INCIDENTI DA SOSTANZE PERICOLOSE

INCIDENTI DA SOSTANZE PERICOLOSE (D.Lgs. 105/15)   (teramb39)

Soggetti interessati:

Ministero Ambiente Tutela Territorio e Mare (MATTM), Regioni, Istituto Superiore per Protezione Ambientale (ISPRA), INAIL, Istituto Superiore Sanità (ISS), Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (CNVFF), ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente), nuovi stabilimenti (costruiti a partire da 1/6/2015) e stabilimenti preesistenti (da intendersi come intera area sottoposta al controllo di un gestore) in cui sono presenti sostanze pericolose all’interno di 1 o più impianti (comprese infrastrutture o attività comuni/connesse) collocatead una soglia superiore o inferiore di pericolo fissata in Allegato 1 pubblicato su G.U. 161/15, con esclusione di:

  1. a)stabilimenti, impianti, depositi militari;
  2. b)pericoli connessi a radiazioni ionizzanti;
  3. c)trasporto su strada, ferrovia, idrovia marittima, aereo di sostanze pericolose, nonché deposito temporaneo di queste durante il percorso, comprese attività di carico e scarico su banchine, moli, scali ferroviari di smistamento. Scali merci terminali rientrano se: svolgono attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose, o di carico e scarico di queste da carri o container; effettuano specifica attività di deposito di sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate in Allegato 1 pubblicato su G.U. 161/15;
  4. d)trasporto di sostanze pericolose in condotte fuori dagli stabilimenti in oggetto;
  5. e)sfruttamento, esplorazione, estrazione e trattamento di minerali in miniere e cave;
  6. f)esplorazione e sfruttamento offshore di minerali (compresi idrocarburi);
  7. g)stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore;
  8. h)discariche di rifiuti (compresi siti di stoccaggio sotterranei)

Iter procedurale:  

MATTM, avvalendosi di ISPRA, INAIL, ISS, CNVFF, valuta, ai fini della comunicazione alla Commissione UE, se possibile o meno che sostanza pericolosa o sua miscela provochi “rilascio di materia o energia che possa dar luogo ad incidente rilevante” (cioè ad emissione, incendio, esplosione di grande entità con “pericolo grave, immediato o differito, per salute umana ed ambiente, all’interno o all’esterno di stabilimento”). Tale valutazione si basa su:

  1. a)forma fisica di sostanza pericolosa in condizioni di normale lavorazione o manipolazione, o in caso di perdita non programmata;
  2. b)proprietà intrinseche di sostanza pericolosa;
  3. c)concentrazione massima di sostanza pericolosa in caso di miscela;
  4. d)contenitore ed imballaggio della sostanza pericolosa

Proposta di valutazione avanzata dal gestore di stabilimento corredata da seguenti informazioni:

  1. a)elenco dettagliato delle proprietà fisiche e chimiche di sostanza pericolosa, che possono provocare danni fisici o danni alla salute umana o ambiente;
  2. b)classificazione UE della sostanza o della miscela pericolosa;
  3. c)informazioni su specifiche condizioni operative per la sostanza

MATTM esprime proprio parere entro 120 giorni da richiesta, comunicandolo al proponente ed alla Commissione UE (in caso di esito favorevole)

MATTM, ai fini dello scambio di informazioni in materia con Commissione ed altri Stati membri:

  1. a)in caso di esenzione dall’obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno a stabilimento di frontiera informa Stato membro interessato di tale decisione basata sulla “impossibilità di generare pericoli di incidente rilevante fuori dai confini di stabilimento”
  2. b)in caso di possibili effetti transfrontalieri di un incidente rilevante verificatosi in stabilimento con soglia superiore mette a disposizione di Stato membro interessato tutte le informazioni utili
  3. c)informa subito Commissione UE su incidenti rilevanti verificatisi nel territorio nazionale
  4. d)presenta entro 30/9/2019 (poi ogni 4 anni) alla Commissione una relazione su attuazione della Direttiva 2012/18
  5. e)comunica alla Commissione UE le generalità del gestore, l’indirizzo di stabilimento e l’attività in questo svolta
  6. f)predispone l’aggiornamento da parte di ISPRA dell’inventario degli stabilimenti dove possono avvenire incidenti rilevanti con gli esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni

Istituito presso MATTM un Coordinamento tra i vari Ministeri interessati, Regioni, ANCI, UPI, CNVFF, INAIL, ISS, ISPRA, ARPA, rappresentanti di portatori di interesse (quali: Associazioni industriali, Organizzazioni sindacali, Associazioni ambientali riconosciute) con il compito di elaborare indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse, relativi ad applicazione di D.Lgs. 105/15 al fine di: prevenire situazioni di inadempimento con relative conseguenze; formulare proposte a MATTM per adottare decreti

MATTM individua Linee guida in cui indicare:

  1. a)elementi da considerare nel quadro conoscitivo del territorio, compresi componenti ambientali, beni culturali e paesaggistici interessati da potenziali incidenti rilevanti;
  2. b)criteri per eventuale adozione da parte di Regione di misure aggiuntive di sicurezza e tutela per persone ed ambiente, anche tramite interventi su immobili ed aree potenzialmente interessate da scenari di danno;
  3. c)criteri per semplificare i procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo in aree a rischio di incidente rilevante

MATTM, in caso di incidente rilevante, predispone sopralluogo per raccogliere le informazioni da comunicare alla Commissione UE (Non oltre 1 anno da incidente o dopo la conclusione dei procedimenti giudiziari per non pregiudicare comunicazione stessa), quali: data, ora e luogo di incidente; nome del gestore; indirizzo dello stabilimento; descrizione delle circostanze di incidente; sostanze pericolose coinvolte ed effetti immediati per salute umana ed ambiente; descrizione misure di emergenza adottate e precauzioni necessarie per prevenire il ripetersi di incidente; esito delle proprie analisi e raccomandazioni.

MATTM promuove iniziative a livello nazionale e UE per scambio di esperienze e consolidamento di conoscenze da parte di Autorità competenti, in particolare su informazioni relative ad incidenti con sostanze pericolose e modalità di esecuzione di ispezioni

MATTM istituisce presso ogni Regione, il Comitato Tecnologico Regionale (CTR) con il compito di:

  1. a)per stabilimenti di soglia superiore: eseguire l’istruttoria sui rapporti di sicurezza, adottando i provvedimenti relativi; eseguire le ispezioni ordinarie, in base al Piano nazionale predisposto dal Ministero Interni ed adottare i provvedimenti discendenti dai relativi esiti; applicare, tramite CNVFF, le sanzioni amministrative; fornire a MATTM le informazioni richieste;
  2. b)fornire, su richiesta del Comune, il parere di compatibilità territoriale ed urbanistico, ai fini dell’elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione;
  3. c)individuare, in accordo con Regione, aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi (Effetto domino), adottando i relativi provvedimenti

CTR è composto da Direttore regionale CVFF, 3 funzionari CVFF, Comandante CVFF, 1 rappresentante Direzione territoriale del lavoro, 1 rappresentante ordine degli ingegneri, 1 rappresentante di Regione, 2 rappresentanti di ARPA, 1 rappresentante di INAIL, 1 rappresentante di ASL, 1 rappresentante di Comune interessato, 1 rappresentante di Ufficio minerario (per stabilimenti che svolgono tale attività), 1 rappresentante di Autorità marittima (per stabilimenti presenti in aree portuali), 1 rappresentante di Area Vasta (per ogni componente designato 1 supplente). CTR, una volta costituito alla presenza di 2/3 dei suoi componenti, adotta delibere a maggioranza (compresa quella relativa al proprio regolamento interno). Presidente CTR individua i componenti dei gruppi di lavoro e le Commissioni incaricate di eseguire le ispezioni. CTR può avvalersi del supporto tecnico scientifico di Enti ed Istituzioni pubbliche competenti.

E’ compito di CTR:

  1. a)individuare, in accordo con Regione, in base alle informazioni fornite da gestore o acquisite direttamente (anche tramite ispezioni) e tenendo conto dei criteri definiti in Allegato E pubblicato su G.U. 161/15, gli stabilimenti con soglia inferiore/superiore, per cui le conseguenze di incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, vicinanza ad altri stabilimenti (effetto domino), inventario delle sostanze pericolose presenti, comunicandolo a gestori di stabilimenti interessati, affinché nei 4 mesi successivi trasmettano a Prefetto le informazioni utili per definire il piano di emergenza esterna
  2. b)accertare che vengano rispettati gli obblighi di realizzazione e gestione degli impianti;
  3. c)individuare e delimitare tra le aree ad effetto domino quelle caratterizzate da elevata concentrazione di stabilimenti a rischio, in base ai criteri riportati in Allegato E pubblicati su G.U. 161/15;
  4. d)provvedere a rendere accessibile al pubblico l’inventario delle sostanze pericolose per stabilimenti di soglia superiore, anche se gestore può chiedere di non diffondere alcune parti del rapporto di sicurezza e di inventario (A tal fine invia a CTR una versione modificata del rapporto/inventario, contenente comunque informazioni sui pericoli di incidenti rilevanti ed effetti potenziali per salute umana ed ambiente);
  5. e)coordinare scambio di informazioni tra tutti i gestori di stabilimenti in merito alla natura ed entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti;
  6. f)chiedere, in presenza nell’area di situazioni critiche derivanti da effetto domino, la predisposizione da parte dei gestori di uno studio sulla sicurezza integrato dell’area, ai fini della gestione delle emergenze od il controllo di urbanizzazione o di informazione alla popolazione;
  7. g)in caso di incidente rilevante in stabilimento di soglia superiore (Regione per stabilimenti di soglia inferiore):
  • raccogliere mediante indagini, ispezioni, informazioni utili ad eseguire un’analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell’incidente;
  • verificare che il gestore adotti le misure correttive del caso;
  • formulare raccomandazioni sulle misure preventive da adottare per il futuro
  1. h)inviare atti conclusivi della valutazione sul rapporto di sicurezza ad Autorità competente, affinché ne tenga conto in sede di istruttoria tecnica prevista in materia ambientale (in particolare valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale e rifiuti), sicurezza sul lavoro, sanitaria, urbanistica

ISPRA, INAIL, ISS, CNVFF possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti. Al riguardo Regione può avvalersi, mediante convenzione, di organi tecnici nazionali o di ARPA

Regione per stabilimenti di soglia inferiore:

  1. a)predispone il piano regionale di ispezione, svolge le relative ispezioni ed adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
  2. b)individua gli stabilimenti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di tali stabilimenti;
  3. c)fornisce a MATTM le informazioni necessarie per adempiere alle proprie funzioni;
  4. d)disciplina le modalità relative al versamento della tariffa di competenza regionale;
  5. e)stipula convenzione con il Dipartimento regionale Vigili del Fuoco per svolgere le suddette funzioni;
  6. f)assicura coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica territoriale e di tutela ambientale, prevedendo forme di concertazione con gli Enti locali

Prefetto competente per territorio provvede a:

  1. a)predisporre, di intesa con Regione ed Enti locali interessati, sentito CTR e a seguito della consultazione con popolazione, piani di emergenza esterna per stabilimenti di soglia inferiore o superiore sulla base delle Linee guida definite da Dipartimento della Protezione Civile (Nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, occorre tenere conto dei potenziali effetti domino). Piano redatto entro 2 anni dal ricevimento delle informazioni da parte del gestore, finalizzato a:
  • controllare e circoscrivere gli incidenti, in modo da limitarne i danni per salute umana, ambiente, beni;
  • attivare misure necessarie per proteggere la salute umana ed ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, mediante cooperazione negli interventi di soccorso;
  • informare la popolazione, servizi di emergenza, Autorità locali competenti;
  • provvedere al ripristino e disinquinamento di ambiente dopo incidente

Piano aggiornato almeno ogni 3 anni e comunicato a MATTM, ISPRA, Ministero Interno, Dipartimento Protezione Civile, CTR, Regione, Sindaci, Ente di Area Vasta

Prefetto, in base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza e fornite dal gestore, può decidere, se ritiene “non ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dello stabilimento”, di non redigere alcun piano (Decisione subito comunicata ad Autorità competenti con relativi motivi);

  1. b)in caso di incidente rilevante:
  • predisporre attuazione del piano di emergenza esterna, con spese a carico di gestore, fatto salvo le misure assicurative stipulate;
  • informare, tramite Sindaco, persone potenzialmente soggette a conseguenze di incidente rilevante, soprattutto relativamente alle misure adottate per attenuare le conseguenze;
  • informare subito MATTM, Ministero Interno, Dipartimento Protezione Civile, CTR, Regione, altri Prefetti interessati circa effetti dell’evento

Enti territoriali di Area Vasta:

  1. a)controllano il processo di urbanizzazione, in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio
  2. b)individuano, con il concorso dei Comuni interessati, aree su cui ricadono effetti prodotti da stabilimenti a rischio, acquisendo le informazioni contenute negli elaborati tecnici

Enti locali in sede di adozione degli strumenti di pianificazione territoriale, al fine di limitare le conseguenze di incidenti rilevanti, tengono conto della necessità di:

  1. a)mantenere opportune distanze di sicurezza nei confronti di stabilimenti a rischio e zone residenziali, edifici frequentati dal pubblico, aree ricreative, principali vie di trasporto;
  2. b)proteggere zone di particolare interesse naturale;
  3. c)adottare per stabilimenti esistenti misure tecniche complementari per limitare i rischi per salute umana ed ambiente;
  4. d)recepire elementi riportati nel piano emergenza esterna redatto da Prefetto;
  5. e)recepire i risultati della valutazione di studio di sicurezza integrato di area

Comune provvede a:

  1. a)controllare il processo di urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio;
  2. b)informare, consultare, agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali;
  3. c)individuare nell’ambito degli strumenti urbanistici le aree da sottoporre a regolamentazione, comprendenti un elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti” (Aggiornato in occasione di ogni variazione dello strumento urbanistico riguardante le aree di danno dello stabilimento, comunque almeno ogni 5 anni). In mancanza di tale elaborato, i titoli abilitativi edilizi vengono rilasciati se il progetto risulta conforme ai requisiti minimi di sicurezza definiti nel decreto MATTM, previo parere tecnico di CTR ed in base alle informazioni fornite dai gestori di stabilimenti;
  4. d)informare, non appena in possesso delle informazioni fornite dal gestore, il pubblico, mediante avvisi pubblici o comunicazione elettronica, in merito a:
  • oggetto specifico del progetto;
  • progetto soggetto o meno a procedura di valutazione di impatto ambientale in ambito nazionale o transfrontaliero;
  • dati identificativi della Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui ottenere informazioni circa tempi e modalità per inviare osservazioni o quesiti;
  • procedure decisionali sul progetto o sul provvedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
  • modalità di partecipazione e consultazione del pubblico;
  • principali rapporti e pareri pervenuti ad Autorità competente;
  1. e)tenere in considerazione l’esito delle consultazioni pubbliche, ai fini dell’adozione del provvedimento finale, da riportare poi al pubblico evidenziando le motivazioni della decisione presa (compresi eventuali aggiornamenti successivi) e le modalità in cui tenute in considerazione osservazioni del pubblico
  2. f)mettere subito a disposizione del pubblico le informazioni aggiornate fornite dal gestore, in particolare quelle relative alle misure di sicurezza e comportamento da tenere in caso di incidente rilevante

Popolazione interessata deve poter esprimere le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla comunicazione di Ente locale in merito a:

  1. a)elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti;
  2. b)modifiche agli stabilimenti se queste incidono sulla pianificazione del territorio;
  3. c)creazione di nuovi insediamenti o di infrastrutture intorno agli stabilimenti, se ciò può aggravare rischio o conseguenze di incidente rilevante

Gestore di stabilimento:

  1. a)dimostra in ogni momento ad Autorità competente di controllo l’adozione di misure idonee a prevenire incidenti rilevanti e/o a limitarne le conseguenze per salute umana ed ambientale
  2. b)invia entro 180 giorni da inizio costruzione di nuovo stabilimento (60 giorni prima di modifiche a sostanza pericolosa) a CTR, Regione, MATTM (tramite ISPRA), Prefettura, Comune, Comando provinciale CVFF, per posta elettronica certificata (PEC) notifica (modello riportato su G.U. 161/15) con firma digitale autentica, contenente:
  • nome o ragione sociale del gestore e indirizzo di stabilimento;
  • sede legale del gestore;
  • nome e funzione del responsabile di stabilimento;
  • informazioni atte ad individuare la sostanza pericolosa e sua categoria;
  • quantità e stato fisico della sostanza pericolosa;
  • attività in corso o prevista nello stabilimento;
  • ambiente adiacente allo stabilimento e fattori in grado di causare incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni su: stabilimenti adiacenti; aree e sviluppi edilizi che potrebbero aggravare i rischi o le conseguenze di incidente rilevante

Allegare: certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di ambiente e sicurezza, compresa adesione volontaria al sistema UE di ecogestionee audit

Gestore aggiorna le informazioni della notifica prima di:

  • introdurre modifiche che comportano cambiamento di inventario delle sostanze pericolose (quali aumento significativo delle quantità o della natura o dello stato fisico o dei processi di impiego)
  • introdurre modifiche a stabilimento/impianto che potrebbero costituire aggravio di rischio
  • chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione

Gestore, previa acquisizione di autorizzazioni prescritte, comunica ai destinatari di notifica avvio di nuovo stabilimento o introduzione di modifiche tali da elevare il rischio

  1. c)redige documento, in cui definisce la strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti, comprendente: obiettivi generali; principali azioni del gestore; ruolo e responsabilità degli organi direttivi; impegno a migliorare il controllo dei pericoli di incidenti in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana ed ambiente. Documento (Modello pubblicato su G.U. 161/15) depositato presso nuovo stabilimento entro 180 giorni prima di avvio attività o di modifiche sostanziali all’inventario delle sostanze pericolose. Documento riesaminato ed aggiornato ogni 2 anni, o in caso di modifica che determina un aggravio di rischio
  2. d)attua una politica di prevenzione di incidenti rilevanti, tramite sistema di gestione della sicurezza (Modello pubblicato su G.U. 161/15), da adottare contestualmente ad inizio attività per nuovi stabilimenti, previa consultazione del rappresentante organizzativo dello stabilimento e tenendo conto della complessità della organizzazione ed attività di stabilimento
  3. e)procede alla informazione, addestramento, equipaggiamento di quanti lavorano nello stabilimento (modalità definite in Allegato B pubblicato su G.U. 161/15)
  4. f)redige, in caso di stabilimenti con soglia superiore, un rapporto di sicurezza attestante che:
  • attivata una politica di prevenzione di incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza secondo le Linee guida riportate in Allegato B pubblicato su G.U. 161/15
  • individuati pericoli di incidenti rilevanti e misure atte a prevenirli e/o a limitarne le conseguenze per salute umana ed ambiente
  • progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione attuata in modo da rendere impianti, depositi, attrezzature, infrastrutture connesse con stabilimento sufficientemente sicuri ed affidabili, in rapporto con pericolo di incidente
  • predisposti piani di emergenza interna e forniti al Prefetto elementi utili per elaborare un piano di emergenza esterna
  • fornito ad Autorità competenti informazioni in grado di consentire loro di adottare decisioni in merito ad avvio di nuove attività o alla costruzione di insediamenti interni agli stabilimenti vigenti
  • rispettati gli elementi richiesti da Allegato 2 pubblicato su G.U. 161/15, compreso il nome di organizzazione partecipante alla stesura del progetto

Criteri, dati e informazioni necessarie per redigere il rapporto di sicurezza, in funzione della tipologia di incidenti, nonché dei criteri per la sua  valutazione sono riportati in Allegato C pubblicato su G.U. 161/15

Rapporto di sicurezza inviato a CTR prima di avvio dell’attività del nuovo stabilimento, o di modifica dell’inventario della sostanza pericolosa, o in occasione del riesame periodico (comunque almeno ogni 5 anni), o di modifica sostanziale dello stabilimento, o a seguito di incidente rilevante, o di richiesta di MATTM o di CTR, o di propria iniziativa se giustificato da nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza o da nuove disposizioni legislative. Gestore comunica subito a CTR se riesame del rapporto di sicurezza comporta o meno una sua modifica

  1. g)adotta piano di emergenza interna per nuovi stabilimenti, prima di iniziare l’attività o prima di introdurre modifiche ad inventario delle sostanze pericolose, contenente le informazioni di cui ad Allegato 4 pubblicato su G.U. 161/15. Piano redatto allo scopo di:
  • controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per salute umana, ambiente, beni;
  • attivare misure idonee per proteggere la salute umana ed ambiente da conseguenze di incidente;
  • informare lavoratori, servizi, Autorità locali competenti;
  • provvedere al ripristino e disinquinamento di ambiente dopo incidente rilevante

Piano riesaminato ed aggiornato dal gestore, previa consultazione dei lavoratori, almeno ogni 3 anni, tenendo conto di: cambiamenti avvenuti nello stabilimento; progressi tecnici e nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Per stabilimenti di soglia inferiore, eventuali emergenze connesse alla presenza di sostanze pericolose sono gestite in base alle procedure definite in Allegato 3 pubblicato su G.U. 161/15 e riportate nel sistema di gestione della sicurezza

  1. h)deve, al verificarsi di incidente rilevante:
  • adottare le misure previste del piano di emergenza interna (Nel caso di stabilimenti con soglia inferiore quelle previste dal sistema di gestione della sicurezza);
  • informare Prefettura, Questura, CTR, Regione, Ente territoriale di Area Vasta, Sindaco, Comando provinciale di VFF, ARPA, ASL in merito a: circostanze di incidente; sostanze pericolose presenti; dati disponibili per valutare le conseguenze di incidente per salute umana, ambiente, beni; misure di emergenze adottate; misure previste per limitare gli effetti di incidenti a medio e lungo termine in modo da evitare che questo si ripeta;
  • aggiornare le informazioni fornite se da ulteriori indagini emergono nuovi elementi che modificano i precedenti elementi
  1. i)scambia informazioni per riesaminare ed eventualmente modificare i documenti relativi alla prevenzione degli incidenti rilevanti, sistemi di gestione della sicurezza, piani di emergenza interna
  2. j)fornisce assistenza al personale ispettivo e ad Autorità competente per la raccolta di informazioni atte a valutare la possibilità di incidenti rilevanti e loro conseguenze
  3. k)collabora nella diffusione delle informazioni alla popolazione e ai siti adiacenti
  4. l)invia informazioni ad Autorità competente per la definizione dei piani di emergenza esterna

Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore o introdurre modifiche sostanziali, prima di iniziare le operazioni presenta un rapporto preliminare di sicurezza (Allegato C pubblicato su G.U. 161/15) a CTR che effettua l’istruttoria (oneri a carico del gestore), eseguendo sopralluoghi (anche ai fini della verifica di prevenzione incendi) e rilascia entro 4 mesi, tenendo conto di eventuali autorizzazioni ambientali possedute, nulla osta di fattibilità, eventualmente condizionato se esame del rapporto preliminare evidenzia carenze in tema di sicurezza. A seguito del nulla osta, gestore trasmette rapporto definitivo di sicurezza a CTR, che si esprime nei 4 mesi successivi, indicando: valutazioni tecniche finali; eventuali prescrizioni integrative. Se le misure adottate dal gestore per prevenire e limitare le conseguenze di incidenti rilevanti sono ritenute inadeguate o mancanti, CTR dispone divieto di inizio delle attività o introduce limitazioni/divieto di esercizio di impianto. Atti adottati da CTR sono inviati a MATTM, ISPRA, Ministero Interno e Prefettura competente.

Gestore di stabilimento partecipa all’istruttoria tecnica, presentando eventuali osservazioni e documentazione integrativa, nonché intervenendo alle riunioni di CTR.

In caso di modifiche ad impianto, stabilimento, deposito, processo, natura o forma fisica o quantitativi di sostanze pericolose impiegate con aggravio del livello di rischio (Definizione in Allegato D pubblicato su G.U. 161/15) o riclassificazione di stabilimento da soglia inferiore a superiore, gestore:

  1. a)riesamina ed aggiorna: notifica e sezioni informative di Allegato 5 pubblicato su G.U. 161/15; documento relativo alla prevenzione di incidenti rilevanti; sistema di gestione della sicurezza e relativo rapporto di sicurezza;
  2. b)invia a CTR, prima di procedere alla modifica, informazioni utili alla istruttoria di competenza;
  3. c)comunica modifica ad Autorità competente in materia di VIA che si pronuncia entro 1 mese

Informazioni raccolte utilizzabili solo per scopi per cui richieste e messe a disposizione del pubblico richiedente pur se Autorità competente può rifiutare o limitare la diffusione dei dati. Contro determinazioni di Autorità competente in materia di diritto di accesso, richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale al difensore civico competente per territorio

MATTM, in collaborazione con ISPRA, predispone il piano nazionale delle ispezioni riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia superiore (Regione nel caso di stabilimenti con soglia inferiore) contenente seguenti elementi:

  1. a)valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
  2. b)valutazione pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto degli impatti potenziali su salute umana ed ambiente;
  3. c)zona geografica coperta dal piano di ispezione;
  4. d)elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
  5. e)elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
  6. f)elenco di stabilimenti i cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di incidente rilevante;
  7. g)procedure di ispezione ordinarie e straordinarie da adottare;
  8. h)disposizioni di cooperazione tra le varie Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento;
  9. i)modalità di svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi riportate in Allegato L pubblicato su G.U. 161/15

MATTM e Regioni predispongono ogni anno un programma di ispezione ordinaria, comprendente intervallo tra visite in loco fissato in base a pericoli di incidente in stabilimento (comunque non oltre 1 anno per stabilimento di soglia superiore e 3 anni per quelli con soglia inferiore). MATTM e Regioni riesaminano piani di ispezioni, scambiandosi informazioni per uniformare le procedure

Ispezioni eseguite da CTR o Regione al riguardo debbono essere  adeguate al tipo di stabilimento ed eseguite per accertare che il gestore:

  1. a)abbia adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività svolte nello stabilimento, per prevenire incidenti rilevanti;
  2. b)disponga di mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti entro e fuori del sito;
  3. c)dati riportati nel rapporto di sicurezza descrivono fedelmente la situazione di stabilimento;
  4. d)rende pubbliche le suddette informazioni

Personale ispettivo di MATTM può accedere a qualsiasi settore di stabilimento e documento

Ispezioni straordinarie disposte da Autorità competenti di propria iniziativa, o su richiesta di MATTM, al fine di indagare tempestivamente in caso di “incidenti gravi, quasi incidenti, nonché in caso di mancato rispetto di obblighi di D.Lgs. 105/15

Autorità competenti inviano entro 28 Febbraio informazioni relative a programma annuale di ispezione, nonché avvio e conclusione di ispezioni a MATTM e Comuni

Entro 4 mesi da conclusione di ispezione, Autorità comunica al gestore le relative conclusioni ed ogni misura da attuare con relativo cronoprogramma. Se durante l’ispezione sonoaccertate gravi non conformità, eseguita un’ispezione supplementare entro 6 mesi

Se rilevato che notifica, o rapporto di sicurezza, o informazioni previste non inviate, o non rispettate misure di sicurezza riportate nel rapporto od eventuali misure integrative prescritte da Autorità competenti, anche a seguito di controlli, CTR per stabilimenti di soglia superiore e Regione per quelli di soglia inferiore diffida gestore ad adottare misure necessarie entro 60 giorni (termine prorogabile in caso di giustificati motivi). In caso di mancato adempimento: chiusura di stabilimento o di singolo impianto

Sanzione amministrativa comminata da Prefetto o da CTR tramite Comando Vigili del Fuoco

MATTM provvede con decreto ad aggiornare gli Allegati di D.Lgs. 105/15, tenendo anche conto delle modifiche introdotte a livello UE

Entità aiuto:

Oneri per ispezioni ordinarie e straordinarie, nonché per istruttorie tecniche inerenti il D.Lgs. 105/15 sono sempre a carico dei gestori di stabilimento nella entità pari alle tariffe riportate in Allegato 1 pubblicato su G.U. 161/15, fermo restando che ogni Regione può determinare tariffe per attività di propria competenza, comunque di importo non superiore a quello di Allegato 1. Tariffe, aggiornate ogni 3 anni, debbono coprire costo effettivo del servizio reso.

Nessun compenso o gettone presenza o rimborso spese dovuto ai componenti di CTR o del Coordinamento, salvo costi per missioni a carico di Ente di appartenenza

Sanzioni:

Gestore che omette di presentare notifica o rapporto di sicurezza, o di redigere documento di prevenzione: arresto fino ad 1 anno o multa da 15.000 a 90.000 €

Gestore che omette di presentare informazioni di cui ad Allegato 5 pubblicato su G.U. 161/15: arresto fino a 3 anni o multa da 10.000 a 60.000 €

Gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza, o ad eventuali misure integrative prescritte da Autorità competente anche a seguito di controlli, o, a seguito di incidenti rilevanti, non informa Autorità competente, o non adotta le misure previste nel piano di emergenza: arresto da 6 mesi a 3 anni + multa da 15.000 a 120.000 €

Gestore che non attua una politica di prevenzione di incidenti rilevanti: arresto da 3 mesi a 1 anno + multa da 15.000 a 90.000 €

Gestore che non aggiorna il rapporto di sicurezza, o documento di politica di prevenzione: arresto fino a 3 mesi o multa di 25.000 €

Gestore che non esegue gli adempimenti prescritti per prevenire l’effetto domino, o adotta il piano di emergenza interno: multa da 15.000 a 90.000 €