INFLUENZA AVIARIA

INFLUENZA AVIARIA (Reg. 616/09; Dec. CE 29/11/13; D.Lgs. 9/10; Ord. 9/10/07; D.G.R. 13/2/06, 24/2/20)  (igizoo27)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Regione, Istituto Zooprofilattivo Sperimentale (IZS), Servizio Veterinario ASL.

Chiunque possiede in azienda (inclusi incubatoi, circhi, zoo, negozi di uccelli da compagnia, mercati di volatili. Esclusi macelli, mezzi di trasporto, impianti e stazioni di quarantena, posti di ispezione frontalieri, laboratori autorizzati a conservare virus di influenza aviaria) volatili da cortile (pollame da carne o da uova, selvaggina da penna, altri volatili in cattività, comprese razze rare), nonché volatili selvatici che possono essere colpiti da influenza aviaria ad alta o bassa patogenicità (Tipologia di infezione influenzale riportata in Allegato I al D.Lgs. 9/10 pubblicata su G.U. 34/10)

Iter procedurale:

La Commissione Europea con Reg. 616/09 ha approvato norme per applicazione misure di biosicurezza in compartimenti avicole o di altri volatili in cattività “per garantire uno stato sanitario distinto in relazione ad influenza aviaria”

Domande di adesione volontaria a compartimento inviata a MISA, indicando:

1)       nome, qualifica, posizione, indirizzo e numero di telefono del responsabile di compartimento;

2)       descrizione dettagliata di compartimento (Modello riportato in Allegato Reg. 616/09 pubblicato su G.U.CE 181/09);

3)       descrizione sistema comune di gestione di biosicurezza di unità componenti stabilimenti (Modello riportato in Allegato Reg. 616/09 pubblicato su G.U.CE 181/09);

4)       informazioni su misure specifiche, criteri e requisiti per sorveglianza di malattia, in particolare protezione e sorveglianza per influenza aviaria (Modello riportato in Allegato Reg. 616/09 pubblicato su G.U.CE 181/09).

Ministero rilascia autorizzazione a compartimento se ubicato interamente in Stato italiano, purché:

1)       non applicate restrizioni in materia di influenza aviaria;

2)       approvato programma di sorveglianza nazionale per “determinare prevalenza di infezioni con virus di influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 in specie diverse di pollame”.

Prima di concedere autorizzazione occorre che Ministero Salute accerti che in compartimento:

1)       applicate misure specifiche di protezione e sorveglianza di influenza aviaria per almeno 6 mesi prima di invio domanda ((Modello riportato in Allegato Reg. 616/09 pubblicato su G.U.CE 181/09) e con presenza di influenza aviaria non rilevata in nessuna delle aziende componenti il compartimento;

2)       piani di vaccinazione attuati nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

3)       informazioni complete richieste in domanda;

4)       applicato sistema comune per la biosicurezza (Modello riportato in Allegato Reg. 616/09 pubblicato su G.U.CE 181/09) e questo “si sia dimostrato sufficiente ad assicurare stato sanitario in relazione ad influenza aviaria per pollame o altri volatili in cattività all’interno del compartimento”;

5)       effettuato controllo sul posto con esito positivo.

Compartimento avrà una sua specifica denominazione e numero di riconoscimento e sarà inserito in “lista dei compartimenti autorizzati su pagine informativa su internet” (Pagina sempre aggiornata, comunicando a Commissione indirizzo internet della pagina informativa) accessibile al pubblico.

Responsabile del compartimento autorizzato deve:

1)       monitorare compartimento in modo da assicurare mantenimento dei requisiti di riconoscimento ed invio delle informazioni richieste;

2)       assicurare che sorveglianza di influenza aviaria svolta secondo programma di biosicurezza delle aziende componenti compartimento:

·         risulti in funzione sistema di allarme rapido per rilevamento della presenza di influenza aviaria e campionamento ed esami diagnostici eseguiti in conformità a direttive UE riportate in Allegato Reg. 616/09 pubblicato su G.U.CE 181/09;

·         piani di sorveglianza aggiornati se rilevato aumento del rischio di introduzione di influenza aviaria;

·         tutti gli esami diagnostici su influenza aviaria eseguiti presso laboratori autorizzati e risultati derivati messi a disposizione di Autorità competenti;

·         se da attività di sorveglianza svolta nel compartimento emergono risultati dubbi o positivi, questi subito segnalati ad Autorità competente e campioni relativi spediti per conferma a laboratorio nazionale di riferimento per influenza aviaria;

3)       assicurare che qualunque vaccinazione eseguita nel rispetto dei programmi di biosicurezza adottati da aziende componenti il compartimento e che piani di vaccinazione con relative procedure adottate messi a disposizione su richiesta di Autorità di controllo;

4)       organizzare periodici audit interni ed esterni per garantire che tutte le misure di biosicurezza, attività di sorveglianza, sistemi di rintracciabilità eseguiti nel compartimento, conservando risultati di tali controlli (compresi quelli svolti nel sistema di garanzia della qualità) e messi a disposizione su richiesta di Autorità competente;

5)       informare subito Autorità competente se:

·         compartimento non rispetta più informazioni inviate o requisiti;

·         sistema comune o programma aziendale di biosicurezza modificato o adattato a situazione epidemiologica (compresa aggiunta o eliminazione di aziende dal compartimento).

MISA deve assicurare controlli sul posto per accertare che compartimenti riconosciuti rispondono ad informazioni inviate ed ai requisiti riportati in Allegato Reg. 616/09 pubblicato su G.U.CE 181/09. Controlli eseguiti in base a situazione epidemiologica esistente dentro e fuori il compartimento in merito ad influenza aviaria ed informazioni ricevute in merito a modifica sistema o programma aziendale di biosicurezza.

MISA responsabile di certificazione attestante provenienza prodotto da compartimento riconosciuto.

Se da controllo eseguito od informazioni epidemiologiche ricevute emerge che compartimento non risponde più ai requisiti UE:

1)       MISA sospende subito autorizzazione e qualunque certificazione attestante provenienza prodotto da compartimento autorizzato;

2)       responsabile del compartimento assicura “immediati provvedimenti presi per far fronte a mancanza”;

3)       MISA ritira sospensione solo dopo aver ricevuto prova dei provvedimenti correttivi avviati (Entro 30 giorni da sospensione) e dopo ulteriore controllo con esito negativo.

MISA ritira autorizzazione a compartimento se a seguito sospensione ulteriore controllo eseguito dimostra insorgenza di focolaio di influenza aviaria nel compartimento o che questo continua a non rispettare requisiti CE.

In seguito a ritiro autorizzazione, MISA deve:

1)       interrompere rilascio di ogni certificazione attestante provenienza prodotti da compartimento autorizzato;

2)       cancellare compartimento da lista di quelli autorizzati.

Con Legge 244/05 istituito presso MISA:

1)       Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali per potenziare e razionalizzare strumenti di lotta contro influenza aviaria, malattie animali e emergenze zoosanitarie, con il compito di definire obiettivi e strategie di controllo ed eradicazione delle malattie;

2)       Unità di crisi unica per tutte le malattie ed in raccordo con analoghe strutture regionali e locali, con compiti di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva, anche avvalendosi di Istituti Zooprofilattici, Facoltà universitarie di indirizzo veterinario, organi di sanità militare;

3)       Dipartimento per sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti, con il compito di riorganizzare attività in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti.

Sempre con Legge 244/05 deciso che MISA può:

a)       sospendere, con propria ordinanza per motivi di sanità pubblica, attività venatoria su territorio nazionale per periodo massimo 6 mesi;

b)       acquistare medicinali od altro materiale profilattico da destinare a prevenire rischio di pandemia da influenza aviaria e di costituire “scorte regionali di farmaci antivirali ed altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite da MISA”

Con D.Lgs. 9/10 istituito Centro nazionale di referenza che coordina attività di laboratorio nazionale di ITS chiamato a:

1)       accertare (anche su richiesta di altri Stati membri) eventuale presenza di influenza aviaria nel territorio nazionale;

2)       collaborare con laboratorio comunitario di referenza a cui invia campioni;

3)       caratterizzare, una volta accertata presenza di influenza aviaria, “virus a livello di antigene in relazione ai ceppi del vaccino di riferimento”;

4)       consigliare Ministero ad autorizzare altri laboratori ad eseguire test sierologici di screening o di conferma diagnostica.

Regione Marche, con D.G.R. 13/2/06, ha istituito Comitato pandemico regionale (CPR) per la progettazione e coordinamento delle attività previste del piano pandemico nazionale sul territorio regionale, nonché Unità regionale di crisi per influenza aviaria (URCIA), con il compito di:

1)       collegamento tra Unità di crisi centrale e territorio regionale;

2)       garantire applicazione procedure del manuale ufficiale di controllo dell’influenza aviaria;

3)       attivare sistemi informativi a supporto dei piani di monitoraggio e sorveglianza;

4)       garantire tempestiva diffusione a livello regionale delle informazioni su situazione epidemiologica;

5)       ricercare risorse straordinarie per gestione attività di emergenza;

6)       coordinare azione dei Servizi territoriali e fornire loro eventuale supporto organizzativo e4 tecnico-scientifico;

7)       disporre accertamenti sanitari e verifiche epidemiologiche ad integrazione o supporto di quanto attuato a livello locale;

8)       approfondire in collaborazione con Unità di crisi centrale, eventuali scenari di intervento in caso di vaccinazione di emergenza;

9)       verificare, anche mediante interventi in loco, corretta applicazione delle misure di profilassi e polizia veterinarie adottate.

MISA può decidere vaccinazione di emergenza di pollame ed altri volatili in cattività, “allorché valutazione del rischio indichi esistenza di minaccia significativa ed immediata di diffusione di influenza aviaria nel territorio nazionale” a seguito di presenza focolaio in Italia, Stato membro, Paese Terzo vicino. Piano di approvazione inviato per approvazione da Commissione Europea deve contenere:

1)       situazione della malattia che ha portato a richiesta vaccinazione di emergenza;

2)       area geografica in cui attuata vaccinazione di emergenza e numero di aziende presenti in area ed interessate a vaccinazione;

3)       specie e categorie di pollame o volatili in cattività da vaccinare;

4)       numero stimato di capi di pollame od altri volatili da vaccinare;

5)       sintesi delle caratteristiche del vaccino impiegato;

6)       durata prevista della campagna di vaccinazione di emergenza;

7)       disposizioni da adottare in materia di movimentazione del pollame o volatili in cattività;

8)       criteri per decidere se vaccinazione di emergenza applicata ad aziende a contatto;

9)       registrazione del pollame o altri volatili vaccinati;

10)            esami clinici e di laboratorio da eseguire nelle aziende sottoposte a vaccinazione od ubicate in zone a vaccinazione di emergenza, in modo da monitorare situazione epidemiologica, efficacia campagna di vaccinazione e controllare movimentazione di animali.

MISA può decidere vaccinazione preventiva in determinate zone di pollame ed altri volatili in cattività se in base a valutazione del rischio esposte al rischio di influenza aviaria. Piano di vaccinazione comprende:

1)       descrizione motivi per vaccinazione preventiva, compresi precedenti della malattia;

2)       zona tipo di allevamento agricolo o talune categorie di pollame o volatili in cattività, o comportamenti di avicoli o di altri volatili per cui necessaria vaccinazione preventiva e numero di aziende presenti in queste ed interessate a vaccinazione;

3)       specie e categorie di pollame od altri volatili in cattività da vaccinare;

4)       numero stimato di capi di pollame ed altri volatili in cattività da vaccinare;

5)       sintesi delle caratteristiche del vaccino;

6)       durata campagna di vaccinazione preventiva;

7)       disposizioni per movimentazione pollame ed altri volatili in cattività vaccinati;

8)       registrazione di pollame ed altri volatili in cattività vaccinati;

9)       esami di laboratorio da eseguire nelle aziende sottoposte a vaccinazione preventiva e campione di altre aziende ricadenti in zona dove praticata vaccinazione preventiva, al fine di monitorare situazione epidemiologica, efficacia campagna di vaccinazione, controllo movimentazione pollame ed altri volatili vaccinati.

MISA, tramite Centro nazionale, redige piano di emergenza (Modello riportato in Allegato X al D.Lgs. 9/10 pubblicato su G.U. 34/10) che “aggiorna misure in materia di lotta alla influenza aviaria e consente di avere accesso a strutture, attrezzature, personale, materiali necessari per eradicazione rapida ed efficiente del focolaio”. Nel piano indicare numero ed ubicazione azienda avicola (con relativa stima dei capi di pollame, per specie presenti), nonché forme di collaborazione tra Autorità responsabili di salute animali, salute pubblica, ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori, anche per migliore comunicazione al pubblico ed ai lavoratori dei rischi connessi ad influenza aviaria. Ministero aggiorna piano ogni 5 anni e lo invia a Regioni .

Istituto di patologia aviaria dell’ Università di Napoli provvede a produrre vaccino e lo distribuisce ad ASL sul territorio, in base a piano di intervento elaborato da MISA e pubblicato su G.U.

Vietato uso di vaccini contro influenza aviaria. MISA può consentire uso e somministrazione di tali vaccini adottando specifici piani di controllo, comprendenti fasi di produzione, deposito, fornitura, distribuzione e vendita, per scopi diversi da induzione di immunità attiva negli animali di specie sensibili “per ricerche scientifiche o test di vaccini” autorizzata da Ministero che ne fissa condizioni di impiego e misure di controllo.

D.Lgs. 9/10 definito misure preventive relative a: sorveglianza, individuazione precoce di influenza aviaria; sensibilizzazione di Autorità competenti ed allevatori verso maggiore preparazione contro rischi di tale malattia; misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di focolaio nel pollame od in altri volatili in cattività; individuazione possibile trasmissione del virus di influenza aviaria ai mammiferi; misure volte ad impedire diffusione virus influenzali aviari ad altre specie.

Regione attua programmi di sorveglianza predisposti da Ministero nell’intento di:

1)       individuare tasso di prevalenza delle infezioni causate da sottotipi H5 e H7 del virus di influenza aviaria nelle diverse specie di pollame;

2)       contribuire a valutazione del rischio aggiornata ed a far conoscere pericolo connesso a volatili selvatici in rapporto a virus influenzali aviari nei volatili.

Servizio veterinario ASL registra in Banca dati nazionali di Anagrafe zootecnica informazioni relative a tutte le aziende avicole (a carattere commerciale o meno) che  allevano oltre 50 capi, compresa la loro georeferenziazione.

Proprietario o detentore volatili o chi li accompagna durante trasporto deve subito denunciare ad Autorità sanitaria sospetto o presenza di influenza aviaria e deve custodire tali animali in luoghi lontani da quelli in cui sono presenti altri animali di specie sensibili.

Regione con D.G.R. 186 del 24/2/2020 ha recupero accordo con Governo al fine di rafforzare la sorveglianza e riduzione del rischio di influenza aviaria ad alta patogenicità, che prevede:

a)       possibilità per MISA, in base alla situazione epidemiologica esistente, di:

·         sospendere concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni, eventi culturali;

·         vietare impiego di serbatoi di acqua all’aperto destinati al pollame;

·         vietare abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie a cui possono avere accesso volatili selvatici;

·         vietare utilizzo di richiami vivi dell’ordine dei Anseriformi e dei Caradriformi;

·         autorizzare rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se animali: provengono da aziende in cui allevati separatamente; sottoposti entro 48 ore prima del lancio a test virologici per ricerca del virus influenzale (campioni prelevati da ogni unità produttiva)

b)       nelle zone ad alto rischio di introduzione o di maggiore diffusione della malattia l’adozione, oltre alle suddette misure, di:

·         divieto di detenzione di oche ed anatre insieme ad altre specie di pollame;

·         divieto di costruzione di nuovi allevamenti all’aperto (compresi quelli di selvaggina da penna da ripopolamento);

·         obbligo di riconvertire entro 6/3/2021 gli allevamenti all’aperto esistenti in modo da garantire nei periodi di maggiore rischio definiti da MISA idonea disponibilità di superficie al carico di animali, anche utilizzando, per allevamenti di selvaggina, reti come copertura (negli altri allevamenti reti utilizzate per delimitazione laterale);

·         autorizzazione all’insediamento di nuovi allevamenti avicoli (compresa riconversione di allevamento di altre specie animali) concessa solo dopo:

Ø       aver tenuto in considerazione censimento di tutti gli allevamenti avicoli esistenti in zona;

Ø       aver fissato una distanza da allevamenti esistenti variabile in funzione di: specie allevata; durata del ciclo produttivo; durata del vuoto biologico per specie allevata;

Ø       aver stabilito in 500 m. la distanza minima tra nuovi allevamenti ed impianti (quali biogas) che ricevono/utilizzano pollina (distanza da fissare in base a: densità di allevamento in determinate aree; specie allevata; capacità di allevamento in peso vivo)

In caso di segnalazione focolaio, servizio veterinario ASL deve:

1)       denunciare a Ministero e Regione “qualsiasi notizia o dato circa presenza presunta o confermata di influenza aviaria di cui sono a conoscenza prima di intervento”. Se confermata presenza di focolaio di influenza aviaria, inviata a Ministero e Regione informazioni di cui ad Allegato III del D.Lgs. 9/10 pubblicato su G.U. 34/10, affinché Ministero lo comunichi a Commissione e ad altri Stati membri;

2)       eseguire immediata indagine epidemiologica per confermare o meno presenza malattia, anche tramite prelievo di campioni da inviare ad Istituto Zooprofilattico per esami diagnostici (seguire disposizioni emanate in piano di emergenza, utilizzando i questionari predisposti al riguardo). Indagine deve accertare: possibile origine di influenza aviaria; eventuali aziende a contatto; movimentazione di pollame, altri volatili in cattività, persone, mangime, veicoli od altro mezzo attraverso cui influenza aviaria si è diffusa. Risultati indagine comunicati a Ministero A seguito indagine, Regione decide se applicare o meno misure aggiuntive di lotta contro malattia o concedere deroghe in merito movimentazione animali o disinfezione o uova, purché inviate a stabilimento per produzione di ovoprodotti o alla distruzione. Se indagine accerta possibile estensione influenza in altri Stati membri informata Commissione ed altri Stati membri;

3)       eventuale indagine epidemiologica su uomo allo scopo di valutare presenza malattia, identificare altri casi collegati, identificare modalità di trasmissione, fonte di esposizione, definire popolazione esposta al rischio, provvedere ad isolamento casi sospetti in apposite strutture (Isolamento interrotto se persona guarita, cioè senza febbre per oltre 24 ore), eseguire analisi di laboratorio per confermare od escludere eziologia aviaria, sottoporre a vaccinazione antinfluenzale le categorie a rischio (in primo luogo personale a contatto con animali), informare personale sanitario sui temi legati ad influenza aviaria trasmissibile ad uomo;

In caso di sospetto focolaio, servizio veterinario ASL deve

1)       avviare subito indagine epidemiologica volta ad accertare o escludere presenza di influenza aviaria;

2)       procedere a censimento di pollame ed altri volatili in cattività e tutti i mammiferi di specie domestiche;

3)       compilare elenco distinto per categoria del pollame, altri volatili in cattività, mammiferi già malati, morti o sospetti di infezione in aziende. Elenco aggiornato per intera durata sospetto di focolaio, tenendo conto di schiuse, nascite, decessi, presentato ad Autorità competente che ne faccia richiesta;

4)       vietare ingresso od uscita di pollame ed altri volatili in cattività da azienda;

5)       vietare uscita da azienda, salvo previa autorizzazione veterinario ASL, di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, carni di pollame comprese frattaglie, mangimi per pollame, utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina, liquame, strame o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere influenza aviaria;

6)       vietare uscita di uova da azienda;

7)       fissare limiti di circolazione, in entrata ed in uscita, di persone, mammiferi di specie domestica, veicoli, attrezzature da aziende;

8)       predisporre mezzi di disinfezione adeguati ad ingresso ed uscita di fabbricati che ospitano pollame o altri volatili in cattività.

Tali misure applicate fino a quando “accertato che sospetto di influenza aviaria infondata”. Regione, in caso di zone ad alta densità di pollame, può:

1)       limitare temporaneamente movimentazione di pollame, altri volatili in cattività, uova, veicoli utilizzati per trasporto mammiferi di specie domestiche (Questi limitati per non oltre 72 ore) in intera zona delimitata;

2)       eseguire prelievi su pollame o altri volatili in cattività abbattuti per poter confermare od escludere sospetto di focolaio;

3)       istituire zone di controllo temporaneo intorno ad azienda

Se focolaio viene confermato, servizio veterinario ASL deve procedere:

a)       immediato abbattimento di tutto il pollame e volatili in cattività presenti in azienda, con distruzione carcasse e uova. Regione può concedere deroghe ad abbattimento di determinate specie di pollame o volatili in base a valutazione del rischio di diffusione di influenza aviaria (Deroghe inviate a Ministero prima della loro adozione);

b)       distruzione od idoneo trattamento (distruzione del virus) di materiali (mangime) o rifiuti;

c)       individuazione e distruzione, per quanto possibile, di carni del pollame macellato ed uova raccolte durante presunto  periodo di incubazione malattia;

d)       pulcini, nati da uova da cova deposte in azienda durante periodo incubazione malattia, tenuti sotto controllo fino a quando scongiurato pericolo di presenza virus;

e)       vietato ingresso od uscita da azienda di volatili o mammiferi senza autorizzazione di veterinario ASL (Esclusi animali domestici);

f)        isolamento del ceppo virale in laboratorio autorizzato;

g)       abbattimento e distruzione di tutti gli animali presenti “nei focolai accertati di influenza aviaria da virus a bassa patogenicità“, nonché di animali delle specie sensibili presenti negli allevamenti sospetti di infezione o contaminati da virus influenzale ad alta o bassa patogenicità. Ai proprietari animali abbattuti spetta indennizzo “detratti gli importi ricavati per eventuale vendita delle carni”;

h)       esecuzione operazioni di pulizia e disinfezione dopo eliminazione carcasse dei locali di allevamento, zone circostanti, attrezzature, veicoli di trasporto, macelli, materiale contaminato o potenzialmente contaminato (Mangime, concime, liquame, lettiere). Operazioni eseguite sotto controllo veterinario ed utilizzando prodotti autorizzati da Ministero. Materiale che non può essere adeguatamente pulito e disinfettato va distrutto;

i)         terreni o pascoli utilizzati da pollame o volatili in cattività di aziende in cui accertata presenza di influenza aviaria non utilizzabili da altro pollame o volatili in cattività fino a quando veterinario ASL non accertato che qualsiasi virus di influenza distrutto o inattivato;

j)          istituzione zona di protezione (Raggio di 3 Km. da azienda infetta) e di sorveglianza (Raggio di 10 Km. da azienda infetta, comprendente zone di protezione), delimitata in base a: indagine epidemiologica; situazione geografica (v. presenza barriere naturali); vicinanza di altre aziende; stime numero capi di pollame; flussi di scambio pollame e volatili in cattività in zona (loro carcasse, concime, lettiera, strame). Non necessaria istituzione di zone di protezione e sorveglianza purché non compromesse misure di lotta ad influenza aviaria, in caso di aziende non commerciale, circo, zoo, negozio uccelli da compagnia, parco naturale, area recintata per scopi scientifici o connessi a conservazione specie o razze minacciate di estinzione. Regione può istituire ulteriori zone di restrizione intorno a zone di protezione e sorveglianza, in cui veterinario ASL provvede a:

1)       rintracciare ogni elemento in grado di diffondere virus di influenza aviaria, incluso pollame, volatili in cattività, uova, carcasse, mangime, strame, persone a contatto con pollame, veicoli connessi a comparto avicolo;

2)       ottenere da titolari aziende avicole informazioni su pollame, volatili in cattività, uova che entrano ed escono da azienda;

3)        informare persone presenti in zona di protezione e sorveglianza in merito a misure restrittive adottate mediante stampa, televisione, cartelli informativi.

MISA, su richiesta Regione, può adottare in tali zone programma preventivo di eradicazione della malattia, comprendente macellazione/abbattimento preventivo di pollame e volatili presenti in azienda a rischio.

Nella zona di protezione, veterinario ASL procede inoltre a:

a)       identificazione di tutte le aziende con volatili;

b)       effettuazione visita tempestiva presso tutte le aziende con prelievo campioni di pollame per esami clinici. Visite annotate su registro con relativi risultati;

c)       rafforzamento sorveglianza in modo da evitare diffusione influenza in aziende ubicate in zona protezione;

d)       trasferimento di tutto il pollame ed i volatili in cattività in locale di allevamento lontano da altro pollame e volatili presenti in azienda. Evitare per quanto possibile contatti con volatili selvatici;

e)       utilizzo idonei mezzi di disinfezione su veicoli ed attrezzature venuto a contatto con pollame, volatili in cattività;

f)        controllo movimento persone in entrata ed uscita da azienda per evitare diffusione malattia. A tal fine proprietario tiene registro dei visitatori da mettere a disposizione veterinario ASL (Esclusi visitatori ad abitazione e di zoo e parchi naturali);

g)       divieto trasporto su strade pubbliche (Escluse strade private di aziende) o di rotaia di pollame, volatili, pollastre, pulcini di 1 giorno, uova, carcasse, carni di pollame da macelli, impianti di sezionamento, depositi frigorifero, salvo che carni provenienti da allevamenti ubicati fuori da zona protezione e conservate separatamente o carni prodotte almeno 21 giorni prima di data stimata di 1° infezione. Nessun divieto a transito su strada o rotaia in zona di protezione senza scarico o soste. In deroga Regione può concedere autorizzazione di trasporto pollame da azienda situata in zone di protezione o sorveglianza per sua macellazione immediata, purché:

1)       veterinario ASL esegue esame clinico a pollame in azienda almeno 24 ore prima di sua partenza;

2)       pollame sottoposto in azienda ad esami di laboratorio con esito negativo;

3)       veterinario di macello accetti pollame ed informi veterinario ASL di partenza di avvenuta macellazione;

4)       pollame proveniente da zona di protezione mantenuto e macellato separatamente da altro pollame (Esecuzione operazioni di pulizia e disinfezione prima di macellare altro pollame);

5)       veterinario di macello esegue accurato esame di pollame ante e post mortem;

6)       carni non ammesse a scambi UE o internazionali e munite di bollo sanitario;

7)       carni sezionate, trasportate, immagazzinate separatamente da altre carni, evitando loro impiego per preparazione di prodotti destinati a commercio internazionale.

MISA può autorizzare in deroga trasporto pollame proveniente da zona esterna a quella di protezione per macellazione con successiva movimentazione delle carni, purché:

1)       veterinario di macello accetti di ricevere pollame e confermi avvenuta macellazione a veterinario ASL di partenza animali;

2)       carni pollame sezionate, trasportate, conservate separatamente da carni di altro pollame proveniente da zona di protezione;

3)       sottoprodotti distrutti.

MISA può autorizzare in deroga trasporto di pulcini di 1 giorno da azienda in zona di protezione in altra azienda fuori zona protezione, purché:

1)       pollame trasportato in veicoli sigillati da veterinario ASL;

2)       applicate idonee misure di sicurezza durante trasporto ed in azienda di arrivo;

3)       dopo arrivo pulcini, azienda di destinazione sottoposta a sorveglianza ASL;

4)       pollame rimane in azienda destinazione per almeno 21 giorni;

5)       incubatoio garantisce che uova da cova da cui derivati pulcini non hanno avuto contatti con uova da cova o pulcini di 1 giorno di diverso stato sanitario.

MISA può autorizzare in deroga trasporto diretto di pollastre ad azienda priva di pollame anche ubicata in zone di protezione o sorveglianza, purché:

1)       veterinario ASL esegue esame clinico di pollame e volatili in cattività da movimentare in azienda di origine con esito negativo;

2)       pollastre trasportate in veicoli sigillati da veterinario ASL;

3)       aziende di destinazione sottoposte ad arrivo pollastre a sorveglianza ufficiale;

4)       pollastre trasferite fuori zona protezione o sorveglianza mantenute in azienda di arrivo per almeno 21 giorni.

MISA può autorizzare in deroga trasporto diretto di uova da cova da aziende in zona di protezione ad incubatoio, purché:

1)       riproduttori da cui provenienti uova da cova controllati ed in azienda non sospettata presenza di influenza aviaria;

2)       uova da cova ed imballaggi relativi disinfettati prima di spedizione e garantita tracciabilità di uova;

3)       uova da cova trasportate in veicoli sigillati da veterinario ASL;

4)       applicare misure di sicurezza in incubatoio di arrivo.

MISA può autorizzare in deroga trasporto uova da tavola purché a:

1)       centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggio a perdere ed applicando misure di biosicurezza;

2)       stabilimento per produzione di ovoprodotti o per distruzione.

Regione può autorizzare in deroga trasporto diretto di carcasse, purché effettuato ai fini della loro eliminazione (Decisione comunicata a MISA).

Servizio veterinario ASL garantisce che veicoli ed attrezzature usate per trasporto subito pulite e disinfettate dopo trasporto.

–          divieto entrata ed uscita di pollame e volatili da azienda, salvo mammiferi con accesso ad abitazione, purché privi di contatto con pollame e volatili di azienda;

–          immediata segnalazione a veterinario ASL di aumenti di mortalità o cali significativi di produzione;

–          divieto spostamento e distribuzione, senza preventiva autorizzazione, di letame. Ammesso suo trasporto verso impianto riconosciuto per trattamento ai fini distruzione di virus di influenza;

–          divieto di fiere, mercati, raduni di pollame e volatili in cattività.

Misure adottate in zone di protezione mantenute per almeno 21 giorni dopo operazioni preliminari di pulizia e disinfezione di azienda infetta, comunque fino a quando esami non escludono presenza di influenza aviaria.

Nelle zone di sorveglianza, veterinario ASL deve adottare seguenti misure (da mantenere per almeno 30 giorni dopo operazioni di pulizia e disinfezione):

a)       identificare tutte le aziende che detengono volatili;

b)       vietare il movimento di pollame, pollastre, pulcini di 1 giorno ed uova da cova, nell’ambito della zona, salvo autorizzazione Regione che garantisce assenza diffusione influenza aviaria. Escluso da divieto transito su strada o rotaia “che non comporti operazioni di scarico e sosta”;

c)       vietare uscita di pollame, pollastre, pulcini di 1 giorno, uova verso aziende, macelli, centri di imballaggio, stabilimento fabbricazione ovoprodotti ubicati fuori zona sorveglianza. Regione può autorizzare trasporto diretto di:

·         pollame da macello verso impianto per macellazione immediata. Ministero può autorizzare trasporto di pollame proveniente da fuori zona sorveglianza verso macelli in zona di sorveglianza per macellazione  immediata e poi movimentazione di carni derivate;

·         pollastre verso aziende dove assente altro pollame, purché azienda sottoposta a sorveglianza veterinario ASL e pollastre mantenute in azienda per almeno 21 giorni;

·         pulcini di 1 giorno verso aziende fuori zona sorveglianza, purché questa sottoposta a sorveglianza veterinario ASL e pulcini rimangono in azienda per almeno 21 giorni;

·         uova da cova verso incubatoio situato entro o fuori zona sorveglianza, purché garantita rintracciabilità delle uova e relativi imballaggi disinfettati prima della spedizione;

·         uova da tavola verso centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggio a perdere;

·         uova verso stabilimento per fabbricazione di ovoprodotti ubicato entro o fuori da zona di restrizione;

·         uova destinate alla distruzione;

d)       far rispettare a chiunque entra o esce dall’azienda le misure di sicurezza volte ad impedire la diffusione di influenza aviaria;

e)       far eseguire pulizia e disinfezione dei veicoli, attrezzature usate per trasporto pollame e volatili in cattività, uova, carcasse, mangimi, concime, liquami, lettiere;

f)        vietare ingresso o uscita senza sua autorizzazione di pollame, volatili in cattività, mammiferi domestici da azienda, salvo mammiferi aventi accesso ad abitazione che non hanno avuto contatti con avicoli;

g)       acquisire immediata segnalazione di aumento di mortalità o cali significativi dei livelli di produzione, al fine di compiere gli opportuni accertamenti;

h)       vietare rimozione o spargimento di strame, liquame, concime, salvo sua autorizzazione. Ammesso trasporto di tale materiale verso impianto riconosciuto per trattamento ai fini della distruzione del virus di influenza aviaria;

i)         vietare fiere, mercati, esposizioni di pollame e volatili in cattività.;

j)         vietare il rilascio di pollame per ripopolamento faunistico

Misure da applicare nei macelli in caso di sospetto o conferma della presenza di influenza aviaria riguardano:

a)       abbattimento quanto prima di tutto il pollame presente in macello, sotto controllo veterinario ASL;

b)       conservazione delle carni di tale pollame e di eventuali sottoprodotti derivati (compresi quelli di altro pollame eventualmente contaminato “durante processo di macellazione e produzione”) in modo separato sotto controllo veterinario ASL fino al completamento degli esami diagnostici (Se confermata presenza di influenza aviaria, carni e sottoprodotti subito distrutti).

Misure da applicare in posto di ispezione di frontiera o mezzi di trasporto in caso di sospetto o conferma di influenza aviaria riguardano:

a)       abbattimento, macellazione o isolamento di tutto il pollame ed altri volatili presenti nel posto di ispezione o nel mezzo di trasporto da altro pollame o volatili fino al completamento degli accertamenti diagnostici;

b)       autorizzazione concessa dal veterinario ASL al trasporto di tali animali solo verso altre strutture dove saranno abbattuti, macellati o messi in isolamento;

c)       conservazione delle carni macellate di tale pollame e di eventuali sottoprodotti derivati, nonché di carni e sottoprodotti di pollame eventualmente contaminato durante il processo di macellazione e produzione in modo separato fino all’esito dell’esame (Se confermata presenza di influenza aviaria, carni e sottoprodotti subito distrutti sotto controllo veterinario ASL).

Misure ulteriori da applicare in macello, posto di ispezione frontaliero, mezzo di trasporto riguardano:

a)       divieto di introdurre pollame o volatili prima di 24 ore dal completamento operazioni di pulizia e disinfezione;

b)       esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione di edifici, attrezzature, veicoli contaminati sotto controllo del veterinario ASL ed utilizzando prodotti idonei;

c)       esecuzione di analisi epidemiologica;

d)       identificazione, una volta isolato il virus di influenza aviaria, del sottotipo virale;

e)       applicazione di misure di prevenzione presso aziende di origine del pollame infetto

Misure da applicare in aziende in cui confermati focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI), subito comunicate a MISA che ne informa la UE, riguardano:

a)       garantita da parte del veterinario ASL pratica del depopolamento del pollame presente in azienda (Regione può estendere depopolamento ad altri volatili di azienda non colpiti da LPAI o ad altre aziende in base ad indagine epidemiologica) attraverso abbattimento o macellazione degli animali, previo esame preliminare di questi. Prima del depopolamento vietato ingresso o uscita di pollame da azienda, salvo suo invio al macello designato autorizzato dal veterinario ASL;

b)       macellazione del attuata in strutture designate alle seguenti condizioni:

1)       pollame inviato direttamente da azienda a macello;

2)       ogni spedizione sigillata prima della partenza da veterinario ASL e rimane sigillata durante tutto il trasporto fino a macello;

3)       veterinario di macello accetti di ricevere pollame;

4)       veicoli ed attrezzature usate per trasportare pollame o altro materiale potenzialmente contaminato puliti e disinfettati;

5)       sottoprodotti di tale pollame distrutti presso macello;

c)       garantita applicazione da parte del veterinario ASL delle seguenti misure in azienda:

1)       uova da cova raccolte in azienda nel periodo compreso tra data introduzione LPAI ed adozione misure di precauzione rintracciate e loro schiusa sotto sorveglianza ASL;

2)       pulcini nati da tali uova tenuti sotto sorveglianza e sottoposti a controlli diagnostici;

3)       uova presenti in azienda prima del depopolamento trasportate riducendo al minimo rischio LPAI verso centro di imballaggio designato da Regione, purché confezionate in imballaggio a perdere o a stabilimento per fabbricazione di ovoprodotti;

4)       materiali potenzialmente contaminati (compresi concimi, liquami, lettiere) trattati secondo istruzioni impartite da veterinario ASL o distrutti (carcasse distrutte);

5)       dopo il depopolamento, edifici usati per ospitare pollame od altri volatili, attrezzature potenzialmente contaminati, veicoli usati per trasporto di carcasse, o altro materiale potenzialmente contaminato sottoposti quanto prima a pulizia e disinfezione;

6)       vietato ingresso od uscita di mammiferi domestici, salvo quelli che hanno accesso ad abitazione, purché privi di contatto con pollame o volatili;

7)       in presenza di focolaio primario di LPAI, virus sottoposto ad esami di laboratorio per accertare sottotipo virale.

MISA in caso di LPAI in azienda non commerciale, zoo, circo, negozio uccelli di compagnia, area recintata per volatili a scopo scientifico o di conservazione specie o razze rare può concedere deroghe, purché veterinario ASL possa garantire che pollame o volatili:

a)       tenuti in edificio o area all’interno di azienda senza contatti con altro pollame o volatili;

b)       sottoposti ad esami diagnostici e non allontanati fino a quando esami non attestano assenza di rischi o diffusione di LPAI;

c)       allontanati da azienda di origine solo per invio a macellazione o ad altre aziende.

Regione in base a valutazione del rischio può concedere deroghe in presenza di focolai di LPAI in incubatoi o in azienda comprendenti più unità produttive distinte (purché ciò non comprometta controllo diffusione LPAI) comunicandole a MISA che ne informa UE.

Regione in base ad indagine epidemiologica decide se azienda è classificata come azienda a contatto, chiedendo a MISA di estendere misure di prevenzione di cui sopra, fino a quando veterinario ASL non garantisce assenza di LPAI, a seguito di:

a)       prelievo di campioni durante abbattimento del pollame volto ad accertare presenza o meno di virus LPAI nell’azienda a contatto;

b)       pulizia e disinfezione di edifici, pascoli, aie, attrezzature, veicoli, sottoprodotti potenzialmente contaminati dal pollame di cui confermata presenza di LPAI

Subito dopo comparsa focolaio LPAI, veterinario ASL deve istituire zona di restrizione con raggio di almeno 1 km. dove applicare seguenti misure:

a)       esecuzione esami di laboratorio nelle aziende avicole situate nell’area;

b)       movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di 1 giorno, uova, altri volatili ad interno o verso zone di restrizione solo previa autorizzazione ASL (Escluso trasporto su strada o rotaia in assenza di operazioni di scarico e sosta);

c)       divieto di  movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di 1 giorno, uova, altri volatili fuori dalla zona di restrizione, salvo deroghe concesse dalla Regione per trasporto diretto di:

·         pollame ad impianto da macello designato;

·         pollastre destinate ad azienda dove non sia presente altro pollame e pulcini di 1 giorno verso aziende dove questi rimangono per almeno 21 giorni sotto sorveglianza;

·         uova da cova verso incubatoio designato, purché tali uova e relativi imballaggi disinfettati prima di spedizione e garantita rintracciabilità di uova;

·         uova da tavola verso centro di imballaggio, purché confezionata in imballaggio a perdere,

·         uova destinati a stabilimenti per fabbricazione di ovoprodotti;

·         uova destinate alla distruzione;

d)       distruzione delle carcasse;

e)       obbligo di rispettare da parte di chiunque entra od esce dalle azienda ubicate nelle zone di restrizione delle misure di sicurezza adottate;

f)        pulizia e disinfezione immediata dei veicoli ed attrezzature usate per trasportare pollame o volatili, od altri materiali potenzialmente contaminati;

g)       divieto di ingresso od uscita di pollame, altri volatili o mammiferi di specie domestiche da azienda senza autorizzazione veterinario ASL, salvo mammiferi con accesso ad abitazione, purché privi di contatto con pollame;

h)       divieto di rimozione e spargimento di liquame e concime salvo autorizzazione veterinario ASL. Ammesso loro trasporto da aziende ad impianto riconosciuto per trattamento atto a distruggere virus di LPAI;

i)         divieto di effettuare fiere, mercati, esposizioni di pollame e volatili, salvo autorizzazione di Regione;

j)         divieto di rilasciare pollame o altri volatili per ripopolamento faunistico.

Misure restrittive di cui sopra mantenute per almeno 21 giorni (periodo elevato a 42 giorni in caso di conferma di focolaio), dopo esecuzione pulizia e disinfezione di azienda infetta e fino a quando veterinario ASL non ritenga trascurabile rischio di diffusione di LPAI “a seguito di accertamenti di laboratori eseguiti.

Regioni, in base ad analisi del rischio, può concedere deroghe ad incubatoio con presenza di LPAI, mentre in caso di focolaio di LPAI in azienda non commerciale, circo, zoo, negozio uccelli di compagnia, area recintata per pollame e volatili a scopi scientifici o di conservazione specie o razze rare deroga concessa da Ministero (Di tale decisione informata CE);

15)    misure volte ad impedire diffusione virus influenza aviaria a suini ed altre specie. Veterinario ASL, a seguito conferma influenza aviaria in azienda, esegue esami di laboratorio sui suini per accertare presenza o meno di tale malattia. In attesa risultato esami suini non possono lasciare azienda. Se esami confermano presenza di influenza aviaria nei suini, Regioni autorizzano trasporto suini presso altre aziende o macello, purché adottate misure precauzionali che escludono diffusione influenza. Se esami confermano presenza influenza “con grave minaccia per salute”, veterinario ASL garantisce rapido abbattimento suini sotto controllo. Regione in caso di accertata presenza di influenza aviaria possono estendere misure precauzionali a qualsiasi altro mammifero di azienda. Regione comunica a Ministero decisioni prese, che informa CE;

16)    ripopolamento aziende avicole attuato non prima di 21 giorni da operazioni di pulizia e disinfezione e per successivi 21 giorni adottate seguenti misure:

·         pollame sottoposto ad almeno 1 esame clinico condotto da veterinario ASL;

·         pollame morto in fase di ripopolamento sottoposto ad esami diagnostici;

·         chiunque entra ed esce da azienda avicola deve rispettare misure di sicurezza per impedire diffusione di influenza aviaria;

·         vietato durante fase di ripopolamento uscita da azienda del pollame senza autorizzazione veterinaria;

·         titolare allevamento tiene registro costantemente aggiornato, in cui annotare dati relativi a produzione, compresi quelli della mortalità.

Ripopolamento con pollame di aziende avicole a contatto attuato secondo le disposizioni veterinario ASL.

Regioni definiscono metodiche diagnostiche, prelievo di campioni, esami di laboratorio per accertare presenza di influenza aviaria nel pollame od altri volatili in cattività o nei mammiferi.

MISA può concedere deroghe a misure prese in caso di accertato focolaio tenendo conto analisi rischi, subito comunicate a Commissione. Deroghe  estese anche a aziende non commerciali, circo, zoo, negozio uccelli da compagnia, parco naturale, area recintata in cui tenuti pollame e volatili in cattività per scopi scientifici o connessi a conservazione delle specie minacciate di estinzione, purché non compromesso controllo malattia e veterinario ASL assicuri che pollame e volatili oggetto di deroga:

1)       trasferito o mantenuto in locale di azienda senza contatti con altro pollame o volatili;

2)       sottoposto a sorveglianza ed esami con divieto di loro allontanamento da azienda fino a quando esami non attestano assenza di rischio;

3)       allontanati da azienda solo per macellazione od invio ad altra azienda ubicata in territorio nazionale od altro Stato membro (occorre sua autorizzazione);

4)       invio uova a stabilimento di produzione di ovoprodotti nel rispetto delle condizioni riportate in Allegato III al D.Lgs. 9/10 pubblicato su G.U. 34/10.

Pollame, compresi pulcini di 1 giorno, volatili in cattività, uova da cova, strame usato, concimi, liquami provenienti da azienda in deroga non possono essere commercializzati fuori dal territorio nazionale.

Nel caso di azienda infetta costituita da più unità produttive separate, Regione può concedere deroghe per unità produttive in cui presenti pollame e volatili per cui non esistono sospetti di influenza, purché veterinario ASL attesti che nelle unità aziendali “vi è un’effettiva e completa separazione, circa stabulazione, governo, alimentazione degli animali, tali da impedire propagazione del virus”.

Regione decide in base ad indagine epidemiologica se azienda considerata come azienda a contatto, estendendo a questa misure precauzionali (Ministero decide al riguardo soprattutto per zone ad alta densità pollame, applicando criteri riportati in Allegando IV al D.Lgs. 9/10 pubblicato su G.U. 34/10), tra cui prelievo da parte veterinario ASL di campioni durante abbattimento pollame e volatili per accertare presenza o meno di virus influenzale ed obbligo disinfezione di edifici, attrezzature, veicoli, materiali venuti a contatto con pollame e volatili in aziende in cui poi confermata presenza di influenza aviaria.

Regioni, in base a darti epidemiologici, possono attuare programma preventivo di eradicazione, comprendente abbattimento o macellazione preventiva di pollame o volatili nelle aziende a rischio ubicate nelle ulteriori zone di restrizione individuate. Regione prima di adottare deroghe ne informa Ministero, affinché le comunichi a Commissione.

Regione in presenza di focolai di influenza aviaria, in base a valutazione del rischio, può limitare:

a)       movimentazione di colombi viaggiatori in zone di protezione e sorveglianza;

b)       movimentazione veicoli o persone adibiti a consegna del mangime, raccolta uova, trasporto pollame a macelli, raccolta carcasse destinate a distruzione, personale veterinario o quanti effettuano consegne di forniture agricole.

Servizio veterinario ASL applica sanzioni in caso di irregolarità accertate i cui proventi sono versati a Regione per essere destinati al finanziamento del Centro locali di lotta contro malattie animali e potenziare servizi veterinari ASL

Ai proprietari degli animali abbattuti per influenza spetta indennizzo detratto eventuale ricavo per vendite delle carni.

Entità aiuto:

Contributi fino a 40% (Elevato a 50% per zone svantaggiate. 45% e 55% in caso di giovani agricoltori entro 5 anni da insediamento) a favore aziende ricadenti in zone focolaio o territori limitrofi di rispetto e sorveglianza delimitati da Regione per:

1)       miglioramento strutture produttive, di trattamento della pollina, impianti per smaltimento in ambito aziendale degli animali morti o abbattuti a seguito di provvedimenti sanitari per “garantire sicurezza igienico-sanitaria e migliorare benessere degli animali” senza aumentare capacità produttiva;

2)       adeguare sistemi produttivi a norme che prevedono nuovi standard di benessere animale, difesa ambientale, sicurezza igienico-sanitaria “favorendo anche la riconversione produttiva nell’ambito delle specie avicole”, senza aumento capacità produttiva;

3)       adeguamento impianti allevamento di galline ovaiole in gabbia ai sistemi alternativi previsti da CE;

4)       adeguamento impianti allevamento di galline ovaiole, polli da ingrasso, faraone, anatre, tacchine e oche alla produzione biologica;

5)       adeguamento impianti di fauna selvatica a disposizioni nazionali.

Ammessa integrazione con interventi PSR.

Sanzioni:

Proprietario o detentore di pollame o volatili in cattività o veterinari che non adempiono obbligo di denuncia casi sospetti di influenza aviaria: multa da 5.000 a 30.000 €

Titolare di azienda avicola che non fornisce informazioni a servizio veterinario ASL: multa da 200 a 3.000 €

Titolare azienda avicola che non rispetta misure prescritte da veterinario ASL o da Regione: arresto fino a 3 mesi o multa da 5.000 a 30.000 €

Chiunque viola divieto di movimentazione pollame od altri volatili in cattività: multa da 5.000 a 30.000 €

Chiunque viola disposizioni in materia di operazioni di pulizia e disinfezione e procedure per eliminazione di virus di influenza aviaria dettate da Regione: multa da 500 a 30.000 €

Chiunque impiega vaccini contro influenza aviaria o fa uso di vaccini antinfluenzali per scopi diversi da induzione immunità attiva negli animali di specie sensibile senza autorizzazione: multa da 50 a 300 €/animale vaccinato

Chiunque viola disposizioni in materia di prelievo campioni ed esami di laboratorio per individuare influenza aviaria: multa da 5.000 a 20.000 €