IMBALSAMAZIONE ANIMALI (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 24) (caccia21)
Soggetti interessati:
Chiunque intende esercitare attività di imbalsamazione o tassidermia o detiene preparazioni tassidermiche e trofei, purché relative ad esemplari appartenenti a:
a) fauna selvatica indigena cacciabile, purché catturata nel rispetto delle vigenti leggi sulla caccia;
b) fauna esotica, purché abbattimento ed importazione avvenga nel rispetto leggi vigenti e non riguardi specie protette da accordi internazionali;
c) fauna domestica
Iter procedurale:
Interessati inviano richiesta di autorizzazione ad esercitare attività di tassidermia ed imbalsamazione a Regione, specificando quantità di animali vivi, morti o imbalsamati, a qualsiasi titolo posseduti.
Autorizzazione rilasciata da Regione previo parere di Commissione tecnico venatoria ed accertamento di “buona conoscenza della fauna e delle tecniche di tassidermia ed imbalsamazione”.
Titolare autorizzazione deve:
1) tenere registro, vidimato da Regione, in cui annotare giornalmente: generalità del cliente che ha consegnato animale, o circostanze in cui è entrato in possesso dell’animale; specie e provenienza di ogni animale entrato in suo possesso;
2) apporre su tutti gli animali preparati o consegnati al cliente o posti in circolazione, specifica etichetta inamovibile indicante: generalità imbalsamatore, numero autorizzazione, data preparazione, numero di riferimento del registro;
3) inviare a Regione richiesta di impagliare o imbalsamare animali di specie protette o non cacciabili o in periodi diversi da quelli previsti dal calendario venatorio.
Proprietari o possessori di animali imbalsamati che non rientrano nelle specie cacciabili richiedono a Regione apposizione di contrassegno inamovibile su questi. Regione provvede, a spese richiedente, entro 1 anno.
Sanzioni:
Chiunque esercita attività di tassidermia ed imbalsamazione senza autorizzazione: multa da 25 a 250 per capo rinvenuto.
Chiunque non rispetta prescrizioni in materia di imbalsamazione (v. Registri, etichette): multa da 7,5 a 75 /capo + sospensione o revoca autorizzazione.
Chiunque non invia richiesta a Provincia di voler imbalsamare specie protette o in periodi diversi da calendario venatorio: arresto da 2 a 8 mesi o multa da 750 a 2.000 per specie protette; multa fino a 1.500 per specie non cacciabili; arresto fino a 3 mesi o multa fino a 1.000 per non rispetto calendario + revoca autorizzazione