INFORTUNI IN CANTIERI TEMPORANEI

INFORTUNI IN CANTIERI TEMPORANEI (L.R. 33/08)  (sanita18)

Soggetti interessati:

Regione, Enti, aziende ed agenzie da queste dipendenti, Enti pubblici territoriali e relativi Organismi di diritto pubblico collegati, soggetti che beneficiano di contributi pubblici per realizzazione di lavori od opere, Associazioni, Unioni, Consorzi costituiti dai precedenti soggetti impegnati “nella stima, contabilità, liquidazione pagamento dei costi per la prevenzione degli infortuni e tutela della salute nei cantieri temporanei e mobili per realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche di interesse regionale”

Iter procedurale:

È compito del committente, cioè del soggetto per conto del quale opera viene realizzata:

–          individuare costi della sicurezza inclusa, comprendenti:

a)       recinzioni e delimitazioni ordinarie complete dei vari accessi all’area dei lavori;

b)       segnaletica di sicurezza;

c)       predisposizione di viabilità di cantiere e percorsi pedonali in condizioni di ordinarietà;

d)       servizi igienici assistenziali di cantiere;

e)       impianti di terra contro i contatti indiretti;

f)        dispositivi di protezione individuale comunemente utilizzati (v. casco, guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori ordinari, facciali filtranti);

g)       presidi sanitari (v. cassetta dei medicinali);

h)       mezzi estintori per prevenzione incendi;

i)         apprestamenti specificamente contemplati nelle singole voci di prezziario;

j)         oneri per redazione del Piano operativo di sicurezza (POS), del Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS), del Piano di lavoro di bonifica dell’amianto, del Piano per demolizioni estese;

k)       altri oneri generali di sicurezza (v. sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori, consultazioni rappresentanti dei lavoratori per sicurezza);

l)         oneri di sicurezza derivanti da applicazione accordi collettivi nazionali e territoriali (v. contribuzione per organismi paritetici, per rappresentante dei lavoratori, per sicurezza territoriale e per rappresentante sicurezza del sito produttivo);   

–          individuare costi della sicurezza aggiuntiva, comprendenti:

a)       recinzioni e delimitazioni di aree di cantiere integrative rispetto a quelle ordinarie (v. uso barriere new jersey al posto di coni segnalatori);

b)       servizi igienico assistenziali di tipo speciale o supplementare (v. unità di decontaminazione del personale nella bonifica di amianto);

c)       viabilità in cantieri estesi al fine di facilitare accesso da vie esterne;

d)       impianti contro scariche atmosferiche;

e)       specifici apprestamenti ed impianti per cantieri stradali (v. impianti semaforici temporanei);

f)        impianti antincendio provvisori;

g)       camere di medicazione;

h)       sistemi di rilevazione fumi ed impianti antincendio;

i)         impianto elettrico di tipo speciale;

j)         impianto idrico e fognario in aree non servite da acquedotto e fognature cittadine;

k)       impianti di ventilazione forzata in ambienti confinati;

l)         illuminazione di sicurezza;

m)      procedure, apprestamenti, attrezzature richieste per eliminare pericoli di interferenza tra lavorazioni e tra queste ed area esterna (v. costo dei movieri per disciplinare traffico);

n)       procedure, apprestamenti, attrezzature di sicurezza di singola lavorazione se ritenute non ordinarie (v. blindaggio scavi a sezione ristretta);

o)       dispositivi di protezione individuale contro rischi interferenti e di tipo specifico (v. sistemi di imbracatura del corpo degli operai, cordino e punto di o linea di ancoraggio, sistema di respirazione assistita a mezzo autorespiratori);

p)       oneri per indagini specialistiche in cantiere (v. Rilievi di impianti a rete interrati interferenti con lavori di scavo, prelievo e analisi di aria luoghi confinanti);

q)       oneri progettazione di sicurezza (v. calcolo ponteggi fuori schema ministero, calcolo centine di grandi dimensioni, impianti contro scariche atmosferiche);

r)        oneri per sfasamento temporale o spaziale di lavoratori incompatibili tra loro o con stato dei luoghi;

s)       oneri per riunioni di coordinamento previste dal Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);         

–          stimare costi della sicurezza inclusa e di quella aggiuntiva da indicare nel quadro economico del progetto sulla base di:

a)       redazione computo metrico estimativo che si applicano prezzi della sicurezza riportati a margine di ogni lavorazione in caso di sicurezza inclusa;

b)       redazione computo metrico estimativo cui si applicano voci e prezzi del relativo capitolo del prezziario regionale in caso di sicurezza aggiuntiva. Stima dei costi di sicurezza aggiuntiva proposti dal coordinamento della progettazione ed in mancanza del progettista concorrono a “determinare importo complessivo di affidamento”;  

–          definire il quadro economico dell’intervento, comprendente: importo delle sole lavorazioni soggette a ribasso di gara, costi della sicurezza inclusa e costi della sicurezza aggiuntiva (Entrambi i costi non soggetti a ribasso di gara);

–          definire modalità di contabilizzazione dei costi di sicurezza inclusa attraverso iscrizione in atti contabili separati da quelli riguardanti contabilità ordinaria delle lavorazioni o modalità forfetarie.

