BORSE MERCI

BORSE MERCI (Legge 272/1913; D.Lgs. 228/01; D.M. 6/4/06)  (commag67)

Soggetti interessati:

Imprenditori, Camere di Commercio, soggetti abilitati ad intermediazione

Iter procedurale:

Istituite presso Camere di Commercio le Borse merci sottoposte a controllo dei Ministeri Agricoltura. Industria, Commercio, Tesoro tramite Deputazione di Borsa nominata con decreto ministeriale.

Contro deliberazioni della Deputazione si può ricorrere entro 5 giorni a Camera di Commercio e contro decisione di questa a Ministero entro 10 giorni da notifica. Deputazione può intervenire pure su “questioni insorte in conseguenza di affari conclusi in Borsa” e denunciare a Tribunale Civile “tutte le insolvenze che si verificano” salvo caso di “amichevole componimento con tutti gli interessati”. Ministero, sentita Camera di Commercio, decide lo scioglimento Deputazione e ne promuove “immediatamente la sua ricostituzione”.

Deputazione deve escludere dai locali della Borsa:

1)       falliti, anche se non ancora radiati da Albo del Commercio o che hanno “notoriamente mancato ai loro impegni commerciali”;

2)       condannati per delitti contro proprietà, fede pubblica, peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico interesse, false testimonianze, calunnia;

3)       quanti esercitano in Borsa mediazione su titoli e valori in questa quotati senza essere iscritti in ruolo;

4)       quanti non osservano regolamento Borse merci;

5)       esclusi da qualsiasi altra Borsa in Italia od all’estero;

6)       mediatori iscritti che fanno operazioni per proprio conto, o sospesi, o che agiscono per conto di persone sospese dalla Borsa.

Albo degli esclusi, anche in via temporanea (Riammessi quando “venute meno le cause dalle quali è dipesa”), comunicate a tutte le Borse merci italiane. A tal fine Camera Commercio rilascia su richiesta tessere personali di accesso a Borsa merci, valida per 1 anno in tutta Italia.

Camere di Commercio deliberano quotazioni in Borsa di “titoli degli Enti morali, merci e derrate”.

Prezzi dei titoli ed altri valori ammessi a quotazione ed i corsi dei cambi accertati dal Comitato direttivo degli agenti di cambio, con intervento di almeno 1 rappresentante della Deputazione di Borsa, e costituenti listino di borsa. Nel listino occorre tenere distinte operazioni in contanti con quelle a termine. Comitato degli agenti può chiedere prove al mediatore circa prezzo contrattato o “deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali”. Ministero pubblica su G.U. media dell’andamento dei titoli e cambi.

Professione del mediatore è libera e risulta iscritto ad apposito ruolo formato e conservato presso Camera di Commercio in cui specificare “mediazione per la quale ciascuno è iscritto”. Mediatori autorizzati qualificati come agenti di cambio.

Mediatori in merci possono essere iscritti in Albo Camera di Commercio, purché:

1)       maggiore età e godimento dei diritti civili e politici;

2)       notoria moralità e correttezza commerciale attestata da ditta di commercio;

3)       idoneità all’esercizio di mediazione per bene oggetto di richiesta attestata da:

–          titolo di studio equiparato;

–          esame pratico attuato presso Camere di Commercio;

4)       immunità penale attestata da certificato negativo del casellario giudiziario;

5)       versamento deposito cauzionale nei limiti di 150 – 50.000 € (Entità fissata nel regolamento interno delle Borse merci).

Mediatori iscritti non possono svolgere attività di commercio “relativo alle specie di mediazione da essi professate”. Qualunque “direttore, procuratore, socio illimitatamente responsabile di banca, commesso di società per azioni, esercente di banca o cambiavalute non può ottenere iscrizione ad Albo e, se ottenuta, verrà radiato”.

Mediatori iscritti ad Albo possono svolgere seguenti attività pubbliche:

·         per agenti di cambio: vendita all’incanto dei titoli di Stato e cambiari, esecuzione coattiva operazioni di borsa, accertamento del corso del cambio, “negoziazione dei valori pubblici alle grida”;

·         per mediatori in merci: vendita all’incanto di merci e derrate

Mediatori debbono dichiarare giornalmente a Comitato agenti di borsa tutti i contratti eseguiti con la loro mediazione. Camera di Commercio, Comitato agenti di borsa, Ministero possono farsi presentare libri contabili dei mediatori “per verificare se essi abbiano fatto in modo regolare ed esatto le suddette dichiarazioni”.

Comitato agenti di borsa vigila affinché mediatori iscritti agiscono correttamente, denunciano alla Deputazione di Borsa mediatori che contravvengono alle disposizioni, soprintende alle operazioni di Borsa, dirime eventuali controversie insorte tra mediatori in merito ad affari conclusi.

Può essere costituito in ogni Borsa un Sindacato mediatori in merci e derrate.   

