(ortofr27)
Esportatori di uve secche, ciliege temporaneamente conservate, pomodori preparati o conservati, frutta candita, frutta a guscio preparata, succo di arancia
CE fissa tassi delle restituzioni alle esportazioni e quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione. In tali quantitativi non rientrano “titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare”. Tassi e quantitativi eventualmente riesaminati “in funzione andamento produzione CE e prospettive di esportazione”.
– costituzione cauzione di importo pari a 20 EUR/t. netta;
Domanda presentata da interessato in un dato periodo non può riguardare “quantità superiore a quella prevista per tale prodotto nel relativo periodo di attribuzione”. Nel caso di incremento quantità riferimento, domande per periodo successivo riguardano “quantità inferiore alla differenza tra quantità stabilite prima dell’aumento e quelle risultanti dall’aumento”. Domande non rispondenti a tali limiti respinte.
In caso di coefficiente riduzione, interessato, entro 10 giorni da pubblicazione di tale coefficiente, può ritirare domanda. Cauzione svincolata per domande ritirate o respinte.
Interessato chiede modifica codice prodotto esportato “se tasso di restituzione applicabile è identico”.
Stato comunica ogni settimana a CE per categoria di prodotto, distinguendo tra prodotti destinati o meno ad aiuti alimentari: quantitativi totali richiesti, quantitativi per cui domande ritirate, quantitativi inutilizzati, quantitativi inutilizzati nell’ambito tolleranza
Per periodo 1 Novembre 1996 – 28 Febbraio 1997- ciliege temporaneamente conservate: 95 ECU/t. per massimo di 3.120 t.
– pomodori pelati: 70,4 ECU/t. per massimo di 44.618 t.
– succhi di arancia: da 9,8 ECU/t. a 49,3 ECU/t. in relazione a tenore zuccheri contenuti per
Quantitativi esportati in eccesso nell’ambito della tolleranza (5%) non oggetto di pagamento alla restituzione.