ARTRITE ED ENCEFALOMELITE EQUINA (Ord. 13/01/94, 03/08/11, 05/12/19) (igizoo08)
Soggetti interessati:
Ministero Salute (MISA), Regione, Azienda Sanitaria Locale (ASL), Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), Comuni.
Chiunque in Italia possiede equini ed asinini maschili di età superiore a 24 mesi.
Iter procedurale:
Regione predispone il programma di eradicazione della malattia (da applicare in particolare agli animali equini ed asinini non sottoposti a controlli sierologici), che prevede l’obbligo per ASL di effettuare:
- entroil 31 Agosto il censimento degli equini ed asinini maschi di età superiore a 24 mesi presenti nel territorio
- nelperiodo 1 Settembre – 31 Dicembre prelievi sierologici, tramite veterinari della ASL stessa o convenzionati, su tutti i riproduttori maschi, per accertare la presenza dell’artrite virale equina (campioni inviati per le analisi ad IZS competente per territorio).
Nel periodo intercorrente tra il prelievo dei campioni ed i risultati delle analisi, è vietato utilizzare tali animali nella monta od il loro sperma per la inseminazione artificiale. In deroga, i proprietari di animali di particolare pregio possono chiedere a MISA l’autorizzazione al loro impiego nella riproduzione, purché vengano adottate precauzioni tali da impedire la diffusione del virus (escluso comunque l’impiego di sperma congelato). Fattrici accoppiate con questi animali non possono poi essere accoppiate nella stessa stagione con altri stalloni e sono poste sotto il controllo di ASL per almeno 1 anno (loro spostamenti autorizzati dalla ASL stessa).
Se le analisi forniscono esito negativo, gli animali ed il loro sperma possono essere utilizzati per la riproduzione. Se invece le analisi forniscono un esito positivo, ASL procede all’isolamento dei suddetti animali e sperma, fino alla conclusione di ulteriori accertamenti. Se questi forniscono esito negativo, gli animali sono riammessi alla monta e lo sperma è utilizzabile per l’inseminazione artificiale, fermo restando l’esecuzione di periodici controlli su questi.
Gli stalloni che risultano portatori di virus debbono essere: esclusi dalla monta ed il loro sperma dalla inseminazione; tenuti isolati “a conveniente distanza dagli animali ricettivi”. Queste misure cautelari cessano se:
- l’animale viene portato alla macellazione o castrazione;
- l’animale è sottoposto, su richiesta del proprietario, nell’anno successivo a nuovi controlli virologici, da cui emerge l’assenza del virus.
Sindaco, su richiesta del proprietario, può autorizzare lo spostamento degli animali sieropositivi, purché:
- venga specificato il luogo ed il giorno del loro arrivo, al fine di consentirne un idoneo isolamento;
- venga subito informata l’Autorità sanitaria regionale, nonché le ASL di partenza e di arrivo.
ASL deve comunicare i dati relativi sia agli stalloni idonei, sia a quelli sieropositivi alla Regione, che istituisce un Elenco aggiornato degli stalloni ammessi o meno alla riproduzione, da trasmettere al MISA, Assessorati agricoltura delle altre Regioni, UNIRE.
Allevamento, stazione di monta, centro di inseminazione artificiale è riconosciuto indenne da artrite virale equina qualora:
- nessun animale ha manifestato sintomo del virus negli ultimi 6 mesi;
- tutti gli equini ed asinini di età superiore a 6 mesi presenti nella struttura hanno fornito risultati negativi a 2 prove sierologiche consecutive;
- vengono introdotti in azienda solo animali provenienti da allevamenti indenni o da strutture non sottoposte a provvedimenti di polizia veterinaria (in tal caso la prova sierologica va eseguita entro 40 giorni).
ASL rilascia a tali strutture un attestato di indennità da artrite virale equina, valido 1 anno, da inviare alla Regione ed al MISA.
MISA, con Ordinanza del 3/8/2011, prorogata con Ordinanza del 05/12/2019 al 31/12/2020, ha deciso di inserire la encefalomelite equina tra le malattie infettive e diffusive per le quali occorre la denuncia obbligatoria da parte degli allevatori e l’adozione nelle misure di profilassi.
Entità aiuto:
Costi per i prelievi e per gli esami diagnostici sono a carico dei proprietari degli equini, sulla base delle tariffe fissate dalla Regione e MISA.