APPOSTAMENTI DI CACCIA

APPOSTAMENTI DI CACCIA (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 31- 31bis – 32, 20/10, 7/12, 25/20; D.G.R. 5/8/20) (caccia25)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale P.F. Caccia e pesca acque interne (Servizio), Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)

Chiunque intende esercitare la caccia mediante:

  • appostamenti fissi, cioè appostamenti destinati all’esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria, costruiti in legno “o altro materiale (esclusa muratura) con preparazione del sito” comprese le tine, le zattere, le imbarcazioni ancorate nelle paludi, stagni, margini di specchi di acqua naturali od artificiali e quelle ubicate al largo di laghi, fiumi, purché: saldamente ancorate al fondale; destinate all’esercizio venatorio degli acquatici; raggiungibili con mezzi a trazione umana; “utilizzabili anche per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita”. Appostamenti di avifauna acquatica collocati su terraferma debbono prevedere una stabile occupazione del sito, con copertura permanente del suolo di acqua durante l’intero anno, salvo casi di forza maggiore;
  • appostamenti temporanei, cioè appostamenti utilizzabili per non più di 1 giornata di caccia che non comportano eccessive modificazioni del sito, in quanto costituiti da sosta dietro un riparo naturale (anche a distanza  inferiore a 200 m. da un appostamento fisso) o da un riparo realizzato solo con materiale artificiale ed occupato non prima di 12 ore da orario di caccia (entro tale periodo è vietato “segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo di allestimento dell’appostamento temporaneo”). Vietati appostamenti temporanei in aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristico venatorie;
  • appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio (definiti dall’art. 31 bis della LR 7/95, come modificata da LR 8/19) sono quelli esistenti da almeno 30 anni, anche se non utilizzati nelle ultime 5 stagioni venatorie (come accertato dal Servizio) collocati ad almeno 200 m. da altri appostamenti fissi (misurazione presa dal capanno principale)

Iter procedurale:

Giunta Regionale, con DGR 1234 del 5/8/2020, definito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio da appostamento fisso che prevede:

  • pianificazione del territorio regionale ai fini dell’esercizio venatorio da appostamento fisso tramite individuazione in ogni ATC delle Marche di una zona entro cui appostamenti fissi possono essere autorizzati:

1)       senza limiti di densità numerica;

2)       entro seguenti limiti: 183 per ATCPS1; 156 per ATCPS2; 37 per ATCAN1; 39 per ATCAN2; 59 per ATCMC1; 111 per ATCMC2; 41 per ATCFM; 102 per ATCAP. Nelle aree della Rete Natura 2000 può essere autorizzato un numero massimo di appostamenti fissi riportato nella tabella pubblica su BUR 83/20 (da tenere presente che nel raggio di 1.000 m. dai valichi montani di Bocca Tra baria, Fossato di Vico, Carosima non possono essere autorizzati nuovi appostamenti fissi, per cui sussistono solo quelli autorizzati in passato)

Individuazione di tali zone (rispettivamente con colore giallo e rosso) sono inviate (mediante shapfile) al Dirigente del Servizio, che può con decreto aggiornare numero massimo di appostamenti per ATC

  • modalità di presentazione al Servizio entro 30 Giugno (Per anno 2020 entro 10/8/2020), salvo domande per appostamenti per ungulati inviate entro 15 giorni successivi alla data di ammissione all’esercizio del prelievo nella Unità di Gestione UG o nella zona C per il cinghiale) della domanda di autorizzazione (usare modello predisposto dal Servizio e reperibile sul portale della Regione) da parte dei cacciatori interessati, in cui indicare tipologia dell’esercizio venatorio da appostamento fisso prescelta tra le seguenti:

1)       con uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili;

2)       senza richiami vivi o con uso di richiami non appartenenti alle specie di fauna selvatica;

3)       con possibilità di uso in caso di colombacci di un capanno principale e di capanni secondari o sussidiari, posti a distanza massima di 75 m. da quello principale (100 m. per uccelli acquatici in prossimità di laghi, stagni, prati allagati; 200 m. per appostamenti fissi vigenti alla data del 20/04/2012 come stabilito dalla L.R. 7/12come modificata dalla L.R. 27/12);

4)       con uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili e possibilità di uso di capanni sussidiari per acquatici;

5)       senza richiami vivi o con uso di richiami non appartenenti alla fauna selvatica e possibilità di uso di capanni sussidiari per acquatici;

6)       con possibilità di uso di 3 capanni sussidiari realizzati a distanza massima di 1.000 m. da appostamento principale (capanno principale o sussidiario, collocato su un albero o traliccio artificiale, avente dimensioni inferiori a 9 mq.) per caccia ad ungulati in forma selettiva. Vietato, a distanza inferiore a 200 m. da capanno principale o sussidiario segnalato con apposite tabelle dal titolare: realizzare un altro appostamento; esercitare, durante la stagione venatoria, caccia in forma vagante

Domanda corredata da:

1)       planimetria catastale (in scala 1:2.000) e cartografia (in scala 1:10.000) indicante ubicazione di appostamento fisso;

2)       consenso scritto (evidenziare termini temporali di concessione e possibilità per cacciatore di modificare e preparare terreno per installazione di appostamento fisso) da parte del proprietario/conduttore del terreno, lago o stagno privato

  • modalità di concessione dell’autorizzazione. Servizio esegue istruttoria delle domande presentate (eventualmente chiedendo integrazioni dei dati se incomplete o inviate su modulistica diversa da quella prescritta) e rilascia autorizzazioni, sia nei territori privi di limitazioni di densità di appostamenti, sia in quelli contingentati, con priorità a favore di:

1)       titolari di appostamenti fissi già autorizzati nella stagione venatoria (stagione) 1989/90 ed autorizzati anche nella stagione precedente ad anno di richiesta;

2)       “coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi”.

Eventuali autorizzazioni ancora disponibili saranno rilasciate con priorità nell’ordine a:

1)       soggetti con oltre 60 anni;

2)       portatori di handicap fisici;

3)       proprietari o conduttori di fondi su cui installati appostamenti fissi;

4)       familiari in linea diretta con titolari di appostamenti fissi deceduti o che hanno smesso attività;

5)       soggetti che hanno optato per forma di caccia da appostamento fisso o soggetti che “per sopravvenuto impedimento fisico non sono più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante”

In caso di invio di più domanda per lo stesso sito, priorità assegnata al soggetto più anziano

Precedenti criteri di priorità non si applicano in caso di rilascio di autorizzazioni per ungulati dove invece si prevede:

1)       nelle UG ungulati, rilascio delle autorizzazioni solo a richiedenti autorizzati ad operare il prelievo in queste;

2)       nelle zone C per prelievo di cinghiali, qualora presentate più domande per stesso sito rilascio delle autorizzazioni in base a seguenti priorità: soggetti autorizzati nella stagione precedente o soggetti a cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi; soggetti con maggiore età

Cacciatori, che perdono possibilità di inviare domanda “a causa dell’istituzione di aree poste in divieto di caccia”, hanno diritto prioritario assoluto ad essere autorizzati nell’ambito del territorio di          ATC o all’interno della stessa area di pianificazione degli appostamenti fissi in cui sono stati autorizzati in precedenza

Domande pervenute oltre i termini ammesse senza beneficiare di alcuna priorità, con conseguente rilascio delle autorizzazioni solo vi è ancora capienza al riguardo ed in base ad ordine cronologico di arrivo delle domande

Numero massimo di autorizzazioni per appostamenti fissi concedibili per cacciatore sono: 2 in caso di cacciatori che esercitano prelievo venatorio in base ad opzione “altre forme di caccia consentite”; 4 in caso di cacciatori che scelgono opzione B (cioè caccia da appostamento fisso)

Per anno 2020 DGR 1234 del 5/8/2020 consente di prorogare fino al termine della stagione 2020/21 le autorizzazioni rilasciate nella stagione 2019/20, senza necessità di presentare alcuna domanda, purché:

1)       non siano modificati i dati riportati nell’autorizzazione rilasciata per la stagione 2019/20;

2)       sia stata versata la tassa di concessione entro il 30/7/2020;

3)       sia stata inviata copia del versamento al Servizio entro 5/8/2020

Se cacciatore intende apportare modifiche all’autorizzazione rilasciata per stagione 2019/20, o non versato né inviato copia al Servizio della tassa di concessione nei termini fissati, occorre presentare domanda di autorizzazione per stagione 2020/21 secondo le modalità sopra riportate

Autorizzazione ha validità “dalla data di concessione” fino al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio regionale, o entro limiti temporali indicati dal proprietario/conduttore del fondo per la concessione del terreno su cui insiste appostamento fisso, salvo revoca. Entro periodo è vietato:

1)       variare più di 2 volte il sito dell’appostamento;

2)       inviare più di 2 richieste di variazione dell’opzione di caccia in via esclusiva al Servizio;

3)       far utilizzare appostamento fisso ad un soggetto diverso dal titolare dell’autorizzazione

