INCENTIVI EFFICIENZA ENERGETICA (Legge 58/19, 157/19) (energy01)
Soggetti interessati:
Agenzia delle Entrate, Gestore Servizi Energetici (GSE), piccole e medie imprese (PMI), chiunque intende effettuare interventi per migliorare l’efficienza energetica ed il rischio sismico, soggetti esecutori di tali interventi (Fornitori)
Iter procedurale:
Agenzia delle Entrate definisce con proprio atto modalità attuative delle disposizioni della Legge 58/19, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi di intesa con il fornitore
Entità aiuto:
Legge 58/19 ad art. 10 stabilisce che per gli interventi di efficienza energetica ed adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 11/7/2019 soggetto avente diritto alle detrazioni di imposta può optare, in alternativa all’utilizzo diretto di queste, ad un contributo di pari importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore esecutore dell’intervento. Tale importo sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito di imposta (in 5 quote annuali di pari importo), utilizzabile solo in compensazione.
Fornitore può cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di: Istituti di credito od intermediari finanziari; possibilità di ulteriore cessione del suddetto credito da parte di questi ultimi
Se interventi oggetto di incentivo sono eseguiti su impianti di Amministrazioni pubbliche, i cui contratti di gestione scadono entro i 5 anni successivi al conseguimento degli incentivi, queste debbono inserire, nel nuovo contratto di assegnazione, clausole contrattuali tali da assicurare il mantenimento dei requisiti
Legge 157/19 ad Art. 36 stabilisce che in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con detassazione degli investimenti ambientali realizzati dalle PMI, il contribuente può mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute da GSE, qualora:
– versi una somma “determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione relativa alla detassazione l’aliquota di imposta pro tempore vigente”;
– presenta apposita comunicazione al riguardo ad Agenzia delle Entrate, secondo modalità definite da questa, in cui indicare: “eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo”; impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, a seguito dell’invio della comunicazione in oggetto, vengono sospesi dal Giudice (“estinzione del giudizio è subordinato alla presentazione della comunicazione”); documentazione attestante i pagamenti degli importi dovuti effettuati entro il 30/6/2020, altrimenti Giudice revoca sospensione su istanza di una delle parti
Quanti non intendono avvalersi dell’opportunità offerta dalla Legge 157/19 possono sempre “agire in giudizio a tutela dei propri diritti”
Nel caso in cui contribuente eserciti la facoltà di cui ad Art. 36 di Legge 157/19 ed effettui il pagamento degli importi dovuti, GSE non applica decurtazione degli incentivi e tiene conto quanto riportato sopra sui giudizi pendenti