DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 34-34bis; D.G.R. 13/5/13, 9/4/18, 3/6/19, 22/7/19; Reg. Marche 3/19) (caccia20)
Soggetti interessati:
Regione, Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), ASUR, Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
Concessionari di: centri privati di riproduzione della fauna selvatica; zone di addestramento cani e svolgimento gare cinofile; aziende faunistico-venatorie ed aziende agrituristico venatorie.
Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, pensionati da contribuzione agricola, imprenditori agricoli titolari di partita IVA con codice inerente ad attività agricola
Proprietario di veicolo che subisce un “sinistro stradale” (cioè un “evento accidentale che vede coinvolti veicoli idonei alla circolazione su strada”) causato da ungulati selvatici
Iter procedurale:
Art. 34 di LR 7/95, come modificato da ultimo dalla LR 43/18, stabilisce che gli ATC risarciscono con risorse proprie i danni recati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria, tenendo conto del regolamento approvato dalla Giunta Regionale in: zone di ripopolamento e cattura; zone di sperimentazione; centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; oasi di protezione; aree di rispetto; territorio di caccia programmata.
Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei centri privati di riproduzione di questa, nelle aziende faunistiche venatorie ed agrituristiche venatorie, nelle zone di addestramento di cani e gare cinofile è di competenza dei rispettivi concessionari.
Presso ogni ATC è istituito un Comitato di gestione del Fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica, composto da: responsabile della Struttura Regionale della Caccia (in qualità di Presidente); responsabile dell’Ufficio provinciale competente per la caccia; 1 rappresentante delle Organizzazioni professionali agricole; 1 rappresentante delle Associazioni venatorie; 1 tecnico iscritto all’Albo dei dottori agrari nominato da ATC (diverso da quello incaricato dalla stessa ATC di eseguire le perizie sui danni). Regione, con D.G.R. 692 del 13/05/2013, approva le modalità di funzionamento del Comitato, che si riunisce, presso la sede di ATC su comunicazione del Presidente, almeno 1 volta a semestre (comunque ogni volta che si rende necessario per valutare le segnalazioni di danno, anche su richiesta del Presidente di ATC), mediante lettera, fax, e-mail con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo. Comitato prende decisioni a maggioranza dei presenti, con verbali depositati presso ATC ed inviati all’Ufficio Regionale Caccia
Regione Marche con DGR 669 del 3/6/2019 ha approvato il Regolamento regionale 3/19 relativo al “risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria”, che prevede ad:
Art. 1 finalità del Reg. 3/19 riguardante “far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, zone di sperimentazione, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, oasi di protezione, aree di rispetto, territori di caccia programmata”. A tal fine ATC:
a)concedono, con risorse proprie, un risarcimento all’agricoltore del danno subito, in relazione ai valori fissati ad 7
b)provvedono alla fornitura e messa in opera di strumenti atti a prevenire tali danni
c)stipulano convenzioni con CAA per adempiere ai compiti assegnati
Art. 2 destinatari delle misure in questione sono: coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, pensionati da contribuzione agricola, imprenditori agricoli titolari di partita IVA con codice inerente ad attività agricola
Art. 3 ammessi al risarcimento i danni provocati dalla fauna selvatica che determinano una riduzione qualitativa o quantitativa della produzione agricola (costituita da coltivazioni erbacee, orticole ed arboree, impianti di arboricoltura da legno, prati, pascoli e foreste oggetto di lavorazioni ordinarie) e del patrimonio di animali di bassa corte o danneggiamento di opere destinate ed utilizzate a fini agricoli presenti sul fondo. Non sono invece ammessi al risarcimento danni:
a)foreste se questi non recano pregiudizio alla conservazione, funzione, rigenerazione delle stesse;
b)prati, pascoli, foreste di proprietà pubblica se non condotti o gestiti dai soggetti di cui ad 2;
c)produzioni agricole oggetto di contributo destinate ad incrementare la disponibilità alimentare per la fauna selvatica;
d)produzioni agricole interessate (a qualsiasi titolo) da compensazioni monetarie per diminuzione o mancata produzione per cause attribuibili alla fauna selvatica;
e)produzioni agricole che superano 6.000 €/ha. di PLV (Produzione Lorda Vendibile), determinata in base al valore medio di mercato che prodotti danneggiati hanno registrato nella Provincia nell’anno in corso (in mancanza, quello dell’anno precedente), prive di opere di prevenzione o per le quali non inviata richiesta ad ATC di installazione di strumenti di prevenzione, “salvo cause motivate o preventivamente autorizzate”;
f)produzione di castagneti, noceti, noccioleti, tartufaie per cui i proprietari/conduttori non sono in grado di dimostrare la commercializzazione del prodotto “a partire dal 1° ciclo produttivo utile”
Art. 4 si considerano opere di prevenzione tutte le strutture, misure o azioni volte a ridurre il rischio di danneggiamento alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico di bassa corte “aventi efficacia comprovata in ordine alla potenziale riduzione del suddetto rischio su richiesta dei soggetti interessati”, ATC provvede a fornire e mettere in opera strumenti di prevenzione (anche avvalendosi di terzi), quali:
a)recinzioni ed altre misure previste dal Piano di controllo regionale del cinghiale
b)protezione individuali agli alberi ed arbusti
c)prodotti repulsivi compatibili con ambiente da usare, previa autorizzazione di ASUR
In alternativa ad intervento di ATC, soggetti interessati possono sempre accedere ai contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) in materia di prevenzione
Se ATC impossibilitata a fornire strumenti di prevenzione o se questi “non impediscono il verificarsi del danno”, ATC provvede a risarcire il danno
Art. 5 soggetti interessati presentano domanda per risarcimento del danno, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i 15 giorni successivi al verificarsi dell’evento, pena sua inammissibilità (usare Modello predisposto dalla Regione)
Se elementi riportati in domanda e nei documenti allegati sono incompleti/insufficienti, ATC chiede necessarie integrazioni da inviare entro i 15 giorni successivi, pena inammissibilità della domanda
Art. 6 ATC, entro 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda (Entro 5 giorni se la domanda contiene motivi di urgenza), procedono all’accertamento del danno mediante sopralluogo (giorno ed ora di questo comunicato ai soggetti interessati, affinché possano presenziarvi)
Se a causa di avverse condizioni atmosferiche, impossibile eseguire sopralluoghi nei termini fissati, questo attuato successivamente (comunque non oltre 5 giorni lavorativi successivi ”dalla cessazione delle condizioni che ne impediscono lo svolgimento”). Fino all’esecuzione del sopralluogo, richiedente deve:
a)“astenersi dal compiere attività agricole sulle opere o colture danneggiate che comportano impossibilità di accertare nesso di causalità tra il danno subito ed azione che l’ha determinato”;
b)in caso di aggravamento del danno subito, integrare la domanda inviata
A conclusione del sopralluogo (anche se non rilevato alcun danno) viene redatto un verbale in 2 copie (Modello predisposto dalla Regione) contenente: superficie e tipologia della produzione agricola accertata; stato della vegetazione; stato fitosanitario e produttività della coltura; quantità del prodotto perduto; superficie danneggiata; data presunta del danno; ore lavorative e materiali occorrenti al ripristino delle opere/colture danneggiate in caso sia possibile nuova semina/reimpianto; esistenza di eventuali opere di prevenzione; eventuali ulteriori danni accertati; nesso di causalità tra evento e danno; stima del quantitativo della coltura/prodotto danneggiato (espresso anche in termini di percentuale del fondo coltivato danneggiato) o del danneggiamento delle opere insistenti sul fondo
Accertamento del danno avviene in contraddittorio con soggetti interessati che sottoscrivono il verbale (Possono in questo evidenziare del loro disaccordo con stima effettuata) ed a cui viene rilasciata copia. Se interessato non sottoscrive il verbale può produrre entro 15 giorni dal sopralluogo, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, perizia di parte sottoscritta da tecnici iscritti in Albi professionali
Spese ed oneri connessi alle operazioni di accertamento del danno sono a carico di ATC
Art. 7 in base alla stima riportata nel verbale, ATC quantifica il risarcimento del danno, calcolato in base ai mercuriali della Camera di Commercio locale riferiti alle produzioni dell’annata agraria in corso (in mancanza, fare riferimento alle quotazioni della borsa merci di Bologna)
In caso di prodotti immessi direttamente sul mercato, occorre tenere conto del “reale prezzo di vendita da dimostrare con le fatture dell’anno precedente, o con contratti di coltivazione e vendita sottoscritti prima del raccolto”
Se il danno si verifica nelle prime fasi della coltura sono corrisposte le anticipazioni colturali, calcolate in base alle spese sostenute dall’inizio della coltivazione se non effettuate la risemina o “costi delle spese vive di sostituzione o semina”
Se impossibile procedere alla risemina, il risarcimento è pari al mancato raccolto, calcolato in base alla produzione media della zona dove ricade il fondo
Se il danno riguarda almeno il 30% del prodotto, come risulta dalla perizia, “con restante parte soggetta al deterioramento”, risarcimento viene calcolato sull’intera produzione
In caso di danno alle colture arboree che ne rende necessaria la sostituzione, ammontare del risarcimento calcolato in base al costo delle nuove piante e loro messa a dimora, nonché del mancato raccolto “dal momento della messa a dimora e fino al momento della produzione delle nuove piante”
Ammontare del risarcimento tiene conto dei minori costi colturali sostenuti a causa di evento dannoso
In caso di danno alle opere, ammontare del risarcimento viene calcolato in base al Prezziario regionale vigente
Art. 8 ATC per accertamento, stima e quantificazione dei danni si avvale di professionisti iscritti ad Albi “scelti in modo da assicurare la terzietà”
Art. 9 qualora si dovessero verificare ulteriori danni sullo stesso terreno dopo l’accertamento del tecnico incaricato e prima della liquidazione del danno, interessato deve inviare nuova domanda (conseguente stima del danno tiene conto della stima già effettuata)
Art. 10 liquidazione del risarcimento disposta da ATC entro 90 giorni lavorativi successivi dall’accettazione delle operazioni di stima. Decorso tale termine, ATC è tenuto a versare all’interessato gli interessi legali
In caso di mancata accettazione da parte del danneggiato delle operazioni di stima, somme riconosciute da ATC a titolo di risarcimento sono accantonate “in attesa della successiva definizione della procedura risarcitoria”
Risarcimento di ATC non è cumulabile con altri indennizzi (anche di natura assicurativa) di cui interessato beneficia per stesso danno
Art. 11 P.F. Caccia effettua controlli (anche a campione) su ogni fase delle procedure in questione, al fine di garantire corretta applicazione del Reg. 3/19 (in particolare rispetto dei termini)
Art. 12 fino all’approvazione della modulistica da parte della Regione sono valide le domande presentate sulla base della precedente modulistica, fermo restando che ATC può chiedere agli interessati eventuali integrazioni per adeguare tali domande a quanto prescritto dal Reg. 3/19
Giunta Regionale, con DGR 891 del 22/7/2019 come integrata da DGR 1058 del 9/9/2019, ha definito le azioni da intraprendere per prevenire gravi danni da Storno alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga, solo con sistema di appostamento fisso, senza utilizzo di richiami vivi, entro raggio di 100 m. da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti (in cui esistenti sistemi dissuasivi) e da nuclei vegetazionali produttivi sparsi negli orari e giorni di apertura anticipata della caccia prevista dal calendario 2019/20 e nel periodo compreso tra 3° domenica di Settembre e 8 Dicembre 2019, fermo restando il divieto di abbattimento nelle ZPS, in Comuni dove, in almeno 1 degli ultimi 3 anni (2016, 2017, 2018), si sono verificati danni alle colture agricole superiori a 100 €/ha. (elenco dei Comuni interessati pubblicato su BUR 61/19 e 74/19). Prelievo in deroga autorizzato solo a cacciatori iscritti nell’Ambito di residenza anagrafica che ne fanno richiesta a Comune di residenza (Prescrizione di legare il cacciatore al territorio non applicata nei confronti dei cacciatori che hanno optato per forma di caccia di tipo B titolari di un appostamento fisso ubicato fuori da Ambito di residenza anagrafica)
Numero di esemplari di Storno prelevabili da singolo cacciatore non oltre 15 capi/giorno e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione
Fauna abbattuta annotata nel tesserino venatorio (Sezione deroghe) subito dopo abbattimento. Tesserino da riconsegnare ad ATC di residenza entro data fissata dal calendario venatorio 2019/20
Giunta Regionale invia a Presidente del Consiglio Ministri, MATTM, MIPAAF, Commissioni Parlamentari competenti, ISPRA una relazione sul prelievo di Storno
Giunta Regionale, con DGR 461 del 09/04/2018 ha definito a partire dal 01/01/2016 le modalità di risarcimento dei danni materiali arrecati al veicolo dalla collisione con la fauna selvatica, salvo danni: avvenuti “in aree affidate a soggetti diversi” (v. aree protette); provocati da lupi, cani randagi.
Domanda di indennizzo (modello pubblicato su BUR 35/18) inviata al Servizio Regionale Caccia, allegando:
a)fotocopia del libretto di circolazione
b)fotocopia della patente di guida del conducente danneggiato
c)originale/copia del verbale dell’organo accertatore, attestante “inequivocabilmente la collisione con il selvatico e la localizzazione del sinistro”
d)documentazione fotografica del danno
e)fattura quietanzata relativa alla riparazione del danno, in cui specificare le voci di spesa
f)dichiarazione sostitutiva di notorietà del riparatore, attestante la tipologia e l’entità del danno (modello pubblicato su BUR 35/18)
g)dichiarazione di “rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, o ad eventuale citazione in giudizio per il risarcimento del medesimo danno”
Servizio eroga l’indennizzo a seguito della conclusione dell’istruttoria (riguardante anche le domande presentate dal 01/01/2016 al 31/12/2017), che può prevedere eventuale richiesta di integrazione documenti. Domande presentate entro il 31/12/2015 saranno invece definite e liquidate in base ai criteri vigenti al momento del loro invio.
Entità aiuto:
LR 7/95 ad Art. 34 istituisce il Fondo regionale per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, da cui sono esclusi gli incidenti avvenuti nelle aree (quali le aree protette) affidate a soggetti diversi da ATC. Modalità di erogazione di tale indennizzo sono fissate dalla Giunta Regione, che comunque deve prevedere l’invio di una dichiarazione di rinuncia da parte dell’interessato “a qualsiasi altra pretesa, precedente e successiva, o ad eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni”.
LR 43/18 ad art. 18 stanzia 153.861,80 € per definire le domande di indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica antecedenti al 01/01/2016.
Partecipazione ai lavori del Comitato di gestione di ATC è gratuita.
Quota del Fondo della circolazione stradale (per anno 2018 pari a 800.000 €) è destinato dalla Regione alla concessione di indennizzi a favore dei soggetti coinvolti in incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica, in misura pari al 60% della spesa sostenuta per riparare il mezzo danneggiato.
DGR 1127 del 06/08/2018 fissa in 30.708 € i danni alle colture agricole nella Provincia di Pesaro dallo stormo da liquidare agli agricoltori.