IMPORT-EXPORT OVICAPRINI

IMPORT-EXPORT OVI-CAPRINI (Reg. 1439/95, 206/10, 1354/11, 1206/18)  (ovica13)

Soggetti interessati:

Chiunque intende importare od esportare con fissazione anticipata carni ovine e caprine, nonché animali vivi di tali specie.

Iter procedurale:

Reg. 1354/11 ha deciso l’apertura, a partire dal 01/01/2012 di contingenti tariffari agevolati per importazione di carni ovine e caprine da Paesi terzi, per cui non sono richiesti titoli di importazione. Per beneficiare di questi contingenti occorre presentare ad Autorità doganale UE:

  1. in caso di contingente tariffario ordinario prova dell’origine del prodotto secondo quanto stabilito dalle disposizioni UE corredata dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti importati
  2. in caso di contingente rientrante in un Accordo tariffario preferenziale, prova dell’origine prodotto è fissata nell’ambito dell’Accordo stesso, corredata da documento rilasciato da Autorità/Agenzia competente del Paese Terzo di origine, in cui specificare: nome del destinatario; tipo di prodotto e relativo codice; quantità, natura, contrassegni, numero di colli; numero di ordine del contingente tariffario; peso netto totale (ripartito per categoria di coefficiente).

In base a Reg. 1439/95 domanda titolo di importazione riporta: indicazione del Paese di origine; codice di prodotto; quantitativo di carne o di animali vivi oggetto di importazione. Allegare alla domanda (non corredata da alcuna cauzione):

  • dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci importate;
  • modello del certificato veterinario OVI – X pubblicato in Allegato a Reg. 854/13 su G.U.CE 237/13
  • documento di origine valido (Modello riportato in Allegato VI al Reg. 1439/95 pubblicato su G.U.CE 143/95), compilato e rilasciato in originale e 3 copie (originale ed 1 copia conservata da Organismo Paese terzo, 2 copie al richiedente) da Autorità competente di Paese Terzo (Elenco degli Organismi accreditati riportato in Allegato I al Reg. 1439/95 pubblicato su G.U.CE 143/95; elenco rivisto da UE se Organismo non più riconosciuto da Paese Terzo, o inadempiente agli obblighi prescritti o designato un nuovo Organismo da Paese Terzo), in cui riportare: denominazione di Organismo riconosciuto da Paese Terzo esportatore; numero di serie progressivo assegnato da Organismo emittente; luogo e data di emissione; termine ultimo di validità (3 mesi da rilascio, comunque non oltre 31 Dicembre); timbro e firma della persona incaricata da Organismo. Organismo di Paese terzo deve impegnarsi a
  • se quantitativo richiesto risulta inferiore a quanto indicato in documento di origine, annotare su questo il quantitativo per cui è rilasciato il titolo di importazione
  • verificare le indicazioni contenute nel documento di origine;
  • rilasciare il documento di origine solo per quantitativi e dazi agevolati fissati da UE;
  • comunicare a UE entro giorno 15 del mese i quantitativi per cui rilasciati documenti di origine nel mese precedente, evidenziando numeri di serie e loro ripartizione in base al dazio dovuto ed alla destinazione prevista;
  • fornire a Commissione Europea e Stato membro, qualunque informazione da questi richiesta per consentire la verifica dei dati riportati nel documento di origine.

Titolo di importazione viene rilasciato entro giorno lavorativo successivo a quello di invio della domanda, secondo il principio “primo arrivato, primo servito”, dopo aver accertato che tutte le informazioni riportate nel documento di origine corrispondono a quelle ricevute da UE e limitatamente ai quantitativi previsti dai contingenti tariffari ammessi ad agevolazioni, riportando: dicitura “rilasciato a norma del titolo II A del Reg. CE 1439/95”; Paese di origine; codice prodotto; quantitativo di carne o di animali da importare. Scadenza del titolo analoga a quella del documento di origine, comunque non oltre 31 Dicembre (Ammessa proroga fino a 25 Gennaio). Titolo obbliga ad importare dal Paese indicato in questo, per un quantitativo immesso in libera pratica mai superiore a quello indicato nel titolo stesso. Dopo suo utilizzo titolo di importazione verrà inviato entro 5 giorni dalla scadenza ad Organismo emittente.