  • modalità specifiche riguardanti rilascio di autorizzazioni in territori ricadenti in aree della Rete Natura 2000, per le quali occorre corredare la domanda con uno studio di incidenza, salvo caso che area sia già stata oggetto di parere positivo espresso a seguito di screening di valutazione di incidenza. Vietato nella realizzazione e manutenzione degli appostamenti fissi in aree della Rete Natura 2000 la rimozione di alberi morti e/o deperienti e qualunque azione di taglio e rimozione del sottobosco, “anche esternamente ad aree floristiche”, in modo da preservare specie floristiche protette e mantenere habitat potenziali per insetti xylofagi, piciformi, chirotteri
  • obbligo per Servizio di archiviare entro 31/12/2020 tutti gli appostamenti fissi autorizzati per stagione 2020/21 (evidenziare di ognuno dati dei richiedenti e coordinate geografiche). Archivio da aggiornare entro 31 Dicembre di ogni anno con le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno

Titolare autorizzazione appone specifiche tabelle (esenti da tasse) a distanze tali da risultare visibili l’una dall’altra, e provvede, previo accordo con proprietario/conduttore del fondo, a mantenere e migliorare habitat naturale a tutela flora e fauna per almeno 100 m. da appostamento fisso.

Se usati richiami vivi appartenenti a specie cacciabili, sia in appostamenti fissi che temporanei, occorre che questi:

a)appartengono solo a seguenti specie animali: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passera, passera mattugia, pavoncello, colombaccio. Vietato usare richiami vivi di  altre specie;

b)appartengono ad animali provenienti da allevamenti autorizzati dalla Regione e muniti di anello inamovibile di identificazione rilasciato da Regione, anche avvalendosi di Associazioni, Enti, Istituti ornitologici riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. Vietato uso uccelli catturati e feriti come richiami vivi, se non muniti di anello fornito da Regione”apposto sul tarso di ogni singolo esemplare”;

c)non superano 10 unità per ogni specie, comunque non oltre 40 globali per appostamenti fissi (10 complessivi per appostamenti temporanei). Se appostamento utilizzato contemporaneamente da più cacciatori, numero massimo è raddoppiato. Nel caso di caccia a storno, consentiti 10 richiami vivi per ogni cacciatore. Chiunque disponga di richiami vivi appartenenti a specie diverse da quelle consentite od in numero superiore ai suddetti limiti deve denunciarli a Regione “al fine di legittimarne detenzione e possesso”. Per prelievo da appostamento fisso o temporaneo, “numero di richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero”;

d)siano detenuti in gabbia di legno o plastica, aventi seguenti dimensioni:

Ø       allodola, passero, passera mattugia: 21 cm. lunghezza x 14 cm. larghezza x 18 cm. altezza

Ø       merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo stornello, storno: 29 cm. lunghezza x 21,5 cm. larghezza x 22 cm. altezza

Ø       pavoncella: 100 cm. lunghezza x 50 cm. larghezza x 40 cm. altezza. Gabbie provviste di fondo rigido  a maglie fitte, con parte superiore in panno, molti fori laterali, contenenti meno di 10 animali

Ø       colombaccio: 100 cm. lunghezza x 50 cm. larghezza x 40 cm. altezza. Gabbie preferibilmente in corda mantenute in semioscurità, a cui applicati “cappuccetti di alluminio agli occhi”

Sostituzione di un animale vivo da richiamo può avvenire solo a seguito di fuga accidentale o previa consegna a Regione del richiamo vivo o morto, munito di anello.

Negli appostamenti fissi o temporanei è vietato uso di specchi o altri materiali abbaglianti e gli spostamenti consentiti solo “con fucile smontato o chiuso in apposita custodia”.

Sanzioni:

Chiunque avendo fatta altra scelta esercita caccia in appostamento fisso: multa da 200 a 1.200 €

Chiunque esercita caccia da appostamento fisso senza autorizzazione, o esercita la caccia con richiami fuori degli appostamenti autorizzati: multa da 100 a 600 € + confisca dei richiami.

Chiunque usa richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici: multa da 100 a 600 €.

Chiunque effettua posta a beccaccia e caccia da appostamento fisso, sotto qualsiasi forma, a beccaccino: multa da 100 a 600 €.

Chiunque usa come richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per ali o richiami acustici di tipo meccanico, elettromagnetico, elettromeccanico (Esclusa civetta), con o senza amplificazione del suono (salvo autorizzazione per appostamento fisso con richiamo vivo che nel caso di colombacci vale per periodo 1 Ottobre – 15 Novembre): multa da 150 a 600 €.

Chiunque esercita caccia con richiami non autorizzati: multa da 150 a 900 €. In caso di recidiva: multa da 250 a 1.500 € + sospensione per 1 anno della licenza di porto fucile da caccia.

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