CONGEDO E INDENNITA’ MATERNITA’

CONGEDO E INDENNITA’ MATERNITA’ (Legge 448/98, 53/00, 190/14, 232/16; D.Lgs. 151/01, 119/11; D.P.C.M.  23/12/10, 03/02/12, 27/02/15; D.M. 04/04/02, 12/7/07, 01/09/16)   (social17)

 

Soggetti interessati:

Lavoratrici o lavoratori autonomi (compresi coltivatrici dirette ed affittuarie) o dipendenti (compresi quelli con contratto di apprendistato), nonché soci lavoratori di cooperative, senza nessuna discriminazione per settore o ramo di attività, o livello di garanzia professionale, o stato matrimoniale, o tipologia di famiglia.

 

Iter procedurale:

Con D.Lgs. 151/01 approvato “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno di maternità e paternità” di figli naturali, adottivi, in affidamento, nonché sostegno economico a maternità e paternità, comprendente:

  • tutela della salute e sicurezza di lavoratrice durante periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, nonché a lavoratrici con bambino in adozione ed affidamento fino a 7 mesi di età, previa informazione del proprio stato a datore di lavoro. Lavoratrici durante periodo di gravidanza:
  1. possono fruire gratuitamente, presso strutture sanitarie pubbliche, di periodiche visite ginecologiche, prestazioni specialistiche per tutela maternità, in funzione di prevenzione rischio fetale;
  2. non debbono essere adibite (compreso personale militare femminile) al trasporto e sollevamento pesi o lavori faticosi, pericolosi, insalubri (Elenco pubblicato in Allegati A e B a D.Lgs. 151/01 su G.U. 96/01), ma destinate ad altre mansioni. Analogo provvedimento preso su richiesta di lavoratrice, se servizi ispettivo Ministero Lavoro accerta che “condizioni lavoro sono pregiudizievoli a salute della donna”. Seppur dovesse svolgere mansioni inferiori, lavoratrice conserva retribuzione e qualifica originaria. Se impossibile spostare lavoratrice ad altre mansioni, Ispettorato del Lavoro “può disporre interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza”;
  3. non debbono svolgere attività con esposizione a radiazioni ionizzanti , previa comunicazione di tale stato a datore di lavoro;
  4. non essere adibita al lavoro operativo di Polizia di Stato, Corpi di polizia penitenziaria e di polizia municipale;
  5. debbono essere sottoposte a valutazione di rischi ad esposizione di agenti fisici, chimici, biologici da parte datori di lavoro con relativa individuazione di misure di prevenzione e protezione da adottare, compreso obbligo di informare lavoratrici al riguardo. Se risultato di valutazione evidenza rischio, datore di lavoro adotta misure in modo da evitare rischi a lavoratrici (Modifica mansioni od orario di lavoro, o, se questo impossibile, disponendone interdizione dal lavoro con comunicazione ad Ispettorato del lavoro);
  6. possono avere permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche da attuare durante orario di lavoro, previo invio a datore di lavoro di apposita richiesta, corredata da “documentazione giustificativa attestante data ed orario di effettuazione esami”;
  • congedo di maternità, comprendente:
  1. divieto di far lavorare donne durante2 mesi precedenti data presunto parto (3 mesi se lavoratrici impegnate in lavori “da ritenersi gravosi o pregiudizievoli o periodi superiori determinati da Direzione territoriale del lavoro da ASL in caso di gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose aggravate dallo stato di gravidanza o condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli a salute di donna e bambino o lavoratrice non trasferibile ad altra mansione. Nel caso di complicazione nella gravidanza provvedimento preso da ASL secondo risultanze di accertamento medico, comunque entro 7 giorni da richiesta di lavoratore) e 3 mesi successivi al parto (a cui si assommano in caso di parto prematuro giorni non goduti in precedenza). In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo 180° giorno da inizio gestazione od in caso di decesso bambino a nascita o durante periodo congedo, lavoratrici possono in qualunque momento riprendere lavoro con preavviso di 10 giorni a datore di lavoro, purché medico ASL “attesta che tale opzione non arreca pregiudizio alla loro salute”;
  2. interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, considerata come malattia. Fermo restando durata complessiva del congedo di maternità, lavoratrice può astenersi dal lavoroa partire da 1 mese da parto e rientrare dopo 4 mesi da parto, purché medico attesti che “tale opzione non arreca pregiudizio a salute di gestante e nascituro. Lavoratrici inviano a datore di lavoro e ad INPS, prima di interruzione lavoro, certificato medico indicante data presunte del parto e poi entro 30 giorni da evento, certificato di nascita del figlio;
  • congedo di paternità, cioè astensione dal lavoro dal padre in alternativa a congedo di maternità per tutta la durata o parte residua di questo in caso di morte o grave infermità della madre, o abbandono, od affidamento esclusivo del bambino al padre, purché inviata richiesta a datore di lavoro, corredata da documenti attestanti status di cui sopra;
  • congedo parentale, cioè astensione volontaria dal lavoro di genitori per non oltre 10 mesi, di cui non oltre 6 mesi lavorativi continuativi per madre dopo periodo di maternità o padre da nascita del figlio (11 mesi se padre si astiene per periodo continuato o frazionato dal lavoro per oltre 3 mesi) per assistere figlio nei suoi primi 8 anni di vita. Genitore deve preavvisare datore di lavoro almeno 15 giorni prima, specificando data di inizio e fine congedo, “salvo caso di oggettiva impossibilità”. Congedo parentale spetta a genitore richiedente anche se altro genitore non ne ha diritto. Ammesso prolungamento congedo parentale anche oltre 8 anni di vita, in caso di minore con handicap “in situazione di gravità accertata” e comunque per non oltre 3 anni (fruibile in misura continuativa o frazionata) e purché bambino non ricoverato a tempo pieno in Istituto specializzato, salvo che presenza genitore richiesta da medico.
  • DM 01/09/16   concede contributo per “baby sitting”, o per sostenere le spese in strutture pubbliche o private accreditate per infanzia,  a seguito di richiesta di madre lavoratrice inviata, per via telematica, entro 31/12/2016, specificando:
  1. quale opzione si intende scegliere tra quelle sopra indicate (scelta rimane invariata, salvo nuova domanda che revoca la precedente). In caso  scelto contributo a retta di “asilo nido”; accertarsi “disponibilità dei posti presso rete pubblica dei servizi per infanzia o strutture private”
  2. quante mensilità si intende beneficiare, in alternativa al congedo parentale, con conseguente  riduzione di questo

Beneficio erogato in base ad ordine di presentazione della domanda.

Escluse madri lavoratrici che per il figlio  oggetto di beneficio

  1. usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le pari opportunità
  2. risultano esentate totalmente dal pagamento del servizio pubblico o privato convenzionato per l’infanzia. Se esenzione riconosciuta dopo ammissione a contributo in oggetto, lavoratrice decade da tale beneficio dal giorno successivo a quello di riconoscimento di esenzione, senza obbligo di restituire somme percepite

INPS provvede al monitoraggio costante della spesa, comunicando risultati a Ministero Lavoro. Se previsto un numero di domande presentate nel 2016 superiore alle risorse assegnate, fissato un valore massimo di ISEE per accedere a beneficio, o riduzione entità del beneficio. In ogni caso nel momento in cui viene raggiunto il limite di spesa determinato, INPS non prende in considerazione altre domande.

Ricevuta da INPS comunicazione di accoglimento della domanda, lavoratrice procede ad acquisizione di voucher entro 120 giorni (sempre tramite via telematica), pena decadenza dal beneficio stesso.

INPS può pubblicare sul proprio sito (www.inps.it) informazioni sia in merito a strutture eroganti servizi per infanzia sia modalità di pagamento di tali servizi

D.Lgs. 119/11 modifica art. 33 di Legge 104/92 estendendo diritto di dipendente a prestare assistenza a più persone in situazione di handicap grave, purché si tratti di coniuge, o parente, o affine entro 1° grado o 2° grado, qualora genitori o coniuge di persona con handicap abbia più di 65 anni o anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti. Se assistenza fornita a persona lontana oltre 150 km. da residenza lavorativa, occorre produrre documentazione idonea ad attestare viaggio;

  • congedo o permesso per malattia del figlio, in cui entrambi genitori alternativamente possono astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti a malattie del figliodi età inferiore a 3 anni (astensione per non oltre 5 giorni/anno per figlio da 3 a 8 anni), previo invio a datore di lavoro di certificato di malattia del figlio rilasciato da medico convenzionato o specializzato. In caso di ricovero in ospedale di bambino, genitore può chiedere interruzione godimento di ferire in corso. A tali congedi non applicate norme su controllo malattie del lavoratore. Congedo ammesso anche per bambini adottati o in affidamento fino a 6 anni (Fino a 8 anni ammesso 5 giorni/anno di congedo; se al momento adozione bambino ha tra i 6 e 12 anni, congedo per malattia ammesso  nei primi 3 anni da ingresso del minore in famiglia). Ai fini del congedo occorre produrre dichiarazione sostitutiva notorietà attestante che “altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per stesso motivo”;
  • sostituzione lavoratori in congedo. A tal fine ammessa assunzione di personale con contributo a tempo determinato o temporaneo, anche con anticipodi 1 mese rispetto ad inizio periodo di congedo;
  • disposizioni speciali per:
  1. lavoro notturno (dalle ore 24 alle 6) vietato a donne a partire da “accertamento stato di gravidanzafino ad 1 anno di età del bambino” o lavoratrice/lavoratore con figlio di età inferiore a 3 anni od, in quanto unico genitore affidatario, con figlio convivente di età inferiore a 12 anni o con figlio disabile a carico;
  2. lavoro stagionale. Lavoratrici per tutto il periodo di gravidanzafino ad 1 anno del bambino hanno diritto alla permanenza nella riassunzione alla ripresa dell’attività stagionale;
  3. collaborazioni coordinate e continuative equiparate a livello di trattamento maternità a lavoro dipendente;
  4. lavoratrici autonome, quali coltivatrici dirette, mezzadre, coloni, artigiane, esercenti attività commerciali inviano domanda per ottenere indennità di maternità ad INPS, allegando certificato medico attestante data di inizio gravidanza e quella presunta di parto od interruzione spontanea o volontaria di gravidanza (In caso di adozione allegare documentazione attestante assegnazione del minore);
  5. libera professionista invia domanda per ottenere indennità di maternità:
  • a partire da 6° mese di gravidanza ed entro 180 giorni dal parto, corredata da: certificato medico attestante data di inizio gravidanza e quella presunta di parto; dichiarazione sostitutiva notorietà attestante inesistenza del diritto ad indennità maternità come lavoratrice dipendente od autonoma;
  • entro 180 giorni da arrivo in famiglia di bambino adottato/affidato, corredata da: dichiarazione sostitutiva notorietà attestante “inesistenza del diritto ad indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e data di effettivo ingresso del bambino in famiglia; copia autenticata del provvedimento di adozione/affidamento;
  • entro 180 giorni da interruzione gravidanza avvenuta comunque non prima di 3 mesi, corredata da certificato medico attestante avvenuta interruzione di gravidanza;
  1. lavoratori mutilati ed invalidi civili cui riconosciuta riduzione capacità lavorativa superiore a 50% possono, in base a D.Lgs. 119/11, fruire di congedo per cure non superiorea 30 giorni(anche frazionati) a seguito richiesta presentata a datore di lavoro corredata da richiesta medico convenzionato o appartenente ad ASL attestante “necessità della cura in relazione alle infermità”. Durante periodo di congedo, dipendente ha diritto a percepire trattamento economico delle assenze per malattia, purché documentata partecipazione alla cura anche in forma cumulativa se cure continuative

Comuni concedono assegno di maternità a donne italiane, comunitarie ed in possesso di carta di soggiorno residenti nel Comune, il cui nucleo familiare con 3 componenti risulti in possesso di ISEE inferiore a 25.000 € (per diversa composizione familiare riparametrare ISEE). Comuni sono tenuti al momento iscrizione nuovo nato ad informare cittadini di tale opportunità “invitandoli a certificare il possesso dei requisiti”.

Se lavoratrice percepisce un trattamento di maternità inferiore ad assegno può chiedere a Comune versamento di quota differenziale.

Assegno erogato da INPS sulla base dei dati forniti da Comune.

Assegno maternità per lavoratrici con lavori atipici o discontinui versato da INPS su domanda presentata entro 6 mesi da nascita od ingresso minore nel nucleo familiare.

Datore di lavoro ed INPS debbono verificare che certificati inviati per ottenere trattamento di maternità siano stati emanati da medico del Servizio sanitario nazionale e chiederne eventuale regolarizzazione a lavoratrice interessata.

Eventuali inadempienze segnalate ad Ispettorato lavoro per applicazione di relative sanzioni.

Art. 9 della Legge 53/00 destina una quota del “Fondo politiche per famiglia” ad erogare contributi in favore di aziende (almeno 50% risorse ad imprese con meno di 50 dipendenti) per:

  1. progetti di flessibilità, reinserimento, interventi innovativi in favore di lavoratori dipendenti. Datori di lavoro che, in base al Decreto Presidente Consiglio Ministri 277 del 23/12/2010, esercitano attività di impresa in forma individuale o collettiva (società, consorzi, gruppi di imprese, Associazioni di imprese, comprese quelle temporanee, o con compartecipazione di Enti locali), nonché altri datori di lavoro privati iscritti in pubblici registri, ma non esercenti attività di impresa, che hanno sottoscritto accordo contrattuale (Accordo definito con Organizzazioni sindacali firmatari e del contratto collettivo nazionale di lavoro, o rappresentanza sindacali aziendali, o con Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello territoriale, o con Enti bilaterali od Organismi paritetici territoriali, o, in caso di imprese con meno di 15 dipendenti, direttamente con lavoratore interessato), presentano progetti per “adattare contesto aziendale alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare” espressa da lavoratrici e lavoratori dipendenti con figli minori, o persone disabili o non autosufficienti, o persone affette da documentata grave infermità a carico (compresi dirigenti, soci lavoratori di cooperative, soggetti titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). Sono esclusi Enti pubblici, salvo ASL ed Aziende ospedaliere, nonché soggetti in stato di fallimento, liquidazione amministrativa controllata, concordato preventivo, mentre soggetti che hanno già usufruito di contributi possono presentare nuova domanda solo se progetto finanziato “realizzato in ogni sua fase e concluse procedure di verifica con rilascio di autorizzazione al pagamento del saldo” e nuovo progetto contenente elementi di novità rispetto al precedente (diversa tipologia progettuale o differente azione positiva di flessibilità o diversi destinatari). Nel caso di progetti presentati da Consorzi, gruppi di imprese, Associazioni temporanee di imprese, singole imprese aderenti a questi possono presentare anche individualmente progetti, purché progetto del Consorzio concluso e nuovo progetto diverso dal precedente. Progetto, avente durata massima di 24 mesi, deve prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azione:
  • progetti articolati atti a consentire a lavoratore madre/padre, anche se 1 dei 2 è lavoratore autonomo, o in caso di adozione od affido di minore, di “usufruire di particolare forme di flessibilità degli orari ed organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata ed uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato. Priorità a genitori con bambini fino a 12 anni (15 anni in caso di figli disabili a carico o minori adottati o affidati);
  • azioni, comprese attività di formazione ed aggiornamento, volte a favorire reinserimento di lavoratrici/lavoratori dopo periodo di assenza da lavoro dialmeno 10 giorni per congedo di maternità/paternità o parentale;
  • progetti che promuovono (anche mediante attivazione di reti tra Enti territoriali, aziende, parti sociali) “interventi e servizi innovativi in risposta ad esigenze di conciliazione tra vita professionale e familiare di lavoratrice/lavoratore”.

Assegnati punteggi addizionali in sede di redazione graduatoria a:

  • azioni rivolte in misura prevalente a soggetti con figli disabili o minoridi 12 anni o 15 anni in caso di adozione/affidamento;
  • imprese con fatturato/bilancio annuo inferiore a 10.000.000 € e con meno di 50 dipendenti;
  • progetti che, contestualmente a misure di flessibilità, prevedono sistemi innovativi per valutazione di prestazioni e risultati “tali da rimuovere ostacoli a piena valorizzazione di contributo prestato da beneficiari misure di flessibilità”;
  • progetti che prevedono rientro di lavoratrice/lavoratore dopo congedo nella stessa unità produttiva e con stesse funzioni precedentemente svolte;
  • progetti che prevedono attivazione di rete funzionali ad interventi e servizi proposti.

Valutazione progetti avviene da parte Commissione tecnica in base a:

  • innovatività azione, cioè introduzione di pratiche o servizi migliorativi rispetto a quelli prescritti da legge, o contratto collettivo, o “prassi applicate all’interno di luogo di lavoro”,
  • concretezza azione intesa come possibilità di conciliare esigenze tra vita professionale e familiare dei destinatari di intervento;
  • efficacia di azione intesa come capacità di raggiungere obiettivi progettuali, valutata in base a strumenti di monitoraggio e grado coinvolgimento dei soggetti interessati;
  • economicità di azione intesa come articolazione e congruità dei costi progettuali;
  • sostenibilità azione, intesa come capacità a mantenere benefici nel tempo o coerenza progetto con iniziative territoriali per conciliare vita professionale e familiare;
  1. progetti di sostituzione del lavoratore autonomo beneficiario di periodo di astensione obbligatoria, o congedo parentale con altro lavoratore autonomo. Possono presentare progetto:
  • liberi professionisti e lavoratori autonomi (compresi lavoratori a progetto se dispongono di assenso del committente);
  • titolari di impresa individuale;
  • titolari di impresa collettiva (soggetto deve “partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, risultando iscrittoda almeno 6 mesi, ad assicurazione obbligatoria”, nonché a vera autorizzazione alla sostituzione da parte di altri soci);
  • liberi professionisti costituiti in associazione;
  • familiari partecipanti ad impresa;
  • associati in partecipazione.

Non possono rivestire ruolo di sostituti o collaboratori: familiari partecipanti; soci partecipanti ad impresa; eventuali associati in partecipazione.

Soggetti che hanno usufruito di finanziamento possono presentare nuova domanda se progetto finanziario interamente realizzato, concluse procedure di verifica ed autorizzato pagamento del saldo, nonché emersa nuova maternità od adozione.

Commissione tecnica valuta progetto presentato, tenendo presente:

  • concretezza azione, intesa come coerenza azione progettata “riguardo ad esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare del soggetto proponente”;
  • efficacia azione, intesa come capacità di raggiungere obiettivo per titolare di impresa, o lavoratore autonomo o libero professionista di trovare “per esigenze legate a maternità o presenza di figli minori o figli disabili sostituzione o collaborazione valida”;
  • economicità azione, intesa come congruità ed articolazione del costo del piano finanziario (in particolare costo del sostituto).

Punteggio addizionale nella formazione di graduatoria assegnato a presenza di figli fino a 3 anni o figli disabili, o soggetti proponenti aventi media di reddito imponibili negli ultimi 2 anni inferiore a 70.000 € e non oltre 10 lavoratori dipendenti (compreso titolare o socio richiedente) o progetti presentati in rete.

D.P.C.M. 271/10 stabilisce che soggetti interessati presentano progetti di cui sopra, con relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti da Ministero entro 10 Febbraio, 10 Giugno, 10 Ottobre. Ministero verifica ammissibilità o meno dei progetti presentati (Domanda respinta se presentata fuori dai termini, non sottoscritta da legale rappresentante, soggetto proponente non rientra tra quelli finanziabili, azioni proposte non rientrano tra quelli finanziabili, mancanza di piano finanziario nel caso di progetti di flessibilità, mancanza di accordo contrattuale).

In sede di istruttoria, affidata ad apposita Commissione istituita presso Ministero (composta da rappresentanti di Amministrazioni coinvolte, Regioni, Enti locali), può essere chiesta integrazione di documentazione entro 15 giorni (v. identificazione soggetto proponente, indicazione CCNL, reddito imponibile nei 2 anni precedenti per progetti sostituzione imprenditori). Selezione attuata in base a criteri priorità sopra indicati, tenendo conto delle disponibilità finanziarie assegnate alla singola tipologia di progetto e delle scadenze del bando. Sono ammissibili a finanziamento progetti che riportano punteggio minimo di 50. Nel caso di risorse eccedenti per tipologia di progetto per specifica scadenza, queste riportate a scadenza successiva; viceversa in caso di risorse insufficienti rispetto a richieste ammissibili pervenute, progetti non finanziati riportati nelle graduatorie delle scadenze successive. Se risorse non sufficienti a finanziare progetti con stesso punteggio, questi riportati nella graduatoria scadenza successiva.

Ministero predispone specifica convenzione per accettazione da beneficiario entro 180 giorni da scadenza presentazione domanda.

Erogazione del contributo in forma di:

  • anticipo, pari al 40% importo concesso, al momento concessione finanziamento, purché presentava fideiussione bancaria od assicurativa od altre documentazione richiesta da ufficio;
  • saldo, pari a 60%, previa:
  • conclusione di tutte le azioni previste nel progetto “certificate da un revisore dei conti;
  • invio di relazione sottoscritta da datore di lavoro e lavoratori interessati con dichiarazione di conformità del progetto rilasciata da stessa Organizzazione sindacale che ha sottoscritto accordo in caso di progetti di fattibilità, rendiconto spese sostenute;
  • esito favorevole di verifiche disposte da Ufficio, anche avvalendosi di Ispettorato del lavoro;
  • collaborazione manifestata da beneficiari ad attività di monitoraggio eseguita da Ufficio.

Genitori che intendono beneficiare di assegno per figli nati/adottati nel 2015 inviano entro 90 giorni da nascita o da ingresso del soggetto adottato nel nucleo familiare richiesta allegando dichiarazione sostitutiva notorietà attestante che nucleo familiare non percepisce ISEE superiore a 25.000 €, ad INPS (su modulistica da questo predisposta).

INPS verifica che: domanda venga presentata 1 sola volta per ogni figlio; dichiarazione ISEE sia aggiornata e rispettati  requisiti prescritti; in caso di incapacità del genitore, domanda sia inviata da legale rappresentante .

In caso di affidamento di minore da parte di Autorità giudiziaria a genitore diverso dal richiedente, assegno erogato a favore di genitore affidatario, se in possesso dei requisiti e purchè presentata domanda entro 90 giorni da provvedimento del Giudice. In caso di affidamento di figlio a terzi, assegno venga richiesto  da affidatario entro 90 giorni da provvedimento di affido da parte di Giudice del Servizio sociale.

Genitore deve comunicare subito ad INPS eventuali cause di decadenza da assegno.

INPS prevede ad inviare entro giorno 10 del mese rendiconto delle domande accolte nel mese precedente con relativi oneri a Ministero Lavoro e Ministero Finanze. Se a seguito del monitoraggio, rilevato che onere sostenuto da INPS per 3 mensilità consecutive risulta superiore alle previsioni, INPS sospende l’acquisizione di nuove domande e Ministero Finanza provvede a rideterminare importo annuo e valori di ISEE.

 

Entità aiuto:

Concessa indennità giornaliera pari a 80% della retribuzione per intero periodo di congedo di maternità,  calcolata in base a: paga media giornaliera del mese precedente a congedo + rateo medio di 13° + altri premi/gratifiche erogate a lavoratrice.

In base  a DM 04/04/2002 indennità di maternità (comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia) corrisposta anche a madri lavoratrici iscritte in gestione separata INPS e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5% (escluse le pensionate),  per i 2 mesi antecedenti il parto e per i 3 mesi successivi purchè nei 2 mesi precedenti il parto risultano beneficiare  almeno di 3 mensilità contributive. Indennità giornaliera pari a 80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e contributiva libero professionale, utile a fini contributivi, percepito nei 12 mesi precedenti. Per liberi professionisti preso a riferimento 1/12 del reddito risultante da denuncia reddito da attività professionale, relativa ad anni compresi in tale periodo (per collaboratori vale reddito dei suddetti 12 mesi risultante dai versamenti contributivi). Indennità corrisposta da gestione previdenziale separata, previa richiesta di interessato corredata da idonea certificazione, che tenga conto delle denuncie reddituali e contributive per categoria, ed a seguito dei relativi accertamenti amministrativi.

Indennità corrisposta anche in caso di risoluzione rapporto di lavoro durante periodo congedo. Lavoratrici che ad inizio periodo di congedo risultano senza retribuzione in quanto sospese od assenti dal lavoro o disoccupate ricevono un’indennità se tra inizio sospensione, assenza, disoccupazione ed inizio congedo non sono intercorsi oltre 60 giorni (Escluso periodo di malattia o di  infortunio sul lavoro accertato da INPS o periodo di congedo per malattia del figlio). Se trascorsi oltre 60 giorni ma lavoratrice ad inizio periodo di congedo è disoccupata può beneficiare di indennità di maternità + indennità di disoccupazione (Se ad inizio congedo non gode di disoccupazione in quanto ha lavorato negli ultimi 2 anni presso soggetti terzi non obbligati ad assicurazione contro disoccupazione, beneficia di indennità di maternità se non trascorsi 180 giorni da risoluzione rapporto e versate almeno 26 settimane contributive nei 2 anni precedenti). Se lavoratrice beneficia di Cassa integrazione può sostituirla con indennità di maternità. Periodo di congedo maternità non interrompe accreditamento dei contributi figurativi ai fini pensionistici se attuati in ambito lavorativo, mentre se avvenuti fuori dal rapporto di lavoro ammessi qualora il soggetto al momento della domanda dispone di almeno 5 anni di contributi versati “in costanza di rapporto di lavoro”.

Legge 232/16 art. 1 comma 356 proroga agli anni 2017 e 2018 nel limite massimo di spesa di 40.000.000 € ciascuno, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice al termine del periodo di congedo di maternità un voucher per gli 11 mesi successivi per acquisto di baby sitting o per far fronte ai costi dei servizi pubblici per infanzia o dei servizi privati  accreditati (voucher da chiedere  al datore del lavoro).

Legge 232/16 art. 1 comma 357 estende il beneficio di cui al comma 356 anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici nel limite di 10.000.000 € per ognuno degli anni 2017 e 2018.

Ministero Lavoro, con DM 01/09/16, stabilito che madri lavoratrici autonome od imprenditrici (comprese coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane, esercenti attività commerciali, pescatrici della piccola pesca marittima e delle acque interne) al termine del periodo di fruizione di indennità di maternità e per i 3 mesi successivi (o per 3 mesi nel 1° anno di vita del bambino) possono chiedere per anno 2016 in luogo del congedo parentale (ammesso anche in forma parziale), un contributo per il servizio di “baby sitting”, o per  far fronte a costi dei servizi pubblici o privati accreditati per infanzia, nel limite di 2.000.000 €. Contributo non superiore a 600 €/mese per periodo massimo di 3 mesi, erogato sotto forma di “buono lavoro” per “baby sitting”, o di pagamento diretto a struttura di infanzia prescelta (previo invio di documentazione attestante pagamento del servizio reso). Per ogni  mensilità di contributo percepito al riguardo, si ha una corrispondete riduzione di 1 mese del periodo di congedo parentale spettante a lavoratrice.

Periodo di congedo maternità computato a fini anzianità di servizio, 13° mensilità, gratifica natalizia, ferie, progressione nella carriera, mentre esclusi da limiti di permanenza nelle liste di mobilità (salvo raggiungimento limite minimo di 6 mesi per beneficiare di indennità di mobilità). Lavoratrice che in congedo per maternità rifiuta offerta di lavoro o avviamento a corsi professionali non cancellata da lista di mobilità.

Congedo di maternità dovuto per un periodo massimo di 5 mesi anche alle lavoratrici che hanno adottato un minore a partire dal momento di “effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice” (In caso di adozione internazionale a partire da prima di ingresso minore in Italia durante “periodo di permanenza all’estero richiesto per incontro con minore ed adempimenti relativi a procedure di adozione” certificato da Ente autorizzato che ha ricevuto in carico di curare procedura di adozione, o per i 5 mesi successivi ad ingresso del minore in Italia). Lavoratrice, che per periodo di permanenza all’estero non richiede o chiede solo in parte congedo di maternità, può fruire di congedo non retribuito senza diritto ad indennità. Congedo se non chiesto dalla lavoratrice “spetta alla medesima condizione al lavoratore”.

Periodo di congedo per affidamento del minore concesso per periodo massimo di 3 mesi da usufruire entro i primi 5 mesi di affidamento. In caso di adozione od affidamento preadottivo internazionale, congedo spetta anche se minore adottato/affidato abbia oltre 6 anni. Lavoratrice ha diritto a congedo senza indennità per durata permanenza in Stato estero ai fini di adozione/affidamento, purché certificato da Ente incaricato delle pratiche.

DM24/02/2002, come modificato da DM 24/02/2016, stabilisce concessione indennità di maternità per un periodo di 5 mesi anche a favore di lavoratrici iscritte in gestione separata in caso di adozione nazionale od internazionale, o affidamento  preadottivo di minore, purchè Ente autorizzato certifica data di ingresso del minore ed avviate presso Tribunale italiano le procedure di conferma della validità di adozione o di riconoscimento di affidamento.

DM 04/04/2012 concede altresì indennità di paternità per 3 mesi successivi al parto o per il periodo residuo spettante alla madre lavoratrice defunta o gravemente inferma, o in caso di abbandono, purchè bambino venga affidato al padre. Analoga indennità spetta al padre in caso di adozione o affidamento, se madre lavoratrice non ne faccia richiesta.

Congedo obbligatorio o facoltativo per padre lavoratore dipendente entro 5 mesi da nascita del figlio in alternativa alla madre che si trova in astensione obbligatoria prevista in via sperimentale da Legge 92/12 prorogato da Legge 232/16 art. 1 comma 354 per anni 2017e 2018 è aumentato a 2 giorni/settimana e a 4 giorni/settimana per 2018 anche non consecutivi. Per 2018 padre dipendente può estendere per ulteriore periodo di 1 giorno previo accordo con madre “in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima”. Per tale opportunità stanziati 20.000.000 € per 2017 e 41.200.000 € per 2018.

Per anno 2016 stabilito con Legge 208/15 stanziamento:

  • 24.000.000 € per congedo parentale obbligatorio o facoltativo di padre: riconosciuta indennità pari a 100% della retribuzione;
  • 20.000.000 € a favore di voucher concessi a madre per acquisizione servizi di baby sitter pari a 300 €/mese per massimo 6 mesi. Contributo direttamente versato a strutture pubbliche/private accreditate per infanzia prescelte “dietro esibizione da parte di questa di attestazione di effettiva fruizione del servizio”. Fruizione di voucher comporta per ogni quota mensile beneficiata di corrispondente riduzione di congedo parentale. Lavoratrici part time usufruiscono dei benefici in misura proporzionale al tempo di attività svolta, mentre quelle iscritte in gestione separata ne beneficiano per un massimo di 3 mesi.
  • 2.000.000 € per concessione in via sperimentale di contributo voucher anche per madri lavoratrici autonome o imprenditrici secondo modalità fissate con decreto da Ministero del Lavoro

Per congedo parentale dovuto a genitore indennità pari a 30% retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi e per bambini fino a 3 anni (o fino a 3 anni in caso di bambino con handicap). Per ulteriori congedi parentali mantenuta indennità pari a 30% retribuzione se reddito individuale di richiedente inferiore a 2,5 volte importo trattamento minimo di pensione INPS. Congedi parentali computati in anzianità di servizio, ma non delle ferie, 13° mensilità, gratifiche natalizie. Periodo di congedo parentale sempre coperti da contributi (Nel caso di congedo senza incentivo economico, contributi pari a 200% valore massimo di assegno sociale proporzionato a periodo di riferimento con possibilità di versamento di contributi volontari). Periodi di congedo parentale posti fuori dal rapporto di lavoro possono essere riscattati a fini pensione di vecchiaia per periodo massimo di 5 anni, purché soggetti abbiano versato almeno 5 anni di contributi come lavoratori.

Congedo parentale in caso di adozione od affidamento ammesso per qualunque età del minore entro 8 anni da suo ingresso in famiglia, comunque fino a 18 anni. Indennità per congedo parentale dovuta per periodo massimo di 6 mesi nei primi 3 anni di ingresso minore in famiglia, in base a quanto certificato da Ente incarico di pratica di adozione/affidamento

Datore di lavoro deve concedere a lavoratrice entro 1° anno di vita del bambino, periodi di riposo retribuito, anche cumulabile nel corso della giornata di durata di 1 ora (massimo 2/giorno e solo se orario continuativo di 6 ore), ridotto a 30 minuti in caso di asilo nido in azienda o nelle vicinanze. Stessi periodi riconosciuti a padre lavoratore se ad esso affidati i figli, o madre non si avvale di tale opportunità, o madre non lavoratrice dipendente, o in caso di morte, o grave infermità di madre. In caso di parto plurimo padre e madre possono beneficiare di periodo di riposo raddoppiati. Stessa agevolazione concessa a genitori con bambini adottati o in affido entro 1 anno da ingresso di bambino in famiglia. In caso di bambino con handicap grave fino a 3 anni ammesso periodo di riposo retribuito di 2 ore/giorno, anche per bambino adottato o affidato (In caso di mancanza per decesso od invalidità di genitori, congedo richiesto da fratello/sorella convivente), comunque non oltre 2 anni/handicappato nell’intera vita lavorativa, purché persona non ricoverata a tempo pieno (salvo presenza genitore richiesta da medico). Riposi e permessi cumulabili con congedo parentale o per malattia del figlio.

Durante congedo erogazione di indennità, pari ad ultima retribuzione con copertura contributiva, comunque fino ad un massimo di 43.579,06 € per congedo annuale (Importo rivalutato ogni anno a partire da 1/1/2011). Datore di lavoro detrae tale indennità da ammontare contributi previdenziali dovuti ad INPS. Soggetti che beneficiano di congedi per periodo continuativo inferiore a 6 mesi hanno diritto a permessi non retribuiti “pari al numero giorni di congedo maturati nell’arco dello stesso tempo lavorativo” senza copertura contributiva. Congedo non rientra nel calcolo di ferie, 13° mensilità, trattamento fine rapporto (TFR).

Per riposi e permessi dovuta indennità anticipata da datore di lavoro e portata a conguaglio con Ente assicuratore pari ad intero ammontare di retribuzione relativa a tali permessi o congedi, fermo restando che per 3 giorni di permesso mensile, coperti da contributi.

Periodo di congedo per malattia del figlio computati in anzianità ma esclusi da ferie e 13° mensilità, mentre mantenuta copertura contributiva fino a 3° anno di età del bambino

In impresa fino a 20 dipendenti, concesso sgravio contributivo del 50% per assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratore in congedo fino al compimento di 1 anno di età del figlio (o 1 anno da accoglienza in caso di minore adottato o affidato). Provvedimento esteso anche ad aziende dove operano lavoratrici autonome (assunzione non oltre 12 mesi).

Durante periodo di congedo, TFR può essere anticipato “a fini di sostegno economico” di lavoratore.

Divieto di:

  • licenziamento di lavoratrici madri dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del bambino, purché presentato certificato medico attestante gravidanza. Escluso licenziamento per colpa grave della lavoratrice, cessazione di attività dell’azienda, scadenza della prestazione per cui lavoratrice era stata assunta, esito negativo della prova di assunzione;
  • fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino;
  • congedo paternità fino ad 1 anno del bambino;
  • licenziamento genitori che adottano od hanno in affidamento minore fino ad 1 anno.

Durante periodo di divieto licenziamento, lavoratrice non sospesa da attività, salvo chiusura azienda o reparto dove questa lavorava, né collocato in mobilità a seguito di licenziamento attivo

Se durante periodo gravidanza 1 anno di vita del bambino od entro 1 anno da ingresso in famiglia di bambino adottato od in affido, lavoratrice/lavoratore presenta dimissioni senza preavviso ha diritto a stesse indennità contrattuali vigenti per licenziamento, purché convalidata da Ispettorato del lavoro.

Al termine periodo divieto di licenziamento o del periodo di congedo o di permesso o di riposo, lavoratrice/lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa unità produttiva con la “mansione da ultimo svolte a mansioni equivalenti”, salvo sua rinuncia.

Riconosciute a lavoratrici stagionali straniere l’assicurazione di maternità.

Lavoratrice/lavoratore a tempo parziale beneficia di stessi diritti di congedo di dipendenti a tempo pieno, fermo restando che trattamento economico proporzionato ad entità prestazione lavorativa. Se lavoratrice a tempo parziale concordato con datore di lavoro assunzione a tempo pieno per periodo in parte coincidente con congedo di maternità, assunta come base di calcolo retribuzione più favorevole.

Lavoratrici/lavoratori a domicilio hanno diritto a congedo di maternità/paternità con indennità giornaliera a carico INPS pari a 80% salario giornaliero medio vigente nella Provincia/Regione “per lavoratori interni, aventi qualifica operaia della stessa industria”, o maggiormente affini a questa, purché ad inizio congedo maternità, “lavoratori riconsegni al committente tutte le merci ed il lavoro avuto in consegna anche se non ultimato”.

Lavoratrici/lavoratori addetti a servizi domestici hanno diritto a congedo di maternità/paternità compresa indennità.

Lavoratrici/lavoratori agricoli a tempo indeterminato hanno stesso trattamento per congedi maternità/paternità di quelli di industria (Prestazioni per congedi, riposi e permessi calcolati in base a paga percepita mese precedente congedo), mentre nel caso di contratto a tempo determinato prestazioni di maternità/paternità concesse solo se effettuate anno precedente almeno 51 giornate lavorative. Per lavoratrici/lavoratori agricoli compartecipanti ammontare della retribuzione fissata in base a D.P.R. 488/68

Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale beneficiano per 2 mesi prima del parto e 3 mesi successivi a questo di indennità giornaliera pari a 80% retribuzione giornaliera minima di operai agricoli a tempo indeterminato relativo ad anno precedente parto. In caso di adozione od affidamento, indennità dovuta per 3 mesi successivi ad arrivo bambino presso famiglia fino a 6 anni di età.

Pescatrici autonome della piccola pesca marittima e di acque interne beneficiano per 2 mesi antecedenti data parto e 3 mesi successivi a questo, indennità giornaliera pari a 80% del salario giornaliero convenzionale per pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali beneficiano indennità per 2 mesi antecedenti data parto e 3 mesi successivi a questo nella misura di 80% del salario minimo percepito da qualifica di impiegato. In caso di interruzione gravidanza, verificatesi dopo 3° mese, corrisposta indennità per 30 giorni, purché attestata da certificazione medica.

In caso di interruzione di gravidanza spontanea o volontaria verificato non prima del 3° mese di gravidanza su certificazione medica rilasciata da ASL beneficiano di indennità giornaliera calcolata come sopra per periodo di 30 giorni

Esteso a lavoratrici autonome per bambini, anche adottivi o in affido, nati dopo 1/1/2000 congedo parentale per non oltre 3 mesi nel 1° anno di vita del bambino.

A copertura di assegno maternità per lavoratrici autonome, comprese imprenditrici agricole e quante prestano attività nel settore piccola pesca marittima e delle acque interne, queste sono chiamate ad un versamento annuo di 8 €.

Lavoratrici/lavoratori impegnati in attività socialmente utili hanno diritto a congedo di maternità/paternità con erogazione da parte INPS, qualora privi di precedente copertura assicurativa, di indennità pari a 80% importo assegno disoccupazione. Mantenuto inoltre diritto a partecipare a stesse attività a conclusione periodo congedo. Lavoratrici/lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili beneficiano dei riposi senza retribuzione di assegno.

Libere professioniste iscritte in una Cassa di previdenza ed assistenza beneficiano di indennità di maternità per 2 mesi prima data del parto e 3 mesi successivi a questa, in misura pari a 80% di 5/12 del reddito denunciato a fini fiscali nel 2° anno precedente gravidanza, comunque non inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata pari a 80% salario minimo giornaliero percepito da impiegato. Indennità percepita anche in caso di interruzione gravidanza dopo 6° mese (se gravidanza interrotta dopo 3° mese indennità pari a 80% di 1 mensilità di reddito), e di adozione od affidamento di bambino di età inferiore a 6 anni. Libere professioniste sono chiamate a versare contributo per indennità di maternità fissata con decreto.

Per ogni figlio nato dopo 1/1/2005 e minore in adozione od affidamento dopo 1/1/2005 ad ogni donna italiana o comunitaria o in possesso di carta di soggiorno residente in Italia, che non percepisce indennità di maternità, spetta assegno di maternità di 1.000 €. Importo assegno rivalutato ogni anno in base ad indice ISTAT

Nel caso di lavoratrici con lavori atipici e discontinui per cui comunque versati contributi previdenziali della maternità, versato per ogni figlio nato od adottato od affidato a partire da 2/7/2000 assegno di importo pari a 1.500 € se non beneficiano di indennità maternità, o a “quota differenziale rispetto a prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore” e donna può far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo 9-18 mesi prima nascita od ingresso in famiglia del minore, o se tra data perdita diritto prestazioni previdenziali (comunque versate per almeno 3 mesi di attività lavorativa) e data nascita od ingresso di minore in famiglia non “superiore a quello di godimento di tali prestazioni” (comunque non oltre 9 mesi), o in caso di recesso volontario di rapporto di lavoro durante gravidanza donna può comunque far valere 3 mesi di contributi versati negli ultimi 9-18 mesi antecedenti nascita.

Contestualmente ad erogazione assegno di maternità ridotti a partire da 2011 oneri contributivi per maternità a carico datori di lavoro pari a 0,20%

Per copertura oneri trattamento di maternità, datore di lavoro deve un contributo su retribuzione di tutti i lavoratori dipendenti pari a: 0,46% per settori industria ed artigianato; 0,24% per settore terziario e servizi proprietari di fabbricati; 0,131% per settore credito ed assicurazioni; 0,03% per operai agricoli; 0,43% per impiegati agricoli; 0,01% per allievi di cantieri scuola e lavoro; 0,016%/settimana per apprendisti.

Per finanziamento assegno maternità istituito Fondo specifico.

D.P.C.M. 277/10 prevede:

  • concessione di incentivi fino ad un massimo di 500.000 €/progetto relativo a misure di flessibilità per conciliare esigenze aziendali con quelle di vita professionali e familiare dei lavoratori. Risorse disponibili destinate per 90% a progetti di flessibilità, reinserimento ed interventi a favore di lavoratori dipendenti e 10% a favore di progetti di sostituzione lavoratori autonomi, ripartite tra le diverse tipologie di intervento (Flessibilità orari per lavoratore, formazione e reinserimento lavoratori dopo congedo, servizi innovativi per flessibilità) in base a numero di richieste pervenute anno precedente, numero di progetti approvati e positivamente conclusi anno precedente per ogni tipologia di azione e risultati conseguiti da sperimentazione per ogni tipologia
  • erogazione di compenso pari a 35.000 € da corrispondere al sostituto o collaboratore di lavoratore autonomo, comunque non superiore a reddito imponibile ad attività svolta da interessato nell’anno precedente (o se più favorevole, media dei 2 anni precedenti), né inferiore al minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale per lavoratore dipendente con mansioni equiparabili. Benefici a coppia di genitori per massimo 12 mesi, anche frazionabili nell’arco di 24 mesi.

Legge 190/14 prevede di incentivare natalità contribuendo alle spese per ogni figlio di cittadini italiani,  o UE, o di Stati extra UE con permesso di soggiorno, nato o adottato nel periodo 01/01/2015 e 31/12/2017 attraverso concessione di un assegno annuo pari a 960 € erogato ogni mese (80 €/mese) a partire da nascita/adozione fino a 3° anno di età o ingresso in nucleo familiare, purchè nucleo familiare di appartenenza di genitore richiedente assegno abbia ISEE inferiore a 25.000 €  (in caso di ISEE inferiore a 7000 €/anno, assegno elevato a 1.920 €/anno). Provvedimento recepito da Presidenza Consiglio Ministri con DPCM 27/02/15 relativamente ad ogni figlio nato od adottato nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015.

Legge 190/14 stabilito altresì stanziamento di 45.000.000 € per anno 2015 per contribuire alle spese di mantenimento dei figli riguardanti buoni, per acquisto di beni e servizi a favore di nuclei familiari con numero di figli minori pari a superiori a 4 in possesso di reddito ISEE inferiore a 8.500 €/anno.

 

Sanzioni:

Datore di lavoro che non rispetta disposizioni vigenti in materia di divieto lavori a rischio per lavoratrice in gravidanza, o non rispetta termini del divieto di lavoro prima e dopo il parto: arresto fino 6 mesi

Chiunque cagioni per colpa ad una donna interruzione di gravidanza o parto prematuro: pena aumentata se violate norme di lavoro

Chiunque nega o si oppone al congedo maternità/paternità o parentale o per malattia del figlio: multa da 500 a 2.500 € €

Datore di lavoro che non rispetta norme su divieto di licenziamento lavoratrice in stato di gravidanza o congedo maternità/paternità: multa da 1.000 a 2.500 € €

D.P.C.M. 277/2010 stabilisce che in caso di mancata osservanza della convenzione od irregolarità nell’attuazione o nel rendiconto del progetto di flessibilità, previo preavviso o diffida ad adempiere entro 10 giorni ed esaminate osservazioni di interessato: revoca finanziamento + recupero somme eventualmente erogate maggiorate di interessi legali.

DPCM 27/02/2015 stabilisce che in caso di perdita dei requisiti ISEE, o decesso del figlio, o revoca della adozione, o decadenza da esercizio delle responsabilità genitoriali, o affidamento di figlio a terzi, o affidamento esclusivo di figlio a genitore che non ha presentato domanda: decadenza da assegno a partire da mese successivo ad evento + recupero di somme indebitamente versate.

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