TAGLIO BOSCO (R

TAGLIO BOSCO (R.D. 3267/23; Legge 1497/39, 431/85; L.R. 6/05; D.G.R.M. 6/11/01)   (bosco15)

Soggetti interessati:

Chiunque intende operare taglio di un bosco (“Superfice di terreno superiore a 5.000 mq. in cui siano presenti piante forestali legnose o arbustive, determinanti a maturità un’area di insidenza di almeno il 50% della superfice”, comprese formazioni vegetali miste o miste governate a ceduo ma non costituenti bosco), con esclusione di Comuni ed altri Enti pubblici e di taglio colturale o ordinario (Non comportano modifiche permanenti a bosco, tipo potatura, sistemazione sottobosco, ripulitura piante da rovi, cespugli …), salvo boschi oggetto incendi per cui sempre necessaria autorizzazione.

Taglio bosco ed attività connesse sono considerati tagli colturali

Iter procedurale:

Tutti i terreni coperti da bosco sono sottoposti a vincolo idrogeologico. Giunta regionale definisce modalità di governo e trattamento del bosco, compresi castagneti da frutto, impianti di arboricoltura da legno, tartufaie naturali e controllate, terreni pascolativi e pascolo, terreni cespugliati, dissodamento e cambio di destinazione di terreni saldi, conduzione di terreni agricoli.

Regione stabilito divieto a riduzione superfici boschive esistenti, o trasformazione bosco in altra coltura, o conversione di boschi ad alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici, o matricinati, salvo caso di autorizzazione concessa da Provincia, sentita Comunità Montana, per:

–          realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità

–          realizzazione di piste e strade forestali connesse ad attività selvicolturale

–          protezione boschi da incendi.

A seguito riduzione superficie boschiva occorre procedere a “rimboschimento compensativi su terreni nudi, di accertata disponibilità da realizzarsi prioritariamente con specie autoctone in base a specifico progetto esecutivo ed all’interno dello stesso bacino idrografico”. Provincia nel concedere autorizzazione fissa anche modalità e tempi di attuazione del rimboschimento compensativo, chiedendo deposito cauzione pari a costo delle opere a garanzia esecuzione dei lavori.

Se non esistono terreni per rimboschimento, Provincia determina indennizzo che richiedente deve versare, pari al costo acquisizione terreni, esecuzione rimboschimento e cure colturali per 5 anni, stabilendo tempi e modalità di pagamento. Indennizzi versati in un Fondo destinato a realizzare rimboschimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico-forestale, prevenzione e lotta ad incendi boschivi, acquisizione al demanio di terreni boschivi.

Regione definito competenze in materia di autorizzazione al taglio del bosco, compresi quelli inclusi nella rete Natura 2000:

·         fuori territorio montano: taglio bosco spetta a Provincia.

Interessato presenta richiesta autorizzazione taglio del bosco (compresi boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico ma composti da specie floristiche protette), utilizzando modello predisposto da Regione, almeno 90 giorni prima ad Ente preposto in relazione area di intervento, chiedendo eventuale allargamento piste esistenti ed allegando:

1)       per taglio a maturità di fustaia per superfici superiori a 2.000 mq.: progetto redatto da tecnico abilitato contenente

a)       corografia in scala 1:10.000, riferimenti, visura e planimetria catastale 1:2.000 in cui evidenziare area interessata al taglio;

b)       parametri stazionali, selvicolturali, dendroauxometrici;

c)       piedilista di martellata con contrassegnatura a vernice delle piante da rilasciare;

d)       definizione criteri tecnici di taglio da eseguire e stima della massa legnosa al taglio e di quella rilasciata, nonché metodo di esbosco previsto;

e)       individuazione forme di governo e trattamento da adottare ai fini del rinnovo

2)       certificato catastale di proprietà;

3)       valutazione di incidenza ambientale se intervento investe superfici di oltre 1,5 ha.

Comunità Montana e Provincia, avvalendosi Corpo Forestale dello Stato, istruisce domanda ed entro 60 giorni concede autorizzazione al taglio, tenendo conto piani di gestione dei siti Natura 2000 e specificando:

a)       superfice da tagliare;

b)       modalità di disboscamento (taglio saltuario o a scelta. Nelle fustaie indicare piante da tagliare);

c)       eventuale allargamento piste (Non oltre 2,5 m.). Vietate nuove piste se non in casi eccezionali e previa autorizzazione paesaggistica rilasciata da Giunta Regionale;

d)       divieto circolazione veicoli a motore su piste boschive salvo che “per esigenze produttive o di pubblica utilità”;

e)       rispetto delle prescrizioni di massima di polizia forestale;

f)        eventuali prescrizioni per tutela di habitat e specie protette dei siti Natura 2000 oggetto di domanda.

Per tagli boschi di dimensioni limitate, sufficiente dichiarazione di inizio lavori.

Copia autorizzazione e planimetria catastale inviata a Corpo Forestale dello Stato.

Non occorre autorizzazione, ma semplice denuncia di inizio lavori (Se previsto allargamento piste occorre sempre autorizzazione) utilizzando modello predisposto da Regione da presentare a Comunità Montana o Provincia e al Corpo Forestale dello Stato almeno 30 giorni prima da avvio operazioni nei seguenti casi:

a)       taglio per utilizzare bosco ceduo a regime (ceduo non invecchiato con numero di matricine inferiore a 180/ha.) fino a 2 ha. di superfice contigua ed accorpata;

b)       diradamenti, sfolli, altre cure colturali per superfice contigua ed accorpata inferiore a 2 ha.;

c)       utilizzo di superfici inserite in piano economico o di assestamento, purchè interventi riportati su apposito registro.

Alla denuncia allegare planimetria catastale, indicando superfice investita e certificato catastale di proprietà.

Nei 30 giorni a disposizione, Ente preposto può decidere sospensione lavori per accertamenti.

Applicati seguenti turni minimi di taglio di maturità in boschi di alto fusto coetanei: 90 anni in fustaie di faggio, querce, latifoglie miste e miste di conifere e latifoglie; 70 anni per fustaie di abeti, pini, conifere; 50 anni per fustaie di castagno e robinia. Nelle fustaie non della stessa età occorre verificare che singola pianta abbia raggiunto piena maturità, cioè età sopra indicate (Operazione attuata da tecnico forestale indicato da proprietario in caso di taglio di superfici superiori a 2.000 mq.; da tecnico indicato da Ente negli altri casi). Comunità Montana o Provincia per condizioni particolari stabilisce turni diversi.

Nelle fustaie disetanee o disetaneiformi od irregolari applicato taglio a scelta se soprassuolo disetaneo per piede d’albero, o taglio a gruppo od a strisce se soprassuolo disetaneo a gruppi di almeno 2000 mq. Nel taglio a scelta occorre osservare “periodo di curazione non inferiore a 12 anni in modo da sottoporre a taglio non oltre 20% della massa legnosa presente”. Insieme a piante mature tagliare anche “piante danneggiate, deperimenti, soprannumerarie”. Durante periodo curatura, vietato taglio, salvo deroghe concesse da Ente per ragioni fitosanitarie, avversità meteoriche, incendi.

Nelle fustaie artificiali a prevalenza conifere, oltre taglio a scelta, a gruppi, a strisce, ammesso pure taglio a raso a buche finalizzato a diffusione specie autoctone. Sempre vietato taglio raso di superfice di oltre 5.000 mq. Taglio a raso con rilascio di riserve può essere effettuato “a buche o strisce di ampiezza non superiore al doppio dell’altezza delle piante dominanti”.

Taglio di sementazione attuato secondo turni di cui sopra ed “in maniera tale da rilasciare in piedi una massa non inferiore a 2/3 della massa cormometrica totale prima del taglio” per boschi a prevalente specie sciafile (50% per boschi a prevalenza di specie eliofile). Taglio comunque da eseguire quando “rinnovazione sia assicurata”.

Tagli condotti sempre in modo da “esaltare la plurispecificità e polifunzionalità dei boschi”.

Comnità Montana o Provincia può chiedere per rilascio autorizzazione versamento di specifica somma o stipula di polizza fidejussoria di “importo pari al costo presunto delle spese di rinnovazione ed a validità triennale”. Garanzia svincolata se a seguito sopralluogo accertata presenza di sufficiente rinnovazione. Se accertato ritardo nella rinnovazione, Provincia o Comunità Montana invita proprietario ad accelerare. Se nonostante sollecito proprietario non esegue lavori, Ente “procede direttamente ai lavori incamerando la relativa somma o polizza di garanzia”.

Piante di alto fusto delle specie tutelate sottoposte a capitozzatura “in caso di piante seccaginose da rivitalizzare” e taglio delle branche principali se non possibile ricorrere ad altre modalità di taglio, previa comunicazione a Comuni e Comunità Montana.

Taglio boschi di alto fusto, comprese ripuliture, sfolli, diradamenti (Senza distanziare la chioma di oltre 1 m.), ammesso in qualunque stagione dell’anno. In casi eccezionali Ente può limitare tali periodi.

Ad esclusione fustaie artificiali di conifere a taglio raso, è obbligatorio per utilizzi superiori a 2.000 mq. destinare “una pianta, scelta tra quelle di maggiori dimensioni e pregio naturalistico, all’invecchiamento indefinito” (Per multipli della suddetta superfice aumentare di 1 pianta).

Per boschi cedui turni minimi di taglio di maturità fissati in: 24 anni per faggio; 20 anni per querce, carpini, aceri, frassini ed altre latifoglie; 12 anni per castagno; 10 anni per robinia, nocciolo, salici, pioppi, ontani. Nei cedui misti turno minimo corrisponde a quello della specie prevalente. Provincia o Comunità Montana può concedere deroghe “per eccezionali e motivate esigenze”.

Taglio può essere eseguito nei boschi cedui fino a 500 m. s.l.m. nel periodo 15 Ottobre – 31 Marzo; boschi cedui tra 500 e 1000 m. s.l.m. nel periodo 1 Ottobre – 15 Aprile; boschi cedui oltre 1000 m. s.l.m nel periodo 15 Settembre – 30 Aprile. In circostanze eccezionali, Provincia o Comunità Montana può variare periodo di 30 giorni per boschi cedui puri o a prevalenza di faggio (15 giorni per altri cedui). In ogni periodo dell’anno ammesse ripuliture, sfolli, diradamenti, tagli per avviamento ad alto fusto.

Matricine da lasciare in bosco a seguito taglio di maturità scelta tra piante da seme od in assenza tra polloni più sviluppati appartenenti a specie spontanee tipiche della stazione (Rapporto altezza cromometrica/diametro pari a 1,3 m. e diametro minimo misurato a 1,30 m. di altezza di almeno 10 cm.). Provincia o Comunità Montana può prescrivere “matricinatura attuata per gruppi formati da almeno 10 piante interdistanziate tra loro di 2-4 m.”. Matricine tagliate ad età almeno doppia di quella del ceduo.

Taglio dei cedui matricinati eseguito lasciando numero minimo di riserve pari a 100/ha. (Almeno 30/ha. aventi età multipla di quella del ceduo). Provincia o Comunità Montana, tenendo conto specie, sviluppo chiome, diametri ecc., può decidere numero inferiore, comunque sempre superiore a 50 piante/ha., o superiore fino ad un massimo di 180 piante/ha. Nel caso di robinia, castagno, nocciolo, pioppo, salice, ontano nero dotazione minima di matricine fissata in 50 piante/ha. Nei cedui composti numero matricine pari almeno a 180 piante/ha. distribuite nel seguente modo: 100 piante/ha. aventi età del turno; 60 piante/ha. aventi età doppia del turno; 20 piante/ha. aventi età tripla del turno (Provincia o Comunità Montana individua matricine da rilasciare). Cedui intensamente matricinati (180-300 piante/ha od oltre 300 piante/ha.) avviati in proporzione o totalmente ad alto fusto.

Taglio di curazione dei cedui a sterzo avviene in periodo minimo di 8 anni “quando polloni della 3° classe di età hanno raggiunto i 24 anni, fermo restando che con il taglio eseguito anche diradamento e sfollo dei polloni delle altre 2 classi di età mantenendo almeno 1/3 dei polloni vitali in ceppaia”.

Per ogni utilizzo superiore a 2.000 mq., obbligatorio destinare 1 matricina, “scelta tra quelle di maggiori dimensioni  e pregio naturalistico ad invecchiamento indefinito” (Per ogni multiplo superfice aggiungere 1 pianta).

Funzioni di controllo ed accertamento infrazioni sui tagli bosco sono di competenza del Corpo Forestale di Stato.

Sanzioni:

Chiunque esegue taglio bosco senza autorizzazione o senza dichiarazione di inizio lavori, od inizia lavori prima della data indicata in autorizzazione o nella denuncia di inizio lavori: multa da 100 a 300 EUR

Chiunque non realizza rimboschimenti compensativi: multa da 500 a 1.500 EUR/ha. di terreno non rimboscato

Chiunque distrugge o altera bellezze naturali dei luoghi soggetti a tutela (art. 734 codice penale): multa da 200 a 1.200 EUR + pagamento indennità fissata da Servizio Decentrato Forestale pari a maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito.

Chiunque abbatte senza autorizzazione boschi composti da piante protette: multa di 10.000/ha. di superfice diboscata (Multa ridotta del 50% se superfice a bosco ridotta o degradata) + spese reimpianto fino a 4 volte numero piante abbattute

Utilizzo turnario di elementi o formazioni cedue non costituenti bosco in difformità a modalità trattamento fissato per boschi cedui: multa pari a 2-4 volte valore commerciale del prodotto abbattuto

Chiunque abbatte alberi abusivamente obbligato ad impiantare numero pari a 4 volte quello di piante abbattute, secondo modalità indicate da Comune. In caso di inadempienza: sanzioni pari a 20% di quella applicata per albero abbattuto abusivamente.

Aree di insidenza chioma delle piante abbattute abusivamente non destinate a fini edificatori nei 15 anni successivi ad abbattimento.

 

 

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