GRANDI INVASI IRRIGUI (D

GRANDI INVASI IRRIGUI (D.P.R. 1363/59; Legge 584/94; D.Lgs. 152/06) (acqua12)

Soggetti interessati:

Chiunque intende costruire un grande invaso con sbarramenti aventi altezza superiore a 10 m. (Altezza misurata da “quota del piano di coronamento” al punto più depresso) o capacità di invaso superiore a 100.000 mc. (capacità globale del serbatoio). Sono esclusi invasi adibiti esclusivamente a deposito o lavaggio di residui industriali di competenza del Ministero Industria.

Iter procedurale:

Interessati inviano progetti di massima (redatti in base a rilievo diretto di tipo topografico e geologico) e corredati da una relazione geognostica preliminare a Regione autorizza concessione derivazione di acqua, impianto di cantiere e lavori di scavo.

Nel caso di invasi di oltre 15 m. di altezza ed 1.000.000 di mc. di capacità, domanda e progetto inviate direttamente al Servizio Dighe, che entro 180 giorni esegue istruttoria e rilascia autorizzazione con relative prescrizioni tecniche.

Progetto esecutivo (4 copie di cui originale in bollo) inviato a Regione e sottoscritto da richiedente e progettista in tutti gli allegati, comprendenti:

a)       relazione tecnica generale su tipo sbarramento adottato ed eventuali varianti al progetto di massima comprese aree di accesso e sistemi di vigilanza e preallarme popolazioni;

b)       relazione geognostica definitiva con risultati delle indagini e prove eseguite, in particolare per tenuta del serbatoio, caratteristiche sismiche della zona, impatto dell’invaso sulle acque superficiali e sotterranee del bacino;

c)       relazione geotecnica sulle caratteristiche del terreno di fondazione e dell’invaso;

d)       relazione idraulica indicando portata di massima piena e relative modalità di smaltimento della portata (Azionati da 2 fonti indipendenti di energia);

e)       relazione geotecnica sulle caratteristiche dell’opera ed impatto sul terreno con relative prove di resistenza del materiale (Malte, conglomerati, impasti) ad invaso pieno, in presenza di sisma o rapido svuotamento;

f)        relazione su prove compiute su terreno di fondazione e verifica di sicurezza delle opere di sbarramento eseguite ad invaso pieno, in caso di sisma o di rapido svuotamento;

g)       calcoli di stabilità e resistenza, verifiche statiche compiute su modello in collaborazione con  Ministero Infrastrutture;

h)       relazione su dispositivi installati per controllo del comportamento dell’invaso;

i)         programma delle attrezzature da utilizzare durante costruzione ed esercizio;

j)         corografia 1:10.000 con indicazione del bacino imbrifero tributario e territorio a valle dell’invaso; 

k)       planimetria dell’invaso in scala 1:500;

l)         disegni esecutivi, in scala, dei prospetti, sezioni trasversali e longitudinali dello sbarramento e disegni delle opere accessorie, disegni di meccanismi di manovra degli scarichi.

In caso di documentazione incompleta, Regione richiede documenti mancanti, fissando termine di invio. Regione esamina pratica ed esprime parere favorevole, inviando materiali al Servizio Dighe del Ministero Infrastrutture per approvazione definitiva ed emissione “foglio di condizioni” (Norme da rispettare nella realizzazione delle opere), comprendente:

1)       esecuzione e manutenzione degli accessi allo invaso durante la costruzione e gestione;

2)       deviazione provvisoria delle acque durante costruzione invaso;

3)       modalità di costruzione opera e prove tecniche e di laboratorio sui materiali impiegati;

4)       prove di comportamento dello sbarramento durante ed a conclusione dei lavori;

5)       modalità controllo attuate da concessionario ed Autorità pubblica durante costruzione e gestione;

6)       compensi dovuti per collaudo opere;

7)       sistemi di preallarme installati a tutela della popolazione.

“Foglio di condizioni” inviato a concessionario per sottoscrivere accettazione.

Autorizzazione alla costruzione invaso è data da Regione previa: approvazione progetto esecutivo; accettazione “foglio di condizioni”; parere favorevole Ministero circa “adeguatezza ed idoneità degli scavi compiuti”.

Direttore dei lavori assume responsabilità per quanto concerne modalità costruttive e rispondenza opera a progetto approvato. Nominativo direttore lavori, suo sostituto e ditta appaltatrice inviato da Regione a Ministero Infrastrutture.

Ogni modifica intervenuta al progetto originario durante i lavori, necessita di specifica autorizzazione.

Servizio Dighe controlla, anche mediante convenzioni con liberi professionisti, ogni fase della costruzione, disponendo accertamenti, verifiche, analisi laboratorio su materiali impiegati e su acqua dell’invaso. Campioni dei materiali conservati da Regione che provvede ad inviare a Ministero e direzione lavori risultati analisi, eventualmente corredati da “proprie osservazioni e proposte”. Servizio Dighe pubblica su G.U. elenco dighe che rientrano nelle proprie competenze.

Se da verifiche emerge che andamento lavori non offre garanzie, Regione ordina sospensione lavori, sistemando a spese concessionario invaso, parti già realizzate in modo che sospensione non possa recare danno.

Prima che invaso sia ultimato, Regione può consentire, previo nulla-osta del Ministero, riempimento parziale per verificare tenuta sbarramento.

Ad ultimazione dei lavori, Regione esegue collaudo previa acquisizione risultati verifiche parziali e relazione finale sui lavori redatta da assistente governativo. Spese collaudo a carico del richiedente.

A collaudo avvenuto, invaso può essere attivato. Concessionario dovrà:

a)       nominare ingegnere responsabile di sicurezza opere ed esercizio impianto. Nominativo comunicato a Servizio Nazionale Dighe e Regione unitamente a copia dichiarazione di accettazione da parte di questo;

b)       inviare studi su “effetti delle piene artificiali connesse alle manovre degli organi di scarico e sul profilo dell’onda di piena ed aree soggette ad allagamento in conseguenza di ipotetico collasso della struttura”, valutando altresì massima portata di piena transitabile nella fascia di pertinenza fluviale. Se tali informazioni ritenute insufficienti, Servizio Nazionale Dighe può chiedere ulteriori elementi da inviare entro 90 giorni;

c)       predisporre piano di gestione entro 6 mesi da approvazione criteri fissati da Ministero Infrastrutture, in cui definire “operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe” in modo da mantenere capacità di invaso e tutela della qualità di acqua invasata e del corpo recettore. Piano deve contenere: attività di manutenzione impianto; misure di prevenzione corpo recettore; attività della pesca; risorse idriche invasate e rilasciate; “modalità di manovra degli organi di scarico” in modo da tutelare persone e cose. Progetto di gestione predisposto seguendo criteri fissati da Ministero Infrastrutture ed approvato da Regione, con eventuali prescrizioni, entro 6 mesi da invio (altrimenti silenzio assenso), sentiti Ente gestore aree protette e Autorità vigilanza su sicurezza invaso. Progetto approvato trasmesso a Registro Italiano Dighe. A seguito approvazione progetto, concessionario può eseguire operazioni di svaso, sghiaiamento, sfangamento nei limiti prescritti. Fino ad approvazione progetto operazioni volte a controllare funzionalità organi di scarico effettuate “in conformità a fogli di condizione per esercizio e manutenzione”. Amministrazione nella definizione canone di concessione di inerti, tende a favorire sghiaiamento e sfangamento meccanici;

d)       inviare ogni 6 mesi richiesta, sottoscritta da ingegnere responsabile, asseveramento stato di esercizio della diga (Manutenzione apparecchiature, sponde di serbatoio), rispetto condizioni previste nel foglio di esercizio impianto, inesistenza situazioni pericolo per le popolazioni. Allegare diagrammi aggiornati su comportamento opera;

e)       adeguare entro tempi tecnici fissati da Servizio Nazionale Dighe, comunque non superiore a 6 mesi, eventuali irregolarità nella costruzione o gestione dighe o eventuali modifiche non autorizzate al progetto originario

Regione o Servizio Nazionale Dighe rilasciano foglio condizioni per esercizio e manutenzione impianto ed eseguono controlli ogni 6 mesi, in genere durante periodo di massimo e minimo invaso.

Se da verifiche emerge che servizi di scarico non adeguati, Prefettura può ordinare demolizione delle opere “adottando le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità”.

Se da controlli emergono dubbi su stabilità invaso, Regione può ordinare a concessionario di eseguire opere urgenti di consolidamento. Ricorso a Ministero Infrastrutture “non sospende esecuzione dei provvedimenti ordinati d’urgenza”.

Concessionario dovrà tenere registro in cui annotare una serie di misure relative ad invaso, lavori di manutenzione eseguiti, visite ispettive e risultati.

In caso di irregolarità riscontrate, Prefettura provvede ad emettere sanzioni.

Regione determina modalità restituzione acque usate per produzione energia idroelettrica, scopi irrigui, impianti di potabilizzazione, nonché acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi al fine di garantire mantenimento o raggiungimento obiettivi di qualità delle acque.

Sanzioni:

Chiunque procede a costruzione invaso senza autorizzazione: arresto fino a 2 anni (Pena ridotta ad 1/3 se opere presentano comunque condizioni di sicurezza. Nessuna sanzione qualora interessato esegue volontariamente svuotamento invaso e demolizione opera) + multa da 1.500 a 15.000 EUR

Chiunque nelle operazioni di “svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe” non rispetta prescrizioni contenute nel progetto di gestione di impianto o esegue operazioni prima dell’approvazione progetto: multa da 2.500 a 25.000 EUR

Chiunque non esegue nei termini prescritti, ordine di svuotamento o demolizione impianto impartito da Prefettura: arresto fino ad 1 anno

Chiunque non nomina ingegnere responsabile o non fa pervenire studi sulle piene artificiali o non invia elaborati progettuali di modifica, o procede ad operazioni di invaso senza autorizzazione o in difformità da questa, o non rispetta condizioni di manutenzione e gestione previste nel foglio: multa da 4.000 a 40.000 EUR

Ingegnere o geologo che nelle perizie giurate affermano il falso: arresto da 2 a 6 anni

 

 

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