IMPORT-EXPORT OVI-CAPRINI (Reg. 1439/95, 206/10, 1354/11, 1206/18) (ovica13)
Soggetti interessati:
Chiunque intende importare od esportare con fissazione anticipata carni ovine e caprine, nonché animali vivi di tali specie.
Iter procedurale:
Reg. 1354/11 ha deciso l’apertura, a partire dal 01/01/2012 di contingenti tariffari agevolati per importazione di carni ovine e caprine da Paesi terzi, per cui non sono richiesti titoli di importazione. Per beneficiare di questi contingenti occorre presentare ad Autorità doganale UE:
- in caso di contingente tariffario ordinario prova dell’origine del prodotto secondo quanto stabilito dalle disposizioni UE corredata dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti importati
- in caso di contingente rientrante in un Accordo tariffario preferenziale, prova dell’origine prodotto è fissata nell’ambito dell’Accordo stesso, corredata da documento rilasciato da Autorità/Agenzia competente del Paese Terzo di origine, in cui specificare: nome del destinatario; tipo di prodotto e relativo codice; quantità, natura, contrassegni, numero di colli; numero di ordine del contingente tariffario; peso netto totale (ripartito per categoria di coefficiente).
In base a Reg. 1439/95 domanda titolo di importazione riporta: indicazione del Paese di origine; codice di prodotto; quantitativo di carne o di animali vivi oggetto di importazione. Allegare alla domanda (non corredata da alcuna cauzione):
- dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci importate;
- modello del certificato veterinario OVI – X pubblicato in Allegato a Reg. 854/13 su G.U.CE 237/13
- documento di origine valido (Modello riportato in Allegato VI al Reg. 1439/95 pubblicato su G.U.CE 143/95), compilato e rilasciato in originale e 3 copie (originale ed 1 copia conservata da Organismo Paese terzo, 2 copie al richiedente) da Autorità competente di Paese Terzo (Elenco degli Organismi accreditati riportato in Allegato I al Reg. 1439/95 pubblicato su G.U.CE 143/95; elenco rivisto da UE se Organismo non più riconosciuto da Paese Terzo, o inadempiente agli obblighi prescritti o designato un nuovo Organismo da Paese Terzo), in cui riportare: denominazione di Organismo riconosciuto da Paese Terzo esportatore; numero di serie progressivo assegnato da Organismo emittente; luogo e data di emissione; termine ultimo di validità (3 mesi da rilascio, comunque non oltre 31 Dicembre); timbro e firma della persona incaricata da Organismo. Organismo di Paese terzo deve impegnarsi a
- se quantitativo richiesto risulta inferiore a quanto indicato in documento di origine, annotare su questo il quantitativo per cui è rilasciato il titolo di importazione
- verificare le indicazioni contenute nel documento di origine;
- rilasciare il documento di origine solo per quantitativi e dazi agevolati fissati da UE;
- comunicare a UE entro giorno 15 del mese i quantitativi per cui rilasciati documenti di origine nel mese precedente, evidenziando numeri di serie e loro ripartizione in base al dazio dovuto ed alla destinazione prevista;
- fornire a Commissione Europea e Stato membro, qualunque informazione da questi richiesta per consentire la verifica dei dati riportati nel documento di origine.
Titolo di importazione viene rilasciato entro giorno lavorativo successivo a quello di invio della domanda, secondo il principio “primo arrivato, primo servito”, dopo aver accertato che tutte le informazioni riportate nel documento di origine corrispondono a quelle ricevute da UE e limitatamente ai quantitativi previsti dai contingenti tariffari ammessi ad agevolazioni, riportando: dicitura “rilasciato a norma del titolo II A del Reg. CE 1439/95”; Paese di origine; codice prodotto; quantitativo di carne o di animali da importare. Scadenza del titolo analoga a quella del documento di origine, comunque non oltre 31 Dicembre (Ammessa proroga fino a 25 Gennaio). Titolo obbliga ad importare dal Paese indicato in questo, per un quantitativo immesso in libera pratica mai superiore a quello indicato nel titolo stesso. Dopo suo utilizzo titolo di importazione verrà inviato entro 5 giorni dalla scadenza ad Organismo emittente.