Nel caso contratto attuato tramite mediatori e se tassa debitamente pagata, qualora contratto non eseguito nei tempi e modalità concordate, contraente può chiedere entro 4° giorno successivo a Comitato agenti di cambio esecuzione coattiva operazioni “purché contratto porti la firma della parte inadempiente e risulta stipulato su foglio bollato”.

Comitato invita contraente inadempiente a restituire fogli contrattuali sottoscritti. Se ciò non avviene nei 4 giorni successivi, Comitato esegue operazioni rilasciando “certificato per il credito che risulta dalla liquidazione, inclusivo delle spese e dei diritti dovuti al Comitato”. Contraente può opporsi a procedimento denunciando irregolarità del contratto presso Autorità giudiziaria (Copia inviata a Comitato), che se riconosciuta infondata da magistrato consente alla controparte di avere “diritto al risarcimento dei danni ed interessi da liquidarsi per via giudiziaria”.

In base al D.Lgs. 228/01 le contrattazioni di merci e derrate si possono svolgere anche tramite strumenti informatici o telematici. Con D.M. 6/4/06  il MI.P.A.F. ha approvato il regolamento di funzionamento delle Borse merci telematiche per i prodotti agricoli, agroenergetici (prodotti provenienti da coltivazioni del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse a loro trasformazione per produzione energia), agroalimentari, ittici e dei servizi logistici (gestione magazzino, deposito, ordini, movimentazione e trasporto merci, carico e scarico merci, confezionamento e altri servizi). Possono accedere a tali Borse merci solo soggetti abilitati alla intermediazione, quali:

–          agenti di affari e rappresentanti di commercio dei settori di cui sopra, purché:  

a)       in possesso di regolare iscrizione nei ruoli delle Camere di Commercio;

b)       capaci di obbligarsi;

c)       non dichiarati falliti, né condannati per delitti contro frode pubblica o proprietà, peculato, concussione, corruzione;

d)       non esclusi da Borse merci;

e)       in caso di agenti di affari: maggiore età, in possesso dei diritti civili e politici, non esercitare attività di commercio nella categoria di mediazione rappresentata;

f)        non aver riportato condanne con reclusione oltre 2 anni per delitti non colposi od essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia;

g)       versare deposito cauzionale nella misura stabilita a livello nazionale;

h)       iscritti in appositi elenchi tenuti da Deputazione nazionale;

i)         rispettano prescrizioni della normativa vigente in materia comportandosi “con diligenza, correttezza, trasparenza nel rispetto della deontologia professionale”;

j)         versano corrispettivi determinati da società di gestione Servizi Borsa Telematica

–          società di capitale costituite in maggioranza dai soggetti precedenti, Organizzazioni professionali, imprenditori agricoli  di cui ad art. 2135 del Codice civile, Organizzazioni produttori agricoli, cooperative e loro consorzi operanti nei settori di cui sopra, imprese di investimento; intermediari finanziari; banche autorizzate ad intermediazione), purché:

a)       rispettate seguenti disposizioni:

Ø       presentare insieme a statuto ed atto costitutivo programma di attività e relazione su struttura organizzativa;

Ø       se società è parte integrante di un gruppo, questa non deve pregiudicare attività di vigilanza su società stessa;

Ø       consiglieri di amministrazione e sindaci di società scelti secondo criteri di professionalità (Almeno 2 anni di esperienza; 3 anni in caso di Presidente Consiglio Amministrazione);

Ø       divieto di ricoprire cariche amministrative e sindaco da parte di soggetti che si trovano in situazioni di ineleggibilità o sottoposte a misure di prevenzione disposte da Autorità giudiziaria o condannati per delitti contro Amministrazione pubblica, patrimonio, ordine pubblico, materia tributaria, delitto non colposo;

Ø       sospensione da funzioni di amministratore e sindaco in caso di condanna con sentenza definitiva per uno dei reati di cui sopra, o applicazione, anche provvisoria, di una delle pene di cui sopra, applicazione di misura cautelare di tipo personale. Consiglio di amministrazione si esprime al riguardo “nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate”;        

b)       adottate forme di società di capitale;

c)       titolari di partecipazione al capitale sociale in possesso di requisiti di onorabilità riportati in Allegato 2 a D.M. 6/4/2006 pubblicato su G.U. 159/12;

d)       iscritti in appositi elenchi tenuti da Deputazione nazionale, indicando, nei loro atti e corrispondenza, estremi di iscrizione ad Elenco;

e)       rispettosi delle disposizioni dei regolamenti speciali di prodotto e della Deputazione nazionale e società di gestione;

f)        si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto di deontologia professionale ed integrità dei mercati;

g)       versati corrispettivi determinati per società di gestione servizi di Borsa merci telematica;

h)       rispettate le disposizioni di cui in Allegato 3 a D.M. 6/4/2006 pubblicato su G.U. 159/12;

i)         acquisite informazioni necessarie dei clienti ad operare in modo da essere sempre informati;

j)         organizzate in modo tale da ridurre al minimo rischio di conflitto di interesse od in situazioni di conflitto, assicurare ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

k)       dispone di risorse e procedure di intese ad assicurare efficiente, svolgimento dei servizi;

l)         svolgimento gestione in forma indipendente, adottando misure atte a tutelare diritti dei clienti su beni affidati.      