Stati membri comunicano a Commissione UE:

  • entro 31 Marzo “quantitativi e caratteristiche delle importazioni provenienti da ogni Paese fornitore”
  • entro 15 Luglio e 15 Novembre titoli di importazione rilasciati rispettivamente nel periodo Gennaio-Giugno e Gennaio-Ottobre ed entro 31 Gennaio la quantità totale dei titoli di importazione rilasciati nell’anno precedente.

In base a Reg. 1439/95 Stati membri possono rilasciare titoli per importazione di prodotti ovini e caprini nell’ambito di contingenti tariffari GATT suddivisi in periodi trimestrali (in cui assegnati quantitativi pari a 25% del totale) non specificamente attribuiti per singolo  Paese Terzo diverso da quelli indicati in Allegato II al Reg. 1439/95 pubblicato su G.U.CE 143/95.

Per tali contingenti domande titoli vengono presentate entro 10 Gennaio, 10 Marzo, 10 Giugno, 10 Settembre in forma distinta per Paese di origine e prodotto, indicando: quantitativo globale richiesto (mai superiore a quello assegnato nel trimestre in questione); Paese di origine; codice prodotto. Allegare cauzione pari a 1 €/capo per animali vivi e 7 €/100 kg. di carne ovina e caprina a garanzia dell’impegno ad importare durante il periodo di validità del titolo.

Commissione Europea decide entro 26 Gennaio, 26 Marzo, 26 Giugno e 26 Settembre di autorizzare o meno il rilascio dei titoli per prodotto e per Paese di origine per i quantitativi richiesti o applicando una percentuale di riduzione.

Stato membro rilascia titolo entro 30 Gennaio, 30 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, riportando: dicitura “rilasciato a norma del titolo II B del Reg. CE 1439/95”; Paese di origine; codice prodotto; quantitativo di animali o carne da importare. Titolo obbliga ad importare da quel Paese, per un quantitativo di prodotto  immesso in libera pratica mai superiore a quello indicato nel titolo.

Stati membri comunicano a Commissione entro giorno 5 di ogni mese i titoli di importazione rilasciati ed utilizzati nel mese precedente.       

Entità aiuto:

Reg. 1354/11, come modificato da ultimo dal Reg. 1129/18, fissa, a partire dal 01/09/2018, un dazio doganale pari a 0 per l’importazione annuale di carni (disossate o meno) di agnelli, montone e pecora, nonché di carcasse da: Argentina nel limite di 23.000 t.; Australia nel limite di 19.186 t.; Nuova Zelanda nel limite di 228.254 t.; Uruguay nel limite di 5.800 t.; Cile nel limite di 8.000 t. (contingente aumentato di 200 t/anno); Norvegia nel limite di 300 t.; Groenlandia nel limite di 100 t.; Isole Far Oer nel limite di 20 t.; Turchia nel limite di 200 t. altri Paesi OCM nel limite di 200 t.; erga ommes (cioè tutti i Paesi di cui sopra) nel limite di 292 t.;

Reg. 1206/18 assegna un contingente di importazione a dazio 0 da Islanda per:

  • carni ovine, nel limite di: 2117 t. per periodo 01/09/2018 – 30/12/2018; 2.783 t. per anno 2019; 3.050 t. a partire da anno 2020
  • carni ovine trasformate nel limite di: 67 t. per periodo 01/09/2018 – 31/12/2018; 233 t. per anno 2019, 300 t. a partire da anno 2020);

Quantitativi in oggetto sono calcolati in equivalente peso carcassa, cioè in peso netto di prodotto ovino e caprino moltiplicato per i seguenti coefficienti: 0,47 per animali vivi; 1,67 per carni di agnello e capretto disossate; 1,81 per carni disossate di montone, pecora, capra (Escluso capretto fino ad 1 anno); 1 per carni non disossate e carcasse.

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