IMPRESE E RISPARMIO ENERGETICO

IMPRESE E RISPARMIO ENERGETICO (L.R. 20/03 art. 12 comma 2 a), b), c); D.G.R.M.  1/2/10, 18/2/10, 12/7/10, 13/7/10)  (energy25)

Soggetti interessati:

Società di servizi energetici, micro, piccole, medie, grandi imprese operanti nei settori industriale, artigianale, terziario, agricolo, Associazione senza scopo di lucro che intendono procedere a:

a)       riduzione consumo di energia elettrica e termica, a parità di produzione, anche mediante introduzione di nuovi processi tecnologici (compresa cogenerazione ed isolamento termico), purché risparmio energetico complessivo sia almeno di 2,9 tep/1000 € di investimento (Nel caso di grandi imprese risparmio di almeno 120 tep) riferito a vita convenzionale di impianto (Non oltre 8 anni)

b)       produzione di energia termica con sistemi alternativi alla caldaia alimentata con combustibile convenzionale, o per cogenerazione tramite impianti con potenza termica inferiore a 200 kWt, purché risparmio complessivo sia di almeno 1,6 tep/1000 € di investimento riferito a vita convenzionale di impianto (Non oltre 8 anni)

c)       installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento piscine ad uso pubblico, purché aventi superficie utile di almeno 3,5 mq. netti per pannelli a lastra piana o per pannelli sottovuoto, orientati verso sud con tolleranza 10° o posizionati sul piano orizzontale, con funzionamento garantito per almeno 4 anni in grado di assicurare almeno 60% energia termica richiesta/anno e almeno 0,65 tep/1.000 € di investimento per intera vita di impianto (non oltre 12 anni)

purché:

1)       iscritte nel registro imprese della Camera di Commercio;

2)       interventi realizzati nelle sedi produttive di azienda ubicate nelle Marche;

3)       nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a concordato preventivo, fallimento, scioglimento, liquidazione, misure restrittive antimafia ad impresa e singoli amministratori;

4)       non destinatarie di ordine di recupero pendente a seguito di decisione CE che dichiara aiuto illegale;

5)       rispettate normative in materia di: ambiente ed urbanistica; salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro; versamento degli obblighi assicurativi e contributivi;

6)       applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali;

7)       rispettato regime aiuti di Stato (500.000 € in 3 anni).

Escluse imprese che: si trovano in stato di liquidazione volontaria o in stato di fallimento, o liquidazione coatta, o concordato preventivo; versano in condizioni di difficoltà finanziaria al 30/6/2008 (Perduto oltre 50% capitale sottoscritto, di cui oltre 25% negli ultimi 12 mesi); hanno ricevuto aiuti dichiarati incompatibili da CE e non hanno provveduto al loro rimborso     

Iter procedurale:

Interessati inviano, per via telematica ed in busta chiusa recante dicitura “Bando 2010 di cui all’art. 12 comma 2 lettera a) dell’Allegato 1 alla D.G.R.M. n. 158 del 11/2/10” o “art. 12 comma 2 lett. c) della L.R. 20/03”, domanda in bollo con firma autenticata da parte legale rappresentante (Modello riportato su BUR 61/10), a Servizio Industria entro 15 Aprile 2010 per art. 12 comma 2 b) e c), entro 20 Settembre 2010 per art. 12 comma 2 a) allegando:

–          relazione tecnica sottoscritta da tecnico iscritto ad ordine (Modello riportato su BUR 61/10), contenente:  descrizione intervento, compresa ubicazione e modalità di utilizzo energia prodotta, calcolo analitico del risparmio energetico (espresso in TEP, cioè Tonnellate Equivalente Petrolio, il cui modello di conversione pubblicato su BUR 61/10, senza tener conto del minor consumo di materia prima) da conseguire ogni anno e per tutta la durata di impianto in confronto a situazione preesistente a parità di produzione, indicazione singole voci di spesa. In caso di installazione pompe di calore in sostituzione di caldaie a combustibile convenzionale, calcolo basato su dati caldaia preesistente (potenza installata, rendimento, zona climatica, ore/giorno e giorni/anno di funzionamento) e dati della pompa di calore forniti dal costruttore (Risparmio calcolato a parità di ore di funzionamento). Nel caso di cogenerazione, calcolo basato su dati dei preesistenti consumi elettrici e termici rilevati nell’anno solare e dati dal cogeneratore forniti dal costruttore (Potenza elettrica e termica, rendimento termico ed elettrico, ore/giorno e giorni/anno di funzionamento, coefficiente di utilizzo). Nel caso di pannelli solari calcolo del guadagno energetico riferito a dati di irraggiamento medio (dati pubblicati su BUR 16/10) per pannelli orientati a sud (tolleranza 10%) con inclinazione su piano orizzontale di 20°, 30°, 45°, 90° (tolleranza 5°)

–          certificato di iscrizione a Camera di Commercio rilasciato in data anteriore a 6 mesi attestante regolare iscrizione società a registro imprese, unità sede di investimento ubicata nelle Marche, assenza dichiarazione di fallimento, amministrazione coatta, ammissione a concordato, dicitura antimafia in caso contributo superiore a 154.937,07 € (Certificato camerale inviato o da ditta o da Regione a Prefettura “affinché venga integrato con le informazioni sulle eventuali infiltrazioni mafiose”)

–          se domanda presentata da Comune, azienda municipalizzata: delibera di approvazione opera

–          dichiarazione sostitutiva notorietà attestante numero ore annue lavorative dello stabilimento o dell’impianto esistente da sostituire (Modello riportato su BUR 61/10)

–          dichiarazione su aiuti di importo limitato, cioè regime “de minimis” non oltre 500.000 € nel periodo 1/1/2008 – 31/12/2010 (Modello riportato su BUR 61/10)

–          dichiarazione sostitutiva di notorietà (Modello riportato su BUR 61/10) su restituzione aiuti dichiarati incompatibili da CE  

Servizio esamina domande pervenute sotto il profilo tecnico ed economico, verificandone requisiti di ricevibilità ed ammissibilità. Domande respinte se relazione tecnica priva di calcolo analitico risparmio energetico da conseguire ogni anno e per intera durata impianto. Servizio può chiedere ulteriori documenti od integrazioni da inviare entro 20 giorni, pena esecuzione istruttoria con documenti posseduti.

Servizio Industria approva, entro 100 giorni da scadenza domande, graduatoria in base a rapporto tra quantità di energia prodotta o risparmiata durante intero periodo vita impianto e costo di intervento. Esito graduatoria, avente validità 3 anni, comunicato ad interessato, specificando entità contributo concesso o motivi di diniego e pubblicato su BUR.

Interventi inseriti in graduatoria ma non finanziati per mancanza di fondi, potranno essere soddisfatti mediante utilizzo di eventuali economie di gestione dovute a revoche, rinunce o minori rendiconti o sopraggiunte disponibilità finanziarie.

Elenco approvato inviato da Regione a Ministero Ambiente.  

Beneficiario è tenuto a:

1)       mantenere in esercizio impianti, macchinari ed attrezzature acquistati con aiuto pubblico per almeno 5 anni;

2)       per pannelli solari divieto di alienare impianto per almeno 6 anni da sua installazione; 

3)       consentire accesso a personale Regione per controllo a documenti, impianti, locali oggetto investimento;

4)       conservare per almeno 5 anni da pagamento contributo, documenti inerenti progetto;

5)       comunicare a Regione, entro 60 giorni, ogni variazione o cambio di destinazione apportata ad impianto;

6)       fornire a Regione tutti i dati richiesti relativi al risparmio energetico ed efficacia intervento;

7)       eventuali varianti da apportare a progetto approvato comunicate preventivamente a Regione, allegando documentazione a sostengo, nonché relazione redatta da tecnico iscritto ad Albo, attestante che tali modifiche non peggiorano rapporto tra energia prodotta o risparmiata e costo imputabile ad intervento. Accoglimento variante non può comunque mai determinare aumento di contributo, né per pannelli solari determinare riduzione superficie di impianto di oltre 20%, salvo caso di progetto finanziato parzialmente per mancanza di fondi;

8)       terminare lavori e presentare rendiconto entro 12 mesi (10 mesi per pannelli solari) da notifica concessione del contributo. Eventuali proroghe (comunque non oltre 2 mesi) ammesse su motivata richiesta di interessato presentata prima della scadenza dei termini, per cause non imputabili alla volontà del beneficiario stesso. Rendiconto comprende:

  • fatture originali quietanzate e copie, per apposizione timbro da parte Ufficio;
  • dichiarazione liberatoria rilasciata da fornitore (Modello pubblicato su BUR 61/10) o ricevuta esecuzione di bonifico bancario riportante casuale di versamento ed estremi fattura pagata;
  • prospetto riassuntivo delle spese sostenute (modello pubblicato su BUR 61/10);
  • dichiarazione di conformità di opera realizzata a progetto approvato rilasciata da tecnico iscritto ad Albo (Modello pubblicato su BUR 61/10);
  • certificato di iscrizione a Camera di Commercio attestante assenza di procedure concorsuali e se contributo superiore a 154.937,07 € dicitura “Nulla osta ai fini della Legge 575/65 e successive modificazioni” per certificazione anitmafia;
  • dichiarazione aggiornamento regime “de minimis” (Modello pubblicato su BUR 61/10);
  • codice IBAN di conto corrente bancario o postale su cui accreditare contributo.

Contributo erogato da Servizio Industria in un’unica soluzione entro 80 giorni da presentazione rendiconto e verbale di verifica dei lavori eseguiti. Per investimenti superiori a 80.000 € verifica attuata da specifica Commissione regionale, su documentazione e mediante sopralluogo, a spese di beneficiario, che dovrà attestare rispondenza intervento a progetto presentato, risparmio o produzione di energia ottenibile e spesa effettivamente sostenuta. Commissione redige verbale di verifica entro 60 giorni da incarico e lo invia a Servizio. Per investimenti inferiori a 80.000 EUR verifica eseguita dallo stesso Servizio Industria ed eseguita entro 5 anni da pagamento contributo. Regione può eseguire controlli in ogni momento nell’arco della vita utile di impianto.

Dirigente Servizio dispone revoca contributo, con restituzione somme percepite maggiorate di interessi legali, in caso di:

a)       presentazione o dichiarazione di dati non veritieri;

b)       rendiconto finale non inviata nei termini, tenendo conto di eventuale proroga;

c)       intervento già oggetto di altre agevolazioni pubbliche;

d)       superamento importo di 200.000 € di aiuto in regime “de minims”;

e)       intervento “non ha conseguito le finalità del bando” o realizzato in modo difforme da quanto approvato;

f)        beneficiario non rispetta obbligo di mantenere in esercizio impianto per almeno 5 anni (6 anni per pannelli solari) da data installazione di questo.  

Entità aiuto:

Per anno 2010 stanziati 1.022.001,14 € per risparmio energetico e destinati ad incentivare produzione di energia termica con sistemi alternativi alla caldaia o tramite cogenerazione e 132.650 € per installazione pannelli solari termici.

Contributo pari a 25% delle spese sostenute al netto di IVA a partire da 1/1/2010, comunque non superiore a 30.000 €/beneficiario (20.000 € in caso di pannelli solari, 200.000 € per riduzione consumo energia) nell’ambito del regime “de minimis” (500.000 € di aiuto nel periodo 1/1/2008 – 31/12/2010) per:

a)       acquisto macchinari ed attrezzature e/o modifiche impiantistiche (utilizzati da ditta richiedente, iscrivibili nel libro cespiti, di nuova fabbricazione, conformi a normativa vigente in materia di salute e sicurezza negli ambiti di lavoro, mantenuti in esercizio per almeno 5 anni);

b)       loro trasporto ed installazione (comprese eventuali opere edili e di allacciamento connesse e dimensionate ad impianto stesso, salvo che per pannelli solari termici);

c)       opere di coibentazione relative ad isolamento termico;

d)       opere edili e di allacciamento strettamente connesse e dimensionate a macchinari ed attrezzature;

e)       in caso di pompe di calore ammesse anche sonde geotermiche abbinate ad impianto;

f)        spese di progettazione e direzione lavori fino a 5% importo globale (non oltre 500 € per pannelli solari).

Ammessi interventi in leasing, purché

a)       utilizzatore è il beneficiario del contributo;

b)       canoni pagati comprovati da fatture quietanzate;

c)       in caso di contratti con clausola di riacquisto o con durata contrattuale corrispondente a vita utile del bene importo a contributo mai superiore a valore di mercato del bene;

d)       riconosciuti solo canoni pagati fino a data prevista per rendiconto;

e)       contratto stipulato entro periodo di ammissibilità delle spese.

Escluse spese per acquisto terreni, occupazione temporanea ed esproprio, imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori (anche in caso di leasing), beni non nuovi di fabbrica, beni che hanno usufruito di altre agevolazioni, spese di manutenzione, spese sostenute prima di 1/1/2010, spese fatturate da soggetti “in rapporto di collegamento o di controllo con impresa beneficiaria” (compreso coniuge o parenti ed affini fino al 3° grado) 

Divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

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