Nella Borsa merci telematica ammessi contratti a pronta consegna, contratti a consegna differita nel tempo, contratti a termine.

Organi della Borsa merci telematica italiana sono:

·         Deputazione nazionale nominata da MI.P.A.F., che dura in carica 3 anni (rinnovabili) con il compito di: vigilare su società di gestione Borse merci telematiche; uniformare modalità di negoziazione fornendo garanzie alle transazioni; formulare criteri generali per redazione regolamenti speciali di prodotto comunicandoli a società gestione; stabilire provvedimenti disciplinari in caso di violazione norme da parte intermediari; iscrivere in elenco intermediari abilitati; fissare deposito cauzionale che questi debbono versare; autorizzare società di gestione a realizzare progetti sperimentali che prevedono procedure transitorie semplificate al fine di sviluppare Borsa merci telematica in Italia;

·         Società di gestione costituite da Organismi di diritto pubblico, con capitale sociale di almeno 1.000.000 € detenuto a maggioranza da Camera di Commercio, avente forma giuridica di società consortile per azioni, con il compito di:

1)       predisporre ed amministrare piattaforma telematica assicurando uniformità di accesso;

2)       proporre a Deputazione nazionale regolamento di prodotto;

3)       adottare linee direttrici in materia di sicurezza informatica;

4)       rilevare e diffondere informazioni al riguardo;

5)       verificare possesso dei requisiti dei soggetti abilitati alla intermediazione;

6)       fornire a soggetti abilitati ad intermediazione, operatori accreditati, loro Associazioni, Organizzazioni di rappresentanza, altri Organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere Borsa merci telematica, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche, supporto organizzativo tecnico e divulgativo;   

7)       determinazione corrispettivi dovuti da soggetti ad intermediazione;

8)       proporre a Deputazione nazionale entità dei depositi cauzionali versati da soggetti intermediazione;

9)       fornire a Camera di Commercio servizi in materia di prezzi, formazione, promozione, supporto tecnico;

10)     realizzare progetti sperimentali per attuazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale, adottando procedure transitorie semplificate, previa autorizzazione di Deputazione nazionale;

·         Camere di Commercio con i seguenti compiti:

1)       assumere qualità di socio in società di gestione;

2)       supportare società di gestione nella verifica dei requisiti dei soggetti ad intermediazione;

3)       assicurare supporto ai soggetti abilitati per accesso a Borsa merci telematica;

4)       pubblicare sui propri bollettini esiti delle negoziazioni avvenute in termini di prezzi e quantità delle merci, derrate e servizi logistici negoziate per via telematica;

5)       promuovere, anche tramite Organizzazioni professionali di categoria, attività di concentrazione a favore Borsa merci telematica.  

Società di gestione ed ISMEA definiscono con apposito atto modalità di collaborazione per:

a)       attività di rilevazione e monitoraggio dei prezzi e delle dinamiche di mercato;

b)       realizzare nuovi prodotti di studio ed analisi dei mercati agroalimentari;

c)       individuare strumenti di facilitazione per accesso al credito e sostegno finanziario ad imprese.

Prezzi di merci e derrate negoziate per via telematica sono comunicati alla Deputazione di Borsa per sua pubblicazione su Bollettino Ufficiale dei prezzi. Dalla data di applicazione del regolamento vengono abrogate norme della Legge 272/1913 in materia di contrattazione dei prodotti fungibili, agricoli, agroindustriali, ittici e tipici

In caso di irregolarità riscontrate, sanzioni applicate da Deputazione di Borsa. Contro tali decisioni ammesso ricorso ad Autorità giudiziaria. Azione penale si estingue entro 2 anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Sanzioni:

Chiunque non avendone titolo od essendone stato escluso entra nei locali della Borsa: multa da 10 a 100 €

Chiunque opera come mediatore di Borsa senza averne iscrizione: multa da 50 a 150 €

Mediatori che esercitano commercio e rilasciano ricevute di saldo a debitori che hanno pagato solo in parte il proprio debito: multa da 100 a 300 € + sospensione esercizio della professione fino a 6 mesi

Mediatori che omettono di dichiarare partecipazione a corsi, o non versano cauzione dovuta, o non tengono in regola registri contabili, o si rifiutano di presentare registri ad Autorità giudiziaria, o contrattano con persone escluse da Borsa: sospensione da attività fino a 6 mesi + multa fino a 100 €