CONTRIBUTI RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA (Legge 10/91; L

CONTRIBUTI RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA (Legge 10/91; D.M. 27/7/05; L.R. 13/92)  (energy01)

Soggetti interessati:

Comuni, cittadini

Imprese, Enti, Associazioni, società, singoli proprietari di locali adibiti ad uso residenziale, turistico, agricolo, commerciale, industriale … che intendono eseguire i seguenti tipi di intervento:

a)       coibentazione edifici esistenti con risparmio di energia di almeno 20%, Rientrano sottotetti, terrazzi  e porticati, pareti esterne, intercapedini interni, doppi vetri, forniture e posa in opera tubazioni di adduzione acqua calda;

b)       installazione in vecchi e nuovi edifici di caldaie ad alto rendimento;

c)       installazione di pompe di calore o impianti per uso fonti rinnovabili di energia, purché rappresentino almeno 30% fabbisogno termico;

d)       installazione apparecchiature per produzione combinata calore ed energia elettrica;

e)       installazione impianti fotovoltaici per produzione energia elettrica;

f)        installazione sistemi di controllo per consumi calore (Termostati);

g)       trasformazione impianti centralizzati di riscaldamento in impianti autonomi;

h)       installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento, anche in aree esterne.

Iter procedurale:

Comuni individuano fonti rinnovabili esistenti o potenziali sul territorio comunale. Negli strumenti urbanistici occorre tener presente “massimo utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili”, anche mediante introduzione nei regolamenti edilizi di incentivi per la “popolazione e costruzione di edifici energetiche efficienti”, tramite:

1)       utilizzo ottimale di materiali componenti e sistemi per raggiungere adeguati livelli di isolamento termico e di inerzia termica dell’involucro dell’edificio;

2)       controllo della radiazione solare incidente su superfici trasparenti;

3)       aumento efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria;

4)       riduzione dispersione di impianto distribuzione di acqua calda sanitaria ed acqua calda usata come riscaldamento o raffreddamento;

5)       utilizzo di lampade ad alta efficienza energetica e sistemi di regolazione automatica degli impianti di illuminazione interna ed esterna;

6)       uso di sistemi di controllo e gestione degli impianti di riscaldamento, ventilazione, raffreddamento in grado di adottare impianto alle diverse condizioni di carico e di comfort degli occupanti.

Proprietario trasmette a Comune, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una relazione tecnica redatta da progettista, seguendo i metodi predisposti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, attestante:

1)       rispondenza delle scelte progettuali in termini di materiali componenti, sistemi, durabilità nel tempo delle soluzioni costruttive adottate, rispetto delle esigenze di contenimento dei consumi energia e di miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio;

2)       “caratterizzazione termica dei materiali e dei componenti dell’edificio tramite valore di trasmittenza di inerzia termica”, “coefficiente di dispersione termica” (calcolato tenendo conto potenza termica dispersa per trasmissione da edificio, volume lordo della parte di edificio riscaldato, temperatura interna prescelta, temperatura convenzionale esterna, zona climatica definita in rese e numero gradi giorno, superfici che delimita verso esterno il volume riscaldato), tasso di rinnovo dell’aria;

3)       esecuzione verifiche termoigrometriche per accertare che temperatura superficiale interna in condizioni di esercizio risulti maggiore di quella di rugiada e che durante periodo invernale non si verificano fenomeni di condensa nelle strutture (se questo di verifica occorre accertarsi che possa essere smaltita nel periodo estivo);

4)       mantenimento di temperatura interne stabili, evitando o riducendo, per quanto possibile, il ricorso ad impianti di climatizzazione (sua accensione solo in mancanza di comfort negli ambienti, prendendo come esempio il locale più esposto), tramite calcolo dei coefficienti di attenuazione e sfasamento delle chiusure verticali ed orizzontali esterne, attuato in modo da ridurre irraggiamento solare estivo, assicurare dovuta illuminazione naturale (Fattore di luce diurna pari almeno a 0,02 con chiusure trasparenti schermate in grado di intercettare almeno 70% della irradiazione solare massima), consentire sfruttamento irraggiamento solare invernale

Comuni provvedono a controllo a campione su almeno 5% delle relazioni presentate e 5% degli edifici per accertare rispetto del contenimento energetico.  

 

Interessati (Nel caso di condomini, maggioranza dei condomini) presentano domanda in bollo a Presidente della Giunta Regionale entro 10 Gennaio, allegando:

–          relazione tecnico-economica redatta da tecnico iscritto ad Albo, contenente dati necessari per  valutazione progetto e dichiarazione di regolare esercizio e manutenzione impianti;

–          scheda sottoscritta da tecnico iscritto ad Albo;

–          dichiarazione impegno richiedente ad avviare lavori entro 90 giorni da approvazione domanda

–          nel caso di trasformazione impianti centralizzati di riscaldamento in impianti autonomi: verbale assemblea condomini e dichiarazione di consenso di tutti i condomini. Non necessaria alcuna specifica autorizzazione da parte del Comune

Nel caso di più progetti, domanda unica ma tante schede e relazioni tecniche quanti sono i progetti da realizzare.

Giunta Regionale, tramite Comitato regionale per energia, esamina domanda e compila graduatoria in relazione a energia risparmiata durante vita dell’impianto e costo dell’investimento. Domanda respinta se non prevede risparmio energetico di almeno 50 GJ/500 EUR investimento (5 GJ per impianti fotovoltaici).

Se in sede di realizzazione occorrono modifiche, inviare a Regione nuova relazione e scheda.

Ammessa concessione di anticipi, previa costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa.

Contributo erogato da Regione in unica soluzione ad ultimazione lavori, previo invio:

–          fatture debitamente quietanzate. Ammesse spese di acquisto e posa in opera di attrezzature ed    impianti, spese di progettazione e collaudo;

–          dichiarazione di conformità delle opere a progetto approvato sottoscritta da tecnico ed impresa;

–          per opere oltre 75.000 EUR, certificato di collaudo redatto da tecnico Regione

Beneficiari si impegnano a:

1)       mantenere in funzione apparecchiature ed impianti per 5 anni da erogazione contributo;

2)       comunicare a Regione entro 60 giorni cambio di destinazione dell’uso degli impianti;

3)       fornire a Regione tutte le informazioni richieste.

Regione effettua, tramite E.N.E.A., continui controlli per verificare effettivo risparmio energetico. Regione Marche procede a revoca contributo qualora:

a)       opere non iniziate entro 90 giorni da concessione contributo;

b)       documenti completamento delle opere non inviata entro 240 giorni da concessione contributo;

c)       verifiche eseguite hanno dato esito sfavorevole. In tal caso si procede al recupero delle somme maggiorate degli interessi pari a tasso ufficiale di sconto.

Entità aiuto:

Incentivi legati ad un significativo miglioramento energetico del patrimonio edilizio relativi a:

– agevolazioni fiscali concessi ad ogni tipo di intervento con priorità per “interventi di adeguamento importanti”, quali completa ristrutturazione della copertura dell’edificio, completo rifacimento dei solai, completa ristrutturazione delle pareti esterne di edificio, aumento delle superfici trasparenti, completa sostituzione delle parti esterne trasparenti, completa sostituzione della parte impiantistica riguardante generazione del calore, completo rifacimento impianto di distribuzione, ampliamenti e sopraelevazione di unità immobiliare, installazione sistemi di ventilazione, ottimizzazione illuminazione interna di edifici, installazione di pannelli solari o pompe di calore.

Contributi in conto capitale fino a 30% della spesa ammissibile (80% nel caso di impianti fotovoltaici). Contributi erogati anche in caso di locazione finanziaria eseguita da società iscritte ad Albo sulla base di convenzioni sottoscritte tra Ministero Industria ed impresa.

Contributi cumulativi con altri provvedimenti nazionali e comunitari fino a 75% della spesa

 

 

 

 

 

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