Stati membri comunicano a Commissione UE:
- entro 31 Marzo “quantitativi e caratteristiche delle importazioni provenienti da ogni Paese fornitore”
- entro 15 Luglio e 15 Novembre titoli di importazione rilasciati rispettivamente nel periodo Gennaio-Giugno e Gennaio-Ottobre ed entro 31 Gennaio la quantità totale dei titoli di importazione rilasciati nell’anno precedente.
In base a Reg. 1439/95 Stati membri possono rilasciare titoli per importazione di prodotti ovini e caprini nell’ambito di contingenti tariffari GATT suddivisi in periodi trimestrali (in cui assegnati quantitativi pari a 25% del totale) non specificamente attribuiti per singolo Paese Terzo diverso da quelli indicati in Allegato II al Reg. 1439/95 pubblicato su G.U.CE 143/95.
Per tali contingenti domande titoli vengono presentate entro 10 Gennaio, 10 Marzo, 10 Giugno, 10 Settembre in forma distinta per Paese di origine e prodotto, indicando: quantitativo globale richiesto (mai superiore a quello assegnato nel trimestre in questione); Paese di origine; codice prodotto. Allegare cauzione pari a 1 €/capo per animali vivi e 7 €/100 kg. di carne ovina e caprina a garanzia dell’impegno ad importare durante il periodo di validità del titolo.
Commissione Europea decide entro 26 Gennaio, 26 Marzo, 26 Giugno e 26 Settembre di autorizzare o meno il rilascio dei titoli per prodotto e per Paese di origine per i quantitativi richiesti o applicando una percentuale di riduzione.
Stato membro rilascia titolo entro 30 Gennaio, 30 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, riportando: dicitura “rilasciato a norma del titolo II B del Reg. CE 1439/95”; Paese di origine; codice prodotto; quantitativo di animali o carne da importare. Titolo obbliga ad importare da quel Paese, per un quantitativo di prodotto immesso in libera pratica mai superiore a quello indicato nel titolo.
Stati membri comunicano a Commissione entro giorno 5 di ogni mese i titoli di importazione rilasciati ed utilizzati nel mese precedente.
Entità aiuto:
Reg. 1354/11, come modificato da ultimo dal Reg. 1129/18, fissa, a partire dal 01/09/2018, un dazio doganale pari a 0 per l’importazione annuale di carni (disossate o meno) di agnelli, montone e pecora, nonché di carcasse da: Argentina nel limite di 23.000 t.; Australia nel limite di 19.186 t.; Nuova Zelanda nel limite di 228.254 t.; Uruguay nel limite di 5.800 t.; Cile nel limite di 8.000 t. (contingente aumentato di 200 t/anno); Norvegia nel limite di 300 t.; Groenlandia nel limite di 100 t.; Isole Far Oer nel limite di 20 t.; Turchia nel limite di 200 t. altri Paesi OCM nel limite di 200 t.; erga ommes (cioè tutti i Paesi di cui sopra) nel limite di 292 t.;
Reg. 1206/18 assegna un contingente di importazione a dazio 0 da Islanda per:
- carni ovine, nel limite di: 2117 t. per periodo 01/09/2018 – 30/12/2018; 2.783 t. per anno 2019; 3.050 t. a partire da anno 2020
- carni ovine trasformate nel limite di: 67 t. per periodo 01/09/2018 – 31/12/2018; 233 t. per anno 2019, 300 t. a partire da anno 2020);
Quantitativi in oggetto sono calcolati in equivalente peso carcassa, cioè in peso netto di prodotto ovino e caprino moltiplicato per i seguenti coefficienti: 0,47 per animali vivi; 1,67 per carni di agnello e capretto disossate; 1,81 per carni disossate di montone, pecora, capra (Escluso capretto fino ad 1 anno); 1 per carni non disossate e carcasse.