FONDO SVILUPPO COESIONE

FONDO SVILUPPO COESIONE (Reg. 1300/13; Legge 58/19; D.Lgs. 88/11; D.M. 6/12/19, 31/7/20; Dec. CIPE 29/9/20; DGR 20/6/16)  (cee50)

Soggetti interessati:

Commissione UE; Stati membri; Dipartimento politiche di coesione della Presidenza Consiglio Ministri (DPC di PCM); Ministero Ambiente, Tutela, Territorio e Mare (MATTM); Ministero Sviluppo Economico (MISE); Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Ministero Economia e Finanze (MEF); Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT); Ministero per SUD e coesione territoriale (MiSCoet); Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE); Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT); Regioni

Iter procedurale:

UE costituito con Reg. 1300/13 “Fondo Sviluppo di Coesione” (FSC), al fine di “rafforzare coesione economica, sociale e territoriale della Comunità nell’interesse di promozione dello sviluppo sostenibile”. Fondo di coesione sostiene:

a)progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto aventi valore aggiunto per UE e di importo almeno pari a 10.000.000 €

b)investimenti in materia ambientale (anche in settori connessi a sviluppo sostenibile e energia con benefici per ambiente), TEN-T, assistenza tecnica. Investimenti prioritari volti a:

1)      favorire passaggio ad economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

  • promuovendo produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
  • promuovendo efficienza energetica ed uso di energia rinnovabile nelle imprese;
  • sostenendo efficienza energetica, gestione intelligente di energia, uso di energia rinnovabile in infrastrutture pubbliche (compresi edifici pubblici) ed edilizia abitativa;
  • realizzando sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione;
  • promuovendo strategie di bassa emissione di carbonio per ogni tipo di territorio, in particolare aree urbane, inclusa promozione di mobilità urbana multimodale sostenibile e misure di adattamento finalizzate ad attenuazione di emissioni;
  • promuovendo uso di cogenerazione ad alto rendimento di energia termica ed elettrica basata su domande di calore utile;

2)      promuovere adattamento al cambiamento climatico, gestione e prevenzione rischi:

  • sostenendo investimenti riguardanti adattamento a cambiamento climatico, compresi approcci basati su ecosistemi;
  • promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo capacità di reagire a catastrofi e sviluppando sistemi di gestione catastrofici;

3)      preservare e proteggere ambiente e promuovere efficienza di risorse:

  • investendo nel settore dei rifiuti ed acqua per rispondere ad obblighi CE o “investimenti che vadano oltre tali obblighi”;
  • proteggendo e ripristinando biodiversità e suoli e promuovendo servizi ecosistemici in Natura 2000 e per mezzo infrastrutture verdi;
  • intervenendo per migliorare ambiente urbano, rivitalizzare città, riqualificare e decontaminare aree industriali dimesse, ridurre inquinamento atmosferico, promuovere misure di riduzione del rumore;

4)      promuovere trasporto sostenibile ed eliminare strozzature in principali infrastrutture di rete:

  • favorendo creazione di spazio unico europeo di trasporti multimodale con investimenti in TEN-T;
  • sviluppando e migliorando sistemi di trasporto ecologico (anche a bassa rumorosità e bassa emissione di carbonio), tra cui vie navigabili e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali, infrastrutture aeroportuali al fine di favorire mobilità regionale e locale sostenibile;
  • sviluppando e riattando sistemi di trasporto ferroviario globale di elevata qualità ed interoperabili, con riduzione del rumore;

5)      potenziare capacità istituzionale di Autorità pubbliche e soggetti interessati ed efficienza di Amministrazioni pubbliche, tramite azioni volte a rafforzare capacità istituzionale ed efficienza di queste e dei servizi pubblici connessi ad attuazione FSC

Esclusi da FSC:

  1. disattivazione o costruzione di centrali nucleari;
  2. investimenti volti a conseguire emissioni di gas ad effetto serra,
  3. interventi in campo di edilizia abitativa, salvo se non destinati a promuovere efficienza energetica o uso di energie rinnovabili;
  4. fabbricazione, trasformazione, commercializzazione di tabacco e prodotti derivati;
  5. imprese in difficoltà;
  6. investimenti in infrastrutture aeroportuali, salvo se non connesse a protezione ambiente o accompagnate da investimenti necessari a ridurre impatto ambientale.

Fissati valori obiettivo (espressi in termini quantitativi e qualitativi) per indicatori di risultato (riportati in Allegato I a Reg. 1300/13 pubblicato su G.U.CE 347/13) da conseguire per ciascun programma entro 2023. Commissione può modificare elenco di obiettivi “ove ciò sia giustificato per garantire valutazione efficace dei progressi compiuti nell’attuazione dei programmi operativi”.

Interventi approvati da Commissione con precedente normativa possono proseguire dopo 31/12/2013 fino a loro chiusura  o subire modifiche, compresa loro soppressione totale o parziale.

Commissione ha potere fino a 31/12/2020 di adottare atti delegati per realizzare il FSC, salvo decisione di revoca, in qualsiasi momento, da parte di Parlamento Europeo o Consiglio. Atto delegato approvato da Commissione subito comunicato a Parlamento o Consiglio, che entro 2 mesi possono sollevare obiezioni, altrimenti atto entra in vigore.

Istituito con D.Lgs. 88/11 “Fondo per lo sviluppo e coesione” FSC (sostituisce il Fondo per le aree sottosviluppate FAS, salvo interventi diretti dello Stato in favore di territori confinanti con Regioni a Statuto speciale, territori montani, isole minori), con lo scopo di dare continuità programmatica e finanziaria ad interventi atti a “promuovere lo sviluppo economico e coesione sociale e territoriale, rimuovere squilibri economici, sociali, istituzionali ed amministrativi del Paese e favorire effettivo esercizio dei diritti alle persone, perequazione infrastrutturale, rimuovere disuguaglianze di capacità amministrativa”

Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con programmazione Fondi strutturali UE ed è destinato a finanziamento di progetti strategici di carattere infrastrutturale ed immateriale di rilievo nazionale, interregionale e regionale “aventi natura di grandi progetti od investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale, in relazione ad obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene a profilo temporale”. Fondo di coesione agisce in sintonia con interventi di carattere ordinario.

Fondo coesione nazionale e Fondi strutturali UE intervengono in base a seguenti principi:

  1. collaborazione istituzionale tra Stato, Regioni, Enti locali, con coinvolgimento di partenariato economico e sociale per individuazione priorità e per attuazione interventi, tenendo conto specificità territoriali (condizioni socio-economiche, deficit infrastrutturali, diritti alla persona);
  2. utilizzo risorse secondo metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto priorità individuate da CE “contemperando obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria” (comunque almeno 80% risorse a Regioni Mezzogiorno e 20% a Regioni Centro Nord, anche con riferimento a zone di montagna);
  3. risorse integrative, mai sostitutive, di spese ordinarie di bilancio di Stato ed Enti decentrati, in coerenza con quanto previsto nell’ambito di “addizionalità per i Fondi strutturali di Unione Europea”;
  4. programmazione, organizzazione ed attuazione di interventi finalizzati ad assicurare qualità, tempestività, effettivo conseguimento dei risultati tramite condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, costruzione sistema di indicatori di risultato, ricorso sistematico a valutazione di impatto, previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria ed assicurando nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti, le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo di iniziative”.

Legge 58/19 ad Art. 44, come modificata dalla Legge 160/19 art. 1 comma 309, stabilisce che per ogni Amministrazione centrale, Regione ed altro soggetto pubblico titolare di risorse FSC, ACT procede, sentite le Amministrazioni interessate, alla riclassificazione dei vari strumenti di programmazione in un unico “Piano di sviluppo e coesione” (Piano), al fine di: migliorare la gestione unitaria ed il monitoraggio; elevare la qualità degli investimenti finanziati con FSC; accelerare la spesa. Ai Piani redatti a seguito della riclassificazione si applicano le disposizioni della programmazione 2014/20, per cui CIPE adotta delibera per assicurare fase di transizione della disciplina dei cicli di programmazione 2000/06 e 2007/13 

Ogni Piano è articolato per aree tematiche, tra cui rientra quella inerente “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”. Al riguardo MIPAAF con D.M. 31/7/2020 ha deciso di eliminare l’obbligo di: voto favorevole del Comitato tecnico amministrativo (istituito presso Provvidetorato interregionale per le opere pubbliche) nell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo; firma digitale per domande presentate entro 21/9/2020 inerente a lavori pubblici di importo inferiore a 50.000.000 €

Comitati di Sorveglianza (CdS), costituiti da rappresentanti di Amministrazioni titolari dei Piani, Dipartimento per le politiche di coesione, Dipartimento per la programmazione delle politiche economiche, Ministeri competenti per area tematica attivata, ACT, Regioni, partenariato economico e sociale hanno il compito di:

1)       approvare le metodologie da usare per la selezione delle operazioni;

2)       approvare le relazioni di attuazione del programma e finali;

3)       esaminare eventuali proposte di modifica al Piano od esprimere parere per sottoporre le suddette modifiche al CIPE;

4)       esaminare ogni aspetto in grado di incidere sui risultati conseguiti dal Piano (comprese verifiche su sua attuazione);

5)       esaminare risultati delle valutazioni

Piano deve individuare:

1)       interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione già avviata al 30/4/2019, come individuati dal sistema di monitoraggio;

2)       interventi non rientranti nella precedente casistica, ma valutati positivamente da parte di DPC di PCM e di ACT, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse, tenendo conto di loro coerenza con le “missioni” della politica di coesione, di cui al Documento di Economia e Finanza (DEF), e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi UE, fermo restando l’impegno di generare obbligazioni vincolanti entro il 31/12/2021

Amministrazione titolare del Piano è responsabile di:

–          selezionare gli interventi in sostituzione di quelli finanziati al 30/4/2019;

–          vigilare su attuazione dei singoli interventi identificati con Codice Unico Progetto (CUP), nonché sull’utilizzo delle risorse per far fronte a varianti di intervento;

–          presentare richiesta di erogazione delle risorse ai beneficiari su stati di avanzamento;

–          monitorare ogni 2 mesi (pena esclusione dal finanziamento) lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi, fermo restando che gli interventi individuati al 30/4/2019 rimangono in vigore con il loro relativo finanziamento, titolarità dei programmi, soggetti attuatori, assegnazioni deliberate dal CIPE.

CIPE, con stessa delibera di approvazione del Piano, stabilisce le misure di accompagnamento. Risorse eventualmente non rientranti nel Piano sono riprogrammate dal CIPE, su proposta del MiSCoet, al fine di contribuire a finanziare un Piano per ogni missione, con particolare riferimento a: contratti di sviluppo; progettazione degli investimenti al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con FSC, anche in base agli indirizzi di PCM.

ACT promuove azioni di accompagnamento nei confronti delle Amministrazioni responsabili della spesa, in base ad appositi accordi di cooperazione

In relazione alle risorse FSC non ancora programmate al 30/4/2019 occorre avanzare al CIPE proposte per il finanziamento di interventi infrastrutturali, corredate da positiva valutazione tecnica da parte di DPC. Priorità nei finanziamenti è riservata ai progetti per cui è completata positivamente la progettazione esecutiva, senza vincolo di destinazione territoriale

Tali assegnazioni decadono se non danno luogo ad obbligazioni giuridicamente vincolanti entro 3 anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE (risorse così liberate non sono riassegnate alla stessa Amministrazione)

MiSCoet presenta al CIPE entro 31 Marzo una relazione annuale sull’andamento dei Piani riferito all’anno precedente

Regione Marche  con DGR 625 del 20/06/2016, ha deciso di aderire al Protocollo di intesa Stato Regioni avente validità fino a 31/12/2023 per “promuovere ed assicurare integrazione ambientale ed obiettivi di sviluppo sostenibili nei programmi 2014/2020 dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)” in cui le Parti si impegnano in particolare a:

  • definire quali “Autorità ambientali”, le strutture/soggetti/articolazioni amministrative che a livello regionale svolgono funzione di integrazione ambientale
  • promuovere ed assicurare l’integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile nella Programmazione 2014/2020 dei Fondi SIE e del FSC
  • supportare raggiungimento obiettivo di Strategia 2020 tramite adozione di più forti principi di integrazione delle risorse, misurazione dei risultati, garanzia di adeguata capacità amministrativa, miglioramento della governance, maggiore attenzione al territorio, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile
  • promuovere azioni di cooperazione e convergenza per integrazione ambientale, anche nella programmazione regionale, mettendo a sistema iniziative promosse con risorse aggiuntive e con quelle realizzate da politiche ambientali ordinarie
  • considerare integrazione ambientale essenziale per la crescita, occupazione, miglioramento del tessuto sociale, garantendo nel contempo un sostegno strutturale ai processi di rafforzamento multi livello
  • riconoscere ed individuare la funzione di integrazione ambientale, definendo ruolo, funzioni e responsabilità di “Autorità ambientale”, al fine di garantire rispetto di sviluppo sostenibile e raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità nell’attuazione degli interventi, anche tramite coinvolgimento di Autorità responsabile di VAS e VIA
  • garantire esercizio delle suddette funzioni, prevedendo stanziamento di risorse dedicate prelevate da Fondi UE o da altri finanziamenti regionali
  • garantire efficace collaborazione tra Autorità di gestione dei programmi operativi ed “Autorità ambientali”
  • prevedere tra interventi di rafforzamento della capacità amministrativa, anche quelli per la funzione di integrazione ambientale
  • sviluppare adeguata azione di governance multi livello, in grado di assicurare una più efficace integrazione ambientale nella programmazione 2014/2020, anche tramite rafforzamento della capacità amministrativa finalizzata a raggiungere obiettivi ambientali
  • riconoscere Rete ambientale, quale strumento di riflessione, formazione, confronto e condivisione di esperienza, proposte, criteri, metodologie inerenti aspetti ambientali dei Programmi operativi nazionali e regionali, a supporto dei soggetti responsabili delle politiche di coesione, nel rispetto della sostenibilità ambientale in fase di realizzazione e monitoraggio degli interventi, anche per risolvere eventuali criticità in sede di esecuzione dei programmi stessi
  • riconoscere, quali componenti di Rete ambientale coordinata da MATTM i rappresentanti designati da Regione (quali Autorità ambientali), nonché Autorità di gestione dei Fondi SIE
  • promuovere la collaborazione di Rete ambientale con Rete rurale, in modo da definire sinergie nell’uso dei Fondi SIE

ACT e MATTM si impegnano a garantire le funzioni di indirizzo, raccordo e coordinamento del Protocollo sottoscritto tra le parti, che resta comunque aperto a successive adesioni (mediante invio di specifico modello di richiesta) di altri soggetti interessati ad assicurare integrazione ambientale e perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile all’interno della programmazione 2014/2020 dei Fondi SIE e FSC.

Entità aiuto:

Componenti del CdS non percepiscono alcun gettone di presenza, compenso, rimborso spesa o altro emolumento

Legge 58/19 ad Art. 44 stabilito che le risorse destinate a supportare le Amministrazioni nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali riguardano i costi della progettazione tecnica solo di quelli con valutazione positiva da parte di PCM, in quanto rispondenti alle effettive necessità del territorio (soprattutto per far fronte a situazioni emergenziali)

CIPE, con Delibera 29/9/2020, ha definito il Piano di sviluppo e coesione della Regione Marche assegnando 29.080.000 € di cui 8.980.000 € per anno 2021, 9.160.000 € per anno 2022, 6.350.000 € per anno 2023, 3.920.000 € per anno 2024, 670.000 € per anno 2025. Tali risorse rientrano nella disponibilità di FSC “nel momento in cui siano rese disponibili”. Interventi finanziati con tali risorse sono soggetti alle regole della governance ed alle modalità di attuazione e monitoraggio di FSC 2014/20 per cui Regione Marche è tenuta a riferire ogni anno, su richiesta del CIPE, sullo stato di attuazione delle risorse assegnate e su ammontare delle risorse rimborsate da UE a seguito di rendicontazione delle spese anticipate a carico dello Stato (fino ad un massimo di 12.350.000 €)

Regione Marche ha destinato 10.000.000 € delle risorse FSC ad interventi volti ad incrementare e stabilizzare l’occupazione, di cui 5.000.000 € a favore dell’Accordo programma Merloni. Gli aiuti sono concessi nell’ambito del regime “de minimis” (cioè 200.000 € di aiuto massimo percepito nell’ambito di tale regime nei 2 anni precedenti e nell’anno in corso) erogati sotto forma di:

  • contributo in conto capitale per investimenti in ricerca, innovazione e di tipo immateriale
  • contributo in conto interessi per investimenti materiali
  • fideiussione a garanzia del rimborso del finanziamento
  • prestiti partecipativi

Sanzioni:

Se esito delle verifiche disposte da ACT accerta, in relazione agli interventi previsti nel Piano operativo, uno scostamento superiore al 25% rispetto alle previsioni annuali del fabbisogno derivante dal cronoprogramma  approvato: sanzione è pari allo scostamento accertato rispetto alle risorse assegnate relativamente agli interventi in ritardo ed alle economie relative negli interventi conclusi + proposta da parte di ACT alla Cabina di regia di apportare eventuali modifiche al programma degli interventi (Obiettivo è quello di risolvere le criticità individuate e rifinalizzare le risorse) + riprogrammazione, in sede di Cabina di regia, delle somme così recuperate da ripartire per area tematica e macro area territoriale.

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