ELIMINAZIONE RIFIUTI ORIGINE ANIMALE ( D

ELIMINAZIONE RIFIUTI ORIGINE ANIMALE ( D.Lgs. 508/92; D.M. 15/5/93, 26/3/94, 31/10/02; D.G.R.M. 17/9/02; Accordo Stato-Regioni 1/7/04)     (zoo10)  

Soggetti interessati:

Chiunque intende procedere ad eliminazione e/o trasformazione di rifiuti di origine animale (carcasse, parti o prodotti di origine animale non idonee consumo umano) per distruzione agenti patogeni o produzione alimenti animali. Esclusi escrementi animali e rifiuti di cucina e pasti.

Iter procedurale:

Rifiuti di origine animale suddivisi in:

·         materiali ad alto rischio (Categoria 1 e 2), comprendono:

a)       animali nati morti, aborti … cioè animali non macellati per consumo umano;

b)       animali infetti abbattuti nell’ambito di misure di prevenzione sanitarie;

c)       rifiuti, compreso sangue, proveniente da animali con segni di malattie diffusive;

d)       tutte le parti di animali macellati non presentati ad ispezione veterinaria;

e)       prodotti di origine animale in avanzato stato di deterioramento;

f)        rifiuti o prodotti di origine animale (latte, carne ..) che presentano residui pericolosi per l’uomo;

g)       animali morti durante il trasporto;

h)       animali e prodotti importati non conformi a norme sanitarie CE..

Materiale ad alto rischio deve essere colorato e marcato “subito dopo la rimozione, in modo tale da consentirne l’individuazione fino alla sua trasformazione o distruzione” (Escluso intero corpo di animali morti od abbattuti di bovini ed ovicaprini di qualunque età destinati a scopi diagnostici di ricerca o didattici), stoccato separatamente in contenitori identificati mediante targhe recanti dicitura “Materiale specifico a rischio categoria 1”, eliminato solo tramite:

1)       trattamento in stabilimento autorizzato da Regione. Dichiarazione avvenuto trattamento riportata su modello da consegnare a veterinario ASL. ASL verifica mediante campionamento mensile che prodotti finiti siano conformi a norme impianti di coincenerimento e microbiologiche. Dati relativi a controlli conservati da proprietario per almeno 2 anni;

2)       impianti incenerimento riconosciuti (Non riconosciuti da ASL: inceneritori e coinceneritori che non trattano solo sottoprodotti di origine animali o trattano prodotti trasformati, impianti di discarica, impianti di biogas e compostaggio se utilizzati solo sottoprodotti di origine animale derivati da rifiuti di cucina o stallatico o latte e colostro) o sotterramento, se ASL ritiene che:

a)       trasporto rifiuti infetti fino a stabilimento possa propagare rischi sanitari;

b)       animali infetti o con residui resistenti a trattamento termico insufficiente;

c)       rifiuti provengono da luoghi di difficile accesso;

d)       quantità e distanza non giustificano raccolta rifiuto

Sotterramento in modo da evitare inquinamento falde acquifere o accesso ai carnivori predatori e previo trattamento con disinfettante ammesso in caso di animali da compagnia di proprietà (Esclusi equini) in terreni di privati cittadini od in aree individuate allo scopo, qualora escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive. In zone isolate difficilmente raggiungibili da automezzi individuate da Regione e comunicate a Ministero della Salute ammessa “eliminazione dei rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco”.

      Se materiali non asportati quotidianamente dal luogo in cui sono prodotti “devono essere

      immagazzinati in locali o contenitori separati per la conservazione mediante l’impiego del freddo”.

      (Contenitori identificati mediante striscia rossa per materiali di categoria 1, gialla per quelli di

      categoria 2, verde per quelli di categoria 3) senza necessità di specifica autorizzazione.

      Autorizzazione richiesta invece per veicoli e contenitori adibiti al trasporto di sottoprodotti non

      trasformati a Servizio veterinario ASL della sede legale della ditta di trasporto, che tiene apposito

      registro dei trasportatori autorizzati. Nell’autorizzazione biennale riportare: veicolo riconosciuto

      idoneo al trasporto; veicoli e contenitori identificati mediante targa inamovibile di metallo recante

      indicazione Regione, ASL, numero riconoscimento azienda, categoria dei sottoprodotti o dei

      prodotti trasformati trasportati; dicitura “Non destinato a consumo umano” o “Destinato alla

      produzione di pet food” o “Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti” per materiali di

      categoria 3 e 4, o “Per alimentazione di …. (Nome della specie animale alla cui alimentazione

      destinati per materiale Categoria 2 trattato), o “Destinato solo all’eliminazione” in caso di materiale

      di categoria 1 trattato, o “stallatico” in caso di tale materiale. Vietare adibire automezzi destinati a

      trasporto di sottoprodotti di origine animale al trasporto di animali vivi, alimenti e prodotti destinati

      ad alimentazione animale, materie prime o prodotti destinati ad alimentazione umana. Regione può

      consentire deroghe.

      Impianti di magazzinaggio devono adottare sistema che garantisce tracciabilità di ogni partita.

      Persone che spediscono, trasportano, ricevono sottoprodotti di origine animale debbono tenere

      registro vidimato da ASL, che compilano entro 10 giorni da fine trasporto. Esonerati da tenuta

      registro (Fermo restando obbligo di conservazione documenti commerciali):

1)       trasportatori se coincidenti con destinatario;

2)       trasportatori che operano in esclusiva per conto di unico proponente e per tipologia di categoria di materiale, purchè mandato scritto di trasporto, proponente tiene registro e dichiara per scritto a trasportatore “di assumersi obbligo di fornire agli Organismi di controllo, estratto cronologico del registro dei movimenti del trasportatore”;

3)       produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale, la cui spedizione rappresenta una eccezione;

4)       produttore di sottoprodotti che stipula con trasformatore o stoccatore un contratto di fornitura in esclusiva per tipologia di materiale, purchè sottoprodotti provengano da negozi di vendita al minuto, destinatario detiene registro e dichiara per iscritto di impegnarsi ad assumersi obbligo di fornire ad Organismo di controllo “estratto cronologico del registro dei conferimenti effettuati da produttore”;

5)       speditore soggetto ad obbligo tenuta registro aziendale per movimentazione degli animali;

6)       impianto di transito detenuto da impianto di trasformazione, di cui rappresenta struttura periferica, purchè: stabilimento trasformazione detiene registro e lo comunica ad ASL affinchè ne provveda a vidimazione; stabilimento trasformazione fornisce ad Organismo di controllo estratto cronologico del registro dei conferimenti effettuati da impianto di transito; impianto trasformazione trasmette  ad impianto transito copia registro almeno ogni mese  

·         materiali a basso rischio (Categoria 3), comprendono: cuoio, pelli, zoccoli, penne, piume, lana, pellame carne, sangue … Possono essere eliminati in:

1)       stabilimento di trasformazione autorizzato da Ministero Sanità secondo procedura analoga a quella prevista per materiali ad alto rischio. Se impianto non adeguato nei termini o non data comunicazione di ciò a Ministero Sanità, sospensione attività. Perdita requisiti impianto o tecniche raccolta e trasformazione o prodotti finali, comporta revoca autorizzazione;

2)       smaltimento in discarica (Vietato per materiali di categoria 1 e 2). Fino al 31/12/2005 smaltimento in discarica ammesso per materiali di prodotti alimentari confezionati non più destinati ad alimentazione umana, in quanto scaduti, o che hanno subito interruzione nella catena del freddo, o rifiuti da cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto internazionali, o sottoprodotti di origine animale provenienti da esercizi commerciali di vendita al dettaglio e degli stabilimenti di prodotti alimentari di origine animale (Non gestiti come rifiuti urbani);

3)       impianti di incenerimento e coincenerimento riconosciuti;

4)       fabbrica alimenti per animali o prodotti farmaceutici autorizzata da Ministero Sanità, entro 90 giorni da domanda purchè dotata di impianti idonei a lavorazione rifiuti animali e a distruzione di eventuali residui di rifiuti non utilizzati. Ministero fissa tipi trattamenti ammessi;

5)       scopi di ricerca scientifica;

6)       fertilizzanti organici od ammendanti per prodotti trasformati di categoria 2 e 3 se prodotti in impianti riconosciuti e trasformati secondo metodiche ufficiali, non immagazzinati presso aziende agricole con animali da allevamento se non preventivamente miscelati con altri fertilizzanti, riportando dicitura su veicoli o contenitori od imballaggi “destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti” ed evidenziando marcatore utilizzato per documento commerciale.

Stallatico e contenuto tubo digerente destinato a composto di biogas o commercializzati ad impianti di fertilizzante organico, trasportati in contenitori od automezzi recanti dicitura “stallatico”, distribuiti su terreni agricoli previa maturazione in concimaia, allontanati da macello per spargimento su terreni agricoli con maturazione presso concimaia del macello, non necessaria annotazione su registro, nè necessaria autorizzazione ASL per contenitori o carri agricoli;

7)       alimentazione animali la cui carne non destinata all’uomo, purchè distribuita su scala locale da intermediari autorizzati ed in piccoli quantitativi.

Pelli da macello destinati ad impianti di transito se:

a)       pelli di animali macellati hanno superato favorevolmente visita ante e post mortem e possono essere considerate idonee per produzione di gelatine e collagene;

b)       pelli derivate da carcasse non idonee al consumo umano identificate e depositate separatamente, annotate nel registro, accompagnate dal documento commerciale di trasporto, trasportate separatamente da pelli idonee al consumo umano;

c)       macello prevede procedure in grado di garantire tracciabilità ai fini esclusione pelli non idonee a produrre gelatine, o comunque classificare tutte le pelli ottenute così da escluderle da utilizzo per produzione di alimenti destinati ad uomo;

d)       trasporto contemporaneo in veicoli o contenitori autorizzati di pelli idonee a produrre gelatine o classificate in categoria 3, purchè trasporto in contenitori separati, così da evitare mescolanza tra diverse pelli, e pelli accompagnate da documenti trasporto;

e)       deposito temporaneo di pelli destinate a produzione di gelatine soggette solo a nulla osta del Servizio veterinario ASL. 

Regione può autorizzare uso di sottoprodotti di origine animale a fini:

1)       diagnostici, didattici e di ricerca;

2)       attività di tassidermia in impianti riconosciuti;

3)       alimentazione animali degli zoo, animali da circo, vermi utilizzati come esche da pesca, animali selvatici la cui carne non destinata a consumo umano,  animali da pelliccia purchè non prevengano da animali infetti, cani allevati in mute a canili riconosciuti;

Interessato invia richiesta nulla osta a Servizio veterinario ASL, specificando: animali utilizzatori, luoghi di deposito e consumo dei sottoprodotti, origine dei sottoprodotti e modalità di approvvigionamento, indicazioni relative a smaltimento di eventuale materiale residuo. Servizio esegue verifica ed invia parere favorevole a Regione per rilascio nulla osta e comunicazione elenco utenti a Ministero della Salute.

Istituito a partire da 1 Novembre 2002 Comitato di garanzia che vigila su corretta gestione del ritiro e dello smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati a consumo umano verificandone i relativi costi, nonché gli standard di ritiro e di smaltimento (Costi e standard non inferiori a quelli vigenti con Legge 118/02 quando esistevano contributi pubblici).

Stabilimenti incaricati della raccolta e trattamento dei rifiuti di origine animale ad alto rischio e a basso rischio per la preparazione di prodotti farmaceutici o di alimenti per animali familiari o per la preparazione di prodotti tecnici inviano domanda di riconoscimento in bollo (Modello riportato su BUR 108/02) a Servizio Veterinario Regionale, tramite ASL, allegando:

1)       certificato di iscrizione a Camera di Commercio;

2)       planimetria impianto in scala 1:100 da cui risulti disposizione linee di produzione, servizi igienici, rete idrica degli scarichi;

3)       relazione tecnico-descrittiva di impianti e del ciclo di lavorazione, specificando: modalità approvvigionamento idrico, smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, emissioni in atmosfera;

4)       autorizzazione Sindaco allo scarico delle acque reflue;

5)       dichiarazione legale rappresentante attestazione metodo di trasformazione cui sottoposti i materiali  e fonte di erogazione acque usate nello stabilimento;

6)       ricevuta versamento di 1.146,39 EUR per spese di riconoscimento impianto.

ASL esegue entro 30 giorni istruttoria domanda, anche tramite sopralluogo, ed invia nei 10 giorni successivi documenti originali con parere favorevole ASL a Servizio Veterinario Regionale affinchè questo approvi decreto di riconoscimento con relativo numero di identificazione.

Stabilimento riconosciuto inserito in Elenco nazionale del Ministero della Salute. Nessuno specifico riconoscimento da parte Regione richiedono impianti di trasformazione che producono proteine animali trasformate destinate ad utilizzi diversificati (Alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti) o stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici.

Attività di trasformazione di sottoprodotti di origine animale non necessita di separazione fisica dagli impianti di produzione alimenti, purchè:

1)       flusso di produzione, trasformazione e trattamento sottoprodotti deve essere unidirezionale;

2)       operazioni in ingresso od uscita dei sottoprodotti distinte da quelle degli alimenti destinati ad uomo;

3)       non accettati e trasformati sottoprodotti provenienti da altri stabilimenti;

4)       personale con abbigliamento diverso per poterne controllare spostamenti;

5)       attrezzature distinte con stabilimento trasformazione alimenti. 

Titolari stabilimenti trasformazione materiali ad alto e basso rischio debbono:

a)       identificare e controllare punti critici processo di trasformazione;

b)       tenere apposito registro vidimato da Servizio veterinario ASL, in cui annotare secondo le operazioni attuate: quantitativo di materiale rimosso, movimentato, trattato, distrutto; dati identificativi delle strutture di provenienza e destinazione; estremi partita da trasformare, data di trasformazione e risultati prove eseguite. Documenti da conservare per 2 anni. Se risultati non conformi occorre darne immediata comunicazione ad ASL, ricercane cause, non far uscir materiale contaminato se dopo ulteriore trattamento sotto controllo ASL;

c)       accompagnare materiale dal punto di raccolta fino a luogo di destinazione documento commerciale di trasporto (Modello riportato su G.U. 172/04) sottoscritto da speditore e trasportatore. Titolare entro 7 giorni da arrivo, invia documento di accompagnamento a stabilimento di provenienza con dichiarazione di avvenuta ricezione del materiale. A conclusione dell’operazione di scarico annotare sul documento data ed ora delle operazioni di lavaggio e disinfezione dell’automezzo di trasporto   

Raccolta e trasporto rifiuti ad alto e basso rischio effettuati con contenitori e mezzi costruiti in materiale resistente, impermeabile, lavabile e facilmente disinfettabile, chiusi ermeticamente. Contenitori e mezzi debbono essere autorizzati da ASL che provvede:

1)       ogni anno (Ogni 2 anni in caso di materiale a basso rischio) a verificare mantenimento requisiti di idoneità dei contenitori e mezzi trasporto;

2)       ad applicare su ogni mezzo e contenitore targa inamovibile recante diciture previste;

3)       ad annotare dati identificazione presso specifico registro;

4)       a verificare che automezzi autorizzati non siano destinati a trasporto di animali vivi, alimenti o altre merci e che dopo ogni trasporto di rifiuti i mezzi vengano sottoposti ad accurato lavaggio e disinfezione;

5)       a verificare che rifiuti siano scortati da documento di trasporto conforme redatto in 3 copie (1 al produttore, 1 al trasportatore, 1 ad impianto trasformazione) e che questo rispedito al mittente ad attestazione dell’arrivo del materiale;

6)       a sottoscrivere al momento partenza ed arrivo “trasporti di rifiuti di origine animale derivanti da applicazione delle misure di polizia veterinaria”.

Qualora sia necessario utilizzare depositi temporanei, questi debbono essere collegati con stabilimenti di trasformazione ed autorizzati da Sindaco, previo parere favorevole ASL.

Controlli ed ispezioni svolte da Servizio veterinario ASL che accerta regolarità processo trasformazione e condizioni microbiologiche prodotto finale. Se risultati controlli sfavorevoli, stabilimento deve aumentare frequenza controlli, lavorare nuovamente partita non valida, procedere a disinfezione locali.

Sanzioni:

Chiunque esercita attività di raccolta e trasformazione materiali ad alto rischio senza autorizzazione, o non presenta domanda, o non esegue progetto adattamento entro termini, o continua attività dopo revoca o sospensione attività: arresto fino a 2 anni + multa fino a 50.000 EUR. Per materiali a basso rischio: sanzioni dimezzate.

Chiunque esercita raccolta e trasporto materiali ad alto e basso rischio senza rispettare le prescrizioni tecniche: multa da 7.500 a 15.000 EUR.

Chiunque non tenga sotto controllo processo lavorazione materiale ad alto e basso rischio: multa da 1.000 a 6.000 EUR

Entità aiuto:

MI.P.A.F. provvede a definire con decreto ripartizione dei costi tra le varie componenti della filiera interessata per lo smaltimento dei materiali di origine animale classificate a rischio “in ragione a volume e fatturato relativamente alle carni fresche ed ai preparati di carni fresche”

 

 

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