IMPRESE MINORI

IMPRESE MINORI (DPR 600/73, 917/86; Legge 232/16)        (PMI 37)

 

Soggetti interessati:

Imprese minori.

Iter procedurale:

DPR 600/73 art. 18., come modificato da Legge 232/16, estende contabilità semplificata alle imprese minori, fermo restando che soggetti, i cui ricavi annuali sono inferiori a 400.000 € nel caso di imprese con prestazione di servizi,  o 700.000 € nel caso di imprese esercenti altre attività, sono esonerati nell’anno successivo dal tenere le scritture contabili. Se contribuenti esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa sempre riferimento ad ammontare dei ricavi di attività prevalente (se impossibile distinzione dei ricavi, prevalenza data ad attività diverse  da prestazioni servizi).

Soggetti esonerati debbono comunque annotare cronologicamente in apposito registro:

  • ricavi percepiti, indicando per ogni incasso: relativo importo; generalità, indirizzo  e Comune di residenza  del soggetto che effettua pagamento; estremi di fattura;
  • data di pagamento e spese sostenute nell’esercizio.

Esercenti di imprese commerciali se ritengono di percepire ricavi per un ammontare annuo  non superiore a 700.000 €, possono per il 1° anno tenere una contabilità semplificata.

Regime di contabilità semplificata si estende, di anno in anno, se non superati gli importi di 400.000 € e 700.000 €.

Componenti positivi e negativi del reddito diversi dai precedenti, andranno annotati in registro entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Registri tenuti ai fini IVA sostituiscono i registri di cui sopra, qualora vengono riportate annotazioni separate per le operazioni non soggette a registrazione IVA. Al posto delle singole annotazioni per incassi e pagamenti non avvenuti nell’anno di registrazione, è possibile riportare nei registri importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione, delle fatture a  cui operazioni riferite. In tal caso ricavi percepiti e costi sostenuti annotati separatamente nel registro nel periodo di imposta di riferimento, insieme al documento contabile già registrato a fini IVA.

Contribuenti possono optare (vincolo per 3 anni) di tenere registri IVA senza operare le annotazioni relative ad incassi/pagamenti, purchè annotano separatamente le operazioni non soggette a registrazione IVA (per semplificazione la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui intervenuto incasso/pagamento).

Soggetti esonerati da adempimenti IVA non sono tenuti ad osservare le precedenti disposizioni.

Contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto a partire da inizio  del periodo di imposta in corso fino a quello di revoca (comunque non otre 2 successivi).

Entità auto:

DPR 917/86 art. 66 stabilisce che il reddito di impresa per i soggetti che applicano regime di contabilità semplificata è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e di altri proventi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo per l’esercizio di impresa. Differenza aumentata dei ricavi, proventi, plusvalenze, sopravvenienze attive (anche se non risultano da registri) e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Quote di ammortamento ammesse in deduzione, purchè riportate nel registro dei beni ammortizzabili. Perdite per beni strumentali e crediti sono deducibili, mentre nessuna deduzione per gli accantonamenti (salvo loro iscrizione in specifico registro).

In caso di intermediari e di rappresentanti del commercio, reddito di impresa è determinato come sopra, ridotto (a titolo di deduzione forfettaria per spese non documentate) di un importo pari a: 3% per ricavi fino a 6.197,48 €; 1% per ricavi da 6.197,48 € fino a 77.468,53; 0,5% per ricavi da 77.468,53 fino a 92.962,24 €.

Legge 232/16 art. 1 comma 18 stabilisce che il reddito del periodo di imposta  in cui si applicano le disposizioni di DPR 917/86 art. 66, è ridotto di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito di esercizio precedente.

Legge 232/16 art. 1 comma 19 stabilisce che “al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizioni nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto a determinazione del reddito per le imprese minori ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa”, i ricavi, i compensi, le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, non assumono  rilevanza ai fini della determinazione del reddito negli anni successivi.