Il coordinatore per la progettazione (CSP) in materia di sicurezza e salute ed il progettista sono tenuti a cooperare per uniformare scelte tecniche di progettazione e di organizzazione del cantiere, tenendo conto dei costi e delle condizioni di sicurezza. Il coordinatore è altresì tenuto prima di affidare lavori a terzi di accertarsi che il contratto riporti:    

–          obbligo per imprenditore nell’esecuzione dei lavori di applicare integralmente, anche se non aderente ad Associazioni di categoria ed indipendentemente da natura giuridica ed economica, norme contenute nei contratti collettivi di lavoro;

–          imprenditore responsabile del rispetto norme contrattuali da parte di eventuali subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti;

–          in caso di inadempienza a tali obblighi, committente ne da comunicazione ad imprenditore e ad uffici di controllo e provvede:

a)       in caso di lavori in corso di esecuzione a riduzione dal 5% al 20% dei pagamenti in acconto “in relazione a gravità della inadempienza accertata, comunque non inferiore a triplo di entità di inadempienza medesima”;

b)       in caso di lavori ultimati, a sospensione del pagamento del saldo;

–          divieto di pagamento ad imprenditore delle somme accantonate fino a quando Ufficio di controllo competente “non accertato che obblighi sono stati integralmente adempiuti”;

–          obbligo per imprenditore ad inviare periodicamente a committente (comunque ogni volta raggiunto stato avanzamento lavori) DURC riguardante imprenditore stesso ed eventuali subappaltatori intervenuti nell’esecuzione dei lavori;

–          somme accantonate destinate “a garanzia di adempimento degli obblighi in questione”.

Servizi competenti in sede di verifica della progettazione debbono accertarsi che:

1)       coordinatore per progettazione e progettista si sono attenuti a disposizioni di legge e che relativi documenti progettuali sono coerenti tra loro;

2)       stime dei costi di sicurezza coerente con precedenti disposizioni;

3)       elaborati coerenti con clausole contrattuali.

Prima di inizio dei lavori:

–          Direttore dei lavori istituisce apposito registro in cui vengono annotati estremi del personale giornalmente impiegato nel cantiere;

–          Responsabile unico del procedimento (RUP) invia a Direttore lavori, che lo menziona nel verbale di consegna dei lavori, copia documentazione di avvenuta denuncia ad Enti previdenziali, assicurativi, infortunistici (compresa quella di eventuale subappaltatore), nonché DURC pervenuta da imprenditore.

In caso di varianti in corso di opera, redatte da coordinatore per esecuzione dei lavori (CSE), occorre rideterminare il costo della sicurezza, inclusa ed aggiuntiva. Responsabile unico del procedimento si accerta che queste siano redatte in conformità con disposizione di legge.

Responsabile unico del procedimento, in occasione emissione certificati di pagamento di acconti in corso di opera, deve:

–          inviare ad Enti previdenziali ed assicurativi dati del registro;

–          verificare regolare contabilità dei costi di sicurezza ed in caso positivo applica detrazione prevista a tutela dei lavoratori su importo liquidato da Direttore lavori “comprensivo di importo di lavorazioni e costi della sicurezza”. In caso di esito negativo apporta necessarie rettifiche ed applica detrazioni su importo rettificato “sempre comprensivo di importo di lavorazioni e costi della sicurezza”.

Direttore lavori provvede a:      

–          contabilizzare costi di sicurezza inclusa. In caso di contabilizzazione forfetaria, Direttore lavori, in occasione emissione singolo stato di avanzamento dei lavori, contabilizza costi di sicurezza inclusa in misura proporzionale a lavori eseguiti, calcolata in base a rapporto tra stima costi di sicurezza inclusa stabilita in progetto ed importo dei lavori (Indice di sicurezza deve rimanere invariato per tutta la durata dei lavori, salvo introduzione di varianti al progetto);

–          liquidare costi di sicurezza aggiuntiva, tramite iscrizione in atti contabili separati da quelli riguardanti contabilità ordinaria di lavorazioni, nonché approvazione da parte di coordinatore per esecuzione. Direttore dei lavori ha obbligo di motivare liquidazione e pagamento costi di sicurezza aggiuntiva se si discostano da quelli previsti inizialmente.

 

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