ENERGIA DA COGENERAZIONE

ENERGIA DA COGENERAZIONE (D.Lgs. 20/07; DM 04/08/16, 16/03/17)  (energy23)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATTM), Autorità per Energia Elettrica e Gas (AEEG), Gestore dei Servizi Elettrici (GSE s.p.a.), Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali (MIPAAF), Regioni, Comuni, Gestori di rete.

Chiunque intende utilizzare la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia (cioè generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica, o di energia termica e meccanica, o di energia termica, elettrica, meccanica), anche mediante unità di piccola cogenerazione (capacità di generazione installata inferiore a 1 MW), od unità di microgenerazione (capacità di generazione inferiore a 50 kW)

Iter procedurale:

MISE, con DM 16/03/2017, ha disciplinato la semplificazione delle procedure per:

  • realizzare impianti di microgenerzione ad alto rendimento ed impianti di micro generazione alimentati da fonti rinnovabili, aventi seguenti caratteristiche:
  1. realizzati presso clienti finali, già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione
  2. aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo
  3. alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi o a gas metano o GPL
  4. richiesto per tali impianti accesso al regime di scambio sul posto
  5. non determinano alterazioni dello stato dei luoghi o di aspetto esteriore di edifici
  6. aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe
  • razionalizzare scambi di informazioni tra Comuni, gestori di rete e GSE

Domanda per realizzazione, connessione ed esercizio di impianti di micro generazione ad alto rendimento o di impianti di micro generazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, inviata a partire da 30 Settembre 2017 utilizzando rispettivamente i modelli riportati in Allegato 1 e 2 a DM 13/03/17 pubblicato su GU 73/17, comprendenti nella parte I i dati da fornire ad inizio lavori e nella parte II i dati da fornire a fine lavori. Modello unico per tipologia di fonte utilizzata inviato per via informatica, a Gestore di rete competente, corredato da:

  1. schema elettrico unifilare di impianto
  2. schema generale di funzionamento
  3. schema termico completo di impianto
  4. in caso di impianto di potenza superiore a 25 kWe: SCIA ai fini della sicurezza antincendio, corredata da asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante conformità di attività ai requisiti di prevenzione incendi
  5. documento di identità valido
  6. eventuale delega a presentazione domanda
  7. accettazione delle modalità e condizioni contrattuali definite da Gestore di rete per connessione e relativi costi

Gestore di rete, entro 20 giorni, verifica che domanda sia compatibile con condizioni fissate da Ministero e che per impianto sufficienti lavori limitati ad installazione del gruppo di misura. Gestore di rete:

  1. comunica a richiedente esito di istruttoria, che se positivo “comporta avvio automatico di iter di connessione” (non prevista emissione di un preventivo di connessione)
  2. invia copia modello unico domanda ed allegati a GSE e Comune, tramite PEC
  3. carica dati su portale Gaudì di Terna, compresi i dati relativi a eventuali sistemi di accumulo
  4. addebita a richiedente oneri per connessione
  5. trasmette copia delle ricevute dei suddetti invii a richiedente
  6. invia dati di impianto a Regione

Se accertata necessità di lavori complessi per connessione, o lavori non limitati a semplice installazione del gruppo di misura, Gestore di rete informa richiedente, specificando motivo ed allegando preventivo per connessione (a tal fine applicate “tutte le tempistiche e modalità definite da Autorità in materia di connessioni”).   In seguito ad accettazione del preventivo. Gestore di rete provvede ad esecuzione delle attività. Per impianti di potenza complessiva superiore a 25 kWe, assoggettati a SCIA, Comune provvede  ad attivare un procedimento automatizzato.

Terminati i lavori di realizzazione di impianto, richiedente invia a Gestore di rete parte II del modello unico  prescelto pubblicato su GU 73/17, allegando:

  1. relazione tecnica di riconoscimento CAR
  2. scheda tecnica di unità di microgenerazione
  3. dichiarazione del costruttore di unità di microgenerazione, attestante: prestazioni energetiche; assenza di dissipazioni termiche; variazioni del carico; regolazioni di potenza elettrica; rampe di accensione e spegnimento di lunga durata; altre situazioni di funzionamento modulabile, che possono variare il rapporto energia elettrica/energia termica
  4. accettazione del regolamento di esercizio e del contratto per erogazione del servizio di scambio sul posto fornito da GSE, tramite Gestore di rete

Gestore di rete provvede a:

  • inviare copia del documento a Comune ed a GSE per richiesta del servizio di scambio sul posto (in caso di impianti di microgenerazione a gas o gpl, per qualifica di cogenerazione ad alto rendimento, con eventuale richiesta di accesso a “certificati bianchi”)
  • caricare su portale GAUDI’ avvenuta entrata in esercizio di impianto, validando dati definitivi
  • addebitare eventuale saldo del corrispettivo di connessione
  • trasmettere al richiedente copia di ricevute dei suddetti invii

Richiedente è obbligato a mettere a disposizione dei controllori informazioni e documenti richiesti, al fine di accertare veridicità delle dichiarazioni rese con modello unico

Gestori di rete entro 30 Settembre 2017 implementano applicativi informativi adeguandoli al DM 13/03/2017, anche per consentire interoperabilità con altri soggetti interessati.

GSE, Terna, Regioni, Comuni possono stipulare accordi con Gestori di rete per agevolare scambio di dati presenti nel modello unico.  A tal fine Regioni attivano siti web  interfaccia per presentare domanda di autorizzazione, chiedendo a Gestore di rete di ricevere copia delle comunicazioni inviate a Comune per inserire dati nel proprio data base.

Autorità vigila su attuazione del DM 16/03/2017 da parte Gestore di rete, accertando  in particolare  che:

  1. soggetti richiedenti impianti, per cui previsti lavori semplici per connessione, sono tenuti al pagamento di corrispettivo unico standard, comprensivo dei costi di connessione
  2. tale corrispettivo sia reso noto dal Gestore di rete al soggetto richiedente in fase di istruttoria
  3. corrispettivo venga addebitato dal Gestore di rete al richiedente al momento della comunicazione di esito positivo istruttoria (se superiore a 100 € richiedente può chiedere versamento in 2 rate, di cui la prima al momento di comunicazione avvio dei lavori e l’altra a conclusione dei lavori)
  4. importo del corrispettivo sono determinati ed aggiornati da AEEG, in modo da riflettere il costo medio nazionale di attività riferite a tali impianti

Gestore di rete fornisce a richiedente, tramite proprio sito, vademecum informativo su adempimenti a cui è tenuto durante la fase di esercizio di impianto, evidenziando il soggetto a cui potrà rivolgersi per le varie  evenienze intervenute nel corso della vita di impianto.

MISE, con DM 04/08/16, ha stabilito le condizioni per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione per energia da cogenerazione ad alto rendimento ottenuta da riconversione di impianti esistenti a generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, in unità di cogenerazione che alimentano siti industriali o artigianali.

Beneficiari sono esercenti di impianti per generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili in esercizio al 12/11/2014  che dimostrano a GSE tramite idonea documentazione di aver fornito negli anni  2013 e 2014 ad imprese industriali o artigianali energia elettrica o calore utile cogenerato (almeno pari a 30% di quello totale  prodotto utilizzando combustibili bioliquidi) o combinazione di questi.

Per beneficiare di maggiorazione:

  1. impianto riconvertito deve rispettare le condizioni previste dal DM 15/05/2011 per accesso al regime di sostegno della cogenerazione ad alto rendimento (requisito verificato ogni anno da GSE)
  2. esercente di impianto deve:
  • dimostrare a GSE, mediante idonea documentazione, di avere ceduto ogni anno energia elettrica e calore utile  cogenerato pari a 60% del totale prodotto da impianto ad imprese industriali ed artigiane ubicate nella medesima area di  impianto, o con cui sottoscritto accordo
  • precisare:  fonte di alimentazione impianto prima e dopo la riconversione;  caratteristiche di impianto prima e dopo  la riconversione;  elementi di cui al precedente punto necessari alla verifica di GSE
  • comunicare a GSE avvenuta entrata in esercizio di impianto riconvertito (entro  31/12/2019) con contestuale cessazione di operatività di impianti esistenti a bioliquidi

Elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto, su richiesta di interessato, al rilascio della garanzia di origine da parte di GSE, qualora elettricità annua prodotta da cogeneratore ad alto rendimento non sia inferiore a 50 MWh. Calcolo di elettricità da cogenerazione prodotta avviene sulla base del rapporto effettivo energia/calore adottando metodi riportati in Allegato II al D.Lgs. 20/07 pubblicato su G.U. 54/07 (Ad es.: 0,95 per turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore; 0,45 per turbina a vapore a contropressione o turbina a presa di vapore a condensazione; 0,55 per turbina a gas con recupero di calore; 0,75 per motore a combustione interna).

GSE s.p.a. rilascia garanzia dopo aver accertato attendibilità dati forniti dal richiedente e loro conformità a disposizioni legislative. Nella garanzia riportare: ubicazione impianto, tecnologia utilizzata, combustibile da cui prodotta elettricità, quantità di combustibile utilizzato ogni mese, corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, potere calorifero inferiore del combustibile da cui prodotta elettricità, uso del calore generato insieme ad elettricità, risparmio di energia primaria.

Garanzia di origine rilasciata in altri Stati membri valida in Italia, purché contenga tutti gli elementi di cui sopra e provenienti da Paesi che adottano misure per promuovere la cogenerazione ad alto rendimento e riconoscono validità di impianti nazionali (Principio della reciprocità).

Garanzia utilizzata da produttori ad attestazione che elettricità venduta proviene da cogenerazione ad alto rendimento. A tal fine obbligo di installare in tutti gli impianti di cogenerazione apparecchi di misurazione del calore utile, salvo impianti di potenza inferiore a 1 Mwe (Sufficiente autocertificazione della produzione di calore utile).

Esercenti impianti di cogenerazione comunicano ogni anno dati relativi alla propria produzione a G.S.E. s.p.a., che istituisce banca dati informatizzata su cogenerazione, anche

Certificati verdi rilasciati per energia prodotta da impianti cogenerazione abbinati a teleriscaldamento utilizzabili per coprire 20% obbligo di propria competenza di utilizzo energia da fonti rinnovabili, purché realizzato sistema continuo di monitoraggio delle emissioni inquinanti degli impianti.

Amministrazioni pubbliche che agevolano cogenerazione trasmettono a G.S.E. s.p.a. informazioni su impianti agevolati, modalità di sostegno, erogazione delle agevolazioni.

G.S.E. s.p.a. invia relazione a Ministero Ambiente, MISE, MI.P.A.A.F. un rapporto su:

  • “analisi del potenziale nazionale per realizzare cogenerazione ad alto rendimento, evidenziando apporto della piccola cogenerazione e della microgenerazione anche con riguardo al calore destinato alle serre” per scadenze 2020;
  • tipo di combustibile che è possibile utilizzare per cogenerazione (comprese fonti energetiche rinnovabili);
  • tipo di tecnologie di cogenerazione;
  • tipo di energia termica, elettrica, meccanica che cogenerazione ad alto rendimento potrebbe sostituire capacità esistente e costruzione di nuove capacità;
  • rapporto costo/efficacia in termini di risparmio di energia primaria;
  • potenziali di domanda di raffreddamento e riscaldamento che si presta ad applicazione della cogenerazione in ogni Regione con relativa disponibilità di combustibile ed altre fonti energetiche da usare nella cogenerazione;
  • ostacoli che impediscono programma nazionale di cogenerazione ad alto rendimento (v. Prezzi e costi dei combustibili, procedure amministrative, mancata internazionalizzazione dei prezzi e costi di energia).

Autorità per Energia Elettrica e Gas emana disciplina su scambio in loco di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 200 kW e definisce condizioni tecniche ed economiche per connessione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento a rete elettrica quali: fissati tempi e criteri per determinazione costi a carico produttore per iter istruttorio; criteri di ripartizione costi di connessione tra nuovo produttore e gestore di rete; criteri per impianti di rete realizzati solo dal produttore od eventualmente da gestore di rete; eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete esistenti per favorire connessione di nuovi impianti, definendo modalità di ripartizione dei costi tra produttori beneficiari; agevolazioni per accesso a rete di elettricità alla cogenerazione ad alto rendimento (tale provvedimento notificato a Commissione CE); fissate tariffe per unità di cogenerazione ad alto rendimento connesse a costi di trasmissione e distribuzione ed acquisto di energia elettrica.

Ministero Ambiente invia, ogni 4 anni a Commissione Europea una relazione, in cui evidenziare progressi compiuti per ammontare quota di cogenerazione ad alto rendimento, contenente:

  • analisi e valutazioni su effetti prodotti da garanzie di origine per garantire affidabilità del sistema
  • analisi del potenziale nazionale
  • procedure amministrative adottate per:
  1. favorire progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domanda ed evitare produzione di calore superiore al calore utile;
  2. ridurre ostacoli di ordine regolamentare all’aumento della cogenerazione;
  3. razionalizzare ed accelerare procedure amministrative;
  4. garantire norme oggettive, trasparenti, non discriminatorie che tengono conto delle varie tecnologie della cogenerazione;
  5. favorire coordinamento fra diverse amministrazioni per quanto concerne termini di ricezione e trattamento della domanda di autorizzazione;
  6. definire linee guida per procedura di autorizzazione e fattibilità procedura di programmazione rapida per produttori di cogenerazione;
  7. designare organo conciliazione nelle controversie tra amministratori in sede di rilascio di autorizzazioni ai richiedenti.

Entità aiuto:

Concesse agevolazioni per cogenerazione ad alto rendimento compresa cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, calcolate in base a: potenza elettrica di impianto; rendimento complessivo di impianto; calore utile; aspetti innovativi di impianto e modalità di uso del calore utile (Priorità a teleriscaldamento e trigenerazione); specificità impiego in agricoltura per riscaldamento serre destinate a produzione orticole e floricole; risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo; tipo di combustibile impiegato; emissioni di inquinanti e climalteranti; domanda di calore utile e risparmi di energia primaria (Risparmio di energie diverse da elettricità e gas naturale è equiparato al risparmio di gas naturale).

Procedura semplificata da parte Amministrazione competente per autorizzare rilascio alla costruzione ed esercizio di impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW (Unità di piccola cogenerazione e microcogenerazione), anche a livello di sicurezza antincendi.

DM 04/08/2016 ammette a beneficiare della maggiore valorizzazione di energia da cogenerazione ad alto rendimento gli interventi relativi a:

  1. impianti a bioliquidi cogenerativi, la cui conversione riguarda la sostituzione del bioliquido con altro combustibile di alimentazione
  2. impianti a bioliquidi non cogenerativi, la cui conversione riguarda sia la sostituzione del bioliquido con altro combustibile di alimentazione, sia la trasformazione di assetto in cogenerativo
  3. completo smantellamento di impianti esistenti a bioliquidi ed installazione di nuovo impianto cogenerativo alimentato con altro combustibile

Capacità di generazione di impianto riconvertito mai superiore alla capacità di generazione di impianto a bioliquidi prima della conversione.

Impianto riconvertito ha diritto, a partire da 1  Gennaio  anno successivo a sua entrata in esercizio a suddetti incentivi determinati considerando impianto  riconvertito come nuova unità di cogenerazione e moltiplicando incentivo individuato per i coefficienti riportati nella tabella pubblicata su GU 132/16 (dove P è la capacità di generazione di impianto dopo riconversione).

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