ANAGRAFE NAZIONALE ASSISTITI

ANAGRAFE NAZIONALE ASSISTITI (Legge 147/13)  (sanita17)

Soggetti interessati:

Cittadini, Azienda Sanitaria Locale (ASL)

Iter procedurale:

Legge 147/&13 istituisce Anagrafe Nazionale Assistiti (ANAQ) presso Ministero Finanze, in accordo con Ministero Salute, nell’intento di favorire monitoraggio della spesa nel rettore sanitario, accelerare processo di automazione amministrativa, migliorare servizi per cittadini e pubbliche amministrazioni. ANA assicura a singola Azienda Sanitaria Locale (ASL) dati e strumenti per svolgere funzioni di competenza, garantendo accesso ai dati ad Amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali. Con subentro di ANA, ASL cessa di fornire a cittadini libretto sanitario personale, consentendo loro di accedere ai propri dati contenuti in ANA o di chiedere tali dati in forma cartacea ad ASL

In caso di trasferimento del cittadino, ANA lo comunica subito per via telematica ad ASL interessate (in parti9colare ASL di trasferimento prende in carico cittadino ed aggiorna ANA), senza obbligo di comunicazione da parte cittadino ad ASL

ANA assicura accesso ai dati e disponibilità di strumenti funzionali per garantire efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino. Entro 30 Giugno 2014 con decreto Presidente Consiglio Ministri fissati

a)       contenuti di ANA, compresi medico di medicina generale, codice esenzione, domicilio;

b)       piano graduale di subentro di ANA ad anagrafe ed elenchi assistiti tenuti da singole ASL da completare entro 30/6/2015 n(Fino a tale data ASL assicurano aggiornamento delle proprie anagrafi);

c)       garanzie e misure di sicurezza da adottare, criteri di interoperabilità di ANA con altre banche dati nazionali e quelle istituite a livello regionale per stesse finalità       

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