LAVORO ALL’ESTERO (Legge 398/87) (lavoro35)
Soggetti interessati:
Lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale e trasferiti all’estero per esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari.
Datori di lavoro residenti, o domiciliati, o aventi propria sede (anche secondaria) in Italia; società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo; società costituite all’estero in cui persone fisiche o giuridiche italiane partecipano direttamente (o tramite società controllate) ad oltre 1/5 del capitale sociale; datori di lavoro stranieri.
Iter procedurale:
Legge 398/87, come modificata da D.Lgs. 151/15, prevede che lavoratori italiani operanti o assunti in Paesi extracomunitari con cui sono vigenti accordi di sicurezza sociale, dipendenti dei datori di lavoro di cui sopra debbono essere iscritti a:
- assicurazione per invalidità, vecchiaia, superstiti
- assicurazione contro tubercolosi
- assicurazione contro disoccupazione involontaria
- assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali
- assicurazione contro malattie
- assicurazione di maternità
Contratto di lavoro dei lavoratori italiani impiegati o trasferiti all’estero deve prevedere:
- trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati da Assicurazioni sindacali e datoriali della categoria di appartenenza del lavoratore, distinguendo entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con svolgimento all’estero del rapporto di lavoro
- possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia di una quota in valuta delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese di impiego
- assicurazione per ogni viaggio di andata/ritorno luogo di destinazione per casi di morte o invalidità permanente
- tipo di sistemazione logistica
- idonee misure in materia di sicurezza