QUALITÀ ACQUE CONSUMO UMANO

QUALITÀ ACQUE CONSUMO UMANO (D.Lgs. 31/01, 152/06, 172/15; Legge 71/90; D.M. 06/07/06, 14/11/2016)   (acqua10)

Soggetti interessati:

Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Ministero della Salute (MISA), Ministero Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali (MIPAAF), Ministero Sviluppo Economico (MISE), Regione, Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), Agenzia Regionale  per Ambiente (ARPA), cittadini, imprese con attività produttive in prossimità dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano (comprese acque impiegate da imprese alimentari nella fabbricazione, conservazione di “prodotti e sostanze destinate al consumo umano”) classificate nelle categorie A1 (acque sottoposte a trattamento fisico semplice e di disinfezione), A2 (acque sottoposte a trattamento fisico e chimico normale e disinfezione), A3 (acque sottoposte a trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione).

Escluse acque minerali naturali e medicinali riconosciute; acque destinate ad usi per cui qualità non incide su salute umana.

Iter procedurale:

È compito di MISA:

  • fissare requisiti di qualità delle acque in funzione della loro destinazione specifica (v. scheda “tutela acque per specifica destinazione“);
  • fissare parametri di qualità delle acque destinate al consumo umano. Al riguardo D. Lgs. 31/01 ha determinato parametri ed entità dei valori ammissibili nelle acque destinate al consumo umano (valori riportati in GU 52/01 e 192/17). Per quanto concerne il valore del cromo esavalente, questo deve essere inferiore, secondo il DM 16/07/2017, a 10 mg/l a partire dal 15/07/2018. Ministero può “in relazione all’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche”, od in esecuzione a provvedimenti emanati a livello UE modificare tali valori;
  • fissare valori aggiuntivi non riportati  in Allegato “qualora ciò sia necessario per tutelare salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale”;
  • determinare metodi di analisi per accertare rispetto conformità parametri qualità acque destinate a consumo umano. Ammesso adottare eventuali metodi analitici diversi;
  • delimitare aree sensibili, tenendo conto criteri fissati in Allegato a D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06, in cui rientrano per Regione Marche: laghi e corsi d’acqua affluenti per tratto di 10 Km. da linea di costa; aree lagunari e laghi salmastri; zone umide individuate con convenzione di RAMSAR; aree costiere Adriatico da foce Adige a Pesaro e corsi di acqua affluenti per tratto di 10 Km. da costa. Delimitazione aree sensibili riviste ogni 2 anni;
  • adottare norme tecniche in materia di potabilizzazione e disinfezione delle acque;
  • adottare norme per installazione impianti di acquedotto, nonché per scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura dei pozzi. Nessuna sostanza o materiale utilizzato per nuovi impianti od adeguamento di quelli esistenti per preparazione e distribuzione acque destinate a consumo umano deve essere presente in queste in concentrazioni superiori a quelle consentite;
  • adottare prescrizioni tecniche per acque destinate a consumo umano confezionate in bottiglie od in contenitori “per equipaggiamenti di emergenza”;
  • adottare prescrizioni tecniche per impiego apparecchiature tendenti a migliorare acqua potabile distribuita in ambiti domestici o pubblici esercizi;
  • adottare prescrizioni tecniche per trasporto acque destinate a consumo umano;
  • pubblicare relazione triennale su qualità acque destinate a consumo umano per forniture superiori a 1.000 mc./giorno o popolazione superiori a 5.000 persone. Relazione trasmessa a Commissione CE insieme a documento circa misura adottate qualora qualità acque al rubinetto non conformi a parametri fissati.

Il D.Lgs. 172/15 ha introdotto il concetto di “standard di qualità ambientale” (SQA) per le acque superficiali, al fine di stabilirne il buono stato chimico. In tabella 1/A, riportata su GU 250/15, sono riportati i valori attestanti SQA di acqua  e biota, per quanto concerne determinate sostanze inquinanti (quali: atrazina cadmio, antiparassitati del ciclodiene, piombo, mercurio, acido, diossina), mentre in tabella 2/A sono riportati gli SQA nei sedimenti di corpi idrici per quanto concerne  determinate sostanze  inquinanti (quali: metalli pesanti, organo metalli, policiclici aromatici, pesticidi). Acque superficiali si intendono in buono stato chimico se non superai i livelli  fissati nelle tabelle per le sostanze inquinanti in queste riportate. Ministero Ambiente, con DM 06/07/2016, ha definito nuovi standard di qualità per classificare il buono stato delle acque sotterranee, i cui valori dello stato chimico sono riportati in tabella allegata a DM 06/07/2016, pubblicati su GU 165/16 (in particolare: nitrati inferiori a 50 mq/l; sostanze attive di pesticidi, compresi loro metaboliti, prodotti di degradazione e reazione, inferiori a 0,5 mq/l).

Regioni, avvalendosi di ARPA (ARPAM per le Marche), applicano SQA di cui alla tabella in oggetto, al fine di conseguire un buono stato chimico:

  1. entro 22/12/2020 per le sostanze di cui ai numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 di tabella 1/A, mediante adozione entro 22/12/2015 di programmi di gestione dei bacini idrografici
  2. entro 22/12/2027 per sostanze di cui ai numeri da 34 a 45 di tabella 1/A, impedendo, a partire dal 22/12/2018, il deterioramento dello stato chimico delle acque relativamente a tali sostanze, Regione entro 22/12/2018, in collaborazione con Autorità di bacino, elabora un programma di monitoraggio e di misure preliminari da adottare per conseguire tale obiettivo, da inviare a Ministero Ambiente per suo successivo inoltro a Commissione Europea. Piani di gestione elaborati entro 22/12/2021 contengono un programma di misure definitive per conseguire il “buono  stato chimico”  per tali sostanze (programma pienamente operativo entro 22/12/2024
  3. entro 22/03/2016 acquisizione da parte delle Regioni di linee guida concernenti “informazioni pratiche necessarie per utilizzo di taxa di biota alternativi”, ai fini delle sostanze classificate nei punti 5, 15, 16, 16, 17, 18, 21, 28, 34, 35, 37, 43, 44 di tabella 1/A
  4. per sostanze diverse da quelle di lettera c) si applicano SQA per acqua fissati in tabella 1/A

Il metodo di analisi scelto per matrice del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza specificati in D.Lgs 152/06. Se tali criteri non rispettati per alcuna matrice, Regione garantisce che monitoraggio sia effettuato, usando le migliori  tecniche disponibili con costi accessibili. Se rispettate tali condizioni, Regione per sostanze di cui ai numeri 15, 16, 16, 17, 18, 21, 28, 34, 35, 37, 43, 44 per acqua e sostanze del numero 9 ter per biota possono applicare SQA fissati in tabella 1/A, mentre nel caso di acque marine costiere e di transizione applicano la tabella 2/A per sedimenti. La tabella individua le sostanze prioritarie (P), le sostanze pericolose prioritarie (PP), le rimanenti sostanze (F), le cui concentrazioni identificano il buono stato chimico o  meno delle acque superficiali. Classificazione predisposta in base a linee guida predisposte da Istituti scientifici nazionali, contenente: informazioni necessarie; utilizzo di taxa di biota alternativi a classificazione riferimenti a criteri chimico fisici per valutare  concentrazione di piombo e nichel (Regioni possono usare,  limitatamente a sostanze di cui alla tabella 1/A matrici di sedimenti ai fini di classificazione corpi idrici, siti marini, costieri e di transizione.

Se valore medio di misurazione, calcolato in base a migliore tecnica, tenuto conto dei costi sostenuti, è “inferiore al limite di quantificazione” (comunque superiore a SQA), il risultato per tale sostanza non si considera ai fini dello stato chimico globale del corpo idrico

Se individuato rischio potenziale per ambiente acquatico o da questo proveniente, causato da un’esposizione acuta, Regione effettua monitoraggio di SQA di acqua di tabella 1/A. Per sostanza a cui applicato SQA per sedimenti o biota, Regione ne esegue monitoraggio sulla corrispondente matrice almeno ogni anno, salvo che conoscenze tecniche non consentono un intervallo diverso (inserire motivazione tecnico scientifica nei piani di gestione dei distretti idrografici).

Regione esegue analisi a lungo termine su concentrazione delle sostanze in tabella 1/A che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota. Monitoraggio attuato con cadenza di 3 anni con maggiore frequenza nei corpi idrici che presentano criticità ambientali (v. corpi soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti da attività agricole intensive; siti contaminati da bonificare; discariche; depositi di rifiuti).

Regione esegue valutazione delle variazioni a lungo termine dei parametri  di tabella 1 specie nei siti  interessati da diffusa attività antropica (individuazione delle azioni, in base a quanto riportato in Allegato 3 pubblicato su GU 250/15, con priorità per corpi idrici soggetti a pressioni da fonti puntuali e diffuse di sostanze elencate in tabella 1/A, compresi siti marini, costieri e di transizione). Regione tramite sistema SINTAT rende disponibile elenco dei casi selezionati e inserisce risultati delle analisi di tendenza nell’abito delle misure di tutela dei  Piani di gestione.

Risultati di monitoraggio delle sostanze inquinanti nei sedimenti e biota concorrono inoltre ad aggiornamento ed integrazione di SQA per corpi idrici fluviali e lacustri.

Regione adotta misure per garantire che concentrazioni di sostanze inquinanti non aumentano in modo significativo nei sedimenti o nel biota, anzi cercano di eliminare tali sostanze negli scarichi, rilasci da fonte diffusa, perdite (obiettivo da conseguire entro 20 anni da inserimento di tali sostanze in elenco UE, salvo per sostanze riportate in elenco pubblicato su GU 150/15 da eliminare entro 2021)

Autorità di ambito (v. scheda “bacini idrografici”)  ha il compito di:

  1. effettuare censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel corpo idrico e relativo aggiornamento, disponendo eventuali prescrizioni o limitazioni temporali o quantitativi, senza che questo determini indennizzo da parte Amministrazione pubblica, salvo riduzione canone demaniale di concessione;
  2. informare consumatori circa qualità acque erogate;
  3. supportare Regione nella delimitazione zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione intorno alle sorgenti o punti di captazione delle acque destinate a consumo umano;
  4. adottare piani di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica al fine di garantire equilibrio del bacino idrico, tenendo conto “dei fabbisogni, disponibilità, minimo deflusso vitale, capacità di ravvenamento della falda, destinazione d’uso delle risorse”;
  5. aggiornare Piani di gestione dei distretti idrografici riportando:
  • tabella contenente limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati ed informazioni su prestazioni di tali  metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza
  • motivi e giustificazioni della scelta di applicare SQA e relativi metodi analisi per matrici di cui alle tabelle 1/A e 2/A

Piani di gestione possono riportate SQA alternativi a quelli di tabella 1/A e 2/A con relativa motivazione tecnica in cui attestato che nuovi SQA garantiscono stesso livello di protezione di quelli ministeriali (informazioni rese accessibili al pubblico su sito del Ministero Ambiente).

Piani di gestione possono contenere mappe supplementari inerenti a stato chimico delle acque di cui alla tabella 1/A, nonché entità di ogni deviazione dal valore di SQA per sostanze precedenti, cercando di garantire loro comprabilità a livello bacino.

  1. effettuare monitoraggio delle sostanze presenti in Elenco di controllo UE almeno fino a 24/09/2016(monitoraggio avviato entro 6 mesi da inclusione sostanze nel suddetto elenco). Monitoraggio da eseguire per sostanze  per cui applicato SQA per sedimenti o biota  almeno 1 volta/anno salvo che conoscenze tecniche e valutazione di esperti non giustificano  altro intervallo di tempo (giustificazione inserita in Piano di gestione). Sostanze  per cui esistono sufficienti dati di monitoraggio ricavati da studi recenti possono essere escluse da monitoraggio supplementare, purchè metodiche usate sono conformi ai requisiti di linee guida elaborate  da Commissione nazionale. Frequenza di monitoraggio di sostanze in tabella 1/A può essere ridotta purchè monitoraggio sia rappresentativo e vi sia disponibilità di riferimenti statistici validi relativi a presenza di tali sostanze in corpo idrico (informazioni su tale riduzione inserite in piano gestione).

 Su proposta di Regione, ISPRA:

  • seleziona per ogni sostanza 20 stazioni di monitoraggio rappresentative, tenendo conto di “eventuale frequenza di ritrovamento della stessa”
  • elabora relazione attestante rappresentatività delle stazioni e strategia di monitoraggio
  • identifica sostanze oggetto di monitoraggio in base ad informazioni fornite da Regione
  • trasmette a Commissione Europea e Ministero Ambiente dati e prima relazione di monitoraggio  entro 24 Dicembre 2016(o entro 21 mesi da inserimento di sostanza in Elenco) e poi ogni 12 mesi fino a quando sostanza  in suddetto Elenco. A tal fine Regione mette a disposizione di ISPRA, tramite SINTAI, risultati dei monitoraggi condotti almeno 30 giorni prima delle suddette scadenze.
  1. regolare derivazioni di acqua esistenti “mediante previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte di Amministrazione pubblica, salvo riduzione del canone demaniale di concessione”.

Giudizio su idoneità della qualità delle acque destinate a consumo umano sono di competenza di ASL, tramite analisi di campioni prelevati presso punti di captazione (Nelle aree oggetto dei piani di disinquinamento ogni 15 giorni) ed eseguite presso laboratori di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Per Marche: ARPAM). Analisi riguardano parametri di qualità fissati in G.U. 88/06, nonché ricerca supplementare di sostanze e microrganismi “qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per salute umana”. ASL comunica a Ministero Salute “punti di prelievo fissati per controllo, frequenza dei campionamenti, eventuali aggiornamenti” (entro 30 giorni da variazione). Risultati delle analisi trasmessi ogni mese a Regione e Ministero Salute.

Si definisce:

  • elevato, lo stato del corpo idrico se la media della concentrazione di sostanza monitorata in 1 anno è minore o uguale ai limiti di quantificazione delle migliori tecniche a costi sostenibili. Sono fatte salve le concentrazioni di sostanze  di origine naturale che ricadono entro livello di fondo
  • buono, lo stato del corpo idrico se media di sostanza chimica monitorata in 1 anno è conforme a SQA di tabella 1/B pubblicata su GU 250/15
  • sufficiente, lo stato di corpo idrico se media di concentrazione di sostanza chimica monitorata in 1 anno supera SQA di tabella 1/B pubblicata su GU 250/15

Se riscontrata non corrispondenza delle acque ai parametri ministeriali, ASL:

1)       comunica ad Ente  gestore avvenuto superamento dei limiti;

2)       propone al Sindaco di adottare  provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenendo conto dell’entità del superamento del parametro e dei potenziali rischi dovuti ad interruzione di approvvigionamento idrico;

3)       impone adozione di misure atte ad eliminare il rischio per salute umana, compresa tempestiva informazione al pubblico

Chiunque utilizza risorsa idrica è tenuto ad adottare misure per eliminare sprechi, ridurre consumi, incrementare riciclo e riutilizzo, avvalendosi delle migliori tecniche disponibili.

Regione ha il compito di:

  1. procedere a classificazione, redazione cartografica e zonazione acqua potabile tenendo conto misura carico organico, bilancio ossigeno, acidità, grado di salinità, carico microbiologico, caratteristiche idrologiche del trasporto solido (parametri aggiuntivi possono essere microinquinanti organici ed inorganici). Selezione parametri eseguita da Autorità competente anche tramite analisi dei sedimenti o degli impatti antropici su animali presenti nei corsi d’acqua (BIOTA). Acque classificate in A1, A2, A3, A4 in base a caratteristiche  fisiche, chimiche, microbiologiche riportate in Allegato a D.Lgs. 152/06 a G.U. 88/06. Valori riscontrati in base ad almeno 12 campionamenti annui effettuati in prossimità opere di presa (Campioni prelevati, conservati e trasportati in modo da alterare qualità acqua e quindi valori analisi). Mantenimento acque in categorie A1, A2, A3: almeno 8 campionamenti/anno con relative analisi.  Acque con qualità inferiori a A3 utilizzate per consumo umano solo in casi eccezionali e previo opportuno trattamento;
  2. derogare a parametri di qualità riportati su G.U. 88/06, purché:
  • nessun pericolo per salute pubblica,
  • solo in caso di inondazioni o catastrofi naturali, circostanze meteorologiche eccezionali, “condizioni geografiche particolari”, acque si arricchiscono di sostanze naturali che provocano superamento limiti fissati per categorie A1, A2, A3, A4;
  • approvvigionamento acque destinate a consumo umano non garantito con nessun altro mezzo.

Richiesta inoltrata a Ministeri della Salute ed Ambiente entro 15 giorni da adozione provvedimento di deroga, allegando:

  • motivi della richiesta di deroga indicando causa del degrado risorse idriche;
  • parametri interessati, risultati controlli effettuati negli ultimi 3 anni, valore massimo proposto, durata proroga;
  • area geografica, quantità di acqua fornita ogni giorno, popolazione interessata, eventuali effetti su industria alimentari;
  • programma di controllo adottato;
  • piano relativo ad azione correttiva, compreso calendario lavori, stima costo, copertura finanziaria.

Ministero concede deroga per durata inferiore a 3 anni, specificando: motivi della deroga, parametri interessati, valore massimo ammissibile di deroga, area geografica e popolazione interessata, quantità acqua fornita ogni giorno, eventuali effetti su industria alimentare, programma di controlli da adottare, sintesi piano correttivo da apportare alle acque destinate a consumo umano, durata della deroga. Regione, 6 mesi prima di scadenza deroga, trasmette relazione su risultati conseguiti, “comunicando e documentando eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga”. Ministero valuta documentazione inviata e decide se concedere o meno ulteriore periodo di deroga di non oltre 3 anni.

Nessuna autorizzazione ministeriale necessaria se Regione ritiene inosservanza parametri trascurabile e comunque “di ripristinare la conformità ai valori di parametro” entro 30 giorni. In tal caso Regione entro 31 Gennaio comunica a Ministero elenco provvedimenti adottati.

Regione informa popolazione delle deroghe concesse e tiene conto deroghe in sede redazione piani di tutela acque.

Ministero informa entro 2 mesi Commissione Europea circa provvedimenti di deroga adottati e risultati conseguiti durante periodo di deroga.

Escluse da deroga industrie alimentari, salvo quelle artigianali con distribuzione del prodotto in ambito locale, nonché per acque confezionate in bottiglia o fornite mediante cisterne.

Regione provvede ad informare popolazione locale, e ad adottare tutte le misure in grado di “assicurare erogazione di acqua della migliore qualità possibile”. Tutti i valori massimi ammissibili “oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative”;

  1. designare, salvo in aree protette, zone di miscelamento  adiacenti a punti di scarico di acque reflue contenenti le sostanze riportate in Elenco delle precedenti priorità (concentrazione di 1 o più sostanze  di tale Elenco può superare  in tali zone SQA solo se questo non abbia  conseguenze sul resto del corpo idrico superficiale), la cui estensione sarà:
  • limitata alla vicinanza del punto di scarico
  • definita in base a: concentrazione di inquinamento del punto di scarico; disciplina vigente sugli scarichi; adozione delle migliori tecniche disponibili per raggiungere/mantenere gli obiettivi ambientali

Regione  ed Autorità di distretto riportano nei piani di tutela e di gestione le zone di miscelamento, evidenziando: loro ubicazione ed estensione;  metodologia applicata per loro definizione; misure adottate per limitare tali zone (riduzione/climinazione inquinamento delle acque superficiali causato da sostanze in Elenco delle priorità; riesame delle autorizzazioni rilasciate)

  1. mettere a disposizione, tramite  sistema SINTAI, le informazioni, derivate da attività di monitoraggio ed attività conoscitiva su pressioni ed impatti, sullo stato delle acque superficiali del territorio di competenza ai fini di classificazione qualità dei corpi idrici. ISPRA:
  • rende disponibili, tramite SINTAI, le informazioni di Regione
  • redige inventario dei rilasci, derivanti da fonte diffusa di scarichi e perdite, riportati in: sezione A per sostanze appartenenti ad Elenco di priorità; sezione B per sostanze non appartenenti a tale Elenco. In inventario riportare anche carte topografiche e, ove rilevate, concentrazione di sostanze inquinanti nei sedimenti e nel biota. Inventario sottoposto a riesame in base a dati aggiornati di Regione. Inventari aggiornati su scala distrettuale messi a disposizione, tramite SINTAI, ai fini del riesame dei piani di gestione
  • effettua elaborazione dati su richiesta MATTM
  1. dimostrare, per evitare di essere considerate inadempienti in caso di superamento di SQA in bacini idrografici transfrontalieri, che:
  • superamento di SQA dovuto a fonte di inquinamento fuori da giurisdizione nazionale
  • accertata impossibilità, a causa di tale inquinamento, di adottare misure efficaci per rispettare SQA in questione
  • inviata relazione su misure adottate riguardo ad inquinamento (da inserire nel piano di tutela e gestione del bacino) a MATTM, per successivo inoltre a Commissione
  1. assicurare che laboratori di ARPA (ARPAM) per Marche) applicano pratiche di gestione della qualità conformi a norme UNI EN ISO 17025:2005
  2. raccogliere dati relativi a monitoraggio e classificazione delle acque da inviare a Ministero Salute che provvede ad inviarli a Commissione Europea;
  3. individuare entro Distretto idrografico di appartenenza: tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei, che forniscono in media oltre 10 mc./giorno o servono oltre 50 persone e corpi idrici destinati in futuro a tale uso. Autorità di bacino esegue monitoraggio costante su corpi idrici che forniscono in media 100 mc./giorno;
  4. definire piano delle utilizzazioni plurime della risorsa acqua;
  5. attuare piano interventi per garantire approvvigionamento idrico a popolazione, comprendente: individuazione cause fenomeno degrado risorsa idrica; delimitazione geografica area interessata; entità popolazione interessata; fissazione controlli e divieti per uso sostanze chimiche; risorse necessarie. In caso di bacini interregionali, piani adottati di intesa tra Regioni interessate;
  6. adottare misure atte a garantire approvvigionamento idrico di emergenza di acqua potabile conforme ai requisiti stabiliti “per la quantità ed il periodo minimo necessario per far fronte a contingenti esigenze locali”;
  7. esercitare poteri sostitutivi in caso di inerzia degli Enti locali nell’adozione di provvedimenti volti a tutelare salute umana nel settore dell’approvvigionamento idrico;
  8. informare entro 31 Gennaio Ministero Salute ed Ambiente circa casi di non conformità delle acque riscontrati anno precedente, specificando: parametro interessato e valore rilevato; risultati controlli attuati negli ultimi 12 mesi; durata situazione non conformità; area geografica; quantità acque fornita ogni anno; popolazione coinvolta; eventuali effetti  su industria alimentare; sintesi azione correttiva introdotta contenente calendario lavori, stima costi, copertura finanziaria. Obbligo non valido per acque confezionate in bottiglia o trasportata in cisterna;
  9. adottare piani di intervento per migliorare qualità delle acque destinate a consumo umano;
  10. definire competenze in materia delle ASL;
  11. attuare piano di disinquinamento per rientrare nei limiti fissati in D.Lgs. 152/06. A tal fine vietata vendita ed impiego in aree oggetto piani di disinquinamento di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti;
  12. individuare altre aree sensibili, od escludere da zone sensibili definite da Ministero alcuni corpi idrici, o delimitare “bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all’inquinamento di tali aree(dati da aggiornare ogni 2 anni, sentita Autorità di bacino). Scarichi nelle acque sensibili e nei bacini drenanti adeguati entro 7 anni da identificazione dei limiti fissati in D.Lgs. 152/06;
  13. individuare zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, tenendo conto criteri e parametri fissati in Allegato a D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06. Ministero Ambiente ogni 4 anni può modificare tali parametri e di conseguenza Regione, sentita Autorità di bacino, rivede o completa designazione delle zone vulnerabili sulla base dei dati ottenuti dal programma di controllo per verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci, nonché stato eutrofico causato da azoto di acque dolci superficiali, acque di transizione, acque marine costiere nei punti di prelievo fissati da Regione;
  14. adottare “programma di azione obbligatoria per tutela e risanamento acque da inquinamento causato da nitrati di origine agricola”, comprendente:
  • periodi in cui vietata distribuzione di certi fertilizzanti su terreno
  • capacità deposito reflui per allevamento
  • limitazione distribuzione fertilizzanti su terreno, tenendo conto tipo e pendenza suolo, condizioni climatiche, irrigazione, pratiche agricole adottate
  • quantità di azoto presente nel terreno ed aggiunta componenti azotati presenti negli effluenti di allevamento (Vietato disperdere su terreno oltre 170 kg. di azoto/ha. proveniente da reflui zootecnici nelle aree vulnerabili)
  • strumenti di controllo su efficacia dei programmi, procedendo ogni 4 anni a loro approfondimento
  • attuazione interventi di informazione e formazione a favore di agricoltori sui programmi di azione e codice di buona pratica agricola.

Regione in base ad esigenze locali può integrare codice di buona pratica agricola, estendendo la sua applicazione anche fuori zone vulnerabili. Regione può chiedere a Ministero Ambiente deroghe motivate (Stagioni di crescita prolungata, colture con elevato grado di assorbimento di azoto, terreni con alta capacità di denitrificazione) a limiti di distribuzione su terreno di reflui zootecnici.

Programma di azione, eventuali varianti, risultati delle verifiche comunicati a Ministero, mentre integrazione del codice di buona pratica agricola ed attività di informazione comunicato a MI.P.A.A.F.

  1. individuare zone vulnerabili da prodotti fitosanitari,sulla base criteri riportati in Allegato al D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06, dove vietato o limitato uso, anche temporaneo, di tali prodotti per protezione delle risorse idriche, tutela ambientale e sanitaria, protezione entomofauna utile
  2. individuare aree sensibili alla desertificazione, comprendenti aree minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo, processo di desertificazione
  3. individuare, su proposta Autorità di Ambito, aree di salvaguardia per mantenere e migliorare caratteristiche qualitative acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano, mediante impiego di acquedotti pubblici (Per tipologia di approvvigionamento diverso, Autorità definisce, caso per caso, prescrizioni necessarie a tutela delle risorse e controllo caratteristiche qualitative delle acque) distinte in:
  • zone di tutela assoluta, aventi ampiezza di almeno 10 m. di raggio da punto di captazione o derivazione di acque superficiali o sotterranee, vanno adeguatamente  protette. Ammesse solo opere di captazione o presa e infrastrutture di servizio;
  • zone di rispetto (suddivise, a loro volta, in zone di rispetto ristrette e zone di rispetto allargate in relazione a tipologia di opera di presa o captazione) costituite da “porzione di territorio circostante a zona di tutela assoluta” da sottoporre a vincoli di destinazione d’uso per tutelare qualitativamente e quantitativamente risorsa idrica captata, dove è vietato:
    1. dispersione sul suolo di fanghi ed acque reflue anche se depurate;
    2. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
    3. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
    4. distribuzione di pesticidi e fertilizzanti, salvo che distribuzione avvenga entro piano di utilizzo, dove tenuto conto natura suolo, colture compatibili, tecniche agronomiche impiegate, vulnerabilità risorse idriche;
    5. apertura di cave in connessione con falda;
    6. aree cimiteriali;
    7. gestione dei rifiuti;
    8. apertura pozzi, salvo che per estrazione acqua da destinare a consumo umano o finalizzati a variazione della estrazione e protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
    9. stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
    10. centri raccolta e demolizione autoveicoli;
    11. pozzi perdenti;
    12. pascolo bestiame oltre i 170 kg./ha. di azoto presente negli effluenti, al netto di perdite stoccaggio e distribuzione (Sempre vietato pascolo in zone di rispetto ristrette).

Attività preesistenti che contrastano con tali limiti e divieti, allontanate o “garantita la loro messa in sicurezza”.

Se Regione non individua aree di rispetto, queste hanno dimensione di almeno 200 m. da punto di captazione;

  • zone di protezione, in cui adottare “limitazioni e prescrizioni per insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserire negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali, sia di settore”. All’interno delle zone di protezione individuate, zone di ricarica della falda, emergenze naturali ed artificiali della falda, zone di riserva.
  1. adottare misure volte a favorire riciclo delle acque e riutilizzo di acque reflue depurate;
  2. approvare, sentite Autorità di ambito, specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura “basato su pianificazione degli usi, corretta individuazione fabbisogni del settore, controlli su effettivi emungimenti”.

ISPRA ha il compito di:

  • assicurare che metodi di analisi chimica e monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei utilizzati da ARPA  (ARPAM per Marche) siano convalidati  ai sensi di norma UNI-EN ISO 17025:2005
  • verificare che requisiti minimi delle prestazioni per tutti i metodi di analisi e calcolo dei valori medi delle misurazioni siano definiti in conformità ai criteri riportati in Allegato I pubblicato su GU 296/10. In mancanza di  standard di qualità per un dato parametro o metodo di analisi, ARPA assicura che monitoraggio venga attuato applicando le migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi
  • assicurare comparabilità dei risultati delle analisi di laboratorio di ARPA, mediante promozione di: programmi di prova di valutazione delle competenze (comprendenti metodi di analisi per misurare i livelli di concentrazione rappresentativi); programmi di monitoraggio  delle sostanze chimiche; analisi dei materiali di riferimento dei campioni prelevati, contenenti un livello di concentrazione adeguato rispetto a SQA; programmi  di prove organizzate da ISPRA o da altri Organismi accreditati a livello nazionale/internazionale, il cui esito viene  valutato in base ad un sistema di punteggio definito da norme UNI EN ISO 17043:2010

Legge 167/17 ad art. 16 assegna ad Autorità di bacino distrettuale l’incarico di promuovere intese con le Regioni ricadenti nell’ambito di bacino di competenza per:

  1. garantire compatibilità a livello di distretto idrologico dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alla Tabella 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista delle priorità in cui alla Tabella 1/B
  2. adottare una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti o un’inversione della concentrazione di inquinanti nelle acque sotterranee. A tal fine ISPRA pubblica, sul proprio sito internet, l’elenco dei laboratori delle Agenzie dotati di metodiche di analisi idonee, con i relativi costi
  3. rendere disponibile sul sito internet di Autorità di bacino i dati dei monitoraggi periodici ottenuti dalle analisi di laboratorio

Legge 167/17 ad art. 17 stabilisce che in merito alle acque reflue urbane occorre verificare il “carico generato da agglomerato in AE” utilizzando risorse di bilancio degli Organi di controllo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nè per le tariffe del servizio idrico integrato. Da tale attività neppure nessuna ricaduta circa “limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto (in particolare effluenti zootecnici e fertilizzanti) nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”.

 

Sanzioni:

Chiunque non rispetta prescrizioni o divieti fissati nelle aree di salvaguardia e relativi piani di intervento: multa da 600 a 6.000 €.

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