IMPORTAZIONE CARNI POLLAME

IMPORTAZIONE CARNI POLLAME (Reg. 533/07, 536/07, 616/07, 1385/07, 933/09, 2067/21)  (avicun12)

Soggetti interessati:

Commissione UE; Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF)

Persone fisica o giuridica iscritta in registro IVA in grado di dimostrare attività di trasformazione mediante documento commerciale o che ha importato/esportato in ciascuno dei 2 anni precedenti almeno 50 t. di carni di pollame e tacchino (Società sorta da fusione di importatori “può basare la propria domanda su tali quantitativi di riferimento)

Iter procedurale:

Commissione UE fissa annualmente (1 Gennaio – 31 Dicembre) Paesi e quantitativi da cui è possibile importare carni di pollame in esenzione o a dazio doganale agevolato.

Con Reg. 933/09 aperto contingente agevolato (ripartito in: 25% da 1 Luglio a 30 Settembre; 25% da 1 Ottobre a 31 Dicembre; 25% da 1 Gennaio a 31 Marzo; 25% da 1 Aprile a 30 Giugno) per importazione di prodotti del settore del pollame da Turchia, la cui immissione in libera circolazione sul territorio UE è subordinata alla presentazione di una prova di origine della merce

Con Reg. 616/07 aperto contingente agevolato (ripartito in: 30% da 1 Luglio a 30 Settembre; 30% da 1 Ottobre a 31 Dicembre; 20% da 1 Gennaio a 31 Marzo; 20% da 1 Aprile a 30 Giugno) per importazione di carni di pollame salate o in salamoia, preparazioni di carni di pollo e tacchino da Brasile, Thainlandia, altri Paesi terzi.

Soggetti interessati presentano domanda di titolo a MIPAAF entro 7 Dicembre, 7 Marzo, 7 Giugno, 7 Settembre, specificando:

  • codice di prodotto oggetto di importazione agevolata;
  • quantità richiesta: almeno 100 t. e non più del 10% del quantitativo disponibile per periodo trimestrale. Nel caso di importazione di carne di pollo salata o in salamoia da Brasile (non oltre 5% del quantitativo disponibile da Thailandia almeno 10 t. e non oltre 10% da altri Paesi); almeno 100 t. e non oltre 10% del quantitativo disponibile per trimestre nel caso di importazione di preparazioni di carni di pollame diverse da tacchino da Brasile e Thailandia (Almeno 10 t. e non oltre 10% dei quantitativo disponibile da altri Paesi); almeno 100 t. e non oltre 10% del quantitativo disponibile trimestrale per importazione preparazione di carne di tacchino da Brasile (Almeno 10 t. e non oltre 10% per importazione da altri Paesi);
  • Paese di origine del prodotto da importare;
  • dicitura “Reg. CE 1835/07” (o in caso di importazione da USA “Reg. CE 536/07”, o in caso di importazione di carne di pollo salata o preparazioni di carni di pollo o tacchino “Reg. CE 616/07” nella casella 20 e “riduzione del dazio TDC come prevede CE 616/07” nella casella 24)

Alla domanda allegare:

  1. cauzione fissata in base a Reg. 2067/21 pari a 44 €/100 kg. per pezzi disossati congelati di galli o galline, con prezzi rappresentativi di 172 €/100 kg. se provenienti da Brasile
  2. prova di aver importato od esportato durante ciascuno dei 2 precedenti periodi almeno 50 t. di carne di pollame e tacchino (250 t. in caso di importazione di preparazioni di carne di pollo da Thailandia). Non necessaria se nella 1° domanda di titolo, si allega prova di avere trasformato, in ciascuno dei 2 periodi precedenti, almeno 1.000 t. di pollame in preparazioni di pollame o in preparazioni omogeneizzate contenenti solo carne di pollame
  3. contratto di fornitura, in cui specificare che prodotto a base di carne di pollame è disponibile per consegna nella UE “nel corso del periodo contingentale, in provenienza o almeno di origine e nel quantitativo richiesto”
  4. per importazione da USA: certificato di origine rilasciato da competenti Autorità USA attestante origine dei prodotti; documentazione di aver trasformato in ciascuno dei 2 periodi precedenti almeno 1.000 t. di pollame in preparazioni di pollame

Ammesse più domande di titoli per prodotti dello stesso codice, purché originari di Paesi diversi (Esclusi Brasile e Thailandia), fermo restando che ai fini del massimale sono considerate come unica domanda.

Entro 14 Dicembre, 14 marzo, 14 Giugno, 14 Settembre, MIPAAF comunica a Commissione UE quantitativi totali richiesti ripartiti per gruppo, origine e quantitativi di titoli inutilizzati o parzialmente utilizzati. Se domande presentate inferiori a quantitativo disponibile residuo va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per trimestre successivo, mentre se richieste superano quantitativi disponibili, Commissione UE stabilisce coefficiente di riduzione.

Titoli rilasciati entro 23–30 Dicembre, 23-30 Marzo, 23-30 Giugno, 23-30 Settembre, specificando:

  • Paese di importazione carne di pollame (Obbligo di importare da tale Paese);
  • codice del prodotto o dei prodotti;
  • quantitativo ammesso ad importazione agevolata (Importazione mai superiore ai quantitativi indicati);
  • dicitura “Reg. CE 1835/07” o “Reg. CE 536/07” o “Reg. CE 616/07” o “deduzione del dazio della tariffa doganale comune a norme del Reg. CE 536/07
  • in caso di importazione di carni di pollo salate e preparazioni di carni di pollo e tacchino “riduzione del dazio TDC come prevede CE 616/07” (casella 24) o nel caso di carne di pollo e preparazioni di carni di pollo da Paesi diversi da Brasile e Thailandia “da non utilizzare per prodotti originari dal Brasile e dalla Thailandia in applicazione del Reg. CE 616/07“, o nel caso di tacchino “da non utilizzare per prodotti originari in applicazione del Reg. CE 616/07“.

Immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di:

  • certificato di origine rilasciato da competenti Autorità in caso di importazione da USA;
  • prova di origine della merce in caso di importazioni da Turchia

Titoli, validi in tutta la UE a decorrere dal 1° giorno del sottoperiodo fino a 30 Giugno, sono trasferibili a terzi, solo se questi soddisfano condizioni di ammissibilità previste da regolamento comunitario (Per preparazioni di carne di pollo e tacchino da Thailandia titoli validi 15 giorni e non trasferibili a terzi)

MIPAAF notifica a Commissione UE:

  • entro 10 Gennaio, 10 Aprile, 10 Luglio, 10 Ottobre quantità di prodotti per cui rilasciati titoli
  • entro 30 Aprile quantitativi immessi in libera pratica nel periodo contingentato precedente ripartiti per gruppo di prodotti e Paese di origine
  • entro 30 Aprile quantitativi oggetto di titolo di importazione inutilizzati o parzialmente inutilizzati nel periodo annuale (corrispondenti a “differenza tra quantitativi registrati a tergo dei titoli di importazione e quantitativi per cui rilasciati”)

Commissione UE fissato in Allegato al Reg. 533/07 pubblicato su GUCE 125/07 contingenti disponibili per importazione di pollame, suddivisi in parti uguali (25%) nei trimestri: 1 Luglio – 30 Settembre, 1 Ottobre – 31 Dicembre, 1 Gennaio – 31 Marzo, 1 Aprile – 30 Giugno.

Interessati presentano entro 7 Giugno, 7 Settembre, 7 Dicembre, 7 Marzo a MIPAAF domande di titolo di importazione, specificando:

  • codice prodotto. Ammessi più prodotti originari di un solo Paese
  • quantitativo richiesto (superiore a 10 t. ma inferiore a 10% quantitativo disponibile per gruppo di prodotti richiesto e per periodo di riferimento)
  • Paese di origine
  • dicitura “Reg. 533/07” e “Riduzione del dazio TDC a norma del Reg. 533/07“.

Allegare:

  • prova inerente contratto di acquisto, contratto di assicurazione, fattura, certificato di origine, contratto di trasporto, polizza di carico per trasporto marittimo
  • cauzione
  • prova di aver importato o esportato almeno 50 t. di pollame nei 2 anni precedenti.

Ammessa presentazione di più domande per stesso gruppo, purché prodotti originari di Paesi diversi e considerate come unica domanda ai fini del contingente.

MIPAAF, entro 5° giorno lavorativo successivo a scadenza, trasmette a Commissione Europea  quantità richiesta per ciascun prodotto. Se quantitativi richiesti inferiori a contingenti disponibili, Commissione UE decide che quantitativi residui vanno ad aggiungersi a contingente trimestre successivo.

MIPAAF rilascia titolo importazione, entro 7-11 giorni lavorativi successivi a notifica Commissione UE, specificando: Paese origine; quantitativo assegnato; dicitura “Riduzione del dazio TDC a norma del Reg. 533/07“.

Titolo valido 150 giorni da data rilascio, trasferibile a terzi solo se questi soddisfano condizioni di ammissibilità previste dal Reg. 533/07.

Importatore dispone di 1 mese dalla vendita dei prodotti (da attuarsi entro 4 mesi, prorogabili di 3 mesi, dalla dichiarazione di immissione in libera pratica) per fornire prova che partita smerciata a prezzi indicati. Se non fornita prova nei termini indicati, cauzione incamerata “a titolo di pagamento dei dazi addizionali”, altrimenti cauzione viene svincolata.

Se a seguito verifica, accertato non rispetto delle disposizioni, Autorità riscuote dazi addizionali, applicando tasso di interesse legale a partire da data di immissione merce in libera pratica fino a data di riscossione.

MIPAAF comunica a Commissione UE:

  • entro 31 Ottobre, 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio quantità globale per cui rilasciati titoli
  • entro 31 Gennaio, 30 Aprile, 30 Luglio, 31 Ottobre quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ripartiti per numero di ordine nel trimestre precedente
  • entro 30 Giugno ed entro 31 Ottobre quantitativi oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati

Entità aiuto:

Reg. 533/07 stabilisce importazione a dazio agevolato di:

  • prodotti P1 (Carcasse di pollo fresche, refrigerate, congelate): dazio da 131 a 162 €/t. nel limite di 6.249 t.
  • prodotti P2 (pezzi di pollo freschi, refrigerati, congelati): dazio da 93 a 512 €/t. nel limite di 8.570 t.
  • prodotti P3 (pezzi di galli e galline): dazio pari a 795 €/t. nel limite di 2.705 t.
  • prodotti P4 (carne di tacchino fresca, refrigerata, congelata): dazio da 93 a 425 €/t. nel limite di 1.781 t.

Spese di quarantena a carico di importatore.

Prezzi rappresentativi stabiliti per 100 Kg. in base a dati raccolti nell’ambito di vigilanza comunitaria, tenendo conto di: prezzi praticati su mercati di Paesi Terzi; prezzi franco frontiera di Comunità; prezzi praticati in UE nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti importati (A tal fine Stato membro comunica ogni Lunedì a Commissione prezzi rappresentativi).  Commissione, direttamente o su richiesta di Stato membro, può modificare prezzi rappresentativi se variano di almeno 5% rispetto a prezzi stabiliti. Se non richiesto prezzo CIF, applicare prezzo rappresentativo. Se la differenza tra prezzo limite (riportato in Allegato III a Reg. 1484/95 pubblicato su G.U.CE 145/95) e prezzo ad importazione su cui fissare dazio addizionale è:

  1. inferiore a 10% prezzo limite, dazio addizionale pari a 0;
  2. compresa tra 10% e 40% prezzo limite: dazio addizionale pari a 30% di importo eccedente il 10%;
  3. compresa tra 40% e 60% prezzo limite: dazio addizionale pari a 50% di importo eccedente 40% maggiorato di dazio addizionale di cui alla lettera b);
  4. compresa tra 60% e 75% prezzo limite: dazio addizionale pari a 70% di importo eccedente 60% maggiorato di dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);
  5. superiore a 75% prezzo limite: dazio addizionale pari a 90% di importo eccedente 75% maggiorato di dazi addizionali di cui alle lettere b), c), d)

Con Reg. CE 1385/07, come modificato da Reg. 1156/17, fissata a partire da anno 2018 al 100% la riduzione dal dazio di importazione per:

  • preparazioni a base di pollo da: Brasile nel limite di 16.698 t.; Thailandia nel limite di 5.100 t. altri Paesi nel limite di 3.300 t.
  • tacchino da: Brasile nel limite di 4.910 t.; altri Paesi nel limite di 700 t.; “erga ommes” nel limite di 2.485 t.

Con Reg. 616/07 fissata importazione di:

  • carne di pollo salata o in salamoia: con dazio pari a 15,4% nel limite di: 170.807 t. se proveniente da Brasile; 92.610 t. se proveniente da Thailandia; 828 t. se provenienti da altri Paesi;
  • preparazioni di carni di pollo: con dazio pari a 8% nel limite di: 79.477 t. se proveniente da Brasile; 160.033 t. se proveniente da Thailandia; 11.443 t. se provenienti da altri Paesi;
  • tacchino: con dazio pari a 8,5% nel limite di: 92.300 t. se provenienti da Brasile; 11.596 t. se provenienti da altri Paesi

Con Reg. 933/09 fissato dazio doganale agevolato (da 93 €/t. a 339 €/t. in relazione al tipo di prodotto importato) per importazioni di prodotti del settore pollame da Turchia nel limite di 1.000 t.

Con Reg. 536/07 fissati quantitativi annui (pari a 21.345 t.) di carni di pollame che si possono importare da Stati Uniti ad un dazio doganale variabile da 0 a 795 €/t., in funzione del codice di prodotto importato (Entità del dazio riportata in Allegato I a Reg. 536/07 pubblicato su GUCE 128/07)

 

 

 

 

 

 

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