STUDI SCIENTIFICI FAUNA (Legge 157/92; D

STUDI SCIENTIFICI FAUNA (Legge 157/92, 96/13; D.P.C.M. 27/9/97; L.R. 7/95 art. 11-22-26) (caccia22)

Soggetti interessati:

Regione, Istituti Scientifici, Università, Istituto Superiore per Protezione Ricerca Ambientale (ISPRA), musei

Iter procedurale:

Legge 96/13 invita Governo nell’esercizio della delega in materia di protezione animali usati a fini scientifici (Direttiva UE 2010/63) a:

1)       orientare ricerca ad impiego metodi alternativi;

2)       vietare utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione, salvo che non si tratti di ricerche finalizzate a salute di uomo e specie coinvolte previa autorizzazione Ministero Salute, sentito Consiglio Superiore Sanità;

3)       considerare necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni animali già utilizzato in altre procedure (Livello di dolore sempre classificato come “lieve” o “non risveglio” e massimo “moderato”);

4)       vietare esperimenti e procedure che non prevedono anestesia o analgesia se queste comportano dolore per animale, salvo casi di sperimentazione di anestetici od analgesici;

5)       stabilire che generazioni di ceppi di animali genericamente modificati deve tener conto valutazione del rapporto tra danno e beneficio, effettiva necessità di manipolazione e possibile impatto che potrebbe avere sul benessere di animali, valutando potenziali rischi per salute umana ed animale ed ambiente;

6)       vietare uso di animali per esperimenti bellici, per xenotrapianti, per ricerche su sostanze di abuso, in ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche, salvo formazione universitaria in medicina veterinaria;

7)       vietare allevamento di cani, gatti e primati non umani a fini di sperimentazione;

8)       definire quadro sanzionatorio “effettivo, proporzionato, dissuasivo”;

9)       sviluppare approcci alternativi idonei a fornire stesso livello o superiore di informazioni rispetto a quello sostenuto con uso di animali, ma senza uso di animali o con uso minore di questi o usando procedure meno dolorose nel limite delle risorse finanziarie vigenti;

10)    destinare quota annuale dei Fondo nazionali ed europei per ricerca a:

·         “sviluppo e convalida di metodi sostitutivi compatibilmente con impegni assunti”;

·         corsi periodici di formazione ed aggiornamento per operatori di stabilimenti autorizzati;

·         adozione misure opportune per incoraggiare ricerca nel settore con obbligo per Autorità competente di comunicare tramite banca dati, recepimento metodi alternativi e sostitutivi; 

11)    rispettare obblighi derivanti da legislazioni o farmacopee nazionali, europee, internazionali     

Giunta Regionale, sentito parere di Comunità Montane, ISPRA, Associazioni venatorie riconosciute, Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, istituisce:

1)       2 zone di ricerca e sperimentazione faunistica per Provincia (Dimensione 1.500 – 2.000 ha.) al fine di:

·         favorire studi su biologia della fauna selvatica;

·         miglioramento tecniche di ambientamento ed incremento fauna selvatica, in particolare autoctona;

·         favorire diffusione tecniche agricole idonee per salvaguardia fauna e per il ripristino degli habitat

Provvedimento di istituzione indica perimetro, estensione del territorio, durata, modalità di collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi, norme tutela della selvaggina e delle attività agricole

2)       apposita Commissione per gestione tecnico amministrativa della zona ricerca, composto da Dirigente Servizio Regionale Caccia, 3 rappresentanti Organizzazioni professionali agricole, 5 rappresentanti Associazioni venatorie, 1 rappresentante Ente nazionale cinofilia, 1 rappresentante Università, Direttore ISPRA e qualora zona ricerca insiste in territorio montano anche 1 rappresentante di Comunità Montana 

Regione entro 31 Gennaio delimita zone di ricerca e notifica provvedimento ai proprietari o conduttori di fondi (Oltre ad affissione nei Comuni) che hanno 60 giorni di tempo per inviare eventuali osservazioni. Se opposizione interessa oltre 40% superficie, zona non può essere istituita, salvo parere diverso della Regione.

Regione provvede a:

a)       delimitare zone di ricerca con apposita tabellazione;

b)       stipulare, in collaborazione con Associazioni venatorie riconosciute ed Organizzazioni agricole, specifiche convenzioni con proprietari o conduttori dei fondi in cui stabilire rimborso spese, comprese quelle di vigilanza ed eventuali indennizzi per obblighi derivanti da attività di ricerca.

Durante intero periodo di ricerca zone sottoposte agli stessi vincoli vigenti per zone di ripopolamento e cattura (v. scheda “caccia05”)

Al termine periodo di ricerca, zone ritornano alla caccia.

Dirigente Servizio Regionale Caccia e Pesca può autorizzare:

a)       acquisito parere di ISPRA, Istituti scientifici, Università, Consiglio Nazionale delle Ricerche, musei di storia naturale “esclusivamente a scopo di studio e ricerca scientifica, cattura ed utilizzo esemplari di mammiferi ed uccelli, nonché a prelevare uova, nidi e piccoli nati”, indicando:

  • giustificazione della deroga;
  • specie e quantità oggetto della deroga;
  • esame delle diverse soluzioni alternative;
  • organi e tipi di controlli adottati per verificare metodi di cattura e detenzione;
  • tempi e luoghi di esercizio della deroga, nonché termine finale della deroga;
  • guardie venatorie incaricate di attuare piani di intervento, con eventuale collaborazione di proprietari e conduttori dei fondi, guardie forestali, guardie comunali.

Risultati degli studi comunicati a Regione;

b)       sentito ISPRA, quanti hanno partecipato ad apposito corso organizzato da ISPRA, superando esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per inanellamento di uccelli a scopo scientifico;

c)       ATC, acquisito parere di ISPRA, richiedenti a gestire impianti di cattura per inanellamento e gratuita cessione a fini di richiamo di allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio. Esemplari catturati di altre specie immediatamente liberati dopo inanellamento. ATC gestisce impianto con personale ritenuto idoneo da ISPRA secondo modalità stabilite da Giunta Regionale;

d)       istituzione a fini di “soccorso, detenzione, terapia e successiva liberazione di fauna selvatica”, di centro di recupero attrezzato con ambulatorio sotto responsabilità di veterinari esperti in fauna selvatica avicola e mammiferi selvatici;

Chiunque cattura, abbatte o trova animali inanellati deve darne subito notizia ad ISPRA o a Comune in cui avvenuto fatto, che provvede ad informare ISPRA

Vendita di uccelli di richiamo provenienti da altre Regioni o dall’estero è vietata se non dimostrata che provenienza è lecita.

Prima di essere liberata, selvaggina sottoposta a cure di chi effettua il ripopolamento a controlli veterinari per accertare assenza di malattie contagiose, o non portatori di germi patogeni.

Chiunque trova selvaggina morta o in stato fisico anormale deve consegnarla ad Ufficio caccia della Provincia per necessari accertamenti, che può avvalersi di sezioni locali di Istituti Zooprofilattici od Università.

Istituzioni locali, Università, Enti pubblici, Istituti, Associazioni ed Organizzazioni private “validamente costituiti, aventi struttura riconosciuta, operanti da almeno 3 anni nelle Marche e/o presenti a livello nazionale” inviano entro 31 Gennaio a Servizio Regionale Attività faunistico venatorio, Ancona  via Tiziano 44, richiesta di sostegno per iniziative a supporto delle tradizioni faunistico venatorie regionale.

Dirigente Servizio, avvalendosi di apposita Commissione valuta “evidente prestigio e particolare interesse culturale, storico, scientifico, naturalistico delle iniziative”, assegnando priorità a quelle che beneficiano di patrocinio regionale.    

Entità aiuto:

Contributo su spese sostenute per realizzare iniziative, comunque non oltre 2.000 €/iniziativa  

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