MALTRATTAMENTI ANIMALI

MALTRATTAMENTI ANIMALI (Reg. 1099/09; Legge 189/04; D.Lgs. 116/92, 131/13, 26/14)    (zoo13)

Soggetti interessati:

Commissione UE, Ministero Salute (MISA), Istituto Superiore Sanità (ISS), Regione, Prefettura, Comune, ASL, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dei Carabinieri dello Stato, Polizia municipale, Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, veterinario aziendale, Organismo scientifico

Chiunque alleva, commercializza, utilizza animali per sport, lavori, produzione, ricerche deve evitare loro dolore fisico

Iter procedurale:

Commissione UE, con Reg. 1099/09, ha definito misure per la protezione durante abbattimento di animali “allevati o detenuti per produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri sottoprodotti, nonché abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate”, con esclusione di:

  1. abbattimenti di emergenza (Animali feriti od affetti da malattia procurante dolore e sofferenza acuti se non esiste altra possibilità per alleviare tali sofferenze), al di fuori dei macelli o qualora osservanza di tali disposizioni comportano rischio immediato e grave per salute o sicurezza della persona. Adottato piano di emergenza che prevede anche metodi di stordimento ed abbattimento previsti, tenendo conto di “dimensioni e localizzazione del sospetto focolaio”, comunque garantendo sempre “ogni azione per tutela benessere degli animali nelle migliori condizioni possibili”. Autorità competente può concedere deroghe se compromessa salute umana o “rallentato in modo significativo processo di eradicazione della malattia”. In caso di emergenze persona che ha in custodia animali deve prendere idonei provvedimenti per un loro rapido abbattimento;
  2. animali abbattuti durante esperimenti scientifici eseguiti sotto controllo ASL, attività venatorie o di pesca ricreativa, eventi culturali o sportivi;
  3. volatili da cortile, conigli, lepri macellati fuori dai macelli dai loro proprietari per uso domestico privato.

Durante abbattimento ed operazioni correlate (stabulazione, immobilizzazione, stordimento, dissanguamento) debbono essere risparmiati agli animali “dolori, ansia, sofferenze evitabili”. A tal fine operatori adottano provvedimenti tali da garantire che animali:

  1. ricevono conforto fisico e protezione, tenendoli puliti ed in condizioni termiche adeguate, evitando loro cadute o scivolamenti;
  2. siano protetti da ferite;
  3. siano custoditi tenendo conto del loro comportamento naturale;
  4. non mostrano segni di dolore o paura evitabili o comportamenti animali;
  5. non soffrono per mancanza prolungata di cibo o acqua;
  6. non siano costretti a interagire con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per loro benessere.

Al riguardo strutture ed attrezzature costruite, mantenute ed utilizzate in modo da garantire rispetto delle suddette condizioni. In particolare modalità di configurazione, costruzione e attrezzature dei macelli riportate in Allegato II pubblicato su GUCE 303/09. Operatori nella richiesta di autorizzazione evidenziano per ogni macello: numero massimo di animali/ora per ogni linea di macellazione; categorie di animali e peso per cui consentito uso dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento; capacità massima per ogni area di stabulazione. MISA valuta tali informazioni prima di rilasciare autorizzazione al macello. Commissione UE può concedere deroghe per unità mobile di macellazione.

Individuato in ogni macello responsabile della tutela benessere animale in possesso certificato di idoneità che “può esigere che personale del macello intraprende azioni correttive necessarie a garantire rispetto norme comunitarie”. Competenze del responsabile portate a conoscenza del personale, comprese quelle di tenere registro in cui annotare tutti i provvedimenti per migliorare benessere animali nel macello (Registro conservato per almeno 1 anno e mostrato ad Autorità). Responsabile non necessario per strutture in cui macellati meno di 1.000 mammiferi o 150.000 volatili o conigli (Tasso di conversione in Unità Bestiame Adulto – UBA pari a: 1 per bovini adulti ed equini; 0,5 per altri bovini; 0,2 per suini di peso vivo superiore a 100 kg.; 0,15 per altri suini; 0,1 per ovini e caprini; 0,05 per agnelli, capretti, suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg.

Animali abbattuti solo previo stordimento con “perdita di coscienza e di sensibilità mantenuta fino alla morte di animale”. Metodi presenti in Allegato I pubblicato su GUCE 3030/09 (quali: dispositivo a proiettile captivo penetrante o non penetrante; arma a proiettile libero; macerazione; dislocazione cervicale; colpo da percussione alla testa; elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa, o a testa e corpo; bagni di acqua; biossido di carbonio ad alta concentrazione o in 2 fasi o associato a gas inerti; gas inerti; monossido di carbonio in forma pura o associato ad altri gas; iniezione letale), che non comportano morte immediata sono seguiti “quanto più rapidamente possibile da procedura che assicuri la morte, quali dissanguamento, enervazione, elettrocuzione, prolungata anossia”. Metodi ufficiali di abbattimento modificati da Commissione UE, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici e del benessere degli animali. Metodi non applicati se animali sottoposti a particolari metodi di macellazione imposti da riti religiosi, purché macellazione attuata presso macello.

Operatori predispongono piani di abbattimento animali ed operazioni correlate che per quanto concerne stordimento debbono tenere conto delle raccomandazioni del fabbricante metodo impiegato, dati scientifici disponibili relativamente a metodo applicato, misure da adottare se animale non perfettamente stordito.

Persona che effettua abbattimento ed operazioni correlate deve essere in possesso di certificato di idoneità, che ne attesti capacità di: cura animali prima della loro immobilizzazione; immobilizzazione animali in vista abbattimento; stordimento di animali; valutazione efficacia dello stordimento; sospensione o sollevamento di animali vivi; dissanguamento di animali vivi; macellazione. Operazione da eseguire comunque “senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili”. Certificato di idoneità conseguibile a seguito partecipazione a corso di formazione e superamento di esame finale attinente a categoria di animali interessati: svolto presso Organismo delegato in possesso di idonea competenza, personale, attrezzature, nonché “imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi” (Elenco di Organismi accreditati messi a disposizione del pubblico). Nel certificato di idoneità rilasciato, a seguito dichiarazione del richiedente che “non ha commesso infrazioni gravi in materia di protezione degli animali nei 3 anni precedenti”, riportare categorie di animali, tipo di dispositivi, operazioni di cui sopra per cui certificato è valido. Possibile rilasciare certificati temporanei di idoneità se: richiedente iscritto a corsi di formazione; richiedente presta la usa opera in presenza e controllo di altra persona in possesso di certificato di idoneità. Certificato temporaneo, avente validità non superiore a 3 mesi, non è rilasciato al richiedente titolare di altro certificato temporaneo od impossibilitato a sostenere esame. Riconosciute qualifiche ottenute per altri scopi equivalenti a certificati di idoneità emanate da altri Stati membri (Elenco di qualifiche equiparate reso pubblico e costantemente aggiornato).

Controlli su corretta applicazione metodi di stordimento in modo da accertarsi che animale non presenti segni di coscienza o sensibilità al momento della morte, attuati su campione rappresentativo e con frequenza dedotta da risultato precedenti controlli. Se da controlli emerge che animale non perfettamente stordito prendere idonee misure. Se animali abbattuti senza essere preventivamente storditi, responsabile macellazione effettua controlli per accertare che animale non presenta segni di coscienza o sensibilità prima della morte o segni di vita prima di scottatura.

In particolare animale immobilizzato, vietando sistemi che prevedono per bovini: capovolgimento o altre posizioni innaturali (salvo riti religiosi) o “limitano movimenti laterali e verticali della testa”; sospensione o sollevamento di animali coscienti (salvo volatili); stringere meccanicamente o legare arti o zampe animale (salvo volatili); recidere midollo spinale; utilizzo scariche elettriche.

Prodotti venduti come dispositivi per immobilizzazione e stordimento animali solo se corredati da adeguate istruzioni per uso, quali: specie, categorie, quantitativi e/o peso di animali cui destinato dispositivo; metodi raccomandati di utilizzo; metodi di controllo della loro efficacia; raccomandazioni per loro manutenzione (Al riguardo operatori debbono tenere registro di manutenzione, conservato per almeno 1 anno, nonché dispositivi di riserva di immediata sostituzione di quelli non funzionanti).

In caso di macellazione di animali (Esclusi volatili da cortile, conigli e lepri) effettuate dal proprietario ai fini di consumo domestico, o in caso di macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri per “fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne da parte del produttore al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio” (Commissione UE determina numero massimo di animali oltre il quale si debbono applicare le normali procedure di macellazione), occorre risparmiare ad animale dolori, ansia o sofferenza evitabili, abbattendoli solo dopo averli storditi da persona in possesso di certificato di idoneità, evitando di applicare metodi di immobilizzazione vietati.

Nel caso di importazione carni da Paesi Terzi corredare certificato sanitario con attestato che dimostri osservanza di corretta procedura di macellazione.

Stati membri predispongono “guide di buone pratiche” di macellazione da diffondere tra Organizzazioni di operatori, tenendo conto di pareri scientifici e di Organizzazioni non governative. Guide inviate a Commissione UE, perché vengano convalidate e registrate in apposito elenco messo a disposizione di Stati membri.

Nel caso di abbattimenti a seguito operazioni di spopolamento, Stato membro invia entro 30 Giugno a Commissione UE relazione contenente: motivi di spopolamento; numero e specie di animali abbattuti nell’anno precedente; metodi di stordimento ed abbattimento usati; descrizione difficoltà incontrate e soluzioni individuate per alleviare sofferenze di animali; eventuali deroghe concesse.

Autorità competente Stato membro deve assicurarsi adeguato sostegno scientifico relativamente a: riconoscimento macelli; sviluppo nuovi metodi di stordimento; istruzioni fornite su uso e manutenzione corretta dei dispositivi di stordimento ed immobilizzazione; guide di buone pratiche di macellazione; ispezioni in strutture di macello. Stato membro individua referente scientifici che si interfaccia con pubblico, Commissione, analoghe realtà in altri Stati membri. Autorità competente può:

  1. chiedere ad operatore di modificare procedure operative (in particolare rallentare od interrompere produzione) o di aumentare frequenza dei controlli o modificarne procedure;
  2. sospendere o ritirare certificati di idoneità rilasciati a persona non più idonea;
  3. sospendere o revocare delega ad Organismo terzo di esecuzione esame per certificato idoneità;
  4. chiedere modifica per istruzione uso dispositivi di immobilizzazione e stordimento.

Stati membri comunicano a Commissione UE:

  1. disciplina delle sanzioni adottate in caso di violazione alle norme di cui al Reg. 1099/09, informando poi di qualunque modifica introdotta;
  2. eventuali disposizioni nazionali “intese a garantire maggiore protezione degli animali durante abbattimento”, in particolare per stordimento ed abbattimento animali fuori dai macelli, macellazione di selvaggina di allevamento, macellazioni attuare secondo riti religiosi. Misure adottate anche “sulla scorta di nuove prove scientifiche” notificate a Commissione UE, che le porta ad attenzione di altri Stati membri ed entro 1 mese le approva o respinge. In caso di approvazione, Commissione UE può decidere di modificare 1099/09. Stato membro non può impedire circolazione di prodotti di animali abbattuti in altro Stato membro in conformità a disposizione UE “adducendo a motivo che questi non sono stati abbattuti secondo disposizioni nazionali”.

Commissione UE invia a Parlamento Europeo e Consiglio relazione inerente:

  1. eventuale adozione metodi di protezione dei pesci durante loro abbattimento, “tenendo presenti aspetti legati al benessere degli animali ed impatto socioeconomico ed ambientale”;
  2. sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedono capovolgimento o altre posizioni innaturali, corredati da eventuali proposte di modifica legislativa;
  3. vari metodi di stordimento per volatili da cortile (v. dispositivi multipli di stordimento con bagni di acqua).

MISA e Regioni possono promuovere, nell’ambito dei programmi didattici della scuola ed Istituti di ogni ordine e grado, interventi di educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Vigilanza sui reati relativi ai maltrattamenti degli animali affidata a Polizia di Stato, Arma Carabinieri, Corpo Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo polizia municipale e provinciale e per quanto riguarda gli animali da affezione anche a guardie giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute

In base a D.Lgs. 131/13 è competenza di MISA, Regione, ASL accertare infrazioni ed applicare sanzioni

D.Lgs. 26/14, come modificato da ultimo dalla Legge 238/21, inerente “Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici” prevede, tra l’altro, a:

Art. 6 metodi di soppressione dei suddetti animali mediante utilizzo di: metodi riportati in Allegato IV pubblicato su G.U. 61/14, che arrecano minimo dolore, sofferenze e stress; personale competente; stabilimenti di allevatore, fornitore od utilizzatore. MISA può concedere deroghe ai metodi riportati in Allegato IV:

  1. per consentire, in base a prove scientifiche, uso di “altri metodi considerati altrettanto umanitari”;
  2. se provato scientificamente che impossibile raggiungere lo scopo ricorrendo ad metodi riportati in Allegato IV

Tali misure non sono applicate per animali soppressi in situazioni di emergenza connessi al loro benessere, o alla salute o sicurezza pubblica, o alla salute di ambiente

Se permangono condizioni di “sofferenza insostenibile” si procede ad immediata soppressione di animale con metodi umanitari sotto la responsabilità di un veterinario

Art. 14 vietate procedure che non prevedono anestesia o analgesia in caso di dolore intenso di animale per gravi lesioni. In deroga consentita assenza di anestesia generale o locale se questa risulta traumatica per animale

Cessati effetti di anestesia o se questa non praticabile, animali subito sottoposti a trattamento analgesico adeguato per ridurre percezione del dolore “purché compartibile con finalità della procedura”

Vietato usare mezzi (compresi agenti di blocco neuromuscolare) volti ad intorpidire o limitare espressione del dolore senza assicurare un adeguato livello di anestesia o analgesia, previa “giustificazione scientifica corredata da informazioni su efficacia del protocollo di anestesia”

Al termine di operazione occorre attivare adeguate azioni per ridurre al minimo sofferenza di animale

Art. 20 chiunque intende attivare stabilimento di allevamento o fornitura di animali per scopi scientifici invia domanda a Regione/MISA (salvo quanti hanno riportato condanne definitive per reati nei confronti di animali) che autorizza per 6 anni (salvo provvedimenti di sospensione o revoca) stabilimento, riportando: persona fisica o giuridica titolare di autorizzazione; sede di stabilimento; specie animali stabulate; persona responsabile di stabilimento; medico veterinario

Modifiche significative di struttura od organizzazione di stabilimento (compreso soggetto titolare o responsabile) comunicate preventivamente ad Autorità di rilascio, affinché provveda ad adeguare autorizzazione

Comune tiene elenco aggiornato di stabilimenti di allevamento/fornitura autorizzati e ne invia copia a MISA e Regione

Art. 31 vietata esecuzione di progetti di ricerca che prevedono uso di animali senza preventiva autorizzazione di MISA o in modo non conforme ad autorizzazione rilasciata. Organismo scientifico invia domanda di autorizzazione a MISA, allegando: proposta progetto di ricerca; sintesi non tecnica del progetto; modulo Allegato VI pubblicato su G.U. 61/14

MISA invia ricevuta della domanda, specificando: termine entro cui verrà adottato provvedimento (non oltre 40 giorni, eventualmente prorogato 1 sola volta e per non oltre 15 giorni lavorativi in caso di pratica complessa); eventuale richiesta di integrazioni o modifiche da presentare entro 30 giorni lavorativi

MISA, ai fini del rilascio di autorizzazione, richiede una valutazione tecnico scientifica ad ISS basata su:

  1. scopi del progetto che giustificano impiego di animali;
  2. analisi dei danni e benefici derivati dal progetto;
  3. svolgimento del progetto nelle condizioni più umanitarie e rispettose di ambiente possibili;
  4. effettiva necessità della ricerca in quanto non costituisce duplicazione di ricerche pregresse;
  5. giustificazione del progetto e delle procedure dal punto di vista scientifico ed educativo;
  6. conformità del progetto al D.Lgs. 26/14 in merito a competenze professionali del personale impiegato;
  7. motivazioni alla base di utilizzo di determinate specie di animali allevate o meno;
  8. minor numero di animali utilizzabili per conseguire finalità del progetto e rispetto obbligo di sostituzione;
  9. possibili precauzioni prese per prevenire o ridurre al minimo dolore e sofferenze di animali;
  10. motivazioni alla base della scelta di vie di somministrazione di preparati;
  11. utilizzo metodi adeguati di eutanasia;
  12. preventiva valutazione della gravità delle procedure adottate e loro classificazione secondo criteri di Allegato VI pubblicato su G.U. 61/14;
  13. necessità o meno di eseguire una valutazione retrospettiva;
  14. presenza di personale con competenze specialistiche in: settore di applicazione scientifica in cui previsto uso di animali; progettazione sperimentale; pratica veterinaria (anche applicata a fauna selvatica); scienze degli animali; allevamento e cura di animali oggetto di ricerca

Autorizzazione valida per 5 anni, sempre limitata alle procedure oggetto di valutazione da parte di ISS, non rilasciata a persone che hanno riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro animali, inviata ad ASL competente per territorio, contiene: nome di stabilimento dove attuato progetto, nonché del suo utilizzatore e responsabile; conformità del progetto ad autorizzazione; eventuali condizioni specifiche assunte in sede di valutazione del progetto. MISA rilascia unica autorizzazione anche per “progetti generici multipli realizzati da stesso utilizzatore se questi prevedono impiego di animali a scopo di produzione e diagnosi con metodi prestabiliti”, garantendo “protezione della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate”.

Qualsiasi modifica significativa apportata al progetto va comunicata ed autorizzata da MISA

Qualora ricorrono giustificati motivi di necessità può essere inviata richiesta di rinnovo di autorizzazione almeno 4 mesi prima di scadenza a MISA, che la valuta seguendo la stessa procedura di cui sopra

Art. 42 disposizioni di cui ad Art. 3 e 16 si applicano a partire da 30/6/2022 con MISA che, avvalendosi del Laboratorio di Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia, esegue monitoraggio

Legge 178/20 Art. 1 comma 756, come modificato da Legge 238/21, prevede che animali sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni/accordi internazionali sono sottoposti a sequestro ad opera di Autorità giudiziaria, restando nella custodia giudiziaria dei proprietari (con oneri a loro carico) fino alla loro eventuale confisca

Sanzioni:

Chiunque per crudeltà e senza necessità causa la morte di un animale: arresto da 4 mesi a 2 anni

Chiunque per crudeltà e senza necessità provoca lesioni ad animali, o li sottopone a sevizie, o a comportamenti innaturali, o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, o somministra loro sostanze stupefacenti o vietate, o li sottopone a trattamenti che provocano danni alla loro salute: arresto da 3 a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000 €. Sanzione aumentata del 50% in caso di morte dell’animale

Chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che determinano sevizie per animali: arresto da 4 mesi a 2 anni + multa da 3.000 a 15.000 €. Sanzione aumentata da 33% al 50% in caso di scommesse clandestine o “al fine di trarne profitto per sé od altri, ovvero se ne deriva la morte ad animale”.

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono mettere in pericolo integrità fisica: arresto da 1 a 3 anni + multa da 50.000 a 160.000 €. Sanzione aumentata da 33% al 50% se tali attività effettuate “in concorso o con minorenni o di persone armate”, od utilizzando videoriproduzioni o materiale contenente scene od immagini dei combattimenti o curando la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti.

Chiunque alleva o addestra animali o ne risulta proprietario o detentore per destinarli, sotto qualsiasi forma, anche tramite terzi, alla partecipazione a combattimenti: arresto da 3 mesi a 2 anni + multa da 5.000 a 30.000 €

A queste sanzioni si aggiunge: confisca di animale (salvo che appartenga a persona estranea al reato) che viene affidato ad Associazioni od Enti individuati con decreto MISA + sospensione da 3 mesi a 3 anni di attività di trasporto, commercio, allevamento degli animali. In caso di recidiva: interdizione dall’esercizio di attività.

Tali norme non si applicano nel caso di leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, macellazione degli animali, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, manifestazioni storiche e culturali autorizzate.

Chiunque abbandona animali domestici, o che abbiano acquisito attitudini della cattività, o detiene animali in modo incompatibile con la loro natura e producendo loro gravi sofferenze”: arresto fino a 1 anno o multa da 1.000 a 10.000 €

Chiunque utilizza cani e gatti per produzione e confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria, nonché chiunque commercializza o introduce le stesse sul territorio nazionale: arresto da 3 mesi ad 1 anno o multa da 5.000 a 100.000 € + confisca e distruzione del materiale.

Chiunque non adotta le prescritte misure per operazioni di abbattimento al fine di evitare inutili sofferenze ad animali: multa da 2.000 a 6.000 €

Se strutture impiegate durante operazioni di abbattimento non risultano idonee: multa da 2.000 a 6.000 €

Persona responsabile di macellazione che procede ad abbattimento degli animali senza preventivo stordimento o non accerta loro morte prima di subire scottatura: multa da 1.000 a 3.000 €

Operatore che non pianifica operazioni di abbattimento o le esegue in modo non standard: multa da 1.000 a 3.000 €

Operatore che non esegue procedure standard di stordimento di animale: multa da 2.000 a 6.000 €

Operatore che non mette a disposizione di ASL le procedure operative standard seguite: multa da 1.000 a 3.000 €

Operatore che abbatte animali da pelliccia non in presenza di persona con certificato di idoneità o non comunica preventivamente ad ASL quando abbatte animali: multa da 2.000 a 6.000 €

Operatori che fanno eseguire operazioni di macellazione da persone non in possesso di idoneo certificato, o non adempiono a richiesta ASL di modificare procedure operative (in particolare rallentare od interrompere produzione): multa da 2.000 a 6.000 €

Operatore che non procede a stordimento animale prima di uccisione: multa da 2.000 a 6.000 €, salvo caso di metodi di macellazione prescritti da riti religiosi

Operatore che in caso di macellazione di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione disposti da riti religiosi non comunica ad ASL per successivo invio a MISA, metodo di immobilizzazione usato: multa da 1.000 a 3.000 €

Operatore che non esegue controlli su campione significativo di animali per accertare loro stordimento: multa da 1.000 a 3.000 €

Operatore che non adempie a richiesta ASL di aumentare frequenza controlli per stabilire corretto stordimento animale: multa da 300 a 700 €

Chiunque viola disposizioni in materia di uso dispositivi di immobilizzazione e stordimento: multa da 2.000 a 6.000 €

Operatore che non dispone di dispositivo di riserva per stordimento: multa da 1.000 a 3.000 €

Operatore che non colloca animali in dispositivi di immobilizzazione quando addetto a stordimento è pronto o a dissanguarli il più presto possibile: multa da 1.000 a 3.000 €

Proprietario che viola disposizioni in merito a macellazione di animali (volatili da cortile, conigli, lepre) per consumo domestico o per fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne a consumatore finale o strutture di vendita al dettaglio, specie quando superato numero massimo di animali stabilito a tal fine: multa da 1.000 a 3.000 €

Chiunque importa carni da Paesi Terzi senza certificato sanitario: multa da 2.000 a 6.000 €

Operatore che non rispetta disposizioni su costruzione macelli e attrezzature: multa da 2.000 a 6.000 € + sospensione attività da 1 a 3 mesi. Se a seguito di nuovo controllo permane irregolarità: sospensione attività fino ad avvenuto adeguamento

Se operatore di macello non fornisce informazioni richieste ad ASL, o non rispetta operazioni di immobilizzazione nei macelli, non rispetta procedure di controllo nei macelli: multa da 2.000 a 6.000 €

Operatore che non rispetta richiesta ASL di modificare od aumentare frequenza dei controlli: multa da 2.000 a 6.000 €

Operatore che non designa responsabile tutela benessere animale per macello, o non fa conoscere competenze a questo, o responsabile tutela benessere animale non tiene registro in cui annotare provvedimenti presi al riguardo (Esclusi macelli che macellano meno di 1.000 UBA/anno): multa da 1.000 a 3.000 €

Nel caso di reiterazione delle violazioni durante macellazione ed abbattimento di animali: multa aumentata fino a 50% + sospensione attività da 1 a 3 mesi

Se progetto di ricerca non realizzato in conformità a quanto fissato in autorizzazione: revoca di autorizzazione

Entità aiuto:

Proventi derivanti dalle sanzioni confluiscono a MISA per essere assegnate ad Associazioni ed Enti di protezione animali riconosciute in base al numero degli animali affidati loro.

 

 

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