ABBATTIMENTO PIANTE

ABBATTIMENTO PIANTE (L.R. 6/05)    (bosco10)

Soggetti interessati:

Chiunque intende abbattere piante di alto fusto, sia isolate che in gruppo, indipendentemente dalle loro dimensioni delle specie protette (Cerro, Sughero, Rovere, Roverella e relativi ibridi, Corbezzolo, Sorbo montano, domestico e degli uccellatori, Fillirea, Terebinto, Lentisco, Gelso nero e bianco, Leccio; Farnia, Pino d’Aleppo, Pino domestico; Cipresso comune; Castagno; Abete bianco; Tasso; Agrifoglio; Faggio; Tiglio; Platano; Acero riccio, opaco, campestre, di monte, napoletano; Frassino maggiore, orniello ed ossifilo; Olmo campestre e montano; Ontano bianco e nero; Ciliegio camiro, Ciavardello; Pioppo tremulo e bianco; Carpino bianco e nero; Carpinella, Albero di Giuda; Bagolaro), con esclusione di: vivai (purchè alberi non secolari), varietà ornamentali, tartufaie coltivate e controllate, castagneti in attualità di coltura, impianti di arboricoltura da legno nelle zone A, B, C, D, E degli strumenti urbanistici vigenti, estirpazione siepi.

Iter procedurale:

Regione può modificare elenco delle specie da proteggere “in relazione ai sopravvenuti mutamenti di rilevanza scientifica o per perseguire migliore tutela del paesaggio rurale marchigiano”

Domanda di abbattimento (compresa ogni ipotesi di taglio, sradicamento e “ogni altra grave menomazione della capacità o potenzialità vegetativa della pianta”)  presentata a Comune (Comunità Montana per zona montana)

Nella domanda per progetto di opere pubbliche, costruzione edilizia, opera di miglioramento o trasformazione fondiaria indicare sempre piante da abbattere, attestando “inesistenza di soluzioni alternative all’abbattimento di queste”

Comune esegue istruttoria, accertando che abbattimento è motivato da:

1)       esecuzione opere pubbliche o di pubblica utilità. Abbattimento alberi secolari o di particolare valore naturalistico ammessi solo in tale caso;

2)       edificazione e ristrutturazione edilizia;

3)       diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi o al gruppo un migliore sviluppo vegetativo;

4)       realizzazione di opere di miglioramento e trasformazione fondiaria;

5)       utilizzazione turnaria di piante o gruppo di piante (Allegare a domanda tale piano);

6)       alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o reti tecnologiche;

7)       alberi  irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi atmosferici, malattie o parassiti;

8)       alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per pubblica o privata incolumità.

Autorizzazione sostituita da semplice comunicazione ad Ente competente in caso di:

a)       abbattimento alberi completamente secchi

b)       esecuzione di sentenza passate in giudicato

c)       mantenimento distanza di sicurezza previste da leggi o regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti

Nella autorizzazione per realizzazione opere di miglioramento e diradamento di filari o gruppi di piante riportare piante da abbattere, contrassegnandole con idoneo mezzo, tipo di piante da mettere a dimora con relative modalità e luoghi di impianto.

Autorizzazione alberi di alto fusto, secolari o di grande valore naturalistico ammessa solo per realizzare opere pubbliche, alberi danneggiati o che minacciano rovina ed incolumità pubblica e privata e previa verifica Ente in luogo attestante non esistenza soluzioni alternative tecnicamente valide.

Per ogni pianta abbattuta, prevista piantagione, entro 12 mesi da data autorizzazione abbattimento (salvo che per realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità od edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie), di almeno 4 alberi appartenenti a specie protette, assicurando loro “eventuali risarcimenti per cure colturali e conservazione” di queste.

Autorizzazione viene negata nel caso abbattimento sia motivato da:

–          sfruttamento economico del legname;

–          migliore impiego delle macchine agricole;

–          maggiore produttività del fondo agricolo.

Istituita presso Comune una specifica Commissione per la protezione della natura con il compito di sensibilizzare opinione pubblica sui problemi tutela della natura e di segnalare infrazioni.

Comune istituisce Registro delle piante abbattute senza autorizzazione ai fini della inedificabilità dei suoli in cui queste insistevano. Iscrizione avviene in base a segnalazione Organi di vigilanza ed accertamenti trasgressione. Nel Registro specificato per ogni pianta: località ove questa situata, estensione area di inedificabilità calcolata in base a “proiezione della chioma”

Sanzioni:

Chiunque abbatte albero di alto fusto secolare o di particolare valore naturalistico: multa da 250 a 1.500 EUR/albero

In caso di mancata comunicazione di abbattimento piante secche ad Ente competente: multa da 100 a 300 EUR

Capitozzatura o taglio branchie principali di pianta ad alto fusto eseguite senza comunicazione: multa da 200 a 400 EUR.

Le ultime 2 sanzioni aumentate di 5 volte se violazioni riguardano alberi secolari e di 10 volte se riguardano formazione vegetale monumentale.

Chiunque non ripianta 4 alberi per ogni albero abbattuto: multa da 300 a 2.000 EUR/albero

 

 

Posted in: