LAGHETTI COLLINARI (D.P.R. 1363/59, 238/99; Legge 36/94)
(acqua16)
Soggetti interessati:
Chiunque procede alla raccolta di acque piovane in piccoli invasi (sbarramenti aventi altezza inferiore a 10 m. o capacità di invaso inferiore a 100.000 mc.), o cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici
Iter procedurale:
Interessati non debbono munirsi di alcuna licenza o concessione di derivazione delle acque, ma debbono rispettare norme di sicurezza ed edilizia prescritte da vigenti normative e discipline della Regione “in materia di trattamento e depurazione delle acque”. A tal fine presentano domanda di autorizzazione (in bollo) alla costruzione di laghetti collinari a Servizio Decentrato Opere Pubbliche, contenente: generalità richiedente, codice fiscale, ubicazione laghetto, riferimento catastale, destinazione acque (irrigue, itticoltura, turismo …), progettista ed impresa costruttrice, conduttore dell’impianto.
Alla domanda allegare (in 3 copie di cui 1 bollo):
1) relazione tecnica generale, in cui specificare: finalità opera; caratteristiche planimetriche del
terreno; calcolo stabilità delle sponde e determinazione pendenze; modalità costruzione e materiali
da impiegare; calcolo di portata del terreno di fondazione; calcolo dello sbarramento e della
superfice di bacino; altezza sbarramento; volume presunto di invaso; determinazione portata di
massima immissione ed emissione e calcolo della sezione; caratteristiche opere di scarico e sfioro;
modalità di deflusso delle acque; distanza dai confini di strade, manufatti e confini di proprietà;
notizie su insediamenti abitativi e infrastrutture primarie a valle invaso; eventuali servizi di vigilanza
ed allarme;
2) relazione geologica, redatta da esperto nel settore, in cui specificare: caratteristiche terreni nei
riguardi tenuta tipo sbarramento del serbatoio, stabilità pendii di sponde e di opere interessate
da invaso, influenza su opere infrastrutturali presenti in zona, caratteristiche dei materiali impiegati,
opere di sbarramento e di smaltimento, indicazioni su corso acqua sottostante, calcolo portata
di massima piena e relativa verifica dello sfioratore e canale di scarico;
3) calcoli di stabilità e resistenza in presenza di sisma;
4) corografia in scala 1:25.000 in cui evidenziare bacino imbrifero, infrastrutture ed abitazioni
a valle dello sbarramento;
5) planimetria catastale 1:2.000 indicante sbarramento e zona a valle di questo;
6) disegni esecutivi in scala 1:500 o 1:200 del bacino, sbarramento, delle sezioni trasversali e
longitudinali, delle opere accessorie, dei particolari di immissione e scarico;
7) titolo proprietà acqua da immettere in invaso: Nel caso di acque demaniali occorre nulla osta
dello Ufficio competente;
8) certificato catastale o altro documento ufficiale attestante proprietà delle particelle su cui
costruire invaso;
9) concessione edilizia rilasciata da Comune competente ai sensi della L.R. 10/77.
In caso di documentazione incompleta, Servizio Decentrato OO.PP. richiede documenti mancanti, fissando termine invio. Servizio Decentrato OO.PP. esamina pratica ed esprime autorizzazione alla costruzione dell’invaso.
Se da successive verifiche emerge che andamento lavori non offre garanzie, Servizio Decentrato OO.PP. ordina sospensione lavori, sistemando a spese concessionario parti già realizzate dell’invaso, in modo che sospensione non possa arrecare danno.
Ad ultimazione lavori, Servizio Decentrato OO.PP. esegue collaudo (a spese richiedente), previa acquisizione dei risultati delle verifiche parziali e relazione finale sui lavori.
A collaudo avvenuto, invaso può essere attivato.
Servizio Decentrato OO.PP. esegue controlli periodici, in genere durante periodo di minimo e massimo invaso. Se da controlli emergono dubbi su stabilità invaso, Servizio Decentrato OO.PP. può ordinare a concessionario di eseguire opere urgenti di consolidamento. Ricorso a Ministero Lavori Pubblici che però “non sospende esecuzione dei provvedimenti ordinati di urgenza”.