SICUREZZA LAVORO ED ATTREZZATURE (D.Lgs. 81/08) (sanita20)
Soggetti interessati:
Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS).
Datori di lavoro, lavoratori od operatori impegnato in qualunque operazione lavorativa (compresa messa in servizio o fuori servizio, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio), utilizzando macchinari, apparecchiature, utensili, impianti relativi ad “attuazione di un processo produttivo”
Iter procedurale:
Datore di lavoro deve:
- fornire attrezzature conformi a quanto riportato in Allegato V a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09. Se organo di vigilanza accerta che attrezzatura non risponde “ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza”:
- ne informa subito Autorità nazionali competenti;
- prescrive a datore di lavoro precauzioni da adottare per rimuovere situazione di rischio causato dalla suddetta attrezzatura;
- adotta misure di ingiunzione nei confronti dei fabbricanti o distributori attrezzature non in regola;
- scegliere attrezzature tenendo conto condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, rischi presenti nell’ambiente di lavoro, rischi derivanti da impiego della attrezzatura, rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso;
- adottare misure tecniche ed organizzative riportate in Allegato VI a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09 al fine di ridurre al minimo rischi connessi ad uso di attrezzature;
- fare in modo che attrezzature siano: installate od utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; oggetto di costante manutenzione affinché mantenuti requisiti di sicurezza prescritti; corredate da “apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione”; adottate misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza;
- curare tenuta ed aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro;
- apportare modifiche alle macchine per migliorarne condizioni di sicurezza, purché non comportino modifiche della modalità di utilizzo e prestazioni previste dal costruttore;
- prendere idonee precauzioni affinché uso di attrezzature avvenga in condizioni di sicurezza;
- in caso di attrezzature che comportano rischi specifici, loro uso riservato a lavoratori opportunamente incaricati che hanno ricevuto adeguate informazioni e formazione;
- provvedere secondo indicazioni fornite dal fabbricante, affinché attrezzature la cui sicurezza dipende da condizioni di installazione sottoposte a controllo iniziale e controllo dopo ogni montaggio di nuovo cantiere, mentre attrezzature soggette ad “influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili a dare origine a situazioni pericolose sottoposte a controlli periodici, nonché a controlli straordinari ogni qual volta intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per sicurezza” (v. riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività). Controlli effettuati da persona competente debbono assicurare “buono stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature”. Risultati dei controlli riportati per iscritto e conservatiper almeno 3 anni a disposizione di Organi vigilanza. Se attrezzature usate fuori da sede unità produttiva accompagnate da documenti attestanti ultimo controllo positivo eseguito;
- sottoporre attrezzature a verifiche periodiche “volte a valutarne stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza” secondo frequenza indicata in Allegato VII a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09, di cui la prima effettuata da ISPEL entro 60 giorni da richiesta (Se ciò non avviene, datore di lavoro può rivolgersi ad ASL o soggetti pubblici e privati abilitati). Spese di verifica a carico di datore di lavoro. Ministero della Salute fissa con decreto modalità per abilitare soggetti pubblici e privati incaricati della verifica delle attrezzature e di apportare modifiche ad Allegato VII
- provvedere affinché per ogni attrezzatura lavoratori incaricati di impiegarle dispongono di ogni necessaria informazione e ricevere formazione ed addestramento adeguato relativamente a condizioni di impiego, rischi cui sono esposti da loro uso o che possono causare ad altre persone. Per determinate attrezzature individuate da Conferenza Stato Regioni può essere richiesta specifica abilitazione. Al riguardo D.Lgs. 151/15 ha introdotto art. 73 bis a D.Lgs 88/08 imponendo acquisizione specifica abilitazione a chiunque conduce generatori di vapore (MILPOS con decreto disciplina gradi dei suddetti certificati, requisiti per ammissione ad esame, modalità di svolgimento di prove, modalità di rilascio e rinnovo dei certificati, criteri di equipollenza per certificati già rilasciati;
- mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi individuali di protezione (DPI) allo scopo di proteggerlo “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne sicurezza o salute durante lavoro”. Non costituiscono DPI:
- indumenti di lavoro ordinari ed uniformi non destinati specificamente a proteggere salute lavoratore
- attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio
- attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia
- attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
- materiali sportivi se utilizzati non per attività lavorative
- materiali per autodifesa o dissuasione
- apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi
DPI impiegati quando rischi non evitabili o ridotti da misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, metodi di riorganizzazione del lavoro. DPI debbono:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare per sé rischio maggiore ed alle condizioni esistenti nel luogo di lavoro
- tenere conto esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- essere adottate al lavoratore secondo sue necessità
- essere tra loro compatibili in modo da mantenere anche in caso di uso simultaneo, propria efficacia nei confronti di rischi multipli
Datore di lavoro ai fini della scelta di DPI:
- effettua valutazione dei rischi non evitabili con altri mezzi
- individua caratteristiche DPI affinché questi risultino adeguati a suddetti rischi
- valuta in base ad informazioni ricevute dal fabbricante, caratteristiche DPI disponibili sul mercato
- aggiorna le scelte di ogni volta che interviene variazione significativa negli elementi di valutazione
- individua modalità di utilizzo di DPI in funzione di entità del rischio, frequenza di esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro, prestazioni dello stesso DPI.
Datore di lavoro deve:
- mantenere in efficienza DPI, assicurandone condizioni di igiene
- provvedere affinché DPI utilizzati solo per uso previsti in conformità ad informazioni del fabbricante
- fornire informazioni adeguate e comprensibili ai lavoratori
- destinare ogni DPI ad un uso personale e se DPI impiegato da più persone provvedere affinché non vi sia alcun problema sanitario ed igienico ai vari utilizzatori
- informare preliminarmente lavoratore circa rischi da cui DPI lo protegge
- rendere disponibili in aziende informazioni su ogni DPI
- stabilire disposizioni per riconsegne e deposito DPI al termine di impiego
- assicurare idonea formazione ed addestramento per uso pratico di DPI (compresi quelli di protezione dell’udito).
Lavoratori debbono:
- sottoporsi a programma di formazione ed addestramento organizzato da datore di lavoro
- prendersi cura di DPI messi a loro disposizione
- non apportare modifiche a DPI di propria iniziativa
- riconsegnare DPI al termine di utilizzo
- segnalare subito datore di lavoro ogni difetto od inconveniente rilevato in DPI
In Allegato VIII a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09 riportate le indicazioni di carattere generale relative a dispositivi di protezione particolari, Ministero della Salute, sentita Commissione consultiva permanente, può con decreto indicare criteri, circostanze, situazioni “fermo restando priorità delle misure di protezione collettiva”, in cui si rende necessario impiego di DPI;
- prendere idonee misure per salvaguardare lavoratore da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare da contatti elettrici diretti od indiretti, innesco e propagazione incendi ed ustioni dovuti ad elevate temperature, innesco di esplosioni, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni. A tal fine datore di lavoro esegue valutazione di rischi elettrici in base a condizioni specifiche di lavoro, rischi presunti in ambiente di lavoro. A seguito valutazione adottate tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo rischi, individuare dispositivi di protezione individuali e collettivi, predisporre procedure di uso e manutenzione atte a garantire mantenimento nel tempo di idoneo livello di sicurezza in conformità a disposizioni vigenti. Materiali, macchinari, apparecchiature, installazioni e impianti elettrici progettati e costruiti a norme di legge. Vietato eseguire lavori sotto tensione, salvo casi in cui si opera in sicurezza quando lavori eseguiti nel rispetto di:
- procedure ed attrezzature utilizzate conformi a norme tecniche
- lavori su parti in tensione in sistemi di categoria O e I affidati a lavoratori riconosciuti idonei per tale attività
- lavori su parti in tensione in sistemi di categoria II e III in categoria affidati ad aziende autorizzate da Ministero Lavoro o a lavoratori abilitati per tale attività.
Vietato eseguire lavori non elettrici in prossimità di linee od impianti elettrici con parti non protette e comunque a distanze inferiori a quelle riportate in Allegato IX a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09 “salvo che vengono adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere lavoratori”
Cantiere di lavoro provvede affinché edifici, impianti, strutture, apparecchiature protetti da effetti dei fulmini o da pericoli determinati da innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o manipolazione di esplosivi (Disposizioni tecniche riportate in Allegato IX a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09).
Datore di lavoro provvede affinché impianti elettrici ed impianti protezione da fulmini oggetto di periodici controlli per verificarne stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza. Esito dei controlli riportato in verbale e tenuto a disposizione di Autorità
Chiunque vende, noleggia, concede in uso o in leasing apparecchi od utensili costruiti o messi in servizio o in modo non conforme a disposizioni di legge ne attesta sotto la propria responsabilità al momento della consegna a chi le acquista, riceve in uso, noleggia la loro conformità ai requisiti di sicurezza di cui ad Allegato V di D.Lgs. 81/08.
Chiunque noleggia o concede in uso attrezzature senza operatore deve attestarne buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, nonché conservare per tutta la durata del noleggio una dichiarazione del datore di lavoro in cui indicati lavoratori incaricati del loro uso eventualmente in possesso di specifica abilitazione in caso di utilizzo macchine particolari.
Sanzioni:
Datore di lavoro non esegue valutazione rischi di impianti elettrici: arresto da 3 a 6 mesi o multa da 2.500 a 6.400 €
Datore di lavoro che mette a disposizione attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza riportati in Allegato V a D.Lgs. 81/08 o utilizzate in modo non conforme o sceglie attrezzature non tenendo conto loro potenziali rischi o non installa o effettua in modo non adeguato manutenzione di attrezzature o non fornisce idonee informazioni su attrezzature usate a lavoratore o non esegue controllo iniziale e periodico o non consente impiego di DPI o non fornisce DPI adeguati o non mantiene in efficienza DPI o non addestra lavoratori ad uso DPI o fa eseguire lavori sotto tensione elettrica o con parti elettriche attive non protette o edifici, strutture, attrezzature non protetti da pericoli determinati da innesco elettrico: arresto da 3 a 6 mesi o multa da 2.500 a 6.400 €
Datore di lavoro che non riduce al minimo rischi connessi ad uso di attrezzature o non informa lavoratore circa rischi da cui DPI lo protegge o non assicura adeguata formazione a lavoratori su uso pratico di DPI o non adotta misure idonee ad eliminare o ridurre rischio elettrico e fornisce idonei DPI al riguardo: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €
Datore di lavoro e dirigente che non adotta misure per rendere sicuro posto di lavoro o non riporta per iscritto risultati dei controlli o non fa accompagnare con documento di controllo attrezzature utilizzate fuori sede o non sottopone attrezzature a visite periodiche o non fornisce idonee istruzioni a lavoratori su DPI o non definisce procedure per riconsegna e custodia di DPI o non attua verifiche periodiche su impianti elettrici o non trascrive su verbale risultati di tali verifiche: ammenda da 500 a 1.800 €
Violazione di più prescrizioni sui requisiti di sicurezza considerata unica violazione penale od amministrativa punita con rispettiva sanzione più elevata
Venditore o noleggiatore o conducente che viola disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: ammenda da 750 a 2.700 €