AIUTI ATTIVITA’ COMMERCIALI

AIUTI ATTIVITA’ COMMERCIALI (Legge 58/19, 126/20)   (commag21)

Soggetti interessati:

Ministero Interno; soggetti che intendono ampliare esercizi commerciali esistenti o riaprire esercizi chiusi da almeno 6 mesi (riapertura di ingressi e vetrine su strada pubblica) situati in Comuni con meno di 20.000 abitanti, operanti nei settori di artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela dell’ambiente o fruizione di beni culturali e tempo libero, commercio al dettaglio (compresa somministrazione di alimenti e bevande al pubblico), purché in possesso di abilitazioni/autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente nel settore di attività

Escluse:

–         attività di: compro oro; sale per scommesse o con “apparecchi per intrattenimento” (slot macchine);

–         subentri a qualunque titolo in attività esistenti precedentemente interrotte;

–         aperture di nuove attività e riaperture a seguito di cessione di attività preesistenti da parte dello stesso soggetto che le esercitava in precedenza o di soggetto (anche costituito in forma societaria) “ad essa direttamente riconducibile”

Iter procedurale:

Soggetti interessati presentano domanda di contributo (Modello predisposto da Ministero) al Comune dove è ubicato l’esercizio entro il 28 Febbraio, allegando dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Comune, eseguiti i dovuti accertamenti in merito al possesso dei requisiti prescritti, determina entità del contributo concedibile (in proporzione al numero dei mesi di apertura dell’esercizio nei 4 anni precedenti, comunque non inferiore a 6 mesi), previo “riscontro di regolare avvio e mantenimento dell’attività”. Contributo concesso in base ad ordine cronologico di presentazione della domanda, fino ad esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale

Entità aiuto:

Legge 58/19 ad Art. 30 ter prevede, a partire dal 1/1/2020, la concessione di contributi per l’anno di riapertura o di ampliamento degli esercizi commerciali e per i 3 anni successivi fino a 100% della somma dei tributi comunali pagati da esercente nell’anno precedente a quello di invio domanda. Contributo erogato nell’ambito del regime “de minimis” (cioè 200.000 € di aiuto complessivo percepito in tale regime da impresa nei 2 anni precedenti e nell’anno in corso) a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività nell’esercizio, come attestato dalla comunicazione di inizio attività. Nel caso di ampliamento dell’esercizio, contributo erogato solo per la parte relativa all’ampliamento. Contributo non cumulabile con altre agevolazioni nazionali o regionali per stessa tipologia di intervento

Fondo per la concessione dei suddetti contributi è istituito sia dal Comune (nel proprio bilancio), sia dal Ministero Interno (dotato di 10.000.000 € per anno 2021, 13.000.000 € per anno 2022, 20.000.000 €/anno a partire dall’anno 2023 da ripartire tra i Comuni beneficiari)

Legge 126/20 ad Art. 59 riconosce un contributo a fondo perduto ad esercenti attività di vendita di beni e servizi al pubblico (avviata anche dopo 1/7/2019) purché:

1)       attuata nelle zone A o equivalenti (centri storici) dei Comuni capoluoghi di Provincia o Città metropolitane che hanno registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti nei Comuni capoluogo di Provincia (in numero pari o superiore nel caso di Città metropolitane). Per esercenti di trasporto pubblico non di linea, ambito territoriale di esercizio è esteso ad intero territorio comunale;

2)       ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel mese di Giugno 2020 risulti inferiore a 2/3 di quello realizzato nel mese di Giugno 2019

Ammontare del contributo determinato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare di fatturato e corrispettivi del mese di Giugno 2020 e quelli del mese di Giugno 2019 pari a 15% per soggetti con ricavi/compensi inferiori a 400.000 € come desumibili dal periodo di imposta anno 2019 (10% per ricavi/compensi da 400.000 a 1.000.000 €; 5% per ricavi/compensi superiori a 1.000.000 €). Contributo comunque non inferiore a 1.000 € per persona fisica e 2.000 € per altri soggetti, né superiore a 150.000 €, comunque nel limite delle risorse disponibili pari per anno 2020 a 500.000.000 €. Contributo non cumulabile con quello assegnato alle imprese della ristorazione che possono pertanto presentare 1 sola domanda al riguardo