DISCIPLINA VINO

DISCIPLINA VINO (Legge 238/16)  (vino11)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Agroalimenari, Forestali (MIPAAF), Ispettorato Centrale Tutela Qualità e Repressione Frodi (IDQRF), chiunque opera nella filiera della coltivazione, produzione e commercializzazione del vino

Iter procedurale:

Legge 238/16 disciplina coltivazione di vite, nonché produzione e commercio di vino in quanto ritenuta “patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale”

Art. 2 Ambito di applicazione della Legge riguarda produzione, commercializzazione, denominazione di origine e indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione, gestione controlli e sistema sanzionatorio riguardante vino ed aceto (ottenuto da materia prima diverse dal vino), tenuta dei registri di carico e scarico da parte di operatore di sostanze zuccherine

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Norme generali per produzione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli stabilite da UE da presente Legge e decreti attuativi di MIPAAF

Art. 5 Varietà utilizzabili per produzione vinicola. A tal fine possono essere impiantate, reimpiantate o innestate solo varietà di uve da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti e classificate per relative aree amministrative, come varietà idonea a coltivazione o varietà in osservazione. Escluse viti usate a fini di ricerca e sperimentazione e di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono in base a criteri stabiliti con decreto MIPAAF

Dalle superfici piantate estirpate varietà di viti per produzione di prodotti di cui sopra non menzionate sulla suddetta classificazione. Sono escluse superfici inferiori a 1.000 mq. la cui produzione destinata interamente a consumo familiare dei viticoltori

Art. 6 Per “vitigno autoctono italiano” o “vitigno italico” si intende vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera di cui dimostrata origine esclusiva in Italia e la cui presenza rilevata in area geografica italiana. Uso di tale denominazione consentita solo in etichettatura e presentazione di vini DOCG, DOC, IGT ai sensi dei rispettivi disciplinari produzione

Art. 7 Tutela dei “vitigni eroici o storici”. Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia di vigneti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico, ambientale presenti in aree viticole vocate in cui particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche peculiari

MIPAAF stabilisce con decreto criteri per:

a) individuare tali territori;

b) definire tipologia di interventi finanziabili, nonché potenziali beneficiari con relativi criteri di priorità (in particolare tecniche sostenibili, produzione integrata o biologica);

c) individuare proprietario o conduttori di vigneti;

d) individuare ordine di priorità;

e) affidare a Regioni controlli su contributi erogati

Art. 8 Istituzione da parte MIPAAF di Schedario viticolo e di inventario del potenziale produttivo viticolo. Ogni unità vitata idonea a produzione di uve da vino iscritta in Schedario viticolo, sulla cui base MIPAAF entro 1 Marzo presenta a Commissione Europea inventario aggiornato del potenziale produttivo      

Schedario viticolo gestito da Regione nell’ambito di SIAN, tenendo conto dati di fascicolo aziendale

Ai vigneti iscritti in Schedario attribuita idoneità a produzione di uve per vini DOCG, DOC, IGT in base ad unità vitate. Dati in Schedario valutati da Regione non oggetto di modifica grafica, salvo casi di errore evidente o colpa grave. Regione individua modalità di attribuzione di idoneità

Regione mette a disposizione dati di Schedario ad Organi preposti ai controlli di DOCG, DOC, IGT, nonché ai Consorzi di tutela riconosciuti

Sistema di autorizzazione di impianti viticoli gestito in ambito di SIAN

AGEA, di intesa con Regione, adegua procedure di gestione e controllo e quelle di periodico aggiornamento uso del suolo in ambito GIS. Eventuali modifiche a Schedario viticolo eseguite da Amministrazione, senza richiesta di produttore, vanno notificate a questo entro 31 Luglio con effetto da campagna viticola successiva (Nessun effetto a livello pagamenti e sanzioni per campagna in corso), compreso aggiornamento massimali produzione uva per vini DOCHG, DOC, IGT

Resa massima di uva per ha. di unità vitata iscritta in Schedario viticolo diversa da quella rivendicata per produrre vini DOP/IGP è inferiore a 50 t.

Art. 9 Planimetria dei locali (quali cantine e stabilimenti enologici e relative pertinenze) destinati a produzione o detenzione di prodotti del settore vitivinicolo (compreso quelli aromatizzati) con esclusione di: distillerie; acetifici; stabilimenti in cui tali prodotti confezionati per essere usati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari; depositi di soli prodotti confezionati non ammessi, né interconnessi con cantine o stabilimenti enologici (anche tramite cortili)

Titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 hl. obbligati a presentare planimetria di stabilimento e relative pertinenze (specificare ubicazione di singoli recipienti con capacità di oltre 10 hl.) ad Ufficio territoriale ICQRF, dove ha sede stabilimento o deposito, ma non ad Agenzia dogane e monopoli. Planimetria corredata da legenda, in cui riportare per ogni recipiente di oltre 10 hl. codice alfanumerico identificativo e relativa capacità. Ogni variazione (v. installazione o eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione) va comunicata ad Ufficio territoriale ICQRF. In caso di spostamento di recipienti entro stesso fabbricato, nessun obbligo di comunicazione

Agenzia dogane mette a disposizione di Uffici territoriale ICQRF planimetrie presentate e successive variazioni.

Art. 10 Determinazione periodo vendemmiale e di fermentazioni e riferimentazioni fissato da 1 Agosto a 31 Dicembre

Regione può autorizzare, se condizioni climatiche lo richiedono, ogni anno aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, mosto di uve, mosto parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione e vino destinato a produrre DOP/IGP o meno, nonché partite per elaborazione di vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità di tipo aromatico DOP/IGP o senza fermentazioni e riferimentazioni di mosto, mosto parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione non consentito in periodo successivo a quello fissato, salvo diversamente stabilito da disciplinare, comunque previa comunicazione ad Ufficio territoriale ICQRF

Consentite, senza obbligo di comunicazione fuori da periodo stabilito: qualsiasi fermentazione e rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per produzione di vini spumanti, vini frizzanti, mosto di uve parzialmente fermentato con sovrappressione superiore a 1 bar e vini con menzione tradizionale “vivace”; quelle che si verificano spontaneamente in vini imbottigliati; quelle destinate a produzione di vini particolari (compresi vini passiti e vini senza IGT ma individuati con riferimento a determinato territorio da MIPAAF, di intesa con Regioni)

Art. 11 Definizione e caratteristiche di determinati prodotti

Mosto cotto è un prodotto parzialmente caramellato ottenuto mediante eliminazione di acqua da mosto di uve o mosto muto tramite riscaldamento diretto o indiretto a normale pressione atmosferica

Filtrato dolce è mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica viene ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione con ausilio di eventuali trattamenti e pratiche consentite

Mosto muto è mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche ammesse

Enocianina è complesso di materie coloranti estratto da bucce di uve nere con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto o solidificazione con trattamenti fisici

Art. 12 Produzione di mosto cotto. In stabilimenti enologici consentita concentrazione a riscaldamento diretto od indiretto di mosto di uve o mosto muto per preparazione di mosto cotto, limitatamente a prodotti figuranti in Elenco nazionale dei prodotti tradizionali ai sensi di D.Lgs. 173/98. MIPAAF aggiorna con decreto annuale tale Elenco su segnalazione di Regione

Art. 13 Detenzione di vinacce, fecce di vino, preparazione di vinello. Vietata detenzione di:

a) vinacce in stabilimenti enologici a decorrere da 30 giorni da termine periodo di fermentazione;

b) fecce non denaturate a decorrere da 30 giorni successivi a quelli di ottenimento

Termini elevabili a 90 giorni per produttori con quantitativi inferiori a 1.000 hl.

Salvo caso di ritiro sotto controllo, vinacce destinate ad usi alternativi (compresa estrazione di enocianina), vinacce e fecce ottenute da trasformazione di uve e di prodotti vitivinicoli destinate a distillerie riconosciute

A distillerie ed a quanti usano sottoprodotti dalla trasformazione di uve a scopi energetici è consentita istituzione di centri di raccolta temporanei fuori da fabbrica, previa comunicazione da inviare ad Ufficio territoriale ICQRF, purché in stabilimenti diversi da cantine e stabilimenti enologici, salvo quelli in cui introdotti solo prodotti vitivinicoli denaturati. Consentita cessione di fecce e vinacce non ancora avviate a distillazione solo tra distillerie autorizzate ed utilizzatori di sottoprodotti enologici a scopo energetico

Detenzione di vinacce destinate ad usi diversi da distillazione, compresa estrazione di enocianina, previo invio ad Ufficio territoriale ICQRF di comunicazione, avente validità per intera campagna, contenente indirizzo dello stabilimento detenzione vinacce, quantità di vinacce da introdurre nella campagna

Fecce di vino, prima di essere estratte da cantina, fanno denaturate con sostanze rilevatrici indicate da MIPAAF

Preparazione di vinello consentita presso distillerie o cantine di vinificatori di uve di proprietà aventi capacità inferiore a 25 hl di vino, purché prodotto non oltre 5 hl di vinello utilizzabile solo per uso familiare o aziendale

Acqua ed altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione di mosti/vini o in quello di rigenerazione di resine a scambio ionico sono denaturate al momento di ottenimento con sostanze rilevatrici indicate da MIPAAF

Art. 14 Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, vini liquorosi, vini spumanti e talune bevande spiritose in stabilimenti promiscui

Preparazione di mosti di uve fresche mitizzati con alcool, vini liquorosi, prodotti vitivinicoli aromatizzati, vini spumanti, bevande spiritose eseguita anche in stabilimenti dove si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ammesso impiego di saccarosio, acquaviti di vino, alcool, purché lavorazioni comunicate almeno 5 giorni prima ad Ufficio territoriale ICQRF

Saccarosio, acquaviti di vino, alcool detenuti in locali specifici, accessibili a controlli di ICQRF e dichiarati in planimetria

In stabilimenti con produzione di spumanti elaborazioni con saccarosio di suddetti prodotti, nonché di vini frizzanti consentite, purché comunicate preventivamente (Non soggette a tale obbligo elaborazione di spumante)

Art. 15 Sostanze vietate. Vietato detenere in stabilimenti enologici e locali annessi:

a) acquavite, alcool ed altre bevande spiritose;

b) zuccheri in quantità superiore a 10 kg. e loro soluzioni;

c) sciroppi, bevande e succhi diversi da mosto, aceti, sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti da uve fresche;

d) uve passite o secche, o sostanze da queste derivanti, salvo uva in corso di appassimento per produzione di vini passiti;

e) qualunque sostanza atta a sofisticare mosti e vini (v. aromi, additivi, coloranti, acqua ed altre sostanze ottenute nel processo di concentrazione di mosti/vini o di rigenerazione di resine a scambio ionico non denaturati);

f) vinelli o altri sottoprodotti di vinificazione;

g) mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi titolo alcolometrico totale inferiore a 8% vol.

h) invertasi

Sempre consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti ed altre bevande ed alimenti diversi da mosto/vino contenuti in confezioni sigillate e destinate a vendita di capacità inferiore a 5 l. Se nell’area di cantina o stabilimento enologico presenti abitazioni di titolare o suoi collaboratori, o strutture ricettive destinate a ristorazione ed altre attività connesse a preparazione di alimenti è consentito detenere sostanze di cui alle lettere a, b, c, d, nonché aromi, additivi, coloranti nei limiti strettamente necessari a svolgimento di tali attività

Nei locali di impresa agricola produttrice di mosti/vini consentita anche produzione di alimenti o bevande di cui alle lettere b, c, d, nonché detenzione ed impiego di alimenti e bevande di cui alle lettere a, b, c, d, compresi aromi, additivi, coloranti, purché rientrano in attività connesse a quelle da agricola ai sensi di art. 2135 di Codice civile

Art. 16 Comunicazione per detenzione e confezionamento. In deroga a quanto detto sopra consentita detenzione e confezionamento dei seguenti prodotti atti a consumo umano: bevande spiritose; prodotti vitivinicoli aromatizzati; succhi di frutta e nettari di frutta (esclusi succhi prodotti, in tutto od in parte, con uve da tavola o mosti da queste ottenuti; aceti; altre bevande alcoliche od analcoliche prodotte con uve da tavola o mosti da queste ottenuti)

Ai fini di detenzione e successivo confezionamento occorre inviare preventiva comunicazione ad Ufficio territoriale ICQRF, che può fissare determinate modalità

Art. 17 Mosti aventi titolo alcolometrico naturale inferiore a 8% vol. destinati a preparazione di succo di uve, succo di uve concentrato detenuti in cantina senza prescritta denaturazione solo se rispettate prescrizioni MIPAAF e previa denuncia ad Ufficio territoriale ICQFR

Eventuale loro vinificazione a fini distillazione effettuata separatamente e previa addizione a tali mosti di sostanza rilevatrice indicata da MIPAAF

Art. 18 Detenzione ed utilizzo di anidride carbonica, argo, azoto, soli o in miscela tra loro, in stabilimenti di produzione e locali annessi, in cui si producono vini spumanti e vini frizzanti, consentita solo per creare atmosfera inerte e manipolare al riparo di aria prodotti usati nella costituzione di partita, nei travasi e prodotti da questa ottenuti

In tali stabilimenti detenzione di anidride carbonica subordinata a comunicazione da inviare ad Ufficio territoriale ICQRF al momento di sua introduzione nei locali

In stabilimenti dove prodotti vini spumanti e vini frizzanti vietato produrre e detenere vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati diversi da quelli già confezionati

Art. 19 Elaborazione vini frizzanti, con o senza DOP/IGP, e vino frizzante gassificato avviene tramite:

a) costituzione di partita nel rispetto dei singoli disciplinari di produzione

b) presa di spuma di vino frizzante attuata in bottiglia e recipienti chiusi resistenti a pressione. A tal fine usare soli o in miscela: mosto di uva; mosto uva parzialmente fermentato; vino nuovo ancora in fermentazione; mosto concentrato; mosto concentrato rettificato. Aggiunta di tali prodotti non deve comunque aumentare titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 0,9% vol.

c) aggiunta di mosto concentrato, rettificato o meno, per presa di spuma non considerato come dolcificazione o arricchimento

d) dolcificazione di vino frizzante (gassificato o meno) attuata nel rispetto disciplinare produzione, anche in fase di costituzione della partita

e) determinazione della sovrapressione dovuta a presenza di anidride carbonica in soluzione nei limiti fissati da UE, eseguita al termine di elaborazione di tali vini prima che questi estratti da stabilimento. Valore di determinazione dato dai media dei risultati ottenuti da analisi di 4 campioni prelevati da stessa partita

f) dicitura “rifermentazione in bottiglia” usata nella presentazione di vini frizzanti DOP/IGP per cui tale pratica prevista in disciplinari

Art. 20 Prodotti vitivinicoli biologici se conformi a Reg. 834/07

Art. 21 Sostanze ammesse. Consentito vendere per uso enologico, detenere in stabilimenti enologici e impiegare in enologia solo sostanze ammesse da norme nazionali e UE

Art. 22 Detenzione prodotti enologici e chimici. Vietato vendere e detenere in stabilimenti enologici e locali annessi, nonché impiegare in enologia sostanze non consentite da norme nazionali o UE. Ammesso detenere in quantità limitata “allo stretto necessario ed opportunamente tracciati” prodotti diversi da quelli ammessi “richiesti per funzionamento e rigenerazione di macchine ed attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per depurazione”

Nei locali di laboratorio annessi a cantine ammessa presenza di prodotti chimici e reagenti (salvo dolcificanti sintetici, antifermentativi, antibiotici), purché in quantità compatibili con normale lavoro di analisi. Su contenitori di reagenti indicata denominazione o formula della sostanza “in modo ben visibile ed indelebile”

Detenzione di tali prodotti subordinata a preventiva comunicazione ad Ufficio territoriale ICQRF

Art. 23 Impiego di pezzi di legno di quercia nelle pratiche enologiche nel rispetto di quanto previsto da normativa UE e nazionale

Art. 24 Detenzione prodotti vitivinicoli (quali mosti e vini) a scopo di commercio, presenti in cantina o stabilimento o locali di produttori e commercianti.

Mosti e vini in bottiglia e altri recipienti di capacità inferiore a 60 l. muniti di chiusura ed etichetta, si intendono posti in vendita per consumo anche se detenuti in cantina o stabilimenti enologici di produttori e commercianti ad ingrosso. Non considerato posto in vendita vino in bottiglia in caso di invecchiamento e vino contenuto in bottiglia o contenitori fino a 60 l. in corso di lavorazione o confezionamento o destinato a consumo familiare o aziendale, purché partita ben distinta dalle altre e con cartello indicante destinazione o tipo di lavorazione in corso e lotto di appartenenza

Non costituisce chiusura quella provvisoria ai fini di fermentazione dei vini spumanti e vini frizzanti preparati con metodo di fermentazione in bottiglia

Vietata detenzione a scopo di commercio di mosti e vini non rispondenti a definizioni stabilite, o che hanno subito trattamenti/aggiunte non consentite, o provenienti da viti non iscritte come uva da vino in Registro nazionale. Tale divieto non applicato in stabilimenti che lavorano mosti e succhi destinati ad alimentazione umana il cui processo non prevede la fermentazione, purché rintracciabilità dei prodotti lavorati sia garantita. Tale divieto si applica altresì a mosti e vini che:

a) ad analisi organolettica o chimica o merceologica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere inutilizzabili per consumo umano, salvo loro denaturazione;

b) contengono bromo organico, cloro organico, fluoro, alcole metilico (in quantità superiore a 350 mmg/l per vini rossi e 250 mmg/l. per vini bianchi e rosati);

c) ad analisi chimica risultano contenere residui di ferrocianuro di potassio e derivati a trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento

Vino, la cui acidità totale (espressa in grammi di acido acetico/l.) supera limiti fissati da UE non detenuto se non previa denaturazione con sostanza rilevatrice, secondo modalità indicate da MIPAAF. Prodotto denaturato riportato in Registro, entro giorno stesso di denaturazione, e ceduto e spedito solo ad acetifici e distillerie. Analogo obbligo per vini con in corso fermentazione acetica

Art. 25 Divieto di vendita e somministrazione di mosti e vini:

a) i cui componenti non compresi nei limiti stabiliti in decreto MIPAAF;

b) che ad analisi organolettica, chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o avariati e difettosi per odori e sapori anormali;

c) contenenti oltre 0,5 g/l. di cloruri (espresso in cloruro di sodio). Limite elevato a 1 g/l. per vino Marsala, vini liquorosi, mosti di uva mitizzati con alcool, vini con periodo di invecchiamento in botte di almeno 2 anni, vini con aggiunta di mosto concentrato, vini dolci naturali;

d) contenenti oltre 1 g/l. di solfati (espresso in solfato nitrico di potassio). Limite elevato a: 1,5 g/l. per vini con periodo di invecchiamento in botte di almeno 2 anni, vini dolcificati, vini ottenuti mediante aggiunta di alcool o distillati per uso alimentare; 2 g/l. per vini con aggiunta di mosto concentrato e vini dolci naturali; 5 g/l. per vino Marsala DOC;

e) contenenti alcool metilico in quantità superiore a 350 mmg./l. per vini rossi e 250 mmg./l. per vini bianchi e rosati;

f) contenenti bromo e cloro organici;

g) ad analisi chimica rilevano presenza di ferrocianuro di potassio o suoi derivati;

h) contenenti altre sostanze pericolose per salute umana in misura superiore a limiti fissati

Tali prodotti subito denaturati con cloruro di litio

Art. 26 Denominazione di origine (DO) ed indicazione geografica (IG) riservata a prodotti vitivinicoli nel rispetto delle condizioni previste da normativa UE e nazionale

Art. 27 Utilizzo delle DOP/IGP per designare prodotti vitivinicoli (con esclusione di vini frizzanti gassificati) appartenenti a pluralità di produttori, salvo condizioni eccezionali previste da normativa UE

Nome di DOP/IGP ed altre menzioni tradizionali non impiegato per designare prodotti similari od alternativi a quelli previsti da art. 26, in modo tale da creare confusione tra consumatori, salvo situazioni in cui uso del nome di DOP/IGP consentito per bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli, aceto di vino, prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi di normative UE

Art. 28 Classificazione di vini DOP/IGP

DOP si classificano in denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e denominazione di origine controllata (DOC), che utilizzano menzioni tradizionali in Italia per designare prodotti vitivinicoli DOP, mentre IGP designano indicazioni geografiche tipiche (IGT), cioè menzioni tradizionali utilizzate in Italia per designare prodotti vitivinicoli IGP

Menzioni specifiche tradizionali italiane di cui sopra possono essere designate anche con sigla DOC, DOCG, IGT o riportando in etichetta solo sigla DOP/IGP

Art. 29 Ambiti territoriali. Zone di produzione di DOP possono comprendere, oltre al territorio indicato nella stessa DOP, anche territori adiacenti, qualora esistono analoghe condizioni ambientali, stessi vitigni e praticate medesime tecniche colturali, tanto che vini prodotti in tali aree hanno stesse caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche

Solo le DOP possono prevedere al loro interno indicazione di zona espressamente delimitata (Sottozona), avente peculiarità ambientali o tradizionali note, designate con specifico nome geografico, storico geografico, amministrativo. Sottozone previste in disciplinare di produzione

Nomi geografici che definiscono IGT usati per individuare vini derivanti da zone di produzione anche comprendenti aree a DOCG, DOC designate con nomi geografici relativi a suddetta zona

Per vini DOP consentito riferimento ad unità geografiche aggiuntive più piccole di zona di denominazione, localizzate entro zona di produzione, purché:

a) prodotto vinificato separatamente e rivendicato in denuncia annuale di produzione uve;

b) unità geografiche ben delimitate e corrispondenti a Comuni, frazioni o aree geografiche locali;

c) elencate in lista di unità geografiche aggiuntive e relativa delimitazione riportate in allegato a disciplinare di produzione

Zone espressamente delimitate o sottozone di DOC riconosciute con DOC autonome alle condizioni di cui al successivo art. 33 e promosse a DOCG in modo separato o congiunto a DOC principale.

Per DOCG e DOC usata in etichetta nome geografico più ampio o anche di carattere storico, tradizionale, amministrativo se previsto in disciplinare, purché tale nome sia separato da nome della denominazione e delle menzioni DOCG, DOC

Art. 30 Coesistenza di più DOCG/DOC e IGT in stesso territorio

Ammesso che più DOCG, DOC, IGT riferita a stesso nome geografico, anche per individuare vini diversi, purché zone di produzione di questi comprendono territorio definito con tale nome geografico

Riconoscimento di una DOC, DOCG esclude possibilità di impiegare nome di questa per una IGT e viceversa, salvo casi di nomi di DOCG/DOC e IGT riferiti a stesso elemento geografico siano parzialmente corrispondenti

In zone più ristrette o in intera area di DOC individuata con stesso nome geografico consentita coesistenza di vini diversi a DOCG/DOC, purché vini DOCG regolamentati da disciplinari produzione più restrittivi, riguardanti tipologie particolari derivanti da specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione

Art. 31 Specificazioni, menzioni, vitigni ed annata produzione

Dicitura “classico” per vini non spumanti DOCG/DOC e “storico” per vini spumanti DOCG/DOC riservata a vini di zona di origine più antica a cui attribuita regolamentazione autonoma

Menzione “riserva” attribuita a vini DOCG/DOC sottoposti a periodo di invecchiamento, compreso eventuale affinamento, non inferiore a 2 anni per vini rossi, 1 anno per vini bianchi e vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave (Metodo Charmat), 3 anni per vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia. Tali disposizioni si applicano, fatto salvo quanto previsto per denominazioni esistenti

In caso di taglio tra vini di diverse annate, immissione in consumo con menzione “riserva” ammessa solo se tutte le partite hanno concluso periodo minimo di invecchiamento previsto da disciplinare

Menzione “superiore” attribuita a vini DOCG/DOC aventi caratteristiche qualitative più elevate, dovute a regolamentazione più restrittiva che prevede:

a) resa per ha. delle uve inferiore di almeno 10%;

b) titolo alcolometrico minimo potenziale naturale di uve superiore di almeno 0,5% vol.

c) titolo alcolometrico minimo totale dei vini da consumo superiore di almeno0 0,5% vol.

Menzione “superiore” non abbinata né a menzione “novello”, né a menzione “riserva”

Menzione “gran selezione” attribuita a vini DOCG aventi seguenti caratteristiche:

a) ottenuti solo da vinificazione di uve condotte da azienda imbottigliatrice (anche se imbottigliati da terzi per conto di azienda); se uve conferite a cooperativa, queste vinificate separatamente e vino ottenuto imbottigliato separatamente;

b) chimico fisiche ed organolettiche almeno pari a quelle di menzione “superiore” e sottoposti a periodo di invecchiamento almeno pari a quello di menzione “riserva”;

c) soggetti ad arricchimento, purché aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non oltre 1% vol. da effettuarsi:

  • su mosti di uva mediante concentrazione parziale, compresa osmosi inversa, ma esclusa aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
  • su vini diversi da spumanti, mediante concentrazione parziale a freddo, esclusa aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
  • su vini spumanti, mediante modalità e limiti previsti da normativa UE e nazionale

Non usate altre menzioni contenenti termini “selezione”, oltre a “gran selezione”, che non può essere attribuita congiuntamente a menzione “superiore” e “riserva”, salvo per DOCG contenenti tale menzione nella denominazione

Menzione “novello” attribuita a vini DOCG, DOC, IGT tranquilli e frizzanti, prodotti in conformità a normativa UE

Menzioni “passito” o “vino passito” attribuite a vini DOCG, DOC, IGT tranquilli, compresi vini da uve stramature e “vini ottenuti da uve passite”, ottenuti da fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. Menzione “vino passito liquoroso” attribuita a vini IGT

Menzione “vigna” o suoi sinonimi seguita da relativo toponimo o norme tradizionale usata solo nella designazione di vini DOCG. DOC ottenuti da superficie vitata corrispondente a toponimo, purché rivendicata in denuncia annuale di produzione e vinificazione delle uve attuata in modo separato e previsto in apposito Elenco tenuto aggiornato e pubblicato da Regione (tenuta Elenco eventualmente delegata a Consorzi di tutela riconosciuti)

Vini DOCG, DOC, IGT possono usare in etichetta nome di vitigni, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazione specifiche del prodotto

Per vini DOCG, DOC (Esclusi vini liquorosi, vini spumanti non etichettati come millesimali e vini frizzanti) indicare in etichetta annata di produzione delle uve

Specificazioni, menzioni, indicazioni (salvo menzione “vigna”) debbono essere riportate nei disciplinari di produzione

Art. 32 Protezione UE Conferimento di protezione DOP e IGP, nonché delle menzioni specifiche tradizionali per DOCG, DOC, IGT avviene insieme ad accoglimento domanda di protezione da parte di Commissione, se soggetti legittimati a presentarla e contenuto di domanda stessa conforme a normativa UE. Procedura nazionale stabilita con decreto MIPAAF

A decorrere da data di presentazione a Commissione di domanda di protezione, domanda di conversione da DOCG/DOC a IGT, domanda di modifica del disciplinare, vini della relativa DOCG, DOC, IGT possono essere etichettati in conformità a normativa UE, purché soggetto richiedente preventivamente autorizzato da MIPAAF di intesa con Regione

Art. 33 Requisiti base per riconoscimento di DOCG, DOC, IGT.

Riconoscimento di DOCG riservato a: vini già riconosciuti da almeno 7 anni a DOC in zone delimitate e per determinate tipologie; ritenuti di particolare pregio per caratteristiche qualitative e rinomanza commerciale acquisita; rivendicati negli ultimi 2 anni da almeno 51% dei soggetti che conducono vigneti dichiarati a Schedario viticolo e rappresentano almeno 51% di superficie totale dichiarata a Schedario idonea a rivendicazione di DOC In caso di passaggio di denominazione da DOC a DOCG, anche le sue zone caratteristiche o tipologie riconosciute come DOCG.

Riconoscimento di DOC riservato a: vini provenienti da zone già riconosciute, anche con diverso nome a IGT, da almeno 5 anni; rivendicati negli ultimi 2 anni da almeno 35% di viticoltori interessati rappresentanti almeno 35% di produzione di area interessata. Riconoscimento in favore di vini non provenienti da tali zone ammesso solo in Regioni dove non presenti IGT. Inoltre zone delimitate o sottozone di DOC riconosciute come DOC autonome se relative produzioni: abbiano acquisito rinomanza commerciale; siano rivendicate negli ultimi 2 anni da conduttori di vigneti dichiarati a Schedario e rappresentanti almeno 51% di superficie totale dichiarata a Schedario idonea a rivendicazione di relativa sottozona

Riconoscimento di IGT riservato a vini provenienti da rispettiva zona viticola, purché richiesta sia rappresentativa di almeno 20% di viticoltori interessati e di almeno 20% di superficie totale di vigneti oggetto dichiarazione produttiva di ultimi 2 anni

Uso di DOCG/DOC non consentita per vini ottenuti, anche parzialmente, da vitigni non classificati come idonei a coltivazione o derivati da ibridi interspecifici tra Vitis vinifera e altre specie americane o asiatiche

Riconoscimento di DOCG deve prevedere disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a DOC di provenienza (analogamente per DOC nei confronti di IGT)

Per vini IGT consentito di varietà iscritte in Registro nazionale di varietà di vite

Art. 34 Cancellazione di protezione UE e revoca riconoscimento di DOCG, DOC, IGT

MIPAAF chiede cancellazione di protezione UE quando DOCG, DOC, IGT non rivendicate o certificate per 3 campagne vitivinicole consecutive. In tal caso si può presentare a Commissione UE richiesta di convertire DOP in IGP nel rispetto di normativa UE

Art. 35 Disciplinari di produzione di vini DOP e IGP debbono corredare domanda di protezione e contenere:

a) denominazione di origine o indicazione geografica;

b) delimitazione zona di produzione;

c) descrizione delle caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini, in particolare titolo alcolometrico volumico minimo totale richiesto al consumo, titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale della uve (Regione può consentire titolo inferiore a 0,5% vol.) per vini IGT, evidenziando caratteristiche organolettiche;

d) resa massima di uva ad ha. e relativa resa di trasformazione in vino (o resa massima in vino per ha.) in base a dati dei 5 anni precedenti. Per vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi resa in vino ad ha. è riferita a partita di vino destinato ad elaborazione. Aggiunta di mosto concentrato (rettificato o meno) per presa di spuma di vini frizzanti ed aggiunta di sciroppo zuccherino per presa di spuma di vini spumanti aumenta tale resa. In assenza di disposizioni in disciplinare, Regione definisce resa. Per vini DOCG/DOC consentito esubero di produzione fino a 20% di resa massima di uva/vino non destinato però a produzione di relativa DOCG/DOC, mentre può essere destinato a produzione di vini DOC e IGT a partire da DOCG o DOC, rispettando condizioni di disciplinare. Oltre 20% tutta la produzione decade dal diritto della DOCG/DOC. Regione, su proposta di Consorzio tutela e sentite Organizzazioni professionali di categoria, in annate climatiche favorevoli possono destinare esubero del 20% alla produzione del relativo vino DOP. Se dallo stesso vigneto destinato a produzione vini DOCG/DOC, eccedenza di uva destinata ad altre DOC/IGT, resa massima di uva, comprensiva di eccedenza, non oltre resa massima di uva prevista da disciplinare di DOC/IGT di destinazione. Esubero vinificato nel rispetto di resa massima in vino prevista da disciplinare DOP/IGP di riferimento;

e) indicazione di varietà di uva, da cui ottenuto vino (specificare eventuali percentuali, fata salva tolleranza di 1% per ogni vitigno impiegato);

f) condizioni ambientali e di produzione ed in particolare:

  • caratteristiche naturali (clima, terreno, giacitura, altitudine, esposizione);
  • norme di viticoltura, quali forme di allevamento, sistemi di potatura, divieto di pratiche di forzatura (Esclusa irrigazione di soccorso), altre specifiche pratiche agronomiche. Per nuovi impianti di vini DOCG obbligo densità minima di ceppi per ha. (Eventuali fallanze inferiori a 10% non incidono su capacità produttiva; oltre tale limite resa di uva/ha. ridotta in proporzione);
  • elementi che evidenziano legame del prodotto DOP/IGP con territorio;

g) nome ed indirizzo di Organismo di controllo e relative attribuzioni;

h) deroghe per vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze di zona delimitata o zona situata in unità amministrativa limitrofa o limitatamente a vini DOP spumanti e frizzanti, oltre immediate vicinanze di area delimitata;

i) periodo minimo di invecchiamento obbligatoria in recipienti di legno ed affinamento in bottiglia (Invecchiamento pari almeno a 85% della relativa partita);

j) imbottigliamento in zona delimitata, purché:

  • delimitazione zona corrispondente a quello di zona di vinificazione;
  • in caso di nuova DOP/IGP, richiesta di delimitazione zona avanzata da soggetti rappresentanti almeno 66% di superfici di vigneti oggetto di dichiarazione ultimi 2 anni;
  • in caso domanda di modifica di disciplinare o passaggio da IGT a DOC o da DOC a DOCG, richiesta avallata da numero produttori rappresentativi di almeno 51% di produzione imbottigliata negli ultimi 2 anni. In tal caso imprese imbottigliatrici possono chiedere a MIPAAF deroghe per continuare ad imbottigliare in propri stabilimenti situati fuori da zona delimitata, allegando documentazione attestante imbottigliamento vini DOP/IGP da almeno 2 anni (anche non continuativi) nei 5 anni precedenti modifica;

k) capacità e sistemi di chiusura delle bottiglie ed altri recipienti ammessi;

l) pratiche enologiche utilizzabili, compreso stoccaggio e conservazione di mosti, mosti parzialmente fermentati, vino nuovo in fermentazione;

m) ulteriori condizioni facoltative previste da normativa UE

Art. 36 Modifica dei disciplinari di produzione DOP/IGP per cui applicata stessa procedura illustrata per riconoscimento

Art. 37 Rivendicazione della produzione di uve destinate a vini DOCG, DOC, IGT effettuata ogni anno da produttori interessati unitamente a dichiarazione di vendemmia, mediante SIAN

Art. 38 Riclassificazione, declassamento e tagli

Ammessa coesistenza in stessa area di produzione di vini DOCG, DOC, IGT anche derivanti da stessi vitigni, purché interessati operano ogni anno scelta vendemmiale riguardante denominazione di pari o inferiore livello ricadenti in stessa zona. Se da stesso vigneto rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG, DOC, IGT resa massima di uva a ha. e resa in vino non superiore a limite più restrittivo stabilito da disciplinari

Ammesso per mosti di uva e vini atti a divenire DOCG/DOC passaggio a livello inferiore a (DOC o IGT), come da una DOCG/DOC/IGT ad altra DOCG/DOC/IGT purché:

a) DOCG/DOC/IGT insistono su stessa area viticola o prodotto provenga da vigneti idonei a produrre vino di denominazione scelta;

b) prodotto avente requisiti prescritti da denominazione prescelta;

c) resa massima di produzione superiore rispetto a quella di provenienza in relazione a resa effettiva rivendicata

Chiunque può effettuare riclassificazione di prodotto atta a divenire DOCG, DOC, IGT per ogni partita annota in registro, previa comunicazione ad Organismo di controllo

Prodotto certificato come DOCG/DOC o certificato come IGT deve essere declassato in caso di prodotto dei requisiti chimico fisici ed organolettici o per scelta di produttore, tramite annotazione per ogni partita di operazione in registro ed invio comunicazione ad Organismo controllo (specificare quantità prodotto da declassare e sua ubicazione, estremi attestato di idoneità per DOCG/DOC, lotto per prodotti imbottigliati). Prodotto declassato commercializzato con altra DOC o IGT o altra categoria di prodotto vitivinicolo se avente caratteristiche prescritte

Taglio tra 2 o più mosti o vini DOCG, DOC, IGT diversi comporta perdita ad uso del riferimento geografico (vino ottenuto classificato come IGT se avente caratteristiche prescritte)

Taglio tra vino atto e vino certificato di stessa DOCG, DOC, IGT comporta perdita di certificazione, salvo possibilità di richiederne una nuova per partita derivata

Fatte salve deroghe di disciplinari, trasferimento di partite di mosto e vini atti a divenire DOP/IGP fuori da zona di produzione delimitata comporta perdita di DOP/IGP delle partite in questione

In casi eccezionali su richiesta di interessato, consentito trasferimento di partite di mosti e vini fuori da zona di produzione delimitata previa autorizzazione MIPAAF

Art. 39 Gestione della produzione

Per vini DOP in annate climatiche favorevoli, Regione, su proposta di Consorzi tutela e sentite Organizzazioni professionali di categoria, possono destinare esubero di resa (fino a 20%) a riserva vendemmiale per far fronte in annate successive a carenza di produzione fino a limite massimo di resa previsto in disciplinare. In annate climatiche sfavorevoli, Regione può ridurre resa massima di uva e vino “fino a limite reale di annata”

Regione, su proposta dei Consorzi e sentite Organizzazioni professionali di categoria, può:

a) ridurre resa massima di vino classificabile come DOCG/DOC ed eventualmente resa massima di uva/ha. con relativa resa di trasformazione in vino pere consentire equilibrio di mercato;

b) consentire a produttori di ottemperare a riduzione mediante declassamento di quantitativi di vino di stessa denominazione giacenti in azienda prodotti nelle 3 annate precedenti;

c) disciplinare iscrizione di vigneti in Schedario ai fini di rivendicazione di relativa DCOG, DOC, IGT;

d) stabilire altri sistemi di raccolta di uva e stoccaggio di vini ottenuti per superare squilibri congiunturali

Art. 40 Comitato nazionale vini DOP e IGP composto da 3 funzionari di Ministero, 3 esperti competenti in materia viticola ed enologica, 2 membri designati da Regioni, 1 esperto designato da Ordine agronomi, 1 membro designato da UnionCamere, 1 membro designato da Associazioni analoghe, 1 membro designato da Federazione Consorzi tutela, 3 membri designati da Organizzazioni agricole, 2 membri designati da Organizzazioni cantine sociali e cooperative agricole, 2 membri designati da Organizzazioni industrie viticole. Se Comitato tratta questioni di DOP/IGP integrato da rappresentante di Regione interessata (con diritto di voto) e da rappresentante Consorzio tutela (senza diritto di voto). Su incarico di MIPAAF possono partecipare esperti competenti su specifiche questioni tecniche, economiche, legislative (senza diritto di voto)

Comitato ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale di vini DOP/IGP

Presidente e componenti del Comitato durano in carica 3 anni, rinnovabili per non oltre 2 volte. Incarico in Comitato incompatibile con incarichi dirigenziali in Organismi di certificazione

Comitato:

a) esprime parere su richiesta Ministero su ogni questione relativa al settore vitivinicolo;

b) collabora con competenti Organi statali e regionali nell’osservanza di leggi e disciplinari di produzione di DOCG, DOC, IGT

Art. 41 Consorzi di tutela istituiti e riconosciuti da MIPAAF per ogni DOP/IGP

Consorzio istituito tra soggetti interessati a DOP/IGP con lo scopo di:

a) proporre disciplinare produzione e svolgere consultazione in merito a denominazione proposta, collaborare nell’applicazione di Legge 238/16;

b) svolgere attività di assistenza tecnica, proposta di studio, valutazione economica di DOP/IGP, nonché di ogni altra attività volta a valorizzare denominazione sotto il profilo di immagine;

c) collaborare a tutela di DOP/IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio di denominazione tutelata;

d) svolgere nei confronti dei soli associati funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazioni di consumatore e cura generale di interessi di DOP/IGP;

e) eseguire nei confronti di solo associati attività di vigilanza su commercio di DOP/IGP in collaborazione con ICQRF ed in raccordo con Regione

Consentita costituzione di Consorzi per più DOCG, DOC, IGT purché: zone di produzione di vini interessate individuate in disciplinare ricadono in stessa Provincia o Regione; per ogni DOCG, DOC, IGT assicurata autonomia decisionale per istanze consortili

MIPAAF riconosce Consorzio se:

a) rappresenta almeno 35% dei viticoltori ed almeno 51% di produzione media certificata dei vigneti iscritti in Schedario viticolo di relativa DOCG, DOC, IGT di ultimi 2 anni, salvo deroga a 1 anno in caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC;

b) munito di statuto che consenta ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori, imbottigliatori autorizzati, garantendone equilibrata rappresentanza in organismi;

c) in possesso di strutture e risorse adeguate ai compiti

Consorzio riconosciuto se dimostra rappresentatività di almeno 40% di viticoltori e 66% di produzione media certificata di ultimi 2 anni, può agire “erga omnes”, cioè nei confronti di tutti i soggetti interessati a DOCG, DOC, IGT (anche se non aderenti a Consorzio), purché:

a) definita previa consultazione di rappresentanti di categoria, attuazione politiche di gestione di produzione al fine di tutelare qualità di prodotto DOP/IGP, contribuendo a migliorare coordinamento di immissione sul mercato di denominazione tutelata, nonché definiti piani di miglioramento qualità del prodotto;

b) organizzate e coordinate attività di categorie interessate a produzione e commercializzazione di DOP/IGP;

c) intervenuto in ogni sede giudiziaria ed amministrativa a tutela di DOP/IGP e per tutela di interessi e diritti dei produttori;

d) esercitate funzioni tutela, promozione, valorizzazione del commercio in collaborazione con ICQRF e Regione

Attività di vigilanza attuata soprattutto nella fase commerciale e riguardante verifica di rispondenza di produzioni certificate ai requisiti di disciplinare e assenza di confusione tra consumatori di prodotti similari con conseguente danno a produzioni DOP/IGP. Controllori dei Consorzi, legati a questi da rapporto di lavoro, rivestono qualifica di agenti di pubblica sicurezza e sono muniti di tesserini di riconoscimento. Tali soggetti non possono svolgere né attività di controllo per Organismi di controllo, né autocontrollo su produzioni. Consorzio accede a SIAN per acquisire informazioni necessarie a controlli. Costi sostenuti da Consorzio per controlli sono a carico di tutti i soci, nonché dei soggetti sottosti a controllo anche se non aderenti

Consorzi incaricati di controllare DOP/IGP possono chiedere a nuovi utilizzatori della denominazione, al momento di richiesta di controllo, il contributo di avviamento

Consorzio riconosciuto può proporre di inserire nel disciplinare come logo di DOP/IGP, marchio consortile in uso. Logo registrato è gestito da Consorzio ed usato “come segno di distinzione delle produzioni conformi a disciplinari delle rispettive DOP/IGP come attestato da Organismi di controllo autorizzati”, purché utilizzo di logo garantito a tutti i produttori interessati aderenti a sistema di controllo, anche se non soci di Consorzio

Consorzi possono sempre detenere proprio marchio consortile in favore di associati, purché approvato da MIPAAF e previsto nel proprio statuto

Consorzio, anche in collaborazione con Enti ed Organismi pubblici, può promuovere enoturismo

Art. 42 Concorsi enologici. Vini DOP/IGP e vini spumanti di qualità possono partecipare a concorsi enologici organizzati da Enti autorizzati da MIPAAF

Partite di prodotti opportunamente individuate ed in possesso dei requisiti prescritti da regolamento di concorso possono fregiarsi di distinzioni nei limiti del quantitativo di vino accertato prima del concorso stesso

Art. 43 Etichettatura e presentazione di prodotti vitivinicoli DOP/IGP, menzioni tradizionali ed altre indicazioni riservate a prodotti DOP/IGP attuata nel rispetto di norme UE

Nessuna bevanda può essere messa in vendita usando in etichetta, presentazione, pubblicità termini che richiamano vite, uva, mosto, vino, salvo le seguenti:

a) sciroppo e succo di uva;

b) bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli e prodotti vitivinicoli aromatizzati;

c) mosto cotto e vino cotto e bevande a base di tali prodotti presenti in Elenco dei prodotti tradizionali ai sensi di D.Lgs. 173/98

Tali disposizioni non applicate se termini che richiamano vite, uva, mosto, vino sono riportati in elenco di ingredienti, purché tutti gli ingredienti figurano in stesso campo visivo e con stessi caratteri

Art. 44 Utilizzo di denominazioni geografiche, menzioni tradizionali ed altre indicazioni riservate a prodotti vitivinicoli DOP/IGP

Da data di iscrizione nel registro delle DOP/IGP di Commissione, DOCG, DOC, IGT, menzioni tradizionali, unità geografiche più grandi e sottozone ed altre indicazioni riservate a DOP/IGP usate solo in conformità a disciplinari di produzione, con conseguente divieto di qualificare prodotti DOP/IGP in modo diverso da quanto previsto da disciplinare o normativa UE. Al riguardo è vietato riferimento a zona geografica di qualsiasi entità in etichetta o pubblicità di prodotti vitivinicoli senza DOP/IGP, nonché di altre bevande fermentate e miscele di bevande

Non si considera impiego di DOCG, DOC, IGT, uso di nomi geografici inclusi in nomi propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte, cantine, fattorie. Se questi contengono, in tutto od in parte, termini geografici riservati a vini DOCG, DOC, IGT, creando confusione con questi se usati in etichetta o pubblicità per prodotti vitivinicoli con altre realtà DOC, DOCG, IGT è necessario impiegare caratteri aventi dimensione di 3 mm. (comunque non oltre 50% in altezza e larghezza di quelli usati per denominazione)

MIPAAF con decreto può definire ulteriori informazioni da dare a consumatore se vino è composto da vitigni contenenti in DOP/IGP italiane, il cui utilizzo autorizzato da normativa UE

Nome di Regione/Provincia alla base di DOP/IGP può figurare in etichetta o presentazione anche se Regione/Provincia riconosciuta come DOP/IGP, purché tale indicazione separata da indicazioni obbligatorie ed inserita tra informazioni complementari relative a storia del vino, provenienza di uve e condizioni tecniche di elaborazione. Ammesso altresì riportare in etichetta e presentazione di prodotti DOP/IGP, nome di unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP/IGP

Uso su etichette, imballaggi, contenitori, documenti di vendita di qualsiasi indicazione relativa a vini DOCG, DOC, IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla denominazione usata. Consentito uso del riferimento DOP/IGP in etichetta, presentazione e pubblicità di prodotti composti o trasformati a partire dal relativo vino DOCG, DOC, IGT, purché utilizzatori del prodotto composto o trasformato sono starti autorizzati da Consorzio tutela riconosciuto o, in mancanza, da MIPAAF. Non necessaria tale autorizzazione in caso di:

a) prodotti derivati in questione non preimballati e preparati in laboratorio annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta a consumatore finale;

b) riferimento a DOP/IGP riportato in etichetta e presentazione di bevande spiritose ed aceti di vino, o esclusivamente fra ingredienti di prodotto confezionato che lo contiene o in cui elaborato, purché tutti gli ingredienti riportati in caratteri delle stesse dimensioni

Art. 45 Ammesso utilizzo di nomi di 2 o più varietà di uve, al fine di qualificare relativa tipologia di vino se:

a) figurano in ordine decrescente di percentuale rispetto ad effettivo apporto di uve;

b) rappresentano quantitativo superiore a 15% totale di uve utilizzate, salvo casi di indicazione di varietà nella parte descrittiva per tipologia di vini non qualificate con nome di vitigni;

c) figurano con caratteri aventi stesse dimensioni

Tali disposizioni applicate anche per produzione, etichettatura, presentazione di prodotti vitivinicoli prive di DOP/IGP

Art. 46 Sistema di chiusura dei contenitori di capacità inferiore a 60 l. deve recare in modo indelebile e ben visibile da esterno, nome, ragione sociale, marchio registrato da imbottigliatore o produttore, o in alternativa codice identificativo attribuito da ICQRF

Art. 47 Definizioni, caratteristiche, uso di contenitori particolari

Per “pulcinella” si intende fiasco in vetro costituito da corpo sferico con collo allungato, avente altezza superiore ad almeno 2 volte diametro rivestito, in tutto od in parte, con treccia di paglia o altro materiale vegetale naturale

Per “bottiglia marsala” si intende contenitore in vetro con corpo approssimativamente cilindrico con “colle oliva” (cioè con rigonfiamento centrale) e fondo avente rientranza più o meno accentuata, avente altezza circa 4 volte il diametro, riservata a vini Marsala e vini liquorosi

Per “fiasco toscano” si intende contenitore in vetro costituito da corpo in forma ellissoide, raccordato a colle allungato, con altezza non inferiore a metà, né superiore a 3 volte diametro del corpo, rivestito, in tutto od in parte, con paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio, e fondo piano o leggermente concavo. “Fiasco toscano” riservato a vini DOCG, DOC, IGT per cui disciplinari non impongono contenitori diversi

Art. 48 Contenitori e contrassegni per vini DOP/IGP

Chiusura con tappo “a fungo” trattenuto da fermaglio e capsula non oltre 7 cm., riservata a vini spumante, salvo deroghe giustificate da tradizione per vini frizzanti, purché differenziate nel confezionamento con vini spumanti. Deroghe limitate al confezionamento di “vino frizzante” e “mosto di uve parzialmente fermentato” recante DOP/IGP per cui consentito uso del tappo “a fungo” se previsto in disciplinare e riportando in etichetta termine “frizzante” (caratteri di almeno 5 cm.)

Fatta salva deroga di cui sopra, vini frizzanti e mosto di uve parzialmente fermentato non recante DOP/IGP confezionati utilizzando chiusure consentite da norme vigenti, con esclusione di tappo “a fungo”, ma con eventuale “sistema di ancoraggio di altri sistemi di tappatura”

Vini DOCG immessi al consumo in bottiglia o altri contenitori di capacità inferiore a 6 l. salvo diverse disposizioni da disciplinari muniti di specifico contrassegno stampato da Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, applicato in modo da impedirne riutilizzo, recante indicazione di serie e numero di identificazione

Contrassegno usato anche per confezionamento vini DOC (in alternativa usare lotto attribuito alla partita certificata da impresa imbottigliatrice e comunicato ad Organismo di controllo)

Consorzi di tutela (in mancanza le Regioni) decidono se avvalersi della facoltà di uso del lotto o di sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per vini confezionati a DOC/IGT, che prevede apposizione su ogni contenitore di codice alfanumerico univoco

Art. 49 Denominazione “aceto di ….” seguita da indicazione di materia prima impiegata riservata solo a prodotto ottenuto da fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta, al momento di immissione in commercio, acidità totale (espressa in acido acetico) compresa tra 5 e 12 g./100 mml., con quantità di alcool etilico inferiore a 0,55 vol. e contenente altre sostanze in quantità inferiori a “limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per salute” fissate da MIPAAF. In caso di aceti derivanti da frutta, materia prima è costituita da prodotto primario o suo derivato alcolico e zuccherino. Per aceti di alcool non destinati a consumo umano, limite massimo di acidità totale elevato fino a 20 g/100 mml.

In deroga aceto di vino contiene quantità di alcool etilico inferiore a 1,5% vol. Per aceti di vino ottenuti mediante fermentazione statica e maturazione in recipienti di legno (Per aceti bianchi anche materiale diverso) di capacità inferiore a 10 hl. e periodo di almeno 6 mesi, tale limite elevati a 4% vol.

Liquidi alcolici o zuccherini debbono provenire da materie prime idonee a consumo umano diretto

Vini destinati ad acetificazione con contenuto in acido acetico inferiore a 8 g/l.

Art. 50 Acetifici con produzione annua superiore a 20 hl. e depositi di aceto allo stato sfuso soggetti a comunicazione relativi ai recipienti

In acetifici e depositi di aceto è consentita detenzione, produzione e imbottigliamento di:

a) aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea a consumo alimentare;

b) prodotti alimentari idonei a consumo umano diretto in cui aceto presente come ingrediente;

c) prodotti alimentari conservati in aceto

Art. 51 Vietato produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti che:

a) ad esame organolettico, chimico e microbiologico, risultano alterati per malattia o avariati o difettosi per odori o sapori anormali in misura tale da essere non idonei a consumo umano diretto o indiretto;

b) contengono aggiunte di alcool etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione, sostanze coloranti o acidi minerali. Divieto non applicato ad aceti provenienti da alcool etilico denaturato, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto e alla fine a valore previsto per denaturazione;

c) ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse

In stabilimenti di produzione di aceti e locali annessi è vietato detenere:

a) acido acetico ed ogni altra sostanza atta a sofisticare aceto. Divieto esteso anche a locali dove di preparano o detengono prodotti alimentari e conserve alimentari ad aceto. In deroga sono consentiti detenzione di acido acetico nei panifici e stabilimenti dolciari, nonché suo uso nella preparazione di impasto per panificazione e pasticceria, purché in tali stabilimenti o locali comunicanti non detenuto aceto o prodotti contenenti aceto e non effettuate altre lavorazioni, in cui acido acetico sostituibile ad aceto

b) prodotti vitivinicoli alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida

Sempre vietata distillazione di aceto

Vietato trasportare, detenere per vendita, mettere in commercio, impiegare per uso alimentare, diretto od indiretto, alcool etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica

Art. 52 Pratiche e trattamenti consentiti nella produzione di aceti sono quelle previste da normativa UE (in particolare materie prime per fermentazione acetica e proibizione pratica di colorazione), nonché ammessa: aggiunta di acqua (solo in acetifici); decolorazione con carbone per uso enologico; aggiunta di caramello in aceti diversi da quelle di vino

MIPAAF può stabilire, con decreto, ulteriori pratiche e trattamenti su aceti

Art. 53 Aceti aromatizzati a seguito aggiunta ad aceto di sostanze aromatizzanti indicante macerazione diretta, o impiego di infusi nella misura massima  di 5% vol. o altri aromi naturali.

In caso di aceto di miele ammessa aggiunta di miele

Tale aceto venduto con denominazione “aceto di …. aromatizzato” a cui seguito materia prima impiegata

Art. 54 Registro di carico e scarico, con fogli progressivamente numerati e vidimati da ufficio ICQRF, da tenere da parte di stabilimento di produzione ed imbottigliamento di aceto, in cui riportare:

a) data di operazione;

b) quantitativo entrato o uscito di materie prime, specificando natura e nel caso di liquidi zuccherini ed alcolici relativo grado zuccherino e titolo alcolometrico volumico;

c) prodotto ottenuto con esatta denominazione;

d) riferimento a documenti giustificativi di entrata o uscita;

e) trasformazione e scarico del prodotto

Annotazioni in registro eseguite entro 1° giorno lavorativo per entrate ed entro 3° giorno lavorativo per uscite. In stabilimenti con meno di 20 hl. registrazione attuata con cadenza temporale e modalità semplificate

Nel registro tenute distinte varie materie prime introdotte e per ogni aceto prodotto, assicurando così tracciabilità del prodotto

Registro dematerializzato tenuto in ambito SIAN secondo prescrizioni MIPAAF

Non obbligati a tenuta di registro imprenditori agricoli ai sensi di art. 2135 del Codice civile con produzione annua inferiore a 10 hl. di aceto

Art. 55 Immissione in commercio di aceti destinati a consumo diretto in confezioni originali con chiusura  non amovibile, apposta in modo tale da non risultare più integra dopo apertura, e riportando su confezione:

a) indicazione atta ad individuare impresa di imbottigliamento;

b) indicazione di acidità totale, espressa in acido acetico, mediante dicitura “acidità …%”, non superiore né inferiore a 0,5% di acidità determinata da analisi (Tolleranza indicata in confezione non applicata a limite minimo e massimo)

Vietato porre in commercio per consumo umano, diretto od indiretto, aceti non rispondenti a definizioni precedenti

Art. 56 Utilizzo di DOP/IGP in denominazione di vendita se elaborazione di aceto attuata solo a partire da relativo vino DOP/IGP certificato. E’ sempre vietato uso di termini quali DOC, DOP, DOCG. IGT, IGP in sigla o per esteso

Nella designazione di aceti, uso di altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con DOP o IGP ammesso solo se materia prima impiegata sia stata certificata da Autorità competenti riconosciute

Art. 57 Trasporto di sidri, mosti, aceti

Sidri ed altri fermentati alcolici diversi da vino che hanno subito fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solo ad acetifici o distillerie

Mosti e vini introdotti in stabilimento in cui si attua produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso, estratti da stabilimento solo se avviati ad altro acetifico, distillazione o distruzione

Prodotti destinati a distilleria o distruzione estratti da stabilimento solo previa denaturazione

Art. 58 Dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento, registri vitivinicoli nel rispetto di normativa UE

Per titolari di stabilimenti enologici con produzione annua inferiore a 50 hl. con annessa attività di vendita diretta o ristorazione, obbligo tenuta registri assolto con presentazione dichiarazione di produzione e giacenza

Per operatori dotati di sistemi informatizzati aziendali collegati a SIAN, rispetto termini di registrazione prescritti si intendono assolti con inserimento dati nel sistema informativo proprio, purché questo in linea con sistema definito da Ministero

Art. 59 Coordinamento di adempimenti amministrativi

MIPAAF è Autorità preposta a coordinamento di adempimenti amministrativi relativi a imprese di produzione e trasformazione di uva e prodotti vitivinicoli

IN ambito SIAN inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che imprese debbono fornire a Amministrazioni pubbliche, laboratori di analisi, strutture autorizzate al controllo di DOP/IGP, Consorzi di tutela, Commissioni degustazione

Art. 60 Registri per produttori, importatori, grossisti di determinate sostanze zuccherine (diverse da quelle preconfezionate in bustine di peso massimo di 10 g. di saccarosio) con esclusione di zucchero a velo, glucosio, miscele di glucosio e fruttosio e zuccheri estratti da uva diversi da mosto concentrato rettificato (anche in soluzione)

Registro di carico e scarico aggiornato è tenuto dematerializzato in ambito SIAN

Tutti gli utilizzatori di prodotti annotati in registro, salvo industrie farmaceutiche, commercianti al dettaglio, somministratori al pubblico o produttori alimenti in laboratori artigianali annessi ad esercizi di vendita/somministrazione e di quelli in possesso di apposito registro (compreso quello vidimato da Ufficio Agenzia dogane), sono obbligati a tenere analogo registro di carico e scarico

Art. 61 Per controlli e vigilanza sui prodotti vitivinicoli applicate norme UE

Art. 62 Autorità nazionale competenti nel settore vitivinicolo è il MIPAAF che designa laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo che soddisfano requisiti generali per funzionamento laboratori a norma UNI CEI EN ISO 17025/2005

Ministero comunica a Commissione UE nome ed indirizzo di Autorità e laboratori, pubblicando relativi elenchi nel proprio sito istituzionale

Art. 63 Nel registro unico controlli ispettivi sono riportati dati relativi a controlli su imprese del settore vitivinicolo

Art. 64 Controlli e vigilanza su vini DOCG, DOC, IGT

Verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso di produzione, durante e dopo confezionamento di vino effettuata da Autorità pubbliche e da Organismi di controllo privati accreditati in base a norme UNI ISO 17065/2012 (Loro conformità verificata al momento di iscrizione in elenco tramite valutazione di personale impiegato nei controlli, membri del Comitato di certificazione, membri Comitato dei ricorsi e procedure di controllo)

Organismi di controllo previsti ed Autorità pubbliche che intendono proporsi per controllo di DOP/IGP inviano richieste a MIPAAF, che istituisce “Elenco di Organismi di controllo per denominazione di origine protetta (DOP) ed indicazione geografica protetta (IGP) del settore vitivinicolo” pubblicato su sito internet di Ministero

Organismi di controllo iscritti in Elenco per ottenere autorizzazione e controllo di specifica DOCG, DOC, IGT inviano richiesta a Ministero, allegando:

a) piano di controllo per specifica denominazione;

b) tariffario per ogni denominazione;

c) certificato di accreditamento se Organismo privato

Autorizzazione ha durata di 3 anni e può essere sospesa in caso di:

a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo;

b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;

c) inadempimento di prescrizioni impartite da Autorità competente;

d) carenze nel sistema di controllo che ne compromettono affidabilità ed efficacia di sistema e di stesso Organismo di controllo;

e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti di operatori assoggettati a controllo

Sospensione disposta in funzione gravità dei casi, comunque non oltre 6 mesi. Al termine del periodo, Organismo di controllo deve provare di avere risolto le criticità rilevate. Durante periodo di sospensione, Organismo sottoposto a specifica attività di vigilanza da parte ICQRF

Autorizzazione revocata in caso di:

a) perdita di accreditamento se Organismo privato con revoca immediata;

b) 3 provvedimenti di sospensione, o periodo di sospensione globale di oltre 9 mesi in 3 anni con revoca decorrente da data di loro scadenza ed impossibilità di suo rinnovo per stessa DOCG, DOC, IGT controllata

Organismo nonostante revoca continua attività di controllo fino a sua sostituzione

Consorzio sceglie Organismo di controllo tra quelli iscritti in Elenco al momento di invio richiesta di riconoscimento di DOCG, DOC, IGT. Se scelta non attuata, Regione in cui ricade produzione, sentite Organizzazioni rappresentative di filiera vitivinicola, indicano a MIPAAF Organismi di controllo, individuandoli tra quelli iscritti in Elenco

Organismi di controllo possono svolgere attività per 1 o più produzioni riconosciute. Ogni DOCG, DOC, IGT soggetta a controllo di 1 solo Organismo. Organismo autorizzato per specifica DOCG, DOC, IGT può avvalersi di strutture e personale di altri soggetti iscritti in Elenco e purché attività svolte ai sensi di norme UNI EN ISO 17065/2012 ed in conformità a piano di controllo. Se utilizzatore di DOCG, DOC, IGT inserito nel sistema di controllo di più Organismi, questi debbono insieme:

a) individuare Organismo responsabile unico dei controlli, visite ispettive, prelievo di campioni attuando interscambio di informazioni. In caso di mancato accordo, scelta eseguita da Regione dove ricadono produzioni, sentite Organizzazioni rappresentative di filiera vitivinicola. In caso di imbottigliamento fuori Regione, scelta eseguita da Regione di luogo stabilimento enologico;

b) individuare Organismo responsabile unico di attività di certificazione e controllo a fini SIAN

Esecuzione di esami chimico fisici ed organolettici attuata a cura di Organismo di controllo autorizzato per specifica DOCG, DOC, IGT

Tutti i soggetti partecipanti a filiera della DOCG, DOC, IGT automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento di rivendicazione di produzione DOCG, DOC, IGT. Organismo di controllo tiene apposito elenco dei soggetti iscritti

Vigilanza su Organismi di controllo è competenza di ICQRF

Enti competenti a tenuta e gestione di dati/documenti utili a fini di controllo debbono mantenerli a disposizione di Organismi di controllo ed Autorità pubbliche a titolo gratuito

Organismi di controllo assolvono anche ad obblighi di caricamento dati in registro unico dei controlli ispettivi a carico di imprese agricole

Art. 65 Analisi chimico fisica ed organolettica

Ai fini della rivendicazione di vini DOCG e DOC senza procedere ad esecuzione di tali analisi attestanti loro corrispondenza a caratteristiche previste dai disciplinari. Positivo risultato di analisi ha validità di 180 giorni su vini DOCG, 2 anni per vini DOC, 3 anni per vini DOC liquorosi

Esame analitico per rivendicare vini IGT deve riguardare almeno elementi prescritti da norme UE e quelli caratteristici della IGT in questione

Esame organolettico eseguito da apposite Commissione degustazione istituite presso Camera di Commercio.

Presso Comitato nazionale vini DOP/IGP istituita Commissione di appello, incaricato di richiedere risultati di esami organolettici effettuati da Commissioni

MIPAAF definisce con decreto modalità di:

a) esecuzione di esami analitici ed organolettici per vini DOCG;

b) esecuzione di esami organolettici di DOC con produzione annua di oltre 10.000 hl. e mediante controlli a campione per produzione inferiore a 10.000 hl.;

c) esecuzione esami analitici a campione per vini DOC e IGT;

d) esecuzione prelievi dei campioni di vini DOCG, DOC, IGT detenuti per vendita o posti in commercio per quanto concerne prelievo campioni da destinare ad esame organolettico, Organismi incaricati di esecuzione esame organolettico, esecuzione di esame organolettico, ammontare di importi e modalità pagamento di esame organolettico;

e) comunicazione parametri chimico fisici per vini DOCG, DOC, IGT attestati da laboratori autorizzati;

f) definizione limiti di tolleranza per parametri chimico fisici;

g) determinazione analisi complementare di anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti;

h) riconoscimento delle Commissioni di degustazione

Costi per funzionamento di Commissioni degustazione ed eventuale riesame a carico di soggetti richiedenti e definiti per ogni DOCG, DOC, IGT da tariffario predisposto da Organismo di controllo approvato da MIPAAF

Art. 66 Sistema dei controlli per vini senza DOP/IGP designata con annata e nome di varietà di vite fissato con decreto di MIPAAF

Art. 67 Accesso dei funzionari ed agenti incaricati di vigilanza a stabilimenti e depositi (compresi quelli esistenti in punti franchi, magazzini doganali) per eseguire accertamenti e prelievo di campioni su prodotti e sostanze

Titolari di stabilimenti o depositi hanno obbligo di mostrare documentazione giustificativa e fornire assistenza ad agenti proposti a vigilanza in modo da agevolare operazioni di controllo

Art. 68 Tutela delle produzioni e trasparenza delle informazioni

Agenzia dogane rende disponibili sul proprio sito istituzionale informazioni su importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando tipologia di prodotto, impresa, quantità

In ambito SIAN prevista Sezione aperta al pubblico, in cui riportare per corretta informazione a consumatori, compreso nome ed indirizzo di Uffici ICQRF

Art. 69 Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo (v. scheda “controllo potenziale vigneti”)

Art. 70 Violazioni in materia di vinificazione (v. scheda “pratiche vinificazione”) e distillazione (v. scheda “distillazione sottoprodotti vinici”)

Art. 71 Prodotti non consentiti (v. scheda “pratiche vinificazione”)

Art. 72 Sanzioni per detenzione prodotti vitivinicoli giustificati (v. scheda “sanzioni vino”)

Art. 73 Altre sanzioni (v. scheda “pratiche vinificazione”)

Art. 74 Violazioni in materia di designazione e presentazione (v. scheda “vini DOP e IGP” e “sanzioni vino”)

Art. 75 Violazioni in materia di concorsi enologici (v. scheda “concorsi enologici”)

Art. 76 Sanzioni per violazioni delle disposizioni su produzione e commercializzazione di aceti (v. scheda “aceto”)

Art. 77 Impedimenti ed attività agenti di vigilanza (v. scheda “sanzioni vino”)

Art. 78 Violazioni in materia di dichiarazione, documenti, registri (v. scheda “dichiarazioni viticole obbligatorie”)

Art. 79 Piano dei controlli (v. scheda “sanzioni vino”)

Art. 80 Inadempienze Organismo di controllo (v. scheda “sanzioni vino”)

Art. 81 Tutela dei Consorzi incaricarti dei controlli (v. scheda “consorzi tutela vini”)

Art. 82 Inadempienza dei Consorzi di tutela (v. scheda “consorzi tutela vini”)

Art. 83 Competenza ad irrogazione delle sanzioni (v. scheda “sanzioni vino”)

Art. 84 Chiusura di stabilimenti (v. scheda “sanzioni vino”)

Art. 85 Ravvedimento operoso (v. scheda “sanzioni vino”)

Art. 86 Costituzione delle Associazioni come parte civile. Associazioni dei produttori, Organizzazioni professionali agricole, altre Organizzazioni di imprese di filiera, Consorzi di tutela, Associazioni di consumatori, Regioni, Enti locali possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto nei procedimenti penali per violazioni di Legge 238/16

Art. 87 Modifica strade del vino (v. scheda “strade del vino”)

Art. 88 Norme transitorie

Istanze, dichiarazioni, comunicazioni da presentare ad Amministrazione pubblica presentate in forma scritta, in modo esatto, completo, leggibile, contenente:

a) generalità (compreso codice fiscale) di soggetto presentato e con sottoscrizione da parte di titolare di impresa individuale, o responsabile legale di persona giuridica o persona delegata;

b) nome o denominazione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA di impresa.

Fino a piena applicazione SIAN, ammessa consegna a mano, telegramma, telefax, lettera raccomandata A/R, PEC

Ai fini del rispetto termini di scadenza fa fede “data ed ora di ricezione presso Ufficio destinatario” (in caso di PEC, data ed ora di ricezione in casella di posta elettronica)

Prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di 31/12/2017 non conformi a Legge 238/16, ma conformi a disposizioni precedenti commercializzati fino ad esaurimento di scorte

Art. 89 Clausola di salvaguardia per Regioni a statuto speciale e Province autonome

Art. 90 Termine per adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie

Decreti ministeriali applicativi di Legge 238/16 da adottarsi entro 28/12/2017 saranno pubblicati su sito internet di Ministero in apposita Sezione. Fino a loro entrata in vigore continuano ad applicarsi disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi preesistenti

Art. 91 Abrogazioni. Legge 238/16 abroga: D.Lgs. 260/00; Legge 82/06 (salvo articoli 11 e 16 comma 3 che rimangono in vigore fino a 28/12/2017); D.Lgs. 61/10; Legge 116/14 articolo 2 comma 1 bis

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