IMPORTAZIONE SELVAGGINA (Legge 157/92; D

IMPORTAZIONE SELVAGGINA (Legge 157/92; D.Lgs. 29/93; D.M. 14/9/93)      (caccia23)

Soggetti interessati:

Ditte interessate ad importazione fauna selvatica viva “purché appartenente alle specie autoctone al solo scopo di ripopolamento e miglioramento genetico”.

Iter procedurale:

Ditte inviano richiesta permessi di importazione fauna selvatica viva al MI.P.A.F., specificando caratteristiche impianto ed allegando certificazione sanitaria rilasciata da ASL.

MI.P.A.F. richiede parere ad Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), che valuta requisiti igienico-sanitari minimi per singola specie di selvatici da importare, ed in particolare:

–          locali di stabulazione dotati di idonea e sufficiente aerazione;

–          disponibilità idoneo sistema di raccolta deiezioni;

–          reparti di isolamento per eventuali partite in quarantena sanitaria;

–          attrezzature idonea di disinfezione e lavaggio impianti.

Nel caso di specie di uccelli che non vivono allo stato selvatico nel territorio CE, MI.P.A.F. consulta preventivamente Commissione Europea.  

MI.P.A.F. rilascia autorizzazione, riservandosi, tramite ASL, di eseguire adeguati controlli sanitari atti ad imporre eventuali forme di quarantena.

Qualunque mutamento di ragione sociale o legale rappresentante o nel caso di trasferimenti, ampliamenti, modifiche di qualsiasi tipo agli impianti occorre chiedere nuova autorizzazione.

Ditte autorizzate debbono inviare a MI.P.A.F., tramite ISPRA, richiesta (3 copie con originale in bollo) di “autorizzazione per importazione di selvaggina viva”, specificando: fornitore estero, quantità per specie animale, scopo dell’importazione ….

MI.P.A.F., su parere Istituto, rilascia autorizzazione valida 6 mesi (Possibile chiedere per ragioni motivate proroga di 30 giorni).

Per quanto concerne importazione lepri, necessaria ulteriore richiesta di autorizzazione inviata a Ministero Sanità, allegando ricevuta versamento diritti di visite veterinarie.

Ministero Sanità rilascia autorizzazione (valida 6 mesi), specificando: numero massimo capi importati per settimana, obbligo ispezioni veterinarie alla frontiera.

Se esiti analisi favorevoli, invio partita ad impianto destinazione. Se da visita riscontrati animali morti o con sintomi sospetti, invio di tali capi ad Istituto Zooprofilattico per accertamenti e partita ad impianti di quarantena fino ad esito analisi (Divieto lancio di lepri sul territorio).

Se riscontrato pericolo di contagio, ASL dispone sequestro partita e, sentito parere dell’interessato, può decidere:

–          abbattimento animali senza indennizzo pubblico;

–          isolamento animali in apposito impianto per almeno 3 settimane, dopo di che ulteriori analisi Istituto Zooprofilattico. In tale periodo nessuna altra partita immessa in impianto.

Animali giunti a destinazione sottoposti a controlli veterinari per 24 ore (Analisi su 5% animali per ricercare EBHS e brucellosi).

Lancio delle lepri sul territorio solo dopo che:

a)       tutte le analisi sanitarie sono favorevoli;

b)       assicurata necessaria vigilanza veterinaria delle ASL competenti;

c)       presi accorgimenti per lanciare lepri della stessa provenienza (Vietato mescolare soggetti);

d)       impegno ad inviare subito lepri morte ad Istituto Zooprofilattico per analisi e comunicazione a ASL;

e)       rispetto programmi di ripopolamento approvati da Provincia nell’ambito piano faunistico.

Importatore entro 1 mese da scadenza deve inviare a MI.P.A.F. comunicazione contenente quantitativi di selvaggina viva importata, pena sospensione rilascio di ulteriori autorizzazioni

Sanzioni:

Trasgressori norme importazioni selvaggina viva: revoca autorizzazione ad importazione + multa da 100 a 500 € per capo

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