IMPORT BABY BEEF (Reg

IMPORT BABY BEEF (Reg. 1255/10)  (bovini37)

Soggetti interessati:

Chiunque intende importare “baby beef”, vivi o morti, da Croazia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Serbia-Montenegro, Kosovo

Iter procedurale:

Interessati presentano a Ministero Commercio Estero domanda di titolo importazione, specificando: Paese di origine, quantitativo carne da importare, dicitura “Baby beef – Reg. CE 1255/10”

Alla domanda allegare:

–          originale (colore bianco) e 2 copie (colore rosa e giallo) del certificato di autenticità (Modello riportato in Allegato al Reg. 1255/10 pubblicato su G.UCE 342/10), emesso da Organismo riconosciuto dal Paese esportatore (Elenco riportato in Allegato del Reg. 1255/10 pubblicato su GUCE 342/10), in cui si attesta che merci originarie di quel Paese. Certificato compilato a macchina o a mano in lingua ufficiale CE o del Paese di esportazione, contrassegnato (con numero serie e nome del Paese emittente) e vistato (riportare data e luogo di emissione, timbro Organismo emittente, firma di persona abilitata. Paese terzo trasmette impronte dei timbri utilizzati, nonché nomi e firme delle persone abilitate a sottoscrivere certificati di autenticità alla Commissione che gira tali dati a Stati membri). Commissione Europea può rivedere riconoscimento se Organismo non più riconosciuto da paese Terzo, o non adempie ai suoi obblighi (cioè non “verifica indicazioni contenute nel certificato di autenticità” prima della sua emissione, o non comunica settimanalmente a Commissione informazioni per consentire verifica indicazioni riportate sul certificato, quali: numero certificato, esportatore, destinatario, Paese di destinazione, tipo di prodotto, peso netto, data firma), o designato nuovo Organismo. Certificato di autenticità usato per rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. In tal caso Ministero annota a tergo del certificato il quantitativo imputato e si accerta che titoli inerenti a tale certificato siano emessi lo stesso giorno;

–          cauzione pari a 5 €/100 kg. peso netto per animali vivi e 12 €/100 kg. peso netto per carcassa. Cauzione depositata al momento rilascio certificato.

Ministero, verificata corrispondenza informazioni riportate sul certificato di autenticità con informazioni ricevute da Commissione nelle comunicazioni settimanali relative ad importazioni, rilascia titolo di importazione, specificando: Paese origine (Obbligo ad importare da tale Paese), dicitura “Baby beef Reg. CE 1255/10”, quantitativo di carne ammesso.

Certificato di autenticità e titolo di importazione valido 3 mesi da data emissione.

Stati membri comunicano a Commissione Europea distinti per categorie di prodotti:

a)       entro 28 Febbraio successivo quantitativi di prodotti per cui rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale

b)       entro 30 Aprile successivo quantitativi di prodotti oggetto titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati (Differenza tra quantitativi per cui rilasciati titoli e quantitativi imputati sul retro dei titoli)

c)       quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica

Entità aiuto:

Dazio agevolato per periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre 2011 pari a 20% dazio ordinario per “Baby beef” importati sotto forma di animali vivi o alcune tipologie di carni riportate nell’accordo sottoscritto tra CE e seguenti Paesi Terzi  nei limiti di: 9.400 t. da Croazia, 1.500 t. da Bosnia-Erzegovina, 1.650 t. da Macedonia, 8.700 t. da Serbia, 800 t. da Montenegro, 475 t. da Kosovo. Quantitativi espressi in peso carcassa dove 100 kg. di peso vivo = 50 kg. di peso carcassa

Per quantitativi importati eccedenti quota indicata nel titolo di importazione: dazio pieno.

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