria:

  • imprese industriali, comprese quelle edili ed affini
  • imprese artigiane che procedono a sospensione di lavoro a seguito di “sospensione o riduzione attività di impresa che esercita influsso gestionale prevalente” (cioè somma dei corrispettivi risultante dalle fatture emesse per opere e servizi  da impresa destinataria di commesse superiore, nei 2 anni precedenti, a 50% del fatturato complessivo di impresa secondo quanto attestato da elenco clienti e fornitori)
  • imprese appaltatrici di: servizi mensa o ristorazione, che subiscono riduzione di attività a seguito di difficoltà di azienda appaltante; servizi di pulizia (anche in forma cooperativa)
  • imprese di produzione e manutenzione di materiale ferroviario rotabile
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi
  • imprese di vigilanza
  • imprese esercenti attività commerciali, agenzie viaggio e turismo, che nel semestre precedente domanda occupano oltre 50 dipendenti
  • imprese del trasporto aereo e della gestione portuale
  • partiti e movimenti politici e loro articolazioni territoriali

 

Iter procedurale:

D.Lgs. 22/15 prevede, tra l’altro, ad art. 15 istituzione, a titolo sperimentale, della DIS-COLL, cioè di un’indennità di disoccupazione   a favore di lavoratori con rapporto di collaborazione  coordinata e continuativa, anche a progetto (esclusi amministratori e sindaci) purchè:

  1. iscritti in via esclusiva a gestione separata
  2. non pensionati
  3. privi di partita IVA
  4. risultano, al momento di invio domanda, in stato di disoccupazione avendo perduto involontariamente propria occupazione
  5. dispongono di almeno 3 mesi di contribuzione dal 1 Gennaio anno precedente fino al momento di cessazione dal lavoro
  6. dispongono, nell’anno di cessazione dal lavoro, di almeno 1 mese di contribuzione versato, o di un rapporto di collaborazione di almeno 1 mese che abbia fornito un reddito almeno pari a 50% della contribuzione mensile

Per beneficiare di DIS-COLL occorre inviare domanda, in via telematica, ad INPS entro 68 giorni da cessazione del rapporto di lavoro.

INPS provvede ad erogare DIS-COLL previa verifica di:

  • permanenza dello stato di disoccupazione del richiedente
  • partecipazione di questo ad iniziative di attivazione lavorativa e percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti, per favorire “ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo”

In caso di nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato di durata superiore  a 5  giorni si ha decadenza dal diritto alla DIS-COLL (in caso di durata inferiore  DIS-COLL sospesa d’ufficio e sua erogazione può riprendere dopo aver accertato sussistenza dello stato di disoccupazione).

Beneficiario di DIS-COLL che intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale da cui derivi un reddito con imposta lorda inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi di DPR 917/86 comunica ad INPS, entro 30 giorni da inizio attività, il reddito presumibile di questa, pena decadenza da DIS-COLL a decorrere da inizio attività

D.Lgs. 148/15, come modificato da ultimo dalla Legge 26/19 prevede tra l’altro:

  1. integrazione salariale ordinaria (ISO) per un massimo di 13 settimane consecutive(prorogabile fino a 52 settimane) di cui beneficiano i dipendenti delle imprese indicate sopra in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario di lavoro dovuta a:
  • situazioni aziendali connesse ad eventi transitori non imputabili all’impresa (comprese le intemperie stagionali);
  • situazioni temporanee di mercato

Dopo tale periodo una nuova  domanda di ISO per la stessa unità produttiva può essere ammessa non prima di 52 settimane.

ISO può essere concessa anche per periodi non consecutivi (con esclusione di “eventi oggettivamente non evitabili”), comunque non oltre 52 settimane in 2 anni .

Nell’ambito di tali provvedimenti  non possono comunque essere autorizzate ore di ISO eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie che tutti i lavoratori dell’unità produttiva occupati nel semestre precedente alla richiesta  di ISO,  possono effettuare in 2 anni . A tal  fine l’impresa deve evidenziare nella domanda il numero di occupati nel semestre precedente, distinti  per orario contrattuale.

L’impresa è tenuta a comunicare preventivamente ai rappresentanti sindacali: cause della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro; entità e durata prevedibile di tale situazione; numero dei lavoratori interessati. A seguito della richiesta di una delle parti, al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori, vi può essere un esame congiunto della situazione, da attuarsi entro 25 giorni dalla precedente comunicazione  (10 giorni per imprese fino a 50 dipendenti). Nel caso di “eventi oggettivamente non evitabili” che impongono la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, l’impresa comunica l’entità e durata prevedibile di questa  (se superiore a 16 ore  settimanali si procede, su richiesta di una delle parti da inviare entro i 3 giorni successivi, ad un esame congiunto della situazione, da attuarsi  entro i 5 giorni successivi alla richiesta, ai fini della ripresa della normale attività produttiva).

Per beneficiare di ISO l’impresa deve attestare l’esecuzione dei suddetti adempimenti e presentare, per via telematica, ad INPS, entro 15 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione dell’orario di lavoro (salvo “eventi oggettivamente non evitabili”, per cui è ammessa la proroga alla fine del mese successivo a quello dell’evento), domanda in cui specificare: causa della sospensione/riduzione dell’orario di lavoro; presumibile durata; nominativi dei lavoratori interessati; ore richieste (dati inviati da INPS alla Regione).

Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro deve inviare a INPS tutti i dati necessari per consentirne il pagamento diretto, da parte di INPS stessa entro termine di 15 giorni, altrimenti il pagamento delle suddette prestazioni e degli oneri connessi risultano a carico del datore di lavoro inadempiente

Se la domanda viene rifiutata, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione di INPS, al Comitato di gestione per le prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.

  1. Integrazione salariale straordinaria (ISS) può essere richiesta quando la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è dovuta a:
  • riorganizzazione aziendale, purchè venga presentato un piano di interventi volto a fronteggiare le insufficienze rilevate nella struttura gestionale o produttiva, contenente indicazioni sugli investimenti ed eventuale attività di formazione dei lavoratori da realizzare, nell’intento di procedere al “recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o riduzioni dell’orario del lavoro”
  • crisi aziendale (salvo casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un suo ramo), purchè venga presentato un programma contenente: piano di risanamento, “volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale derivanti da condizionamenti esterni”; interventi correttivi da adottare ed obiettivi da raggiungere per continuare l’attività aziendale  e tutelare l’occupazione
  1. contratto di solidarietà, in cui definito riduzione media di orario di lavoro (inferiore a 60% di orario giornaliero, settimanale, mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà) stipulato da impresa al fine di evitare, in tutto od in parte, riduzione o dichiarazione di esubero di personale. Per ogni lavoratore, la riduzione complessiva di orario di lavoro mai oltre 70%, nel periodo oggetto di contratto. Trattamento di integrazione salariale ridotto in caso di successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale, e comunque determinato non tenendo conto  degli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi aziendali interventi nei 6 mesi precedentistipula del contratto di solidarietà. Il contratto di solidarietà si può prevedere modalità tramite cui impresa, per soddisfare temporanee esigenze di lavoro, può aumentare orario ridotto (comunque entro  normale orario di lavoro), con conseguente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative a retribuzione persa a seguito  di riduzione orario di lavoro, sono a carico di gestione di competenza, salvo quelle dei lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di un procedimento di licenziamento collettivo, avvenuto entro 90 giorni dal termine del periodo, di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del precedente.
  2. contratto di solidarietà espansiva, riguardante riduzione orario di lavoro, con conseguente riduzione della retribuzione e contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Tali assunzioni non debbono determinare, nelle unità produttive oggetto di riduzione di orario, una riduzione di manodopera femminile rispetto a quella maschile, salvo che questo non sia espressamente previsto nei suddetti contratti a causa di carenza di manodopera femminile in possesso delle qualifiche richieste per assunzione. Contratti collettivi sono depositati presso Direzione territoriale del lavoro affinché accerti,  ai fini della concessione del contributo, la corrispondenza tra riduzione di orario di lavoro ed assunzioni effettuate; vigili su corretta applicazione dei contratti disponendo sospensione del contributo in caso di  violazione rilavato. Lavoratori assunti con tali contratti sono esclusi dal comparto dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi, ai fini di accesso alle agevolazioni di carattere finanziario. Dai benefici suddetti sono esclusi i datori di lavoro, che nei 12 mesi precedentialle assunzioni hanno proceduto a riduzione di personale o a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione straordinaria. Contratti di solidarietà ordinaria in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima di   01/01/2016 possono essere trasformati, in base a D. Lgs 185/16, in contratti di solidarietà espansiva, purchè riduzione di orario di lavoro non superiore a quella concordata.

Impresa non può chiedere integrazione salariale straordinaria per stessa unità produttiva per cui richiesto nello stesso periodo e per stesse causali, intervento ordinario.

Impresa  che intende chiedere integrazione salariale straordinaria  comunica, direttamente o tramite Associazione imprenditori a cui conferisce  mandato, a rappresentanza sindacale: cause di sospensione o riduzione orario di lavoro; entità e durata prevedibile; numero di lavoratori interessati. Entro 3 giorni da comunicazione, impresa invia domanda di esame congiunto della situazione aziendale a competente Ufficio del lavoro, ai fini della convocazione delle parti (se unità produttive in più Regioni presso Ministero). Esame congiunto riguarda programma che impresa intende adottare (v. durata e numero di lavoratori oggetto di sospensione/riduzione orario di lavoro; assenza di forme alternative a riduzione orario lavoro; misure previste per gestione di eccedenze di personale; criteri di scelta dei lavoratori da sospendere; modalità di rotazione fra lavoratori, o motivi per cui non attuata rotazione). Ai fini del trattamento salariale straordinario “parti dichiarano non percorribilità della causale del contratto di solidarietà”. Intera procedura di consultazione deve concludersi entro 25 giorni da avvio (10 giorni per imprese con meno di 50 dipendenti).

Domanda di concessione di integrazione salariale straordinaria/ordinaria, inviata in unica  soluzione a MILPOS e Dipartimenti del lavoro competenti per territorio entro 7 giorni da conclusione procedura di consultazione  sindacale o da data di stipula accordo collettivo  aziendale,  specificando numero dei lavoratori mediamente occupati in unità produttiva oggetto di intervento  nel semestre precedente (distinti per orario contrattuale) ed  allegando elenco nominativo dei lavoratori interessati a sospensione/riduzione di orario.

Sospensione/riduzione orario di lavoro concordata tra le parti ha inizio 30 giorni dopo invio domanda.

Ministro emana decreto di concessione integrazione salariale  entro 90 giorni da richiesta. Dipartimento territoriale del lavoro, nei 3 mesi precedenti conclusione integrazione salariale, procede a: verificare mantenimento di impegni aziendali; redigere una relazione da inviare, entro 30 giorni da conclusione  integrazione salariale, a MILPOS, affinchè questo, se dal controllo emerge mancato svolgimento del programma, possa decidere entro 90 giorni in merito ad eventuale sospensione e riesame della pratica.

Impresa, sentite rappresentanze sindacali, può chiedere modifica del programma nel corso di sua attuazione.

Istituita presso Presidenza Consiglio Ministri, una Commissione composta da 4 membri con il compito di: certificare ammissibilità delle domande; fissare durata del trattamento di integrazione salariale prevista da accordo; numero di lavoratori ed ammontare  di ore integrabili, in relazione al piano di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto in accordo. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità , gettone presenze, rimborsi spesa.

 

Entità aiuto:

  1. Lgs. 22/15 ad art. 15 prevede la concessione a titolo sperimentale di un’indennità mensile di disoccupazione a favore di lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS – COLL ) che Legge 19/17 ha esteso ad eventi di disoccupazione  verificatisi nel periodo 01/01/2017 – 30/06/2017, nel limite di spesa di 19.200.000 €.

La Legge 81/17, che modifica il D.Lgs. 22/15, estende la DIS COLE anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che a decorrere da 01/07/2017 si trovano in stato di disoccupazione purchè:

  1. nel limite di 14.400.000 € per 2017, 39.000.000 € per 2019, 40.200.000 € per 2020, 40.800.000 € per 2021, 41.400.000 € per 2022, 42.000.000 € per 2023, 42700.000 € per 2024, 43.300.000 € per 2025, 44.000.000 € per 2026
  2. INPS invia subito a MILPOS MEF; dati relativi ad andamento delle entrate contributive ed al costo delle prestazioni
  3. collaboratori, assegnisti, dottorandi di ricerca con borsa studio, amministratori e sindacati versato aliquota contributiva pari a 0,50%

Importo di DIS-COLL è rapportato a:

  • reddito imponibile a fini previdenziali, risultante dai versamenti dei contributivi nell’anno di cessazione del lavoro ed in quello precedente per il rapporto di collaborazione vigente diviso per il numero dei mesi effettivi di contribuzione
  • reddito medio mensile fissato in 1950 €/mese con DIS-COLL pari al 75% di tale reddito, incrementato di una somma pari a 25% della differenza tra reddito medio mensile percepito e tale importo.

DIS-COLL, comunque mai superiore  a 1.300 €/mese (dato rivalutato ogni anno in base a indice ISTAT dei prezzi al consumo), si riduce del 3% per ogni mese successivo al 4° mese di fruizione.

DIS-COLL spetta a decorrere dal 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (o se la domanda è presentata dopo tale termine, dal 1° giorno successivo a tale invio).

DIS-COLL è ridotta di un importo pari a 80% del reddito derivato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa rapportato  al periodo intercorrente tra la data di inizio di tale attività ed il termine di godimento di DIS-COLL (fine dell’anno, se antecedente). Riduzione è calcolata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (lavoratore esentato da tale obbligo è tenuto a  comunicare ad INPS, entro il 31 Marzo successivo, il reddito ricavato da tale attività, pena la restituzione di DIS-COLL percepita dall’avvio dell’attività stessa)

Nei periodi in cui si beneficia di DIS-COLL non sono riconosciuti contributi figurativi.

Fondo inerente agli ammortizzatori sociali è incrementato di: 845.300.000 € per anno 2019; 868.200.000 per anno 2020; 865.500.00 € per anno 2021; 852.800.000 € per anno 2022; 846.700.000 € per anno 2023; 840.400.000 € per anno 2024.

Legge 96/17 ad art. 55 quater prevede che per i trattamenti di integrazione salariale, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte  ai lavoratori debba essere effettuata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal termine della durata di concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

  1. Lgs 148/18, come modificato da ultimo dalla Legge 26/19, fissa nel limite di 100.000.000 € per anno 2018, 180.000.000 € per anno 2019 e 50.000.000 e per anno 2020 le risorse da destinare alle imprese con rilevanza economica strategica (anche a livello regionale) che presentano rilevanti problematiche occupazionali ed esuberi significativi nel contesto territoriale. Beneficio è concesso previo accordo stipulato presso MILPOS, volto a concedere a tali imprese una proroga in merito alla ISS per un periodo non superiore a 12 mesi, purché sussista un programma di riorganizzazione aziendale caratterizzato da: investimenti complessi non attuabili entro 24 mesi; piano di ricollocazione occupazionale e di azioni di riqualificazione. Analoga proroga è concessa per un periodo non superiore a:
  • 6 mesi qualora il piano di risanamento presenta interventi correttivi complessi concordati con la Regione, non attuabili in 12 mesi, volti a garantire la continuità dell’attività aziendale e la tutela dell’occupazione
  • 12 mesi, qualora, nonostante la realizzazione del piano di risanamento, rimane, in tutto o in parte, l’esubero di personale dichiarato nell’accordo.

In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione, che coinvolgono imprese con oltre 500 lavoratori operanti in più Regioni, e con gravi ricadute occupazionali in aree di crisi complessa, MILPOS, in base agli accordi stipulati e ad una preventiva istruttoria da parte degli Uffici competenti, può autorizzare l’erogazione di acconti di ISS per 6 mensilità,  salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito ai lavoratori sospesi.

Legge 26/19 ad art. 26 ter stabilisce che le Regioni possono autorizzare fino a 12 mesi la proroga della Cassa integrazione guadagni, previa acquisizione di: accordo sottoscritto tra l’azienda e le parti sociali inerente la suddetta proroga; piano regionale a favore dei lavoratori interessati

A decorrere dal 01/01/2016 il trattamento di integrazione salariale concesso da INPS ammonta a 80% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro settimanali non prestate (da 0 all’orario contrattuale).

Agli effetti della integrazione salariale, le indennità accessorie e quelle di base sono computate secondo il contratto collettivo, “ragguagliando, in ogni caso, ad 1 ora la misura della indennità in rapporto ad un orario di 8 ore”. Nel caso di lavoratori aventi una retribuzione fissa periodica, tale integrazione è dovuta “ragguagliando ad 1 ora la retribuzione  fissa  goduta in rapporto all’orario normalmente praticato”. Nel caso dei lavoratori retribuiti (in tutto o parte) “a cottimo” o con premi di produzione, l’integrazione salariale è dovuta in base al guadagno medio orario percepito nel periodo oggetto di integrazione.

Importo del trattamento di integrazione salariale non può comunque superare al mese: 971,71 € se retribuzione mensile di riferimento è inferiore a 2.102,24 € (comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive); 1.167,91 € se retribuzione mensile superiore a 2.102,24 €, (importi incrementati del 20% per imprese del settore  edile/lapideo, ma non per quelle del settore agricolo, soggette ad intemperie stagionali). Importo aumentato del 100% della variazione annuale di indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia. Trattamento non dovuta  per festività, o assenza volontaria non retribuita, mentre compete per assegno del nucleo familiare.

Per ogni unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale ha durata massima complessiva di 24 mesi in 5 anni (30 mesi in caso di imprese edili ed affini).

Periodi di sospensione o la riduzione di orario di lavoro, per cui è ammessa integrazione salariale, sono riconosciuti utili ai fini del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (per questi periodi il contributo è figurato, o calcolato in base alla retribuzione globale cui riferita integrazione salariale). Somme concernenti la copertura della contribuzione figurativa sono versate al fondo pensionistico del lavoratore beneficiario.

Pagamento di integrazioni salariali effettuato da impresa  ai dipendenti beneficiari alla fine di ogni periodo di paga. Importo di integrazione rimborsato da INPS ad imprese a conguaglio dei contributi dovuti entro 6 mesi da: fine periodo di paga alla scadenza del termine durata di concessione; data del provvedimento di concessione. In caso  di integrazione salariale ordinaria/straordinaria, INPS può autorizzare il pagamento diretto al beneficiario (compreso assegno per nucleo familiare ove spettante), qualora impresa manifesti difficoltà  finanziarie, salvo successiva revoca se accertata assenza  delle suddette difficoltà finanziarie.

Lavoratore, che durante periodo di integrazione salariale, svolge attività di lavoro autonomo o subordinato:

  • non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate
  • decade dal trattamento se non ha provveduto a comunicare in via preventiva ad INPS lo svolgimento di tale attività (obbligo assolto  se comunicazione viene inviata da datore di lavoro).

A carico di impresa beneficiaria fino a 50 dipendenti è stabilito un contributo pari a 1,7% della retribuzione imponibile a fini previdenziali di dipendenti (2% oltre 50 dipendenti; 4,7% in caso di imprese di industria ed artigianato edile; 3,30 % in caso di industrie ed artigianato lapideo). Ai fini del calcolo dei dipendenti, limite determinato al 1 Gennaio o in base al numero medio dei dipendenti presenti nell’anno precedente (in impresa di nuova costituzione il riferimento è al numero di dipendenti a fine del 1° mese di attività) fermo restando impegno di impresa di comunicare ad INPS ogni modifica di forza lavoro dichiarata  (compresi  anche lavoratori a domicilio ed apprendisti, che prestano propria opera di in forma subordinata ad interno od esterno di impresa).

Imprese che presentano domanda  di integrazione salariale versano anche contributo addizionale (non dovuto in caso di interventi connessi ad eventi oggettivamente non evitabili), pari a: 9%  di retribuzione globale spettante al lavoratore per ore di lavoro non prestate, nell’ambito di uno o più periodi di integrazione salariale ordinaria/straordinaria fruiti,  fino a 52 settimane nei 5 anni; 12% oltre il limite di cui sopra, fino a 104 settimane in 5 anni; 15% oltre limite precedente nei 5 anni)

Per integrazione salariale straordinaria, è definito un contributo pari a 0,9% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori, di cui 0,6% a carico di impresa e 0,3% a carico di lavoratore (per partiti politici previsto contributo addizionale).

Entro limite di 50.000.000 € per anni 2016, 2017, 2018 è autorizzato intervento di integrazione salariale straordinaria (rispettivamente di 12, 9 e 6 mesi) a favore di azienda che cessa attività produttiva, ma con prospettive di rapida cessione di azienda ad altro soggetto con  conseguente riassorbimento occupazionale.

Integrazione salariale straordinaria per ogni unità produttiva può avere: al fine di riorganizzazione aziendale:

  1. durata massima di 24 mesianche continuativi in 5 anni
  2. in caso di crisi aziendale, durata massima di 12 mesi, anche Nuova autorizzazione concessa  solo dopo che sia trascorso almeno 2/3 del periodo precedente
  3. in caso di contratto di solidarietà, durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in 5 anni (durata prorogabile  a 36 mesi, salvo per imprese edili ed affini, purché è computata nella misura pari a 50% per i primi 24 mesi e per intero nel restante periodo).

Per riorganizzazioni aziendali e crisi aziendali autorizzate, sospensioni del lavoro solo nel limite di 80% delle ore  lavorative nell’unità produttiva e nel periodo di tempo indicate nel programma approvato.

Ai datori di lavoro con contratti di solidarietà espansiva è concesso, per ogni lavoratore assunto, un contributo, per i primi 12 mesi, pari a 15% della retribuzione lorda prevista dal relativo contratto collettivo (contributo ridotto a 10%  e 5%  per i 2 anni successivi). In sostituzione del suddetto contributo, per i lavoratori di età compresa tra 15-29 anni assunti con contratti di solidarietà espansiva datore di lavoro può versare una quota di contributo per i primi 3 anni (comunque non oltre 29 anni), pari a quella di apprendisti, fermo restando contribuzione a carico del lavoratore.

Ai lavoratori, che trasformano contratto di solidarietà in contratto di solidarietà espansiva, spetta un trattamento di integrazione salariale  pari a 50% di quello vigente prima della trasformazione, con datore di lavoro che integra tale trattamento almeno fino alla misura originaria (integrazione non è imponibile ai fini previdenziali, mentre è valida a livello di contribuzione figurativa, e quella addizionale è ridotta al 50%). Contributo o agevolazione contributiva applicabile solo per il periodo compreso tra data di trasformazione e termine di scadenza del contratto.

Lavoratori con contratti di solidarietà espansiva aventi età inferiore a meno di 24 mesi ad quella prevista per pensione di vecchiaia, che hanno maturato minimi contributivi  al riguardo, possono chiedere pensione di vecchiaia qualora:

  1. accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata inferiore a 50% di quello vigente prima di adozione contratto di solidarietà espansiva
  2. trasformazione del rapporto attuata entro 1 anno da stipula del contratto, con clausole che prevedono in corrispondenza di una riduzione di orario un incremento di occupazione.

Limitatamente al periodo anticipato, il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione, fino alla retribuzione percepita con orario  a tempo pieno. Ai fini della retribuzione da assumere a base della pensione per lavoratori a tempo parziale  a seguito dei suddetti contratti, è neutralizzato il numero di settimane di lavoro prestate a tempo parziale se questo comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

Sanzioni:

Se domanda di integrazione salariale ordinaria presentata dopo i termini prescritti: trattamento di integrazione  non riconosciuto  per periodo anteriore di 1 settimana rispetto a data di invio.

Se da omessa o tardiva presentazione di domanda derivi un danno per lavoratore con perdita, parziale o totale, del diritto ad integrazione  salariale: impresa corrisponde a lavoratore un importo equivalente ad integrazione salariale non percepita .

Se da omessa o tardiva presentazione di domanda derivi danno per lavoratore, con perdita, totale o parziale, di integrazione salariale straordinaria; impresa corrisponde al lavoratore una somma pari ad integrazione salariale straordinaria non percepita.

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