REQUISITI IGIENE PER MANGIMI

REQUISITI IGIENE PER MANGIMI (Reg. 183/05)    (zoo14)

Soggetti interessati:

Operatori nel settore dei mangimi (“dalla produzione primaria dei mangimi fino alla immissione dei mangimi sul mercato”, dove per produzione primaria dei mangimi si intende “produzione dei prodotti agricoli, compresa coltivazione, raccolta, mungitura, allevamento di animali o pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che dopo raccolta o cattura non vengono sottoposti ad altre operazioni ad eccezione di un semplice trattamento fisico” quale pulitura, imballaggio, essiccazione naturale. Trasporto, stoccaggio, manipolazione sono considerate “attività associate alla produzione primaria di mangimi”), addetti alla somministrazione di mangimi ad animali destinati al consumo umano, importatori ed esportatori di mangimi da e verso Paesi terzi debbono controllare “igiene dei mangimi”, cioè prendere le misure necessarie per “controllare i pericoli ed assicurare l’idoneità al consumo animale di un mangime”.

È esclusa:

a)       produzione aziendale di mangimi destinati ad animali “per consumo domestico privato” o ad animali non allevati per produzione di alimenti

b)       somministrazione di mangimi destinati ad animali per consumo domestico privato o ad animali non allevati per la produzione di alimenti

c)       fornitura diretta di “piccole quantità” della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad azienda agricola locale per il consumo in loco (cioè territori della Provincia o Province limitrofe)

d)       vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia

Iter procedurale:

Agricoltori nell’alimentazione degli animali debbono prendere misure “per mantenere al livello più basso ragionevole il rischio di contaminazione biologica, chimica e fisica dei mangimi, degli animali, dei prodotti di origine animale”.

Nelle operazioni di produzione primaria dei mangimi, compreso trasporto, stoccaggio, manipolazione di prodotti nel luogo di produzione, operazioni di trasporto di prodotti primari dal luogo di produzione a stabilimento, miscelazione di mangimi per fabbisogno esclusivo dell’azienda (senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione di additivi per insilati) occorre rispettare seguenti prescrizioni:

1)       operazioni condotte in modo da evitare qualunque pericolo capace di compromettere sicurezza dei mangimi;

2)       impegnarsi a garantire che prodotti primari fabbricati, preparati, confezionati, immagazzinati, trasportati risultano protetti da contaminazioni e deterioramenti;

3)       adozione misure di autocontrollo da contaminazioni pericolose da aria, terreno, acqua, biocidi, prodotti fitosanitari, comprese zoonosi ed agenti zoonotici. Usare acqua pulita ed immagazzinare o manipolare rifiuti e sostanze pericolose lontano dai mangimi;

4)       adozione misure di pulizia e disinfezione dei locali, attrezzature, contenitori, veicoli usati per produzione, confezionamento, stoccaggio, trasporto dei mangimi, in modo da assicurare igienicità mangimi da contaminazioni pericolose da animali e parassiti;

5)       tenuta dei registri in cui riportare: ogni uso dei prodotti fitosanitari e biocidi; uso di sementi geneticamente modificate; ogni insorgenza di parassiti o malattie in grado di pregiudicare sicurezza dei prodotti primari; risultati analisi effettuate su campioni dei prodotti primari; provenienza e quantità dei mangimi in entrata e destinazione e quantità dei mangimi in uscita. Nella tenuta dei registri ammesso supporto di veterinari, agronomi e tecnici di aziende agricole;

6)       elaborazione di manuali di corretta prassi “per il controllo dei pericoli nella produzione primaria di mangimi”, quali: controllo di micotossine, metalli pesanti, uso di acqua, residui organici e di fertilizzanti; uso corretto dei prodotti fitosanitari, biocidi, medicinali veterinari ed additivi; eliminazione di animali morti, rifiuti e scarti; preparazione, immagazzinamento e rintracciabilità delle materie prime nei mangimi; misure di protezione per prevenire malattie contagiose trasmissibili ad animali; metodi per assicurare che prodotto preparato, confezionato, immagazzinato in condizioni igieniche appropriate; corretta tenuta dei registri.

Per operazioni diverse dalle precedenti, compreso uso in azienda nella preparazione di mangimi di additivi o premiscele, occorre seguire seguenti prescrizioni /Allegato I al Reg. CE 183/05):

–          progettazione, costruzione, dimensioni impianti ed attrezzature debbono consentire adeguata pulizia e disinfezione (Macchine a contatto con mangimi asciugate ogni volta), evitare contaminazione che può pregiudicare sicurezza e qualità dei prodotti, bilance e strumenti di misurazione e miscelatori idonei per gamma di pesi o volumi da misurarsi ed in grado di produrre miscele omogenee

–          locali dotati di adeguata illuminazione, con impianti di scarico e  concepiti in modo da evitare rischio di contaminazione dei mangimi

–          stabilimenti destinati a trasformazione di oli vegetali greggi a trattamento oleochimico di acidi grassi, o produzione di biodiesel, o miscelazione di grassi (miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati di industria alimentari) sono soggetti al riconoscimento

–          acqua usata nella produzione mangimi idonea, mentre acque piovane, acque luride, acque reflue smaltite in modo da garantire non influenza su sicurezza e qualità dei mangimi

–          finestre ed aperture predisposte in modo da evitare parassiti e polveri, mentre pareti e soffitti concepiti in modo da evitare accumulo di sporco e di condensa

–          personale sufficiente e competente nella fabbricazione dei mangimi (predisporre organigramma, in cui definite qualifiche e responsabilità dei vari addetti, compreso responsabile delle produzioni)

–          fasi della produzione attuate secondo procedure prestabilite, adottando “misure tecniche ed organizzative per evitare o ridurre al minimo gli errori” (Eseguire controlli durante fabbricazione)

–          evitare presenza di mangimi proibiti o sostanze indesiderabili o altri contaminanti per salute umana o degli animali, mentre “residui e materiali non adatti come mangimi vanno isolati ed identificati” (Adottare misure efficaci di controllo e rintracciabilità dei prodotti). In particolare stabilimenti miscelazione di grassi debbono tenere separati prodotti destinati ad alimentazione animali da quelli destinati a scopi diversi ed in etichettatura evidenziare che tali prodotti destinati ad alimentazione di animali o ad altri scopi (Dichiarazione questa ultima non modificabile a seguito di successive fasi della filiera)   

–          designata persona qualificata per controllo della qualità da ottenere anche tramite laboratorio interno adeguato e piano di autocontrollo (evidenziare punti critici del processo di fabbricazione, frequenza del campionamento, metodo di analisi) e di rintracciabilità delle materie prime nel prodotto finale (Conservare documentazione e campioni delle materie prime impiegate a disposizione Organi di controllo)

–          operatori del settore mangimi che immettono sul mercato grassi, oli e prodotti da questi derivati destinati ad alimentazione animali, compresi mangimi composti debbono far analizzare tali prodotti presso laboratori accreditati per somme di diossine e PCB diossina e simili con seguenti frequenze: 100% partite di olio di cocco greggio o di prodotti derivati da oli vegetali (Esclusi glicerolo, lecitina, gomme) per partite di 1.000 t.; 1 analisi ogni 2.000 t. di grasso animale e prodotti derivati; 100% partite di 1.000 t. di olio di pesce ottenuto da olio di pesce greggio diverso da quello raffinato o da prodotti della pesca di cui non si possiede dati su origine o da sottoprodotti di origine ittica provenienti da stabilimenti produzione pesce o da melù o olio di pesce decontaminato per mezzo di trattamento riconosciuto secondo principi di HACCP; 100% partite di 1.000 t. di oli recuperati da industria alimentare e grassi miscelati destinati ad alimentazione animale. Se dimostrato che “consegna omogenea è più grande della dimensione massima della partita campionata in modo rappresentativo allora risultati analisi del campione opportunamente estratto e sigillato vanno considerati accettabili. Se dimostrato che partita di prodotto o suoi componenti immessi nella attività di trasformazione analizzati in precedenza, operatore del settore mangimi esentato da analisi. Qualsiasi consegna di prodotti destinati ad alimentazione animale accompagnata da prova che prodotti o relativi componenti sono stati analizzati e sono conformi. Se dimostrato che partite entrate nel processo produttivo analizzate non determinano aumento di contaminazione di diossina, operatore esonerato da far analizzare prodotto finale. Laboratorio accreditato deve comunicare risultati analisi ad operatore ed Autorità competente, qualora superati limiti di diossina fissati (Operatore informa Autorità competente affidate analisi a laboratorio di Paese Terzo). Requisiti in materia di test per diossina rivisti entro 16/3/2014             

–          mangimi trasformati tenuti separati dai vari componenti e da additivi mediante idonei imballaggi da conservare in locali idonei, dove hanno accesso solo personale autorizzato. Scarti contenuti al minimo per evitare formazione di parassiti e temperature mantenute “quanto più basse possibili per evitare condensa e deterioramento”

–          trasporto con mezzi idonei ed in modo da risultare sempre identificabili, sempre puliti e disinfettati dopo ogni trasporto. Contenitori per stoccaggio e trasporto di grassi miscelati, oli di origine vegetale o prodotti derivati destinati ad alimentazione animali non utilizzati per trasporto di prodotti diversi da questi e tenuti separati da qualsiasi altro carico se esiste pericolo di contaminazione. Se uso separato impossibile occorre pulire bene contenitore in modo da eliminare ogni treaccia di prodotto residuo. Grassi di origine animale di categoria 3 destinati ad alimentazione animali immagazzinati e trasportati in base a Reg. 1069/09    

–          tenuta registri, in cui annotare dati relativi ad acquisto, produzione, vendita corredati da documenti inerenti a processo di fabbricazione e risultati dei controlli attuati (Obbligo per favorire rintracciabilità della partita posta in circolazione in caso di reclamo), nonché documenti concernenti additivi, premiscele, mangimi composti (Natura e quantità di additivi o premiscele prodotti, nome ed indirizzo stabilimento dove additivi o premiscele o mangime composto consegnato)

–          adozione sistema rapido di ritiro dei prodotti immessi nel circuito distributivo in caso di reclami (tenuto apposito registro dei reclami) che prima di essere reimmessi in circolazione sottoposti a nuovo controllo di qualità.

In caso di operatore che somministra ad animali mangimi prodotti direttamente in azienda, questo deve rispettare manuale di buona pratica di alimentazione degli animali (Allegato III al Reg. CE 183/05), comprendente:

–          ridurre al minimo possibilità di contaminazione degli alimenti da pericoli di ordine fisico, biologico, chimico per animali al pascolo. Adozione turni di riposo del pascolo per evitare “contaminazione incrociata di tipo biologico derivante dagli escrementi”;

–          stalla ed attrezzature per somministrazione mangimi sempre pulite con prodotti adeguati, nonchè attuato sistema di prevenzione per impedire accesso di parassiti ai “mangimi, lettiera, unità di bestiame” e di rimozione periodica del letame, “scarti ed altre possibili fonti di contaminazione dei mangimi”;

–          mangimi stoccati lontani da prodotti chimici, con locali e contenitori mantenuti puliti ed asciutti con idonee misure contro parassiti. Sementi immagazzinate lontano dai mangimi e non accessibili ad animali, analogamente per mangimi medicati destinati a specifiche categorie di animali;

–          sistema di distribuzione mangimi in modo da assicurare che vengano inviati nella giusta dose agli animali (in particolare per mangimi medicati);

–          veicoli di trasporto mangimi ed attrezzature di somministrazione regolarmente pulite (specie per mangimi medicati);

–          acqua deve essere in qualità e quantità idonea agli animali e distribuita con mezzi sempre puliti;

–          impianti di somministrazione mangimi ed acqua progettati in modo da ridurre al minimo la contaminazione di mangimi ed acqua;

–          responsabile preparazione e somministrazione degli alimenti deve possedere “necessarie abilità, conoscenze e competenze”

Se invece allevatore compra da terzi il mangime somministrato agli animale deve rispettare requisiti Allegato I al Reg. 183/05

Operatori del settore mangimi, oltre a rispettare disposizioni di cui sopra debbono:

1)       notificare a Servizio Veterinario Regionale “qualsiasi stabilimento che sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione dei mangimi”, fornendo altresì informazioni aggiornate in merito a “ogni cambiamento significativo intervenuto nella attività ed eventuale chiusura dello stabilimento esistente”. Regione tiene uno o più registri degli stabilimenti

2)       chiedere riconoscimento a Ministero della Salute degli stabilimenti che procedono a fabbricazione e/o commercializzazione di additivi per mangimi (Additivi di tipo nutrizionale, zootecnico, organolettico), o premiscele preparate utilizzando additivi zootecnici (Antibiotici, coccidiostatici, istomonostatici, stimolatori della crescita) e nutrizionali, o mangimi composti per fabbisogno esclusivo della propria azienda, o per la commercializzazione, utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi. Riconoscimento anche per trasportatori. Riconoscimento concesso previa ispezione impianti (Non richiesto sopralluogo per imprese che “svolgono solo attività di intermediazione e non detengono i prodotti nei loro locali”. Sufficiente che queste imprese presentano dichiarazione a Regione che mangimi immessi nel mercato soddisfano requisiti CE) che debbono rispondere a requisiti di cui sopra

3)       soddisfare criteri microbiologici specifici

4)       adottare procedure idonee per raggiungere obiettivi specifici

5)       rifornirsi ed utilizzare solo mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti

6)       adottare sistemi di controllo HACCP imperniati su:

  • identificazione fonti di pericolo “che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili”;
  • identificazione punti critici di controllo nelle fasi di produzione “per prevenire o eliminare un pericolo o ridurlo a livelli accettabili”;
  • stabilire limiti critici di rischi accettabili “ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati”;
  • stabilire nei punti critici procedure di controllo efficaci;
  • stabilire azioni correttive da attuare qualora risulti che punto critico non sottoposto a controllo;
  •  tenere aggiornati documenti e registri per dimostrare applicazione del sistema di controllo.

Criteri HACCP fissati da Ministero della Salute, in relazione a natura e dimensione impresa. Procedure semplificate ammesse per piccole imprese 

Se apportate modifiche al prodotto o processo di produzione, trasformazione, stoccaggio, distribuzione, operatori “apportano necessari cambiamenti” a sistema di controllo HACCP.

Operatore può usare “tali manuali su base volontaria”.

Manuali nazionali nel settore dei mangimi elaborati in collaborazione con rappresentanti del settore e tenendo conto dei codici di corretta prassi, verificando che “il loro contenuto risulti funzionale ai settori cui sono destinati e costituiscono uno strumento atto a favorire osservanza delle disposizioni comunitarie”. Manuali nazionali trasmessi alla Commissione CE, che del resto, con analoga procedura, può elaborare propri manuali per pubblicarli su GUCE

7)       predisporre un sistema efficace di garanzia finanziaria, in grado di coprire i “costi totali di cui gli operatori potrebbero essere ritenuti responsabili in diretta conseguenza del ritiro dal mercato, trattamento e/o distruzione di qualsiasi mangime, animale o alimento ad esso riconducibile”. In altri termini garanzie servono a coprire eventuali violazioni della normativa sui mangimi addebitata agli operatori del settore

Importazioni di mangimi da Paesi Terzi possono avvenire solo se:

a)       Paese Terzo figura in elenco autorizzato CE;

b)       stabilimento di invio del mangime figura in elenco degli stabilimenti autorizzati CE;

c)       mangime prodotto nello stabilimento in elenco soddisfa i requisiti prescritti da CE o “condizioni che la Comunità riconosce come equivalenti a ciò”;

d)       mangime munito di certificato di importazione.

Esportazione di mangimi, compresi quelli per animali non destinati alla produzione di alimenti, avvengono nel rispetto delle presenti disposizioni.

CE può:

a)       apportare modifiche alla normativa in questione a seguito di “elaborazione di codici di corretta prassi”, esperienze tratte dall’attuazione dei manuali HACCP, sviluppi tecnologici, nuove valutazioni di rischio, definizione di obiettivi in materia di sicurezza dei mangimi;

b)       concedere deroghe agli Stati membri nell’applicazione di norme sui mangimi purchè “non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi”. Commissione CE, prima di prendere decisioni, acquisisce parere di Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Stati membri provvedono ad applicare normativa ed a fissare “sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive” in caso di violazioni rilevate da notificare a Commissione CE entro 8/2/2007

Sanzioni:

Operatori del settore mangimi non possono operare senza registrazione o senza riconoscimento. Se stabilimento non soddisfa più requisiti CE: sospensione riconoscimento o registrazione fino a 1 anno. Dopo tale periodo, se requisiti non ripristinati: revoca riconoscimento o registrazione.

Se stabilimento cessa attività, o non soddisfa condizioni di operatività per almeno 1 anno, o rilevate gravi irregolarità, od arresto ripetuto della produzione, od operatore “non in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura”: revoca riconoscimento o registrazione

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