IMPORTAZIONE ORTOFRUTTA

IMPORTAZIONE ORTOFRUTTA (Reg. 1308/13, 891/17, 892/17, 2140/21)  (ortofr26)

Soggetti interessati:

Chiunque intende importare seguenti prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati scortati da dichiarazione di immissione in libera pratica: pomodori, cetrioli, zucchine (Periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre); cetrioli destinati alla trasformazione (Periodo 1 Maggio – 31 Ottobre); carciofi (Periodo 1 Novembre – 30 Giugno); arance dolci (Periodo 1 Dicembre – 31 Maggio); clementine, mandarini, tangerini, satsuma (Periodo 1 Novembre – 28 Febbraio); limoni (Periodo 1 Giugno – 31 Maggio); uva da tavola (Periodo 21 Luglio – 20 Novembre); mele (Periodo 1 Luglio – 30 Giugno); pere (Periodo 1 Luglio – 30 Aprile); albicocche (Periodo 1 Giugno – 31 Luglio); ciliegie (Periodo 21 Maggio – 10 Agosto); ciliegie acide (Periodo 21 Maggio – 10 Agosto); pesche, pesche noci e prugne (Periodo 11 Giugno – 30 Settembre).

Iter procedurale:

Stati membri comunicano a Commissione:

  • Entro ore 13 del giorno feriale successivo a quello di mercato prezzi rappresentativi medi dei prodotti importati dai Paesi Terzi e venduti sui mercati di importazione di Stati membri con relativi quantitativi totali importati. Prezzi rilevati per ogni prodotto per insieme delle varietà dei calibri disponibili nella fase importatore/grossista (se non disponibili nella fase grossista/dettagliante)
  • Mercati rappresentativi, che per Italia comprendono Milano

Prezzi ridotti di:

  1. Margine di commercializzazione del 15% per Milano (8% per altri mercati rappresentativi); spese di trasporto ed assicurazione nel territorio doganale UE (Stati membri possono fissare importi forfetari al riguardo comunicati a Commissione)
  2. Importo pari a 9% relativo a margine commerciale di grossista nella fase grossista/dettagliante; importo pari a 0,7245 €/100 kg.. per spese di movimentazione, tasse, oneri di mercato

Per prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche, si considerano rappresentativi prezzi dei prodotti di:

  1. Categoria I se oltre 50% dei quantitativi commercializzati appartengono a questa categoria;
  2. Categoria I e II se quantitativi di tali categorie rappresentano oltre 50% dei quantitativi commercializzati;
  3. Categoria II se non disponibili prodotti di categoria I, salvo se applicato coefficiente di adeguamento in quanto tali prodotti a causa di loro caratteristiche qualitative non commercializzabili in categoria I (coefficiente applicato previa detrazione di importi di cui sopra)

Per prodotti non soggetti a norme di commercializzazione specifiche, sono considerati rappresentativi prezzi dei prodotti conformi a norme generali di commercializzazione

Se valore in dogana dei suddetti prodotti è determinato in base al valore di transazione ed è superiore di oltre 8% di importo valutato da Commissione come valore forfetario ad importazione al momento di presentazione dichiarazione di immissione in libera pratica, importatore deve costituire garanzia. A tal fine importo del dazio ad importazione di tali prodotti corrisponde ad importo del dazio dovuto se prodotto classificato in base al valore forfetario ad importazione. Disposizioni non applicate se valore forfetario ad importazione superiore a prezzi di entrata o se dichiarante chiede contabilizzazione immediata di importo dei dazi cui possono essere soggette le merci, invece di costituire la garanzia

Se valore in dogana dei prodotti in oggetto calcolato in conformità a Reg. 952/13, dazio è dedotto, con importatore che costituisce garanzia di importo pari al valore del dazio che avrebbe pagato se classificazione dei prodotti eseguita in base a valore forfetario applicabile ad importazione. Valore in dogana delle merci importate in conto consegna determinato in conformità a Reg. 952/13 e valore forfetario ad importazione applicato durante periodi in vigore

Importatore dispone di 1 mese da vendita prodotti da attuarsi entro 4 mesi da data di accettazione dichiarazione di immissione in libera pratica (prorogabile da Autorità competente per non oltre 3 mesi su richiesta motivata di importatore) per fornire prova che partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare veridicità dei prezzi o per determinare valore in dogana. Garanzia svincolata se presentate ad Autorità doganali prove adeguate attestanti smercio dei prodotti in questione (cioè fatture, documenti necessari per svolgimento controlli doganali relativi a vendita prodotti della partita in questione, quali documenti di trasporto, assicurazione, movimentazione, magazzinaggio; se norme di commercializzazione prevedono che varietà di prodotto o tipo di ortofrutticoli siano indicati in imballaggio, queste indicazioni riportate anche su documenti di trasporto, fatture, buoni di consegna). In caso di inosservanza dei suddetti termini, o in mancanza delle prove di smercio, garanzia incamerata a titolo di pagamento dei dazi ad importazione.

Stato membro comunica designazione e dati di contatto di Autorità di riferimento (nonché ogni modifica di tali dati) a Commissione (Elenco delle Autorità designate, compresi rispettivi nomi ed indirizzi, resi noti a Stati membri e pubblico tramite mezzi di informazione di Commissione stessa, incluso sito internet) che ha il compito di comunicare:

  • prezzi alla produzione di ortofrutticoli sul mercato interno;
  • prezzi e quantitativi dei prodotti importati da Paesi Terzi  e commercializzati su mercati di importazione rappresentativi;
  • volumi dei prodotti importati immessi in libera pratica

Se non effettuata la comunicazione o se questa risulta inesatta, Commissione può sospendere, in tutto od in parte, pagamenti mensili relativi al settore ortofrutticolo fino a quando comunicazione non attuata correttamente

Commissione fissa per ogni giorno feriale e secondo origine un valore forfetario ad importazione per ogni prodotto e periodo pari a media ponderata dei prezzi rappresentativi rilevati da Stati membri, ridotti di importo forfetario pari a 5 €/100 kg. e dei dazi doganali ad valorem. Se per tali prodotti e periodi già fissato un valore forfetario ad importazione non si applica prezzo unitario, ma il valore forfetario ad importazione di cui sopra. Durante periodo di riferimento, valori forfetari ad importazione restano in vigore fino a loro modifica. Tuttavia questi non applicati se per 2 settimane consecutive non comunicato a Commissione alcun prezzo medio rappresentativo.  Se non esiste alcun valore forfetario ad importazione per determinato prodotto, valore forfetario ad importazione applicabile a questo è pari ad ultima media di valori forfetari ad importazione. In deroga se impossibile calcolarlo a partire da 1° giorno del periodo di riferimento non applicato alcun valore forfetario ad importazione. Tasso di cambio applicabile al valore forfetario è quello più recente pubblicato da BCE (Banca Centrale Europea). Valori forfetari ad importazione espressi sempre in EURO e pubblicati da Commissione

Dazio addizionale ad importazione applicato da Commissione UE ai prodotti e periodi in oggetto se quantitativi di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi indicati comunicati da Stati membri supera volume limite di questi. Dazio addizionale applicato su quantità immesse in libera pratica purché:

  1. valore in dogana di tali prodotti comporta applicazione dazi specifici ad importazione più elevati applicabili alle importazioni di origine in questione
  2. importazione effettuata durante periodo di applicazione di dazio addizionale ad importazione

Autorità doganali possono considerare che merci sono fuoriuscite da Paese di origine prima di applicazione di dazio addizionale ad importazione qualora esibita:

  1. polizza di carico in caso di trasporto marittimo attestante che carico effettuato prima di tale data;
  2. lettera di vettura in caso di trasporto ferroviario, accertata da servizi ferroviari di Paese di origine prima di tale data;
  3. contratto di trasporto internazionale di merci su strada rilasciato nel Paese di origine prima di tale data se rispettate condizioni stabilite da accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito in UE;
  4. lettera di vettore aereo da cui risulta che compagnia aerea accertato merce prima di tal data

Sanzione:

Se da accertamenti di Autorità competente di Stato membro emerge non rispetto dei tempi e prescrizioni in materia di fornitura prove di vendita prodotti immessi in libera pratica: riscossione dazi maggiorati di interessi maturati da data di immissione merce in libera pratica fino a quella di riscossione (Tasso interesse applicato è quello legale di Stato membro per recupero importi)

Entità aiuto:

Dazio addizionale all’importazione è pari a 1/3 del dazio doganale indicato nella tariffa doganale comune per quel determinato prodotto. Sono esenti dal dazio addizionale:

  1. merci importate nell’ambito di un contingente tariffario;
  2. merci che hanno lasciato il Paese di origine, scortate dal luogo di carico fino a luogo di scarico in Stato membro di un documento di trasporto valido, rilasciato prima il dazio addizionale (interessati sono tenuti a fornire prove al riguardo all’Autorità doganale)

Reg. 892/17, come modificato da Reg. 1146/18, stabilisce applicazione di un dazio addizionale ad importazione se quantitativi di prodotti immessi in libera pratica di cui ad Allegato VII in un determinato periodo supera il volume limite fissato per tale prodotto, salvo caso che tale importazioni non perturbano il mercato UE od “effetti di dazio addizionale sproporzionati rispetto ad obiettivo perseguito”.  Fissati  con Reg. 2140/21 dazi addizionali validi per:

  • POMODORI: dal 1 Giugno – al 30 Settembre 2022 limite massimo di 165.053 t.; dal 1 Ottobre 2022 al 31 Maggio 2023 limite massimo di 764.097 t.
  • CETRIOLI: dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2022 limite massimo di 111.323 t.; dal 1 Novembre 2022 al 30 Aprile 2023 limite massimo di 62.867 t.
  • CARCIOFI: dal 1 Novembre 2022 al 30 Giugno 2023 limite massimo di 10.744 t.
  • ZUCCHINE: dal 1 Gennaio al  31 Dicembre 2022 limite massimo di 157.892 t.
  • ARANCE: dal 1 Dicembre 2022 al 31 Maggio 2023 limite massimo di 313.919 t.
  • CLEMENTINE: dal 1 Novembre 2022 al 28 Febbraio 2023 limite massimo di 169.975 t.
  • MANDARINI (compresi tangerini, satsuma, wilkings): dal 1 Novembre 2022 al 28 Febbraio 2023 limite massimo di 252.244 t.
  • LIMONI: dal 1 Gennaio al 31 Maggio 2022 limite massimo di 57.013 t.; dal 1 Giugno al 31 Dicembre 2022 limite massimo di 410.794 t.
  • UVA DA TAVOLA: dal 16 Luglio al 16 Novembre 2022 limite massimo di 81.062 t.
  • MELE: dal 1 Gennaio al 31 Agosto 2022 limite massimo di 321.996 t.; dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2022 limite massimo di 46.813 t.
  • PERE: dal 1 Gennaio al 30 Aprile 2022 limite massimo di 117.126 t.; dal 1 Luglio al  31 Dicembre 2022 limite massimo di 117.810 t.
  • ALBICOCCHE: dal 1 Giugno al 31 Luglio 2022 limite massimo di 9.631 t.
  • CILIEGIE (diverse dalle ciliegie acide): dal 16 Maggio al 15 Agosto 2022 limite massimo di 37.031 t.
  • PESCHE comprese PESCHE NOCI: dal 16 Giugno al 30 Settembre 2022 limite massimo di 10.709 t.
  • PRUGNE: dal 16 Giugno al 30 Settembre 2022 limite massimo di 35.195 t.

 

 

 

Posted in: