IMPIANTI MACELLAZIONE E SEZIONAMENTO (D.Lgs. 286/94, 194/08; Legge 649/96, 228/97; D.M. 27/3/95; D.G.R.M. 17/9/02) (zoo12)

Soggetti interessati:

Organismi pubblici e soggetti privati che gestiscono strutture di macellazione, laboratori di sezionamento, depositi frigorifero, aventi seguenti requisiti:

a)       per impianti di macellazione e lavorazione, in generale, occorre disporre  di:

–          pavimenti in materiali impermeabile, facile da pulire e disinfettare, con facile evacuazione di acqua e pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare cattivi odori. Vietato spargere segatura o altro materiale sul pavimento;

–          pareti lisce, impermeabili, rivestite con materiale lavabile fino a 2 m. (3 m. per locali di macellazione), soffitto facile da mantenere pulito;

–          porte in materiale inalterabile, ricoperte da materiale liscio e lavabile;

–          adeguato sistema di ventilazione ed estrazione del vapore;

–          sufficiente illuminazione naturale;

–          numero sufficiente di dispositivi per pulizia e disinfezione degli attrezzi e del personale, muniti di rubinetti per acqua corrente fredda e calda “non azionabili a mano, nonché dei dispositivi igienici per l’asciugatura delle mani”. Numero sufficiente di spogliatoi previsti di lavabi, docce, pareti e pavimenti lisci;

–          adeguati dispositivi di protezione contro animali indesiderabili (v. Insetti, roditori …);

–          attrezzi ed utensili (v. tavoli di sezionamento, nastri trasportatori, seghe, attrezzature movimentazione della carne ..) in materiale resistente a corrosione, idoneo a venire in contatto con la carne. Vietato utilizzo legno, salvo locali “dove si trovano solo carni fresche, imballate in maniera igienica”. Contenitori, specie per carni non destinate a consumo umano, muniti di sistemi di chiusura “che impedisce qualsiasi prelevamento non autorizzato”;

–          impianto di refrigerazione che mantenga carni e temperature ideali;

–          impianto di acqua potabile;

–          sistema di evacuazione dei rifiuti solidi e liquidi rispondenti ai requisiti igienici;

–          locale ed attrezzature idonee ad eseguire esami veterinari;

–          spazi adeguati per pulizia e disinfezione mezzi di trasporto delle carni;

–          locale di deposito detersivi e disinfettanti da utilizzare “in modo da non contaminare le attrezzature e la carne”;

b)       per gli impianti di macellazione occorre disporre di:

–          stalle di sosta, sufficientemente ampie ed igieniche per ricovero animali, dotate di: pareti e pavimenti impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili; dispositivi di abbeveraggio animali; canali scolo per evacuazione liquidi; lettiera rimossa periodicamente e depositata in concimaia. Recinti ammessi solo in clima mite. Ricovero separato per animali sospetti di malattia con canali di scolo separati per acque di scarico;

–          locali per macellazione, dimensioni adeguate, con locali separati per macellazione suini;

–          locali separati, sufficientemente ampi, utilizzati solo per: svuotamento, pulitura e lavorazione stomachi ed intestini (Locale non necessario in presenza di “attrezzo meccanico in circuito chiuso munito di sistema di ventilazione appropriato”) o per la trasformazione budella e trippa, o per preparazione e pulizia delle frattaglie, qualora tali operazioni svolte nel macello; deposito di pelle, corna, zoccoli, setole dei suini, qualora non trasferite lo stesso della macellazione in contenitori a chiusura ermetica;

–          spazio separato per imballaggio frattaglie, se questo eseguito nel macello;

–          locali chiudibili a chiave o recinti separati per ricovero e macellazione animali malati o sospetti deposito separato di carne da tenere in osservazione o dichiarate non idonee a consumo umano. Locali oggetto di particolare pulizia e disinfezione sotto controllo ASL prima di essere nuovamente utilizzati per macellazione animali sani;

–          locali frigorifero di capacità adeguata, resistenti alla corrosione, che evitano contatto delle carni fresche con pavimento e pareti;

–          sistemi che permettono di controllare entrata ed uscita carni da macello;

–          netta separazione tra zona sudicia e quella pulita, tale da proteggere questa da contaminazione. Liquidi reflui subito immessi in scarico per evitare ristagni su pavimento;

–          disponibilità di numerosi coltelli per operatore che, se non usati, riposti dopo lavaggio nello sterilizzatore;

–          dispositivo che consenta stordimento animale sospeso, comunque non a contatto del suolo;

–          rete di guidovie aeree per ulteriore movimentazione delle carni. Guidovie, piattaforme, pedane lavate dopo ogni giornata di macellazione;

–          locale apposito per ammassare eventuale concime o per eseguire eventuali esami di trichine

c)       per laboratori di sezionamento occorre disporre di:

–          tavoli lisci lavati dopo ogni giornata di lavorazione;

–          locali frigoriferi di capacità adeguata, preventivamente puliti e disinfettati, per conservazione carni non imballate e locali frigorifero per carni imballate;

–          attrezzature idonee in ottime stato di manutenzione e pulizia, utilizzate solo per lavorazione di carne fresca;

–          locale idoneo per operazioni di sezionamento, disossamento e confezioni carni, provvisto di termometro per mantenere idonea temperatura carne, attrezzature necessarie, illuminazione adeguata. Trasferimento carne da frigorifero a locale sezionamento in funzione capacità lavorativa impianto per evitare lunghi periodi della carne fuori dai frigoriferi;

–          locale adibito ad operazione di imballaggio e spedizione dotato di attrezzature per carico e scarico automezzi;

–          deposito dei materiali di confezionamento ed imballaggio;

–          locali separati ove sezionare e depositare carni non destinate a consumo umano. Contenitori usati per tali scarti identificabili e lavati separatamente;

–          apparecchiature termoregolatrici che mantengono temperatura inferiore a: + 12 °C durante operazioni sezionamento; + 7 °C per lavori di disossamento, confezionamento, imballaggio; + 3 °C per sezionamento, disossamento, confezionamento, imballaggio del fegato, reni, testa

–          nel caso di sezionamento delle carni a caldo, carni trasportate direttamente da locale macellazione a locale sezionamento;

–          operazione sezionamento eseguita in modo da eliminare ogni contaminazione delle carni;

d)       per depositi frigoriferi occorre disporre di:

–          locali frigorifero di capacità adeguata, facili da lavare, in cui le carni fresche vengono depositate a temperature tra 0 e 7 °C per le carcasse e loro parti e 3 °C per le frattaglie. Ammesse temperature diverse nel caso di carni “trasportate verso laboratori o macellerie situate nelle immediate vicinanze” (Durata trasporto inferiore a 2 ore);

–          congelamento ottenuto mediante attrezzature idonee, attuato “senza indebiti ritardi” dopo periodo di stabilizzazione, o maturazione, o sezionamento, mantenute a temperature – 12 °C e contrassegnate con mese ed anno di congelamento;

–          termometro in ciascun locale di deposito;

–          locali che garantiscono nessun pregiudizio o contaminazione delle carni né eccessiva umidità così da alterare imballaggi.

Iter procedurale:

Titolare impianto presenta a Servizio Veterinario Regionale, tramite ASL, domanda di riconoscimento in bollo (Modello riportato su BUR 108/02) per: macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, centri di riconfezionamento di bovini, equini, ovicaprini, suini, polli, tacchini, faraone, anatre/oche, coniglio, selvaggina allevata, ratiti; centri di lavorazione ed impianti di sezionamento selvaggina uccisa; stabilimenti di produzione di carne macinata e preparazione carne; stabilimento di lavorazione di prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine animale; macelli e laboratori di sezionamento a capacità limitata; stabilimenti intermediari.

Allegare a domanda:

1)       certificato di iscrizione a Camera di Commercio;

2)       planimetria impianto in scala 1:100 da cui risulti disposizione linee di produzione, servizi igienici, rete idrica degli scarichi;

3)       relazione tecnico-descrittiva di impianti e del ciclo di lavorazione, specificando: modalità approvvigionamento idrico, smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, emissioni in atmosfera;

4)       autorizzazione Sindaco allo scarico delle acque reflue;

5)       attestazione ASL circa idoneità a consumo umano di acqua usata in impianto oppure esito analisi attestante requisiti di potabilità di questa eseguita presso Laboratorio pubblico;

6)       ricevuta versamento di 1.146,39 € per spese di riconoscimento impianto;

7)       per stabilimenti di lavorazione di prodotti a base carne non aventi capacità industriale: dichiarazione responsabile industria attestante limite massimo di produzione comunque inferiore a 7,5 t. di prodotto finito per settimana.

ASL esegue entro 30 giorni istruttoria domanda, anche tramite sopralluogo, ed invia nei 10 giorni successivi documenti originali con parere favorevole ASL a Servizio Veterinario Regionale affinché questo approvi decreto di riconoscimento con relativo numero di identificazione.

Se apportate modifiche a ragione sociale o altra ditta subentra nella titolarità impianto riconosciuto occorre inviare domanda in bollo (Modello riportato su BUR 108/02) a Servizio Veterinario Regionale, tramite ASL, allegando:

1)       certificato di iscrizione a Camera di Commercio;

2)       documentazione notarile attestante cambio della ragione sociale (Contratto di vendita, affitto).

ASL esamina domanda ed invia documentazione con proprio parere favorevole circa mantenimento requisiti strutturali ed igienico-sanitari dello stabilimento a Servizio Veterinario Regionale che provvede ad apportare modifiche al proprio atto di riconoscimento.

Modifiche di tipo strutturale od impiantistico apportate a stabilimento comunicate a Servizio Veterinario Regionale, tramite ASL, allegando:

1)       planimetria aggiornata stabilimento in scala 1:100 da cui evidenziata disposizione locali, linee produttive, rete idrica, scarichi;

2)       relazione tecnico descrittiva di impianti e cicli di produzione evidenziando modalità di approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti solidi e liquidi, emissioni in atmosfera.

ASL verificato che modifiche apportate compatibili con requisiti igienico-sanitari previsti da normativa invia documentazione con proprio parere favorevole a Servizio Veterinario Regionale per aggiornare atto di riconoscimento.

Qualora modificata attività produttiva esercitata nello stabilimento occorre inviare a Servizio Veterinario Regionale, tramite ASL, domanda di aggiornamento atto di riconoscimento in bollo (Modello riportato in BUR 108/02), allegando:

1)       planimetria impianto in scala 1:100 evidenziando disposizione linee produttive, servizi igienici, rete idrica degli scarichi;

2)       relazione tecnico-descrittiva degli impianti e ciclo di lavorazione, evidenziando modalità di approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti solidi e liquidi, emissioni in atmosfera;

3)       ricevuta versamento per spese di riconoscimento.

ASL esamina domanda, anche tramite sopralluogo, e trasmette documentazione originale con proprio parere favorevole a Servizio Veterinario Regionale che provvede con decreto dirigenziale ad aggiornare atto di riconoscimento.

Commissione CE entro 60 giorni pubblica elenco impianti riconosciuti su GUCE.

A partire da 1/1/1996 tutte le carni fresche commercializzate nella CE dovranno provenire da stabilimenti riconosciuti.

Titolare impianto riconosciuto si impegna a:

1)     svolgere periodici controlli igienici su impianti, attrezzature, carne in ogni fase lavorazione;

2)     tenere apposito registro in cui annotare natura e risultati dei controlli da mostrare ad ASL;

3)     procedere formazione del personale dal punto di vista igienico-sanitario.

Macelli situati “in zone che presentano particolari difficoltà di ordine geografico e di approvvigionamento”, autorizzati da Ministero Salute, previa approvazione CE, a macellare 2.000 UGB/anno.

Titolare impianto macellazione con capacità limitata deve:

1)       provvedere a stordire e macellare subito animali, evitando nel locale di macellazione di eseguire operazioni di scuoiamento ed eviscerazione;

2)       concordare con veterinario orario di macellazione;

3)       comunicare a veterinario numero e provenienza animali da macellare, affinché veterinario possa svolgere visita ante mortem e post mortem su animale (entro giorni stesso di macellazione) e presenziare a macellazione;

4)       tenere registro in cui annotare: carico animali; scarico carni; risultati indagini sanitarie interne;

5)       eseguire vendita diretta carni a consumatori, dettaglianti, laboratori sezionamento, industrie trasformazione presenti nel territorio nazionale. Carni munite di documento accompagnamento, conservate in condizioni igienico-sanitarie soddisfacenti recanti indicazioni riportate su bollo sanitario. Destinatario conservare documento per almeno 1 anno a disposizione ASL.

Veterinario deve apporre su carni bollo sanitario per attestare se adatte o meno a consumo umano, da cui risulti mattatoio di origine.

Negli impianti di macellazione con capacità limitata sono vietate operazioni di sezionamento da svolgere in impianti autonomi.

Titolare impianto di sezionamento avente capacità limitata (Non oltre 5 t. per settimana di carni disossate o equivalente carne con osso) chiede a Regione autorizzazione ad operare e numero di identificazione, impegnandosi a tenere registro e svolgere periodici controlli igienico-sanitari interni.

Carni sezionate in impianti sezionamento a capacità limitata possono circolare solo in Italia ed essere destinate a consumatori, dettaglianti, industria di trasformazione, purché munite di documentazione di accompagnamento recante indicazioni contenute nel bollo sanitario (Documento conservato da destinatario per almeno 1 anno per controlli ASL).

Titolari depositi frigorifero inviano richiesta di autorizzazione a Ministero Salute, tramite ASL, che eseguiti sopralluogo e verificata rispondenza a requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui sopra, rilascia autorizzazione.

Veterinario ASL e Ministero Salute hanno libero accesso a locali ed attrezzature per verificare:

1)       se impianti macellazione e sezionamento, deposito frigorifero mantengono requisiti CE;

2)       entrata ed uscita delle carni fresche da impianti;

3)       situazione sanitaria delle carni fresche, prima operazioni sezionamento ed al momento uscita da stabilimento;

4)       situazione pulizia dei locali, impianti, utensili, nonché igiene del personale;

5)       nel caso impianti a capacità limitata, carni non uscite da mercato locale e rispetto limiti previsti di produzione;

6)       adeguato programma di formazione del personale.

Se a successivi controlli permangono carenze igienico-sanitarie, ASL propone a Servizio Veterinario Regionale adozione provvedimenti di rallentamento attività, o chiusura temporanea impianto fino a  ripristino requisiti, o, nei casi più gravi, revoca riconoscimento. Nel caso di sospensione temporanea, ASL prescrive interventi da realizzare per ripresa attività. A conclusione periodo di sospensione ASL esegue nuovo controllo e se accertato la non rimozione delle carenze propone a Servizio Veterinario Regionale revoca decreto riconoscimento (Si ha altresì revoca riconoscimento se titolare riconoscimento comunica cessazione attività) con conseguente ritiro del bollo sanitario e di tutto il materiale bollato.

A conclusione controlli veterinari redatto verbale da consegnare a titolare stabilimento “che provvede ad ovviare alle carenze constatate”.

Entità aiuto:

Per controlli sanitari effettuati presso impianti di macellazione applicate seguenti tariffe (tenere presente che 1 UGB = 1 bovino adulto e solipede, 2 vitelli, 5 suini o cinghiali, 10 ovini, equini, biungulati selvatici (caprioli, daini, cervi, renne), 20 agnelli o capretti o suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg., 5 struzzi):

–          in impianti di macellazione di animali a carne rossa fino a 10.000 UGB macellati/anno: 5 €/bovino adulto; 2 €/bovino giovane; 3 €/solipedi ed equidi; 0,50 €/suini con meno di 25 kg.; 1 €/suini di oltre 25 kg.; 0,15 €/ovicaprini meno di 12 kg.; 0,25 €/ovicaprini oltre 12 kg.; 0,50 €/ratiti;

–          in impianti di macellazione di animali a carne rossa da 10.001 a 25.000 UGB macellati/anno: 4,5 €/bovino adulto; 1,8 €/bovino giovane; 2,7 €/solipedi ed equidi; 0,45 €/suini con meno di 25 kg.; 0,9 €/suini di oltre 25 kg.; 0,135 €/ovicaprini meno di 12 kg.; 0,225 €/ovicaprini oltre 12 kg.; 0,45 €/ratiti;

–          in impianti di macellazione di animali a carne rossa da 25.001 a 50.000 UGB macellati/anno: 4 €/bovino adulto; 1,6 €/bovino giovane; 2,4 €/solipedi ed equidi; 0,40 €/suini con meno di 25 kg.; 0,8 €/suini di oltre 25 kg.; 0,12 €/ovicaprini meno di 12 kg.; 0,20 €/ovicaprini oltre 12 kg.; 0,40 €/ratiti;

–          in impianti di macellazione di animali a carne rossa da 50.001 a 70.000 UGB macellati/anno: 3,5 €/bovino adulto; 1,4 €/bovino giovane; 2,2 €/solipedi ed equidi; 0,35 €/suini con meno di 25 kg.; 0,7 €/suini di oltre 25 kg.; 0,11 €/ovicaprini meno di 12 kg.; 0,175 €/ovicaprini oltre 12 kg.; 0,35 €/ratiti;

–          in impianti di macellazione di animali a carne rossa con oltre 70.000 UGB macellati/anno: 3 €/bovino adulto; 1,2 €/bovino giovane; 2 €/solipedi ed equidi; 0,30 €/suini con meno di 25 kg.; 0,6 €/suini di oltre 25 kg.; 0,1 €/ovicaprini meno di 12 kg.; 0,15 €/ovicaprini oltre 12 kg.; 0,30 €/ratiti;

–          in impianti di macellazione di animali a carni bianche: 0,005 €/polli; 0,035 €/tacchini; 0,05 €/faraone; 0,01 €/anatre ed oche; 0,005 €/conigli ed altri lagomorfi; 0,005 €/selvaggina da penna allevata di peso vivo oltre 2 kg.; 0,0025 €/selvaggina da penna allevata di peso vivo tra 1 e 2 kg.; 0,0005 €/selvaggina di penna allevata di peso vivo inferiore a 1 kg.; 30.000 €/fino a 40.000 capi di pollame in allevamento oggetto di ispezione ante mortem; 50 €/oltre 40.000 capi di pollame in allevamento oggetto di ispezione ante mortem.

Tariffe ridotte si possono applicare a stabilimenti dotati di efficaci sistemi di autocontrollo e rintracciabilità, classificabili come livello di rischio medio-basso con elevato livello di conformità rilevato in precedenti controlli.

Per controlli sanitari in impianti di sezionamento, applicate seguenti tariffe: 2 €/t. di carne bovina, suina, equina, ovina e caprina; 1,5 €/t. di carne di pollame, conigli, piccola selvaggina di penna e pelo di allevamento o selvatica; 3 €/t. di carne di ratiti (struzzo, nandù, emù); 2 €/t. di carne di cinghiale e ruminanti; 0,005 €/capo di piccola selvaggina di penna cacciata; 0,01 €/capo di piccola selvaggina di pelo cacciata; 0,5 €/capo di ratiti e di ruminanti cacciati; 1,5 €/capo di cinghiali cacciati  

Sanzioni:

Chiunque macella animali in impianti non riconosciuti od autorizzati: arresto fino a 2 anni + multa fino a 60.000 €

Chiunque non rispetta limiti per impianti macellazione o sezionamento aventi capacità limitata o viola obblighi della tenuta dei registri od impresa che non comunica a Ministero Salute ed ASL elementi di pericolo per salute umana: multa da 2.500 a 15.000 €

Chiunque non predispone sistemi di autocontrollo igienico-sanitario su impianti o formazione del personale: multa da 5.000 a 30.000 €

 

 

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