INDENNITÀ ABBATTIMENTO ANIMALI

INDENNITÀ ABBATTIMENTO ANIMALI (Legge 296/81; D.M. 20/7/89, 23/8/21)   (igizoo06)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Comune, ASL, Associazione italiana allevatori (AIA), allevatori con bovini, bufalini, ovi-caprini colpiti da malattie infettive (Afta epizootica, tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica) che vanno abbattuti, con esclusione di animali:

  • non denunciati al Sindaco;
  • non sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie;
  • morti o abbattuti di urgenza per altre cause;
  • non macellati nei termini prescritti;
  • importati con malattia preesistente al loro ingresso in Italia. In tal caso spese sanitarie (accertamento di malattia, analisi laboratorio, macellazione …) sono a carico di importatore;
  • introdotti nell’allevamento senza la prescritta autorizzazione veterinaria.

Iter procedurale:

Domanda in duplice copia  inviata ad ASL competente per territorio (Sindaco nel caso di afta epizootica), allegando:

  1. certificato di macellazione redatto da veterinario ASL, contenente: specie e categoria di animale abbattuto;
  2. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante: esistenza di allevamenti bovini e bufalini con meno di 10 capi; reinfezione di allevamenti ufficialmente indenni.

Sindaco o ASL istruisce domanda (fissando entità di indennizzo), e trasmette richiesta di pagamento a Regione Marche, che procede alla liquidazione dell’aiuto entro 60 giorni dall’abbattimento degli animali, purchè interessato abbia trasmesso:

  • decreto di abbattimento emesso dal Sindaco;
  • attestato del Sindaco comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento;
  • attestato ASL di regolare vaccinazione degli animali;
  • eventuale attestato AIA di iscrizione dei capi in Libro Genealogico (L.G.), o nel registro anagrafico, o nel registro dei riproduttori ibridi;
  • attestato di Ufficio del Registro circa regolare tenuta della contabilità fiscale;
  • fattura di vendita a terzi di eventuali carni o animali abbattuti;
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’eventuale consumo in famiglia della carne degli animali abbattuti;
  • perizia di tecnico, iscritto ad Albo, circa il valore stimato del materiale, apparecchiature, strutture eventualmente distrutte a seguito del provvedimento di abbattimento.

Sanzioni:

In caso di ritardo nell’invio della documentazione: riduzione dell’aiuto di 25% per mese di ritardo.

In caso di pagamento dell’indennizzo oltre 90 giorni dall’abbattimento dell’animale: riduzione dell’aiuto UE di 25% se il pagamento è attuato tra 91 e 105 giorni successivi; 50% se attuato tra 106 e 120 giorni successivi; 75% se attuato tra 120 e 135 giorni successivi; 100% se attuato dopo 135 giorni. Commissione UE può decidere diverse percentuali di riduzione, tenendo conto delle motivazioni fornite dallo Stato membro per il ritardo (v. contestazione dell’indennizzo da parte del beneficiario). 

Entità aiuto:

MISA con D.M. 23/8/2021 ha fissato per l’anno 2021 la misura massima dell’indennità di abbattimento degli animali decorrente dal 1/1/2021  in:

  • 473,81 €/capo bovino abbattuto in quanto affetto da tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica (869 €/capo se carni e visceri vengono interamente distrutti). Indennità articolata per specifica categoria, età, sesso nella seguente misura:
  • per vitello: 116,65 € (148,61 € se iscritto a L.G.); 223,87 € se distrutte carni e visceri (271,20 € se iscritto a L.G.)
  • per vitellone maschio: 146,82 €; 242,55 € se distrutte carni e visceri
  • per vitellone femmina: 202,58 € (303,91 € se iscritto a L.G.); 421,68 € se distrutte carni e visceri (561,52 € se iscritto a L.G.)
  • per manzo: 161,62 €; 237,48 € se distrutte carni e visceri
  • per manza: 313,19 € (405,18 € se iscritta a L.G.); 599,51 € se distrutte carni e visceri (747,04 € se iscritto a L.G.)
  • per bue: 109,63 €; 209,17 € se distrutte carni e visceri
  • per vacca di età inferiore a 8 anni: 371,50 € (473,81 € se iscritta a L.G.); 673 € se distrutte carni e visceri (869 € se iscritta a L.G.)
  • per vacca di età superiore a 8 anni: 363,38 € (457,15 € se iscritta a L.G.); 666,60 € se distrutte carni e visceri (842,99 € se iscritta a L.G.)
  • per toro iscritto a L.G.: 137,86 €; 227,19 € se distrutte carni e visceri
  • 465,79 €/capo bufalino abbattuto in quanto affetto da tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica (853,63  €/capo se carni e visceri vengono interamente distrutti). Indennità articolata per specifica categoria, età, sesso nella seguente misura:
  • per vitello: 102,40 € (130,39 € se iscritto a L.G.); 193,63 € se distrutte carni e visceri (238,41 € se iscritto a L.G.)
  • per vitellone maschio: 106,66 €; 176,57 € se distrutte carni e visceri
  • per vitellone femmina: 190,01 € (238,42 € se iscritta a L.G.); 360,75 € se distrutte carni e visceri (440,93 € se iscritto a L.G.)
  • per manzo: 123,80 €; 181,51 € se distrutte carni e visceri
  • per manza: 267 € (350,49 € se iscritta a L.G.); 510,50 € se distrutte carni e visceri (621,27 € se iscritta a L.G.)
  • per vacca di età inferiore a 8 anni: 387,82 € (465,79 € se iscritta a L.G.); 700,38 € se distrutte carni e visceri (853,63 € se iscritta a L.G.)
  • per vacca di età superiore a 8 anni: 273,87 € (333,65 € se iscritta a L.G.); 503,10 € se distrutte carni e visceri (615,68 € se iscritta a L.G.)
  • per toro iscritto a L.G.: 129,25 €; 213,41 € se distrutte carni e visceri
  • 89,19 €/capo ovino abbattuto in quanto affetto da brucellosi (111,72 €/capo se ovino iscritto a L.G.)
  • 101,74 €/capo caprino abbattuto in quanto affetto da brucellosi (147,75 €/capo se caprino iscritto a L.G.)
  • 35 % del loro valore per capi ovini e caprini di età maggiore a 6 anni

Indennità di cui sopra può essere maggiorata del 50% in caso di:

  1. allevamenti di bovini e bufalini con meno di 10 capi;
  2. reinfezione riscontrata in allevamenti ufficialmente indenni, purché siano state rispettate le disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi, leucosi.

Dalla suddetta indennità sono escluse: spese per IVA ed altre tasse; retribuzioni di dipendenti pubblici; spese collegate all’impiego di beni pubblici (mezzi di trasporto); indennizzi per abbattimenti non obbligatori degli animali; indennizzi erogati sulla base di altre disposizioni UE; indennizzi connessi  alla distruzione o rinnovo degli edifici di produzione; spese per infrastrutture; spese per perdite economiche aziendali causate da provvedimenti sanitari; costi di disoccupazione causati dalle suddette malattie.