IMBALSAMAZIONE ANIMALI (Legge 157/92; L

IMBALSAMAZIONE ANIMALI (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 24)      (caccia21)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esercitare attività di imbalsamazione o tassidermia o detiene preparazioni tassidermiche e trofei, purché relative ad esemplari appartenenti a:

a)       fauna selvatica indigena cacciabile, purché catturata nel rispetto delle vigenti leggi sulla caccia;

b)       fauna esotica, purché abbattimento ed importazione avvenga nel rispetto leggi vigenti e non riguardi specie protette da accordi internazionali;

c)       fauna domestica

Iter procedurale:

Interessati inviano richiesta di autorizzazione ad esercitare attività di tassidermia ed imbalsamazione a Regione, specificando quantità di animali vivi, morti o imbalsamati, a qualsiasi titolo posseduti.

Autorizzazione rilasciata da Regione previo parere di Commissione tecnico venatoria ed accertamento di “buona conoscenza della fauna e delle tecniche di tassidermia ed imbalsamazione”.

Titolare autorizzazione deve:

1)       tenere registro, vidimato da Regione, in cui annotare giornalmente: generalità del cliente che ha consegnato animale, o circostanze in cui è entrato in possesso dell’animale; specie e provenienza di ogni animale entrato in suo possesso;

2)       apporre su tutti gli animali preparati o consegnati al cliente o posti in circolazione, specifica etichetta inamovibile indicante: generalità imbalsamatore, numero autorizzazione, data preparazione, numero di riferimento del registro;

3)       inviare a Regione richiesta di impagliare o imbalsamare animali di specie protette o non cacciabili o in periodi diversi da quelli previsti dal calendario venatorio.

Proprietari o possessori di animali imbalsamati che non rientrano nelle specie cacciabili richiedono a Regione apposizione di contrassegno inamovibile su questi. Regione provvede, a spese richiedente, entro 1 anno.

Sanzioni:

Chiunque esercita attività di tassidermia ed imbalsamazione senza autorizzazione: multa da 25 € a 250 € per capo rinvenuto.

Chiunque non rispetta prescrizioni in materia di imbalsamazione (v. Registri, etichette): multa da 7,5 € a 75 €/capo + sospensione o revoca autorizzazione.

Chiunque non invia richiesta a Provincia di voler imbalsamare specie protette o in periodi diversi da calendario venatorio: arresto da 2 a 8 mesi o multa da 750 € a 2.000 € per specie protette; multa fino a 1.500 € per specie non cacciabili; arresto fino a 3 mesi o multa fino a 1.000 € per non rispetto calendario + revoca autorizzazione

Posted in: