FORESTE ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO

FORESTE ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO (Reg. 3528/86, 1091/94, 2278/99)  (bosco13)

Soggetti interessati:

CE, Regioni che intendono:

a)       redigere inventario periodico danni causati a foreste da inquinamento atmosferico;

b)       creare o completare rete osservazione permanente per verificare “correlazione tra variazioni ambientali, in particolare inquinamento atmosferico, e comportamento degli ecosistemi forestali”. Nei posti di osservazione condotta sorveglianza costante su: stato sanitario delle chiome, inventario stato suolo e fogliame, misurazioni su stato di accrescimento piante, sedimentazione e fenomeni metereologici, campionamento ed analisi della soluzione circolante, valutazione della vegetazione al suolo;

c)       realizzare sistema di sorveglianza intensiva foreste.

Iter procedurale:

CE approva azione relativa a protezione delle foreste contro inquinamento atmosferico.

Stati membri entro 1 Novembre presentano a CE programma di lotta contro inquinamento atmosferico, contenenti:

a)       zone geografiche interessate al progetto;

b)       descrizione situazione esistente ed obiettivi da conseguire;

c)       preventivo spesa;

d)       designazione Organismo incaricato di attuare misure; che debbono:

  • avere carattere di Ente pubblico o Enti di diritto privato con attribuzione di servizio pubblico;
  • offrire idonee garanzie finanziarie (attestazione bancaria od assicurativa o garanzia di Stato o estratti di bilancio ultimi 2 esercizi);
  • operare secondo requisiti di sana gestione finanziaria;
  • assicurare trasparenza nelle operazioni;
  • disporre di idonea capacità tecnica e professionale dei dirigenti;
  • non trovarsi in situazione di fallimento, procedure concorsuali, liquidazione.

Commissione CE sottoscrive convenzioni con Organismi competenti, in cui specificare: misure per accertare corretta esecuzione azioni finanziate, o per prevenire irregolarità e frodi e, se del caso, avviare azioni giudiziarie per recuperare fondi indebitamente versati; impegno a fornire a Commissione tutte le informazioni richieste; svolgere azioni di intermediazione con Commissione per riscossione contributi nazionali e regionali; tenere documentazione giustificativa dei pagamenti; consentire a Commissione controlli sul suo operato;

e)       descrizione documenti giustificativi da fornire;

f)        modello dei formulari con cui presentate domande pagamento, contenente sintesi spese sostenute e tabella comparativa tra misure previste e realizzate;

g)       descrizione metodi di controllo e gestione;

Commissione, previo parere favorevole Comitato protezione forestale, approva progetto, autorizza Stato membro ad avviare azioni da concludere entro 3 anni.

Ogni 6 mesi a decorrere da 1 Luglio successivo ad approvazione progetto, Organismi incaricati inviano una relazione su stato avanzamento lavori e versamenti effettuati a beneficiari. Se lavori non iniziati o non fornite idonee garanzie su prossimo inizio, CE revoca contributo.

Entro 1 Gennaio successivo ad approvazione, Stato membro può chiedere erogazione anticipo 50% contributo CE. Ammessa concessione 2° anticipo pari a 30%, purché dimostrato di aver speso almeno 60% del 1° anticipo erogato. Saldo erogato previo:

1)       invio domanda pagamento finale del programma nazionale, comprendente relazione finale e riepilogo finanziario;

2)       esecuzione controlli in loco per accertare regolare esecuzione lavori.

In caso di accertate irregolarità o negligenze, CE decide sospensione, riduzione o revoca contributo, previa comunicazione a Stato membro ed interessato per possibili ricorsi.

CE adotta e coordina direttamente programma gestione informazioni su inquinamento atmosferico e suoi effetti sulle foreste. Nell’ambito di tale programma, Stati membri trasmettono a CE:

1)       entro 31 Dicembre dati raccolti tramite rete osservazione e relazione su valutazione ed interpretazione dei risultati effettuati a livello nazionale;

2)       bilancio sullo stato sanitario delle foreste rispetto inquinamento atmosferico.

Entità aiuti:

CE concede aiuti pari a 50% spese sostenute per:

a)       creazione e completamento rete di sorveglianza. Stati membri inviano relazione a CE su criteri selezione ed elenco dei posti individuati;

b)       prelevamento a campione di aghi e foglie da far analizzare per verificare stato delle chiome, fogliame e misurazione danni causati alle foreste;

c)       misurazioni su stato accrescimento delle piante dei depositi;

d)       misurazioni metereologiche;

e)       sperimentare nuovi metodi di conoscenza effetti inquinamento su foreste e di mantenimento o ripristino foreste colpite;

f)        progetti pilota mantenimento foreste degradate;

g)       inventario stato del suolo nelle foreste;

h)       valutazione vegetazione al suolo.

 

 

 

 

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