MALATTIA DI NEWCASTLE (D

MALATTIA DI NEWCASTLE (Reg. 798/08; D.P.R. 657/96; D.G.R.M. 24/7/00(igizoo26)

Soggetti interessati:

Chiunque alleva pollame, uccelli corridori (struzzi), piccioni viaggiatori, uccelli tenuti in cattività. Esclusi uccelli selvatici in libertà

Iter procedurale:

Proprietario animali denuncia subito sospetto di malattia di Newcastle e fornisce informazioni su volatili ed uova entrati ed usciti da azienda (Analoghe informazioni da parte esercenti trasporto e commercio, esclusi venditori diretti al consumatore). Tenuta registri o documenti commerciali (da conservare per almeno 6 mesi), in cui riportare: numero e specie volatili ed uova da cova, provenienza/destinazione e data di partenza e di arrivo.

Veterinario ASL deve in caso di sospetto di malattia:

–          prelevare campioni da inviare ad Istituto Zooprofilattico per esami diagnostici;

–          mettere sotto controllo sanitario azienda e vietare trasferimento volatile da azienda;

–          attuare censimento e registrazione di tutti i volatili presenti in azienda per specie e categoria con indicazione per ciascuna di numero animali morti, sospetti di malattia, sani. Registro sempre aggiornato a disposizione controlli ASL;

–          volatili tenuti isolati in modo da non entrare in contatto con altri volatili;

–          vietare spostamenti di volatili da e per azienda e comunque qualunque spostamento di animali sensibili accompagnati da Mod. 4 redatto da veterinario e preceduto da visita veterinaria almeno ogni 15 giorni;

–          autorizzare qualsiasi movimento di persona, animali diversi da volatili, carni e carcasse di volatili, mangimi, rifiuti;

–          vietare uscita uova da azienda, escluse quelle destinate ad industria ovoprodotti, purché inviate in contenitori sigillati alla presenza di Autorità sanitarie e stabilimento lavorazione le tenga separate dalle altre (Materiali e mezzi venuti a contatto con uova disinfettati);

–          utilizzare idonei mezzi di disinfezione;

–          estendere misure ad altre parti azienda dove si sospetta presenza infezione e mantenere misure restrittive “fino a quando sospetto presenza malattia non sia escluso”;

Se diagnosi malattia confermata, ASL deve:

–          ordinare immediato abbattimento di tutti i volatili presenti in azienda, distruzione carcasse ed uova;

–          distruzione o specifico trattamento materiale o rifiuti ritenuti contaminati;

–          distruzione carni di volatili nel presunto periodo di incubazione della malattia;

–          individuazione e distruzione delle uova da consumo o da cova uscite da azienda nel periodo di incubazione della malattia e sorveglianza sui pulcini nati;

–          effettuazione operazioni disinfezione e pulizia locali e materiali sotto controllo veterinario;

–          vietare alimentazione volatili con intrugli provenienti da residui dei mezzi di trasporto o da rifiuti di pollame. Tali prodotti autorizzati per alimentazione pollame solo previo trattamento termico;

–          divieto ripopolamento azienda prima di 21 giorni da completamento disinfezione;

–          effettuazione indagine epidemiologica che deve accertare:

a)       data periodo in cui malattia presente in azienda;

b)       probabile origine della malattia;

c)       individuazione di altre aziende ed animali che possono essere stati contaminati e per cui occorre estendere misure restrittive di cui sopra;

d)       movimenti di persone, volatili, uova, carni e carcasse potenziali oggetto di veicolo per virus.

  Risultati indagine subito inviati a Ministero Salute e Regione;

–          delimitazione zona di protezione (Raggio di 3 Km. da azienda infetta) e zona di sorveglianza (Raggio di 10 Km. da azienda infetta). Nella zona di protezione si procederà:

a)       identificazione di tutte le aziende con volatili;

b)       visite periodiche alle aziende ed esami clinici ai volatili presenti;

c)       sequestri di tutti i volatili nei locali di allevamento;

d)       disinfezione di ingressi ed uscite da azienda;

e)       controllo movimenti del personale e mezzi di trasporto venuti a contatto dei volatili;

f)        divieto uscita volatili ed uova da azienda, salvo che per volatili destinati a macellazione (Carni con bollo sanitario), pulcini di 1 giorno o pollastre pronte per deposizione per aziende situate in zona sorveglianza priva di altri volatili, uova da cova destinate ad incubatoio previa disinfezione delle stesse. Spostamenti autorizzati da veterinario AUSL, eseguiti sotto controllo ufficiale e con mezzi di trasporto disinfettati prima e dopo impiego;

g)       divieto spostamento e distribuzione letame e lettiera senza autorizzazione;

h)       divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili;

i)         trasporto volatili ammesso se destinato ad immediata macellazione.

Misure rimangono in vigore 21 giorni dopo operazioni di pulizia e disinfezione.

Nella zona di sorveglianza si procederà:

a)       identificazione di tutte le aziende con volatili delle specie sensibili;

b)       divieto trasporto animali sensibili, salvo per transito su grandi assi stradali o ferroviari;

c)       divieto spostamento volatili da zona per 15 giorni, salvo autorizzazione veterinaria a trasporto in macello autorizzato (carni con bollo speciale), pulcini di 1 giorno vaccinati e pollastre vaccinate destinate ad aziende situate in zona di sorveglianza purché vuota o con animali vaccinati;

d)       divieto uscita fuori zona di uova da cova, salvo trasporto previa autorizzazione, ad incubatoio individuato da veterinario ASL e purché uova ed imballaggi disinfettati;

e)       divieto spostamento piccioni viaggiatori;

f)        divieto uscita da zona di lettiere e letame pollino;

g)       divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili attività di rivendita anche in forma ambulante.

Misure rimangono in vigore per almeno 30 giorni dopo operazioni pulizia e disinfezione.

Autorità sanitaria provvede ad informare persone che si trovano in zona di protezione e sorveglianza. Vietata vaccinazione presso aziende in cui presenti animali malati o sospetti di infezione;

–          nel caso che in azienda venga isolato un ceppo di Newcastle con indice di patogenicità compreso tra 0,2 e 0,7 per il quale si disponga di vaccino vivo che attenui malattia, è possibile non adottare misure restrittive, purché:

a)       azienda sottoposta a controllo veterinario per almeno 30 giorni;

b)       nessun volatile lasci azienda se non per essere destinato a macello per essere subito abbattuto separatamente da altri volatili;

–          nel caso di azienda composta da più unità separate, Ministero Salute può autorizzare regolare produzione nelle unità dove non riscontrata malattia, purché veterinario attesti effettiva e completa separazione dei volatili tale da impedire propagazione del virus da unità ad altra;

–          nel caso in cui a seguito movimento volatili o persone o mezzi di trasporto, azienda viene sospettata di contaminazione, viene sottoposta a controllo veterinario al fine di:

a)       individuare subito qualsiasi caso sospetto di malattia;

b)       procedere a censimento, registrazione, controllo dei movimenti di volatili in azienda;

c)       eventuale divieto di trasferimento volatili, salvo autorizzazione ad invio a macello, previo esame clinico che escluda presenza malattia. Divieto per almeno 21 giorni da data presunta contaminazione.

Autorità ASL può applicare misure restrittive solo a parte dell’azienda, se volatili tenuti separati e se operazioni di governo ed alimentazione svolte con personale distinto;

–          rendere obbligatoria vaccinazione contro malattia di Newcastle con un vaccino fornito da Istituto Zooprofilattico di Padova. Di tale obbligo informato Ministero Salute. Obbligo vaccinazione per piccioni viaggiatori che partecipano a gare ed esposizioni;

–          in caso di malattia confermata, ASL può ordinare vaccinazione di emergenza da:

a)       eseguire nel più breve tempo possibile e su tutti i volatili nati ed introdotti in azienda. Autorità può escludere volatili di particolare valore scientifico, purché sottoposti a periodici controlli sierologici;

b)       volatili non devono uscire da azienda fino al termine compagna vaccinazione, salvo pulcini di 1 giorno destinati ad altre aziende dove sottoposti a vaccinazione e volatili destinati a  macellazione in zona di vaccinazione;

c)       trasferimento, non prima di 90 giorni da conclusione operazione vaccinazione, ammesso per: pulcini di 1 giorno destinati a produzione di carne in azienda dove sottoposti a vaccinazione, volatili vaccinati da oltre 21 giorni, uova deposte da volatili vaccinati da oltre 21 giorni previa disinfezione uova ed imballaggi;

d)       divieto rivaccinazione volatili nella azienda oggetto di misure restrittive.

Ministero Salute adotta piano nazionale di eradicazione della malattia di Newcastle, inviato a Commissione CE, contenente:

1)       delimitazione territoriale in cui eseguita vaccinazione;

2)       specie di pollame da vaccinare e calendario da rispettare;

3)       caratteristiche composizione e modalità di somministrazione vaccino;

4)       programmi di vaccinazione per singola categoria di pollame;

5)       misure di controllo per garantire che vaccinazione eseguita in modo appropriato;

6)       restituzioni da applicare a movimenti volatili al fine di prevenire estendersi malattia;

7)       flusso informazioni fra ASL, laboratorio riferimento, Ministero Salute;

8)       garanzia che solo pollame vaccinato ed uova provenienti da tale pollame destinati a scambi CE. Su certificati di polizia sanitaria riportate diciture “le uova di cova sono ottenute da branchi che sono stati vaccinati sotto controllo ufficiale conformemente alla  Dec. CE 419/2000” o “il pollame è stato vaccinato sotto controllo ufficiale conformemente alla Dec. CE 419/2000”.

In tutti gli allevamenti avicoli a carattere industriale e per tutte le attività di ricovero degli animali per le prime fasi di vendita del pollame dopo incubatoio, vaccinazione attuata mediante vaccini autorizzati. Negli altri allevamenti invito ad eseguire vaccinazione. Vietata vaccinazione presso aziende in cui presenti animali infetti o sospetti di infezione. Vaccinazioni effettuate sotto controllo veterinario allevamento (Inviare ad ASL comunicazione attestante nominativo veterinario e sua dichiarazione di accettazione) in modo da evitare diffusione malattia e con costi a carico allevatore. Veterinario compila Mod. 12 (riportando data vaccinazione, tipo vaccino usato, categoria e numero animali vaccinati) e lo invia ad ASL.

Veterinari ASL eseguono controlli su registri allevamento per accertarsi esecuzione vaccini e prelievo di sangue su almeno 5 animali da inviare ad Istituto Zooprofilattico per analisi relative alla sieropositività. Risultati analisi comunicati ad azienda e Regione che trasmette, entro 15 giorni da completamento programma vaccinazione, relazione a Ministero Salute e Centro Nazionale di Referenza.

Ammesso spostamento di volatili vaccinati destinati o meno ad immediata macellazione, pulcini di 1 giorno purché vaccinati in incubatoio, uova da cova provenienti da animali vaccinati. Trasferimenti di animali vivi e uova comunicati almeno 48 ore prima della spedizione (specificando: data spedizione; numero, specie, categoria animali;  interventi vaccinali eseguiti; generalità ed ubicazione allevamento destinazione) a veterinario ASL per eventuali ispezioni. Trasporto attuato con automezzo pulito e disinfettato sotto controllo veterinario ASL.

In caso di esportazione in Stati membri riportare su certificato sanitario di scorta “volatili vaccinati contro malattia di Newcastle” e “uova da cova provenienti da volatili vaccinati contro malattia di Newcastle”.

In caso di importazione occorre accertarsi che Paese Terzo, suo territorio, zona o compartimento sia considerato indenne da malattia di Newcastle, in particolare verificare che in tale territorio non effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, utilizzando vaccini non conformi. Vaccini ammessi solo se registrati in Paese Terzo “prima che ne sia ammessa la distribuzione ed utilizzazione” e dopo averne valutato “efficacia ed innocuità, in termini di in attivazione ed assenza di agenti contaminanti indesiderati” (Vaccino conforme se preparato a partire da ceppo virale della malattia con indice di patogenicità intracerebrale inferiore a 0,4 se ad ogni volatile somministrata dose di almeno 10 ED). Importazione o produzione e distribuzione vaccini controllata da Autorità competente di Paese Terzo.

Per scambi di carne di pollame in ambito CE utilizzare modello di certificato veterinario riportato in Allegato I del Reg. 798/08 pubblicato su G.U.CE 279/10