CNEL

CNEL (Legge 936/86, 205/17)        (enti61)

Soggetti interessati:

Organizzazioni delle categorie produttive, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni del volontariato

Iter procedurale:

Legge 936/86 come modificata da Legge 205/17 prevede l’istituzione del Consiglio Nazionale di Economia e Lavoro (CNEL) composto di 64 membri di cui:

–          10 esperti della cultura economica, sociale, giuridica (8 nominati da Presidente Repubblica e 2 da Presidente Consiglio Ministri);

–          44 rappresentanti di categorie produttive, di cui 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti (3 in rappresentanza di dirigenti e quadri pubblici o privati, 9 di lavoratori autonomi e professioni, 17 rappresentanti delle imprese);

–          6 rappresentanti di Associazioni di promozione sociale ed Organizzazioni del volontariato

Membri del CNEL nominati con decreto Presidente Repubblica

Presidenza Consiglio Ministri pubblica avviso di scadenza mandato CNEL almeno 9 mesi prima su G.U., invitando Organizzazioni sindacali, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni del volontariato a designare propri rappresentanti entro 30 giorni.

Presidente Consiglio Ministri entro 30 giorni successivi definisce elenco dei rappresentanti, comunicandolo entro 30 giorni ad Organizzazioni interessate, affinché possano presentare eventuale ricorso (Evidenziare grado di rappresentatività in termini di diffusione della struttura organizzativa, sua consistenza numerica e partecipazione a stipula di contratti/accordi collettivi nazionali di lavoro o definizione di controversie individuali e collettive) entro 30 giorni a Presidenza Consiglio Ministri che, sentite le parti in causa, decide entro 45 giorni

Presidente CNEL, nominato con decreto Presidente Repubblica, dura in carica 5 anni, rinnovabile. In caso di suo decesso, dimissioni, decadenza, sue funzioni, fino a nomina di nuovo Presidente, sono svolte dal Vice Presidente più anziano per elezione o per età. Presidente e Vice Presidenti costituiscono Ufficio di Presidenza

Membri del CNEL durano in carica 5 anni, rinnovabili o revocabili su richiesta delle Organizzazioni che li hanno designati. In caso di decesso, dimissioni, revoca di un membro esperto o rappresentante di categorie produttive, nomina di successore attuata entro 30 giorni da notifica del Presidente CNEL ad Organo od Organizzazione di designazione. Nomina di nuovo consigliere ha durata pari a quella residua del consigliere sostituito

Per essere nominato come Presidente o membro di CNEL occorre:

–          godere dei diritti civili e politici, per cui la loro perdita determina decadenza dalla carica;

–          non essere membro di Parlamento UE e nazionale, o di Governo, o di Consigli/Assemblee regionali in quanto incompatibili

CNEL svolge seguenti funzioni:

  1. a)esprime, su richiesta di Governo, valutazioni e proposte sui maggiori atti di politica e programmazione economica e sociale, anche riferite a politiche UE;
  2. b)esamina documento di economia e finanza che Governo presenta alle Camere;
  3. c)approva rapporti, predisposti da apposito Comitato, su “assetti normativi e retribuitivi espressi da contrattazione collettiva, procedendo ad esame critico dei dati disponibili e loro fonti”;
  4. d)esprime valutazione su andamento di congiuntura economica;
  5. e)esamina politiche e loro attuazione, mantenendo contatti con corrispondenti organismi di UE e di altri Stati membri;
  6. f)contribuisce ad elaborare indirizzi di politica economica e sociale di legislatura, esprimendo pareri ed effettuando studi ed indagini su richiesta di Camere, Governo, Regione;
  7. g)può formulare osservazioni e proposte, nonché compiere studi ed indagini su materie di cui sopra;
  8. h)svolge iniziativa legislativa;
  9. i)esercita tutte le altre funzioni attribuite da legislatore;
  10. j)redige relazione annuale da inviare a Parlamento e Governo su livelli e qualità dei servizi erogati da Amministrazioni pubbliche ad imprese e cittadini;
  11. k)istituisce ed aggiorna “Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro”, presso cui depositare copia autentica degli accordi/contratti entro 30 giorni da loro stipula (in particolare contrattazione decentrata ed integrativa nel settore pubblico). Organizzazione di archivio deve consentire conservazione e consultazione pubblica dei accordi e contratti collettivi. CNEL predispone relazione annuale su stato della contrattazione collettiva nelle Amministrazioni pubbliche;
  12. l)istituisce Banca dati sul mercato del lavoro, alla cui formazione ed aggiornamento concorrono Enti pubblici, che effettuano rilevazioni in materia. CNEL elabora rapporti in base a tali dati da mettere a disposizione di Camere, Governo, Organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, Enti ed Istituzioni interessati a fini di studio e decisioni;
  13. m)promuove ed organizza Conferenza annuale su attività delle Amministrazioni pubbliche, con partecipazione di rappresentanti di categorie economiche e sociali, Associazioni dei consumatori ed utenti, studiosi ed organi di informazione, per approfondire andamento dei servizi di Amministrazioni pubbliche e i problemi emergenti;
  14. n)designa componenti di Organismi pubblici di competenza inviandoli a Presidente Consiglio Ministri, o a Ministro competente entro 10 giorni da delibera

Parlamento, Governo, Regioni possono chiedere pareri a CNEL (Esclusi pareri su conti consuntivi e gli stati di previsione delle entrate e spese del bilancio statale),                 che si esprime entro termine fissato (salvo proroga). Pareri resi a Parlamento e Regioni sono pubblicati, mentre quelli al Governo sono comunicati alle Camere.

Osservazioni e proposte di CNEL inviate a Governo, Parlamento e Regioni, che ne definiscono modalità di utilizzo, anche “in riferimento ad attività di Comunità Europea ed Organismi internazionali”.

Attività del CNEL (comprese indennità per esperti e spese spettanti a Presidente, Vice Presidente, Consiglieri) è disciplinata da Regolamento interno, approvato da Assemblea con maggioranza assoluta dei componenti (analoga maggioranza richiesta per sue modifiche)

Sedute del CNEL sono pubbliche, salvo diversa decisione di Assemblea, e regolamento interno disciplina forme di pubblicità degli atti

Alle riunioni di Assemblea, Commissioni, Comitati di CNEL possono intervenire (senza diritto di voto) Presidenti di Commissioni parlamentari, membri del Governo, Presidenti di Assemblee e Giunte di Regioni, deputati al Parlamento UE

Atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Presidente può istituire fino a 4 Commissioni istruttorie (composte da non oltre 15 consiglieri in proporzione delle varie rappresentanze), la cui Presidenza spetta ai Vice Presidenti

CNEL istituisce Commissione speciale (composta da 15 membri) preposta alla raccolta, organizzazione, elaborazione delle informazioni sulle materie di competenza. Commissione, presieduta da Presidente CNEL, provvede a:

  1. a)chiedere informazioni ad Istituzioni pubbliche su andamento retributivo, condizioni di lavoro, organizzazione ed efficienza di uffici e servizi;
  2. b)disporre indagini, anche di natura campionaria, su retribuzioni e condizioni di lavoro nel settore privato. Datori di lavoro sono tenuti a fornire tali dati;
  3. c)svolgere, tramite proprio personale, studi e ricerche in materia di mercato del lavoro, contratti collettivi, retribuzioni e condizioni di lavoro;
  4. d)impartire direttive per organizzare archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro;
  5. e)impartire direttive per la organizzazione della banca dati;
  6. f)procedere alla formazione ed aggiornamento degli archivi di Organismi pubblici, dove è prevista la rappresentanza di categorie produttive. A tal fine Organizzazioni interessate inviano a CNEL elenco dei propri rappresentanti. CNEL pubblica ogni anno elenco degli Organismi suddetti con lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie in essi presenti

CNEL può stipulare convenzioni con Amministrazioni statali ed Enti pubblici per eseguire indagini ai fini della definizione di problemi sottoposti a suo esame

CNEL provvede a definire lo stato di previsione e gestione delle proprie spese di funzionamento nei limiti delle risorse assegnate da MEF. Legge 205/17 ad art. 1 commi 705 – 708stabilisce che rimborsi spese di viaggio e soggiorno di Presidente e Consiglieri CNEL (effettivamente sostenute e documentate) rientrano nei limiti delle spese di funzionamento di CNEL

Assemblea CNEL approva lo stato annuale della spesa da comunicare a Governo e Camere entro 10 giorni, mentre rendiconto inviato a chiusura di ogni esercizio a Corte dei Conti

CNEL dispone di Segretario generale nominato da Presidente Repubblica, sentito Presidente CNEL, con funzioni di supporto al Consiglio stesso. Qualifica di Segretario generale CNEL equiparata a fini giuridici economici a quella di Dirigente generale di livello A. Dotazione organica di CNEL fissata in 120 unità

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