INIZIATIVE A TUTELA CONSUMATORE

INIZIATIVE A TUTELA CONSUMATORE (Reg. 2006/04; D.M. 2/3/06; L.R. 14/09; D.G.R.M. 11/2/08) (commag65)

Soggetti interessati:

Comunità Europea, Stati membri, Regioni, Enti locali, Camera di Commercio, Associazioni consumatori

Iter procedurale:

CE riconosce seguenti diritti a consumatori ed utenti:

a)       tutela della salute;

b)       sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;

c)       adeguata informazione e corretta pubblicità;

d)       educazione al consumo;

e)       correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali di beni e servizi;

f)        promozione dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra consumatori ed utenti;

g)       erogazione servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.

CE con Reg. 2006/04 ha definito norme di collaborazione tra Stati membri per “migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori”, fermo restando le norme vigenti nei vari Stati in materia civile e penale, o quelle nella libera circolazione delle merci. Forme di collaborazione tra Stati membri riguardano:

1)       designazione Autorità competente in materia di tutela dei consumatori con “poteri investigativi ed esecutivi” attuati sotto la propria responsabilità o su incarico dell’Autorità giudiziaria attraverso:

–          accesso a qualsiasi documento inerente infrazione;

–          interviste a persone informate dei fatti;

–          ispezioni in loco;

–          richiesta per iscritto che venditore o fornitore ponga fine ad irregolarità con relativo impegno pubblico di questi ad adempiere;

–          chiedere a trasgressore versamento di indennizzo a Stato.

Nello svolgimento di tale compito, Autorità assume ruolo di pubblica sicurezza ed è tenuta a riservatezza dati. Stato membro fornisce elenco di Autorità designate a Commissione CE e ad altri Stati membri che lo pubblica su GU.CE

2)       scambio di informazioni “per stabilire se sia verificata o se vi è ragionevole sospetto che possa verificarsi infrazione intracomunitaria” a norme su protezione interessi consumatori. Stato membro svolge indagini al riguardo o consente che funzionario di Stato richiedente svolga indagini sul suo territorio. Se Stato membro viene a conoscenza di infrazione lo comunica ad altri Stati membri

3)       su segnalazione di Autorità richiedente, Stato membro cerca di far cessare o vietare infrazione attraverso “misure proporzionate, efficienti, efficaci” attuate direttamente od incaricando Organismo “avente interesse legittimo alla cessazione delle infrazioni”, purchè Autorità richiedente risulti d’accordo. Autorità Stato richiedente può farsi carico delle spese sostenute da Autorità interpellata per far cessare infrazione. Autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a richiesta se già avviato un procedimento giudiziario in merito, od esistenza di sentenza definitiva per suddetta infrazione, o a seguito indagine ritiene che non vi sia infrazione, o Autorità richiedente non fornito sufficienti informazioni, o non ritiene che richiesta miri ad appurare esistenza di infrazione, o non concorda sulla riservatezza e segreto professionale delle informazioni. Autorità interpellata informa Commissione ed Autorità richiedente circa motivi del suo rifiuto

4)       coordinamento da parte Autorità delle attività di sorveglianza del mercato con continuo scambio di informazioni tra Stati membri, specie in caso di sospetto di infrazione (Ufficio di collegamento svolge indagini e propone misure esecutive da adottare). Informazioni confluite in banca dati della Commissione consultabile da Autorità e constantemente aggiornata (Autorità comunica evoluzione segnalazione e provvede al suo ritiro se rivelatasi errata). Dati mantenuti per almeno 5 anni

5)       Autorità agisce direttamente o su segnalazione consumatore, singolo od associato, e ne informa altre Autorità Stati membri, fornendo loro tutte le informazioni utili, comprese eventuali prove in suo possesso. Tutte le comunicazioni tra le Autorità degli Stati membri avvengono per iscritto e tramite Ufficio collegamento ed utilizzando le informazioni, documenti, prove ottenute solo al fine di perseguire o far cessare infrazione, senza possibilità di divulgazione esterna per evitare danni a vita privata dell’individuo o ad interessi commerciali di un’azienda o ad attività tribunale, salvo caso di divulgazione necessaria per far cessare infrazione

6)       se Autorità ricevuto informazioni da Paese Terzo, queste divulgate a tutti gli altri Stati membri o viceversa se ricevuto consenso da parte Autorità Stato membro che ha fornito informazione

7)       coordinamento esecuzione di azioni di formazione dei funzionari addetti all’azione di tutela dei consumatori, raccolta e classificazione reclami dei consumatori, sviluppo reti di funzionari competenti in materia, sviluppo strumenti di informazione e comunicazione, sviluppo di metodologie standard di esecuzione, scambi fra funzionari della Autorità per migliorare collaborazioni, informazione e consulenza dei consumatori, sostegno all’attività dei rappresentanti dei consumatori o degli organi extragiudiziali dalle controversie insorte da parte dei consumatori, sostegno a favorire accesso dei consumatori alla giustizia, raccolta di statistiche o ricerche concernenti comportamento dei consumatori e loro conseguenze.

Stati membri comunicano a Commissione CE ogni disposizione nazionale adottata od accordo sottoscritto in merito tutela consumatore ed ogni 2 anni inviano relazione concernente: informazioni su organizzazione, compiti, risorse o responsabilità delle Autorità competenti, informazioni su evoluzione infrazioni e su tecniche esecutive, dati su attività svolte da Autorità (reclami ricevuti, interventi coercitivi, sentenze), sentenze nazionali più significative a tutela interessi consumatori   

Con D.M. 2/3/2006 Ministero Attività Produttive consentito ad UnionCamere di presentare progetti per azioni di informazione ai consumatori, in busta chiusa recante dicitura “Legge 388/00, art. 148, comma 1 Iniziative a vantaggio dei consumatori”

Associazione consumatori può, a sua volta, inviare ad UnionCamere progetti per creazione di sportelli pilota a favore di consumatori, evidenziando ubicazione, orari, giorni di apertura al pubblico di ogni sportello, durata progetto, nonché analisi economico finanziaria ed occupazionale del progetto. Ammesso 1 solo progetto per Associazione con non oltre 5 sportelli dislocati ciascuno in Regioni diverse. Ammesso invio progetto da parte di più Associazioni purché indicato responsabile del progetto.

UnionCamere approva progetti dopo averne verificato ammissibilità in base a seguenti parametri:

a)       qualità del progetto, tenendo presente risorse tecniche e strumentali impiegate per attuare progetto;

b)       capacità organizzativa, tenendo presente modalità e strumenti di comunicazione con cittadini, monitoraggio tecnico ed economico, coinvolgendo istituzioni pubbliche nella realizzazione progetto;

c)       efficacia in funzione di obiettivi, tenendo presente rapporto tra numero sportelli e spesa ammissibile, competenze specifiche nell’attività di informazione, consulenza, assistenza ai consumatori, ricorso a sistemi efficaci di informazione e consulenza, ricorso a sistemi di customer satisfaction.

In sede di valutazione, UnionCamere può chiedere a soggetto proponente di apportare modifiche e/o integrazioni a progetto

Associazioni presentano a conclusione progetto, rendicontazione spese sostenute corredate da idonea documentazione giustificativa per realizzazione sportello pilota ad UnionCamere.

UnionCamere stipula convenzione con Università per attività di formazione dei quadri delle Associazioni consumatori dopo aver valutato proposte pervenute in base a:

a)       qualità intervento (30 punti), tenendo presente: competenze specifiche ed esperienze del proponente (fino a 10 punti); strumenti efficaci di docenze e valutazione (Fino a 10 punti); presenza di partner ed in particolare Associazioni consumatori (Fino a 5 punti); modalità di aggiornamento dei sistemi di formazione (Fino a 5 punti);

b)       capacità organizzativa (20 punti), tenendo presente: numero soggetti proponenti (Fino a 5 punti); eventuali partners esterni (Fino a 5 punti); rapporto numero docenti su allievi (Fino a 5 punti); qualità delle sedi (Fino a 5 punti);

c)       punteggio aggiuntivo (10 punti), tenendo presente: rispondenza programmi formativi a requisiti fissati (Fino a 6 punti); ricadute occupazionali di intervento formativo (Fino a 4 punti).

Ammessi a finanziamento progetti che ottengono almeno 40 punti.

UnionCamere presenta progetto di divulgazione su contratti tipo a Ministero, evidenziando ambito di applicazione di attività, tempi di realizzazione, svolgimento di procedure, coinvolgimento di Associazioni consumatori in fase di predisposizione e promozione dei contratti tipo, nonché in fase di rilevazione clausole inique, divulgazione clausole di conciliazione nei contratti.

Progetti debbono essere completati, pena revoca finanziamento, entro 24 mesi da data sua concessione (Ammessa per progetti di assistenza dei reclami proroga di non oltre 6 mesi, su richiesta interessato inviata almeno 2 mesi prima ad UnionCamere, evidenziando “gravi e sopravvenute cause non imputabili al soggetto attuatore”.

UnionCamere di intesa con Ministero definisce modulistica concernente procedure di risoluzione extragiudiziale (ADR) messa a disposizione di Associazione Consumatori. Verbale di conciliazione sottoscritto da consumatore o suo delegato rappresentante di azienda, Associazione o funzionario conciliatore di Camera di Commercio. Ogni Associazione consumatori notifica ad UnionCamere: lista delle persone incaricate di seguire ADR; accordi per procedure ADR sottoscritti con aziende contenenti “clausole che prevede possibilità di aderire ad accordo medesimo da parte di Associazioni consumatori che abbiano manifestato disponibilità in tal senso”.

Regione Marche, con D.G.R.M. 11/2/2008, ha approvato con Associazioni imprenditoriali ed Associazioni dei consumatori un accordo per il contenimento dei prezzi al consumo, comprendente:

a)       individuazione paniere di referenze per punti vendita di grande distribuzione (75 referenze), media distribuzione (50 referenze), piccola distribuzione (25 referenze);

b)       definizione libera del paniere dei beni di largo consumo (prevalentemente prodotti alimentari di larghissimo utilizzo);

c)       impegno a bloccare prezzi delle referenze comprese nel paniere per un periodo di almeno 6 mesi a scelta operatore;

d)       rendere disponibili prodotti e referenze indicati nel paniere in tutti i punti vendita a propria insegna presenti nelle Marche, in modo continuativo per tutta la durata del periodo di vigenza di accordo sottoscritto. Se una o più delle referenze indicate dovessero esaurirsi azienda e/o Associazione si impegnano a segnalare a Regione referenze esaurite e quelle sostitutive;

e)       attivazione idoneo piano di comunicazione dei prodotti e referenze oggetto di paniere sottoscritto ed elenco dei relativi prezzi applicati.

Regione Marche si impegna a:

1)       raccogliere le proposte di adesione corredata dai relativi panieri formulate da singole imprese od Associazioni di rappresentanza;

2)       monitorare andamento iniziativa per favorire massima informazione a cittadini consumatori e corretta applicazione di accordo. Monitoraggio attuato anche attraverso divulgazione di eventuali incongruenze di prezzo rispetto a paniere sottoscritto (segnalazioni documentate rispetto a prezzi dichiarati inviate a Regione anche tramite Associazioni consumatori); 

3)       attivare campagna pubblicitaria a favore iniziativa (internet, radio, televisione, cartellonistica) predisponendo marchio “prezzo bloccato – accordo con Regione Marche”;

4)       convocare tavolo tecnico, su richiesta delle parti, al fine di valutare situazione e nuove iniziative “qualora si dovranno verificare particolari tensioni dei prezzi di acquisto sui mercati”.     

Entità aiuto:

Ministero stanziato risorse a favore di:

1)       UnionCamere per attività e progetti di informazione ai consumatori;

2)       realizzazione di campagne promozionali o locali finalizzati ad informazione consumatori e divulgazione di procedure di risoluzione extragiudiziale, compresa creazione di call center. Attività affidata ad UnionCamere che può avvalersi di Associazioni consumatori;

3)       creazione di sportelli pilota da parte di Associazioni consumatori per attività di informazione, consulenza ed assistenza in fase di reclamo ai consumatori (Attività gratuita e “non condizionata di alcun ulteriore onere economico”). Contributo massimo di 70.000 €/sportello e 200.000 €/progetto di Associazione a copertura delle spese imputabili al progetto sostenute dopo invio domanda ed entro data conclusione progetto. Vietato cumulo con altri finanziamenti pubblici, comunitari o privati;

4)       interventi formativi a favore dei quadri dirigenti di Associazioni consumatori (2 nelle Regioni del Nord, 1 al Centro, 2 nelle Regioni del Sud ed Isole). Contributo non oltre 120.000 €/corso;

5)       iniziative di promozione di contratti tipo e verifica delle presenze di clausole inique nei contratti per consumatori da parte di UnionCamere;

6)       assistenza gratuita ai consumatori nelle procedure di risoluzione extragiudiziale (ADR). Risorse destinate per 50% a procedure curate da Associazione dei consumatori anche “in attuazione di accordi con aziende” e per 50% da procedure conciliative condotte da Camere di Commercio. Corrisposto contributo fisso di 100 EUR/procedura di conciliazione di valore inferiore a 5.000 EUR conclusa con verbale di conciliazione (Per valori superiori “corrisposto contributo fino al massimo per scaglione di importo fissato da tariffario di UnionCamere). Per attività di conciliazione di Associazione consumatori non oltre 10% risorse destinate ad accordo con singola azienda. Spese ammesse fino a 31/12/2009, purché avvio procedure comunicato ad UnionCamere entro 15/1/2010 e conclusione positiva della conciliazione avvenuta entro 31/3/2010;

7)       costituzione presso UnionCamere entro 30/4/2009 di banca dati dei reclami conclusi e delle procedure ADR, nonché idonea divulgazione di tutte le attività e risultati ottenuti secondo modalità fissate da UnionCamere (Associazioni consumatori dovranno notificare ogni 3 mesi reclami ricevuti e ADR curate, pena perdita finanziamento);

8)       costituzione Comitato tecnico presso UnionCamere per migliore gestione delle attività a questa affidata.

In caso a seguito controlli importo da erogare inferiore a quello percepito a titolo di anticipazione, soggetto attuatore deve restituire somme in eccedenza ad UnionCamere.              

Regione Marche stanziato 147.555 € per comunicazione iniziativa “prezzo bloccato – accordo con Regione Marche”

Sanzioni:

In caso di inadempimento obblighi stabiliti da Giudice o da verbale di conciliazione: multa da 516 a 1032 €/giorno di ritardo “rapportata da gravità del fatto” (Somma versata nella Tesoreria dello Stato e destinata a finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori)