FONDI IMPRENDITORIA SOCIALE

FONDI IMPRENDITORIA SOCIALE (Reg. 346/13)  (cee52)

Soggetti interessati:

Gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati che intendono usare denominazione EuSEF per commercializzare tali Fondi nella UE, purché:

a)loro attività non supera la soglia di 500.000 € (Se superata tale soglia, si mantiene denominazione EuSEF se rispettati requisiti posti da Direttiva UE 2011/61)

b)stabiliti nel territorio di uno Stato membro UE

c)tenuti alla registrazione presso Autorità competente dello Stato membro di origine

d)gestori di un portafoglio di Fondi qualificati per imprenditoria sociale

e)gestori di organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) solo se configurabili come gestori esterni registrati

f)intende investire almeno il 70% dei propri conferimenti di capitale e capitale sottoscritto (calcolato in base agli importi investibili, previa deduzione dei costi pertinenti, attività di cassa ed altre disponibilità liquide) in investimenti di imprenditoria sociale entro il termine stabilito dal regolamento interno o da atto costitutivo

Impresa di portafoglio è una impresa che:

a)al momento di investimento del Fondo non è ammessa a negoziare sul mercato regolamentato, né a partecipare ad un sistema multilaterale di negoziazione

b)ha come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi, misurabili in conformità a quanto previsto in atto di costituzione, o statuto o regolamento, dove evidenziate come impresa: fornisce servizi o merci che producono un rendimento sociale; impiega un metodo di produzione delle merci o servizi che incorpora l’obiettivo sociale; fornisce un sostegno finanziario solo ad imprese sociali

c)utilizza prioritariamente i propri utili per raggiungere gli obiettivi sociali (Eventuale distribuzione di utili a soci/azionisti avviene solo se non pregiudicati gli obiettivi sociali)

d)viene gestita in modo trasparente, coinvolgendo dipendenti, clienti, soggetti interessati alle sue attività

e)stabilita nel territorio di uno Stato membro o di un Paese Terzo (se questo non inserito in Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio del capitale ed ha firmato un accordo con Stato membro di origine del Fondo)

Autorità competente di Stato membro di origine (Autorità competente) e quella dove Fondo qualificato per imprenditoria sociale è stabilito, mentre Autorità competente di Stato membro ospitante è quella dove il Fondo viene commercializzato

Iter procedurale:

Gestori dei Fondi:

–          sono autorizzati ad usare la denominazione EuSEF per commercializzare Fondi qualificati per imprenditoria sociale qualificati nella UE se acquisiscono, con non oltre 30% di ammontare complessivo del capitale sottoscritto (calcolato su importi investibili, previa deduzione dei costi pertinenti, senza considerare la disponibilità di cassa ed altre liquidità), attività che non sono investimenti ammissibili

–          applicano metodi che impediscono di aumentare l’esposizione (sia tramite assunzione di prestiti, contanti o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati) oltre il livello del capitale sottoscritto

–          possono contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito, o fornire garanzie se coperti da sottoscrizione

–          commercializzano quote ed azioni dei Fondi qualificati per imprenditoria sociale solo presso investitori professionali, o presso altri soggetti (Esclusi dirigenti, direttori, lavoratori coinvolti nella gestione del Fondo) che si impegnano ad investire almeno 100.000 € e dichiarano di essere consapevole dei rischi connessi all’impegno di investimento

–          debbono agire onestamente, correttamente, con competenza, cura e diligenza

–          applicano procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, che potrebbero incidere sugli interessi di investitori e di imprese di portafoglio

–          conducono affari in modo da favorire un impatto positivo sulle imprese di portafoglio in cui investono, nonché integrità del mercato

–          applicano livello elevato di diligenza nella selezione e controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio e di impatto sociale positivo di tali imprese

–          possiedono conoscenze e competenze adeguate sulle imprese portafoglio in cui investono

–          garantiscono che nessun investitore abbia un trattamento preferenziale, salvo che questo non sia previsto nel regolamento o atto costitutivo di Fondo

–          può delegare a terzi alcune funzioni, senza che ciò influisca su sua responsabilità nei confronti del Fondo o dei suoi investitori (evitare comunque di delegare funzioni tali da non essere più ritenuto Gestore del Fondo, né pregiudicata l’efficacia della sua vigilanza sul Fondo affinché questo venga “gestito nel migliore interesse di investitori”)

–          debbono evitare conflitti di interesse o, se questo impossibile: controllarli; notificarli immediatamente impedire una loro incidenza negativa sugli interessi del Fondo e sui loro investitori; assicurare che “fondi qualificati per imprenditoria sociale da essi gestiti siano trattati equamente”. Conflitti di interesse possono insorgere tra:

a)persone che svolgono attività di Gestore di Fondi, loro dipendenti, altre persone che direttamente o meno sono controllate da Gestore o da investitori in tale Fondo;

b)Fondo o investitori in tale Fondo ed altro Fondo qualificato per imprenditoria sociale condotti da stesso Gestore o da investitori di questo;

c)Fondo o investitori in tale Fondo ed Organismo di investimento collettivo condotta da stesso Gestore o da investitori di questo

–          forniscono informazioni ad investitori sui conflitti di interesse e su misure adottate per identificare, prevenire, gestire e controllare tali conflitti di interesse, così da prevenire rischi lesivi per gli interessi degli investitori. Commissione Europea può adottare norme per definire i vari tipi di conflitti di interesse e le misure che Gestori dei Fondi debbono prendere per prevenire, controllare, rendere pubblici tali conflitti di interesse

–          adottano misure per definire se imprese di portafoglio ammissibili raggiungono o meno impatto sociale positivo fissato. Indicatori, che in relazione agli obiettivi di impresa di portafoglio, possono riguardare: occupazione e mercato del lavoro; standard e diritti relativi alla qualità del lavoro; inclusione sociale e protezione di gruppi particolari; parità di trattamento; pari opportunità e non discriminazione; sanità pubblica e sicurezza; accesso alla protezione sociale, sanità e sistemi educativi ed effetti di questi

–          debbono dispongono di Fondi propri sufficienti (Fondi gestiti internamente o da gestori esterni dotati di un capitale iniziale pari almeno a 50.000 €), nonché risorse umane e tecniche adeguate per una corretta gestione del Fondo in questione

–          debbono essere in grado in ogni momento di coprire, tramite fondi propri, almeno 1/8 delle spese generali fisse sostenute nell’esercizio precedente. Autorità competente può consentire di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività del Gestore rispetto all’anno precedente. Se Gestore non ha concluso 1 anno di attività, tale obbligo corrisponde ad 1/8 delle spese generali fisse previste nel piano imprenditoriale, salvo che Autorità competente non richieda un adeguamento del suddetto piano

–          forniscono qualora valore dei Fondi gestiti supera i 250.000.000 €, un importo aggiuntivo con fondi propri pari a 0,02% di importo eccedente a 250.000.000 €. Gestore può essere autorizzato da Autorità competente a non fornire (fino a 50%) importo aggiuntivo se beneficia di una garanzia di importo almeno pari fornita da Ente creditizio o da impresa di assicurazione con sede legale nello Stato membro UE o in un Paese Terzo aventi norme equivalenti a quelle di UE

–          investono fondi propri in liquidità o in “attività convertibili nel breve termine che non includono posizioni speculative”

–          definiscono un regolamento del Fondo in cui fissa criteri di valutazione delle attività “validi e trasparenti”, calcolandone il valore almeno 1 volta/anno, tenendo conto degli obiettivi per singola impresa (utili per produrre impatto sociale positivo)

–          rendono disponibile ad Autorità competente di Stato membro, entro 6 mesi dalla chiusura di esercizio, una relazione annuale su ogni Fondo gestito, contenente: composizione di portafoglio del Fondo; risultati sociali complessivi realizzati dalla politica di investimento attuata e loro metodo di misurazione; prospetto degli investimenti intrapresi da imprese di portafoglio; disinvestimenti dovuti ad altre attività del Fondo non investite in imprese di portafoglio; riepilogo delle attività intraprese dal Gestore nell’anno precedente; natura, valore e finalità degli investimenti qualificati per imprenditoria sociale; modo in cui rischi ambientali e climatici sono stati presi in considerazione nell’approccio agli investimenti del Fondo; conti finanziari sottoposti alla revisione del Fondo (Rispettati principi di bilancio esistenti e condizioni concordate tra Gestore ed investitori). Relazione resa pubblica ed inviata (su richiesta) agli investitori. Autorità competente mette a disposizione in maniera tempestiva di Autorità competente di ogni Fondo interessato e di ESMA tutte le informazioni raccolte

–          eseguono almeno 1 revisione/anno del Fondo, in cui accertare istituzione di specifico registro e che denaro ed attività sono gestite a nome del Fondo. Controlli debbonoessere adeguati in relazione al denaro ed alle attività del Fondo e dei suoi investitori

–          comunicano ai propri investitori prima della loro decisione di investimento:

a)sua identità e quella degli altri fornitori di servizi a cui ricorre, descrivendone i compiti affidati;

b)importo dei fondi propri utilizzabili per garantire adeguate risorse umane e tecniche alla gestione del Fondo;

c)strategia ed obiettivi di investimento del Fondo tra cui: tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui investire; risorse del Fondo o di altri Fondi qualificati per imprenditoria sociale in cui si intende investire; investimenti non ammissibili o eventuali restrizioni da applicare agli investimenti; tecniche da impiegare;

d)impatto sociale previsto dalla politica di investimento del Fondo, incluse le proiezioni sui risultati conseguiti da precedenti interventi;

e)metodologie da usare per misurare gli effetti sociali;

f)attività diverse da imprese di portafoglio ammissibili, nonché processi e criteri adottati per selezionare tali attività, salvo che non si tratti di cassa o di altre disponibilità liquide;

g)profilo del rischio del Fondo e di tutti i rischi associati o delle attività in cui il Fondo può investire e le tecniche di investimento utilizzabili;

h)procedure di valutazione del Fondo e delle imprese di portafoglio determinazione del prezzo per valutarne le attività;

i) metodo di calcolo della sua retribuzione per gestione del Fondo;

j)costi pertinenti e loro importi massimi;

k)rendimenti storici del Fondo;

l)servizi di sostegno forniti alle imprese, tramite soggetti terzi, in modo da facilitare lo sviluppo delle operazioni in corso da parte delle imprese di portafoglio, in cui investe il Fondo o, se non previsti tali servizi, evidenziarne motivo;

m)procedure con cui il Fondo può modificare la propria strategia e/o la politica di investimento.

Informazioni di cui sopra sono costantemente aggiornate, specie se il Gestore deve pubblicare un prospetto operativo per la “offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari”

–          informano le Autorità competenti dello Stato membro della volontà di utilizzare la denominazione EuSEF per commercializzare i propri Fondi, specificando:

a)identità delle persone che svolgono attività di gestione del Fondo;

b)identità del Fondo, le cui quote o azioni si intende commercializzare e strategie di investimento;

c)dispositivi adottati per rispettare gli acquisti di gestione Fondi;

d)elenco degli Stati membri in cui si intende commercializzare ogni Fondo

Autorità competente di Stato membro di origine registra il Gestore solo se accertato che:

a)Gestore Fondo possiede “requisiti di onorabilità ed esperienza sufficiente per quanto riguarda le strategie di investimento perseguite”;

b)informazioni di cui sopra sono complete;

c)elenco notificato mostra che tutti i Fondi sono istituiti.

Autorità competente informa Gestore in merito a sua registrazione in qualità di gestore del Fondo qualificato per imprenditoria sociale entro 2 mesi da quando ha fornito le informazioni richieste

–          notificano ad Autorità competente qualunque modifica sostanziale delle condizioni per la registrazione, prima che questa abbia effetto. Se si decide di porre limitazioni o di respingere le modifiche, Autorità competente ne informa Gestore entro 1 mese da richiesta (Possibile proroga di tale termine di non oltre 1 mese, altrimenti modifiche accettate)

–          chiedono registrazione dei Fondi che si intendono utilizzare con denominazione EuSEF ad Autorità competente, specificando tra l’altro: regolamento o atto costitutivo del Fondo; informazioni su identità del depositario; elenco degli Stati membri in cui gestori hanno stabilito od intendono stabilire Fondi. Se Autorità competente di Stato di origine e quella dove Fondo agisce sono diverse, questa ultima chiede alla prima (risposte da fornire entro 1 mese) se: Fondo in questione rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del Gestore a sua conduzione; Gestore abbia requisiti di onorabilità ed esperienza; informazioni riguardo alla documentazione inviata (Gestori non sono tenuti a fornire informazioni già trasmesse). Dopo aver valutato la documentazione e le informazioni ricevute, Autorità competente registra Fondo, informandone Gestoreentro 2 mesi successivi. Registrazione valida su tutto il territorio UE consente di commercializzare i Fondi con denominazione EuSEF

–          sono responsabili di ogni violazione al Reg. 346/13, compresa ogni perdita o danno derivato

–          informano Stato membro se intende commercializzare nuovo Fondo o Fondo esistente in altro Stato membro

Stato membro assicura che ogni rifiuto a registrare Gestori o Fondi sia motivato, notificato ai Gestori, soggetto al diritto di ricorso davanti ad Autorità giudiziaria o amministrativa (Possibilità di ricorso anche se nessuna decisione presa dopo 2 mesi da invio delle informazioni richieste)

Al fine di garantire uniforme applicazione di Reg. 346/13, ESMA:

a)elabora norme tecniche di regolamentazione riguardanti informazioni da fornire ad Autorità competenti nella domanda di registrazione;

b)predispone formulari, modelli, procedure standard per inviare informazioni ad Autorità competente (eventualmente integrate da Commissione);

c)effettua verifiche per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione e controllo adottate dalle Autorità competenti

d)gestisce banca dati centrale, accessibile a tutti tramite internet, contenente elenco dei Gestori di Fondi utilizzanti denominazione “EuSEF” e dei Paesi in cui tali Fondi sono commercializzati

e)può formulare raccomandazioni ad Autorità competenti, affinché adottino sanzioni proporzionali a gravità delle violazioni rilevate

Autorità competente di Fondo registrato notifica subito ad Autorità competente di Stato membro ospitante e ad ESMA ogni aggiunta/cancellazione nel registro di un Fondo o ogni aggiunta/cancellazione nell’elenco di Stati membri in cui Gestore intende commercializzare Fondo. Autorità competente impone ai Gestori obbligo di approvazione di determinati requisiti o procedure amministrative (comprese commissioni ed oneri) prima di inizio di commercializzazione dei loro Fondi

Autorità competente assicura che le informazioni sulla base delle quali attuata la registrazione siano messe a disposizione tempestivamente di ESMA dopo la registrazione al fine di effettuare verifiche.

AESFEM elabora norme tecniche di attuazione per stabilire formato di notifica.

Autorità competente vigila sul rispetto delle suddette disposizioni (comprese quelle riportate nell’atto costitutivo del Fondo) e sull’adeguatezza dei meccