GALLINE OVAIOLE (D.Lgs. 267/03) (avicun08)
Soggetti interessati:
Chiunque intende allevare galline ovaiole:
a) in batteria, cioè in insieme di gabbie disposte in fila su unico piano o incastellate;
b) all’aperto con sistema estensivo, qualora galline hanno accesso a terreno esterno;
c) all’aperto. Galline hanno accesso continuo all’esterno, salvo limitazioni temporanee di tipo veterinario;
d) a terra, cioè allevate in fabbricati in cui carico galline non supera 7/mq. di superficie al suolo.
Esclusi allevamenti di galline ovaiole o riproduttori del genere “Gallus”
Iter procedurale:
Allevatori presentano a Servizio veterinario ASL richiesta di registrazione allevamento e rilascio codice identificativo del produttore e sistema allevamento, specificando per ogni stabilimento: nome dell’allevamento; indirizzo persona responsabile delle galline ovaiole (Detentore) con relativo nome ed indirizzo; eventuale numero distintivo di altro allevamento in possesso detentore; proprietario allevamento se diverso da detentore con relativo nome ed indirizzo; metodi di allevamento praticato (All’aperto, a terra, in gabbia, produzione biologica); capacità massima allevamento in termini di volatili presenti contemporaneamente.
Servizio veterinario ASL esegue sopralluoghi aziendali e verifica rispondenza allevamenti ai requisiti minimi riportati in D.Lgs. 267/03 che a partire da 24/9/03 prevede:
1) tutte le galline ovaiole ispezionate almeno 1 volta al giorno;
2) livello sonoro nell’allevamento ridotto al minimo;
3) edifici dotati di illuminazione sufficiente;
4) locali, attrezzature, utensili con cui galline vengono in contatto pulibili e disinfettabili;
5) sistemi di allevamento concepiti in modo che galline non possono scappare;
6) impianti con più piani di gabbie disposti in modo da essere facilmente ispezionabili;
7) apertura delle gabbie di ampiezza tale da consentire facile ritiro gallina adulta;
8) vietato qualsiasi tipo di mutilazione, salvo taglio del becco praticato da personale esperto su pulcini di età inferiore a 10 giorni;
9) in caso di sistemi alternativi a partire da 1/1/2007:
– impianti attrezzati di mangiatoie lineari con almeno 10 cm. di lunghezza per gallina ovaiola (Se mangiatoie circolari almeno 4 cm. di lunghezza per gallina);
– abbeveratoi continui con almeno 2,5 cm. di lunghezza per gallina ovaiola (Se abbeveratoi circolari almeno 1 cm. di lunghezza, per gallina ovaiola. Se abbeveratoi a tettarella o coppetta almeno 1 ogni 10 galline);
– almeno 1 nido ogni 7 galline ovaiole (Se nidi di gruppo 1 mq. di superficie per ogni 120 galline);
– posatoi appropriati privi di bordi aguzzi con almeno 15 cm. di spazio per gallina (Posatoi mai sopra lettiera, collocati ad almeno 30 cm. di distanza tra loro ed almeno 20 cm. da parete);
– superficie di lettiera di almeno 250 cmq./gallina (Lettiera deve occupare almeno 1/3 della superficie);
– pavimento in grado di sostenere unghie anteriori delle zampe;
– coefficiente di densità inferiore a 9 galline ovaiole/mq. di zona utilizzabile a partire da 1/1/2012;
– nei sistemi di allevamento che consentono a galline di muoversi liberamente tra diversi livelli: numero massimo di livelli sovrapposti pari a 4, altezza minima fra livelli di 45 cm., mangiatoie ed abbeveratoi ripartiti in modo da garantire a tutte le galline un accesso uniforme, livelli costruiti in modo da evitare che deiezioni cadano su livello inferiore;
– nei sistemi di allevamento con accesso all’esterno: apertura dotata di altezza minima di 35 cm., larghezza di 40 cm., con apertura minima totale di 2 m./1000 galline; spazi all’aperto provvisti di riparo da intemperie e dai predatori, muniti di abbeveratoi, di dimensione adeguata a densità galline allevate e natura del suolo;
10) in caso di allevamento in gabbia:
– almeno 550 cmq./superficie gallina ovaiola, dotate di mangiatoia ed abbeveratoio di almeno 10 cm. di lunghezza x numero di galline in gabbia;
– altezza minima di 40 cm. su almeno 65% superficie comunque mai inferiore a 35 cm.;
– pavimento capaci di sostenere unghie anteriori di zampe con pendenza inferiore a 14%;
– provviste di dispositivi per accorciare le unghie.
Per impianti preesistenti si mantengono vecchie disposizioni fino a fine ciclo produttivo;
11) in caso di gabbie modificate:
– spazio a disposizione di 750 cmq./gallina ovaiola ( di cui 600 cm. utilizzabile);
– superficie totale gabbia di almeno 2.000 cmq.;
– altezza non inferiore a 20 cm.;
– dotate di nido, la cui area non rientra tra la superficie utilizzabile;
– lettiera che consente di “becchettare e ruzzolare”, posatoi con almeno 15 cm. di spazio/gallina;
– mangiatoia di lunghezza minima di 12 cm. x galline in gabbia;
– dotate di sistema di abbeveraggio adeguato in base a dimensioni del gruppo (Ogni gallina deve raggiungere almeno 2 tettarelle o coppette);
– se disposte in file separate da passaggi di almeno 90 cm. di larghezza per facilitare ispezione, sistemazione, evacuazione di galline;
– distanza tra pavimento e gabbia file inferiori di almeno 35 cm.;
– provvista di dispositivi per accorciare le unghie.
A partire da 1/7/2005 anche allevamenti con meno di 350 galline ovaiole per poter vendere direttamente uova su mercati locali debbono rispettare requisiti minimi per benessere degli animali ed essere in possesso di codice identificativo
Servizio ASL, eseguiti accertamenti in modo favorevole, assegna ad allevamento riconosciuto un numero distintivo (comprendente: codice metodo di allevamento, sigla IT, codice ISTAT Comune ove ubicato allevamento, sigla Provincia, numero progressivo di 3 cifre di identificazione allevamento) e lo iscrive in apposito registro. Spese di istruttoria e successivi controlli a carico richiedente.
Qualunque modifica intervenuta nei sistemi di allevamento autorizzati segnalata a Servizio veterinario ASL, che provvede ad aggiornare il registro.
Allevatore è tenuto:
1) mantenere requisiti tecnici allevamento di cui sopra;
2) tenere aggiornato un registro di carico e scarico (Modello riportato su G.U. 108/05), da mettere a disposizione per controllo, in cui specificare: indirizzo e numero distintivo produttore, data di deposizione;
3) comunicare subito ogni modificazione ai dati a Servizio ASL
Aziende in possesso di codice debbono trasmettere entro 31 Gennaio ad Ufficio Repressione Frodi competente “numero medio di galline ovaiole presenti nello stabilimento nell’anno precedente” (Numero di galline allevate x numero di settimane di produzione : 52)
Servizio veterinario ASL esegue ispezioni periodiche per verificare mantenimento dei requisiti di cui sopra, riportando nel verbale eventuali “carenze riscontrate e conseguenti prescrizioni con relativi tempi di adeguamento”. Relazione sui risultati dei controlli eseguiti trasmessa a Regione e Ministero Salute.
Se allevatore adempie tempestivamente azienda a prescrizioni ASL, sanzione sospesa. Sospensione subito revocato in caso di ripetizione di violazione (Sospensione sanzione mai concessa in caso di recidiva)
ASL, tramite Regione, trasmette entro 1 Febbraio elenco aggiornato dei codici rilasciati, completo degli elementi identificativi e caratteristiche delle aziende, a Ministero Salute, che provvede a redigere elenco nazionale dei produttori di uova, suddivisi per sistema di allevamento. Regione comunica tempestivamente a Ministero eventuali revoche o sospensioni applicate a seguito di inadempienze riscontrate.
Sanzioni:
Chiunque impieghi nell’allevamento di galline ovaiole sistemi o gabbie diverse da quelle riportate sopra, od attui mutilazioni ad animali: multa da 6.200 a 18.600 /unità produttiva non conforme + divieto esercizio attività di allevamento in tali strutture fino a loro adeguamento.
Proprietario o detentore che non rispetta requisiti riportato in D.Lgs. 267/03 per utilizzo sistemi alternativi o utilizzo di gabbia modificate: multa da 3.100 a 18.600 /unità produttiva non conforme. In caso di ripetizione violazione: sanzione maggiorata del 50% + sospensione attività da 1 a 3 mesi in unità produttiva non conforme (Nel periodo di sospensione non computati “periodi di vuoto biologico e vuoto sanitario”).
Proprietario o detentore che inizia attività senza ottenere registrazione: sanzione da 1.030 a 6.180 + sospensione attività fino ad avvenuta registrazione stabilimento a spese interessato.
Proprietario o detentore che viola divieto di attività di allevamento o sospensione di attività: revoca di registrazione + ritiro uova immesse sul mercato nei periodi di restrizione che vengono distrutte o destinate ad industria alimentare