FONDI SOLIDARIETA’ LAVORO

FONDI SOLIDARIETA’ LAVORO (D.Lgs. 148/15; Legge 232/16)                          (lavoro 30)

 

Sogetti interessati:

Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Economia e Finanze (MEF), lavoratori, imprese, Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.

Iter procedure:

Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative stipulano accordi e contratti collettivi, anche  intersettoriali, al fine di costituire Fondi di solidarietà bilaterali per settori che non rientrano nell’applicazione del trattamento di integrazione salariale (v. scheda “Integrazioni salariali”). Costituzione del Fondo è obbligatorio per imprese con più di 5 dipendenti (nel calcolo rientrano anche gli apprendistati).

Fondi istituti presso INPS, anche per specifici settori di attività e classi di ampiezza di datori di lavoro, con decreto MILPOS, da adottare entro 90 giorni da stipula di accordi, in cui definire ambito di applicazione dei Fondi, con riferimento a: settore di attività; natura giuridica; classe di ampiezza dei datori di lavoro  (superamento di soglia dimensionale verificato ogni mese, con riferimento a media degli occupati nel semestre precedente).

Fondi non hanno personalità giuridica, ma costituiscono gestioni INPS (che ne definisce oneri di amministrazione) ed hanno il compito di:

  1. assicurare ai lavoratori una tutela “in costanza di rapporto di lavoro”, nei casi di riduzione o sospensione di attività lavorativa
  2. assicurare ai lavoratori prestazioni integrative in termini di importo o durata rispetto a prestazioni previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o dei trattamenti di integrazione salariale
  3. prevedere un assegno straordinario per sostegno al reddito riconosciuto, entro “quadro dei processi di agevolazioni all’esodo”, ai lavoratori che raggiungono requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia anticipato nei successivi 5 anni
  4. contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche avvalendosi di fondi nazionali o UE

Fondo è gestito tramite  un Comitato amministrativo che ha il compito di:

  1. predisporre, in base a criteri stabiliti da INPS, bilanci annuali (preventivo e consuntivo) di gestione del Fondo, corredato da una relazione, nonché deliberare su bilanci relativi alla gestione stessa
  2. fare proposte in materia di contributi, interventi, trattamenti di integrazione salariale e poi deliberare nel merito
  3. compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal Fondo
  4. vigilare: su affluenza di contributi; ammissione ad interventi; erogazione dei trattamenti; andamento di gestione del Fondo
  5. decidere sui ricorsi in materie di sua competenza
  6. assolvere ad altri compiti a esso demandati da leggi o regolamenti

Comitato, nominato con decreto MILPOS, rimane in carica per 4 anni ed è composto  da:

  • non oltre 10 esperti in materia, designati da Organizzazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori che hanno stipulato un accordo/contratto  collettivo, dotati di specifica competenza ed esperienza di almeno 3 anni, maturata in qualità di  insegnanti in materia di lavoro od occupazione, o amministratori, o partecipanti ad organi collegiali di Enti /Organismi associativi di categoria.
  •  2 dirigenti di MILPOS e MEF.

Tali esperti non possono detenere cariche in altri Fondi bilaterali di solidarietà, pena loro decadenza.

Membri del Comitato non possono, a pena di decadenza, essere:

  1. interdetti, o inabilitati, o falliti, o condannati a pena che comporta interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici, o incapaci ad esercitare uffici direttivi
  2. assoggettati a misure di prevenzione, salvo effetti di riabilitazione
  3. condannati, con sentenza definitiva, per reati in materia di società e consorzi, salvo effetti di riabilitazione
  4. condannati, con sentenza definitiva, a reclusione di almeno  1 anno per reati contro amministrazione pubblica, o patrimonio, o ordine pubblico, o economia pubblica, o in materia tributaria, o di lavoro e previdenza, salvo effetti di riabilitazione
  5. condannati, con sentenza definitiva, a reclusione di almeno 2 anni per delitti non colposi, salvo effetti di riabilitazione

Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di membro del Comitato:

  1. condanna, con sentenza non definitiva, per 1 dei reati precedenti
  2. applicazione provvisoria di una delle misure preventive antimafia
  3. applicazione di misure cautelari di tipo personale

MILPOS accerta assenza di cause impeditive e dichiara decadenza  o sospensione da carica entro 30 giorni da conoscenza del “difetto sopravvenuto”.

Presidente del Comitato è eletto tra i suoi membri; deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza (a parità di voti prevale  il voto del Presidente). Alle riunioni partecipa Collegio sindacale di INPS e suo Direttore, che può rilevare “profili di illegittimità” nelle decisioni adottate dal Comitato, con conseguente decisione (adottata entro 5 giorni) di sospenderne l’esecuzione ed inviare atto a Presidente INPS che entro 3 mesi stabilisce se annullare o meno decisione (altrimenti decisione diviene esecutiva).

Accordi/contratti collettivi possono prevedere che nel Fondo di solidarietà bilaterale confluisca:  Fondo interprofessionale  istituito dalle parti firmatarie; gettito del contributo integrativo dei datori di lavoro.

Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative dei settori di artigianato e somministrazione di lavoro istituiscono Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Fondi bilaterali debbono assicurare un assegno avente durata e misura pari ad assegno ordinario e/o assegno di solidarietà (periodo di almeno 26 settimane in 2 anni). Per conseguire tali finalità, i Fondi bilaterali e/o accordi/contratti collettivi definiscono:

  1. aliquota di contribuzione ordinaria di finanziamento (non inferiore a 0,45% di retribuzione imponibile previdenziale a decorrere da 01/01/2016), ripartita tra datore di lavoro e lavoratore, secondo criteri definiti in accordo. Datori di lavoro con oltre 5 dipendenti aderenti al Fondo possono chiedere specifiche prestazioni per casi di sospensione  o riduzione del lavoro verificatesi dal 01/01/2016
  2. tipologia delle prestazioni in funzione di disponibilità del Fondo
  3. adeguamento di aliquota in funzione dell’andamento di gestione del Fondo, o del settore di riferimento
  4. possibilità di far confluire nel Fondo una quota parte del contributo previsto per il Fondo interprofessionale (fermo restando che le loro risorse rimangono vincolate ad attività formative), o del contributo previsto da D. Lgs. 276/03, prevedendo un’aliquota a carico del datore (lavoro almeno pari a 0,3% della retribuzione previdenziale a decorrere dal 01/01/2016)
  5. criteri e requisiti per la gestione del Fondo

MILPOS fissa con decreto:

  1. criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei Fondi
  2. requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei Fondi
  3. criteri e requisiti per contabilità dei Fondi
  4. modalità di controllo su corretta gestione dei Fondi e monitoraggio su andamento delle prestazioni, anche tramite definizione di standard e parametri omogenei

Fondo di integrazione salariale sostituisce, a partire da 01/01/2016, il Fondo di solidarietà residuale, in cui coinvolti datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 dipendenti appartenenti a settori, tipologie, classi dimensionali (nel calcolo computati anche apprendisti) non rientranti in quelli dei trattamenti di integrazione salariale e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Fondo è finanziato con contributi sia di datori di lavoro aderenti, sia di lavoratori da questi occupati, in modo da garantire loro assegno di solidarietà. Per datori  di lavoro con oltre 15 dipendenti, Fondo garantisce, per un massimo di 26 settimane in 2 anni, assegno ordinario in relazione alla riduzione o sospensione della attività lavorativa a causa di riorganizzazione e crisi aziendale, ma non di intemperie stagionali.

Alle prestazioni erogate si provvede nei limiti delle risorse  del Fondo, determinate in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Fondo è gestito da un Comitato di amministrazione analogo a quello illustrato per Fondo di solidarietà bilaterale.

Trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo sono autorizzati da sede INPS competente per unità produttiva, o per sede legale di datore lavoro.

Entro 31/12/2017 INPS procede ad analisi circa utilizzo delle prestazioni del Fondo da parte dei datori di lavoro, distinta per classi dimensionali e settori produttivi. In base ad  analisi INPS ed a bilancio di previsione, Comitato amministrativo può proporre modifiche in merito ad importo delle prestazioni o delle aliquote di contribuzione.

MILPOS può  modificare aliquota contributiva nel corso dell’anno per assicurare pareggio di bilancio o per far fronte  a prestazioni deliberate, o ad inadempienze di Comitato amministrativo (v. mancate proposte al riguardo).

Fondi al momento della loro costituzione, debbono redigere bilanci di previsione a 8 anni, basati su uno scenario macroeconomico in linea con il documento di economia e finanza nazionale.

Datori di lavoro con meno di 15 dipendenti possono chiedere assegno di solidarietà a seguito di sospensione  o riduzione del lavoro a decorrere da 01/07/2016. Domanda inviata per via telematica ad INPS, non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni da inizio di sospensione o di riduzione programmata di attività lavorativa, indicando elenco dei lavoratori interessati alla riduzione orario di lavoro (allegare accordo sindacale entro 7 giorni da sua definizione) Accordi collettivi per riduzione del lavoro debbono definire modalità tramite le quali, in caso di necessità temporanea, datore di lavoro può aumentare orario ridotto (fino a riportarlo ad orario  normale). Tali informazioni inviate ad INPS e Regione. Riduzione di  orario di lavoro avviata a partire da 30° giorno successivo ad invio domanda.

Entità aiuto:

Fondo di solidarietà finanziato, a partire da 01/01/2017, con aliquota contributiva pari a 0,33% delle retribuzioni imponibili previdenziali, versata da imprese beneficiarie di indennità di mobilità a seguito di accordi/contratti collettivi.

A decorrere da 01/01/2016 aliquota di finanziamento del Fondo di integrazione salariale fissata in 0,65% per datori di lavoro che occupano oltre 15 dipendenti (0,45% se meno di 15 dipendenti).

Fondi hanno obbligo di pareggio di bilancio e non possono erogare prestazioni in carenza  di disponibilità  finanziarie, per cui necessaria la costituzione di una specifica riserva finanziaria. INPS  provvede a non erogare prestazioni, se non vi è adeguamento contributivo da parte del Fondo.

Ai componenti del Comitato non spetta alcuno compenso, indennità, rimborso spese

Fondi di solidarietà bilaterali assicurano erogazione di:

  1. assegno ordinario avente importo almeno pari ad integrazione salariale, con durata di almeno 13 settimane, ma meno di 52 settimane in 2 anni, e comunque non oltre 2 mesi in 5 anni.
  2. assegno di solidarietà corrisposto a partire da 01/01/2016 per massimo di 12 mesi in 2 anni, in favore di dipendenti di datori di lavoro che hanno stipulato con Organizzazioni sindacali accordi collettivi di solidarietà, in cui è prevista una riduzione di orario di lavoro (al fine di evitare: riduzione di eccedenze di personale o licenziamenti plurimi per giustificato motivo) mai superiore a 60% di orario giornaliero, settimanale, mensile del lavoratore interessato (70% per singolo lavoratore nell’arco di intero periodo di validità di accordo). Eventuale incremento di orario di lavoro determina una corrispondente riduzione di importo di assegno.

Se previste erogazioni di assegno ordinario o di assegno di solidarietà a favore di datore di lavoro che ricorre a sospensione o riduzione di attività lavorativa, questo è tenuto a versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse comunque non inferiore a 1,5%.

Fondi possono erogare ulteriori prestazioni per conseguire gli obiettivi statutari.

MILPOS con decreto determina aliquote contributive ordinarie da ripartire tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di 2/3 e 1/3.

In caso di assegno straordinario è dovuto dal datore di lavoro un contributo straordinario di importo pari al fabbisogno di copertura di questo e della contribuzione correlata.

Legge 232/16 art. 1 comma 235 dispone che, fino al 31/12/2019, il contributo straordinario dovuto dai titolari di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, al fine di “aumentarne stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione”, è ridotto di un importo pari a 85% del valore della prestazione di nuova assicurazione sociale per impiego (NASPI) e della relativa contribuzione figurativa (pari a 1,4 volte importo mensile di NASPI) relativamente a nuovi accessi  ad assegno straordinario per anno 2017 (50% nel caso di nuovi accessi per anni 2018 e 2019), fino ad un massimo di 25.000 accessi nel periodo 2017-2019. Tale riduzione è calcolata per ogni lavoratore coinvolto nel processo di esodo per un periodo non superiore alla durata di assegno straordinario, e comunque nel limite di 174.000.000 € per 2017, 224.000.000 € per 2018, 139.000.000 € per 2019, 87.000.000 € per 2020 e 24.000.000 € per 2021. INPS esegue monitoraggio  per accertare il rispetto dei limiti di spesa annuali ed il limite del numero di accessi complessivo. Se accertato il raggiungimento dei limiti annuali di spesa, INPS non prende in esame altre domande.

Nei casi di assegno ordinario, o di assegno di solidarietà, o di ulteriori prestazioni i Fondi provvedono  a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alle prestazioni erogate. Nel caso di prestazioni erogate da Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, contribuzione è versata dal datore di lavoro che potrà poi rivalersi sul Fondo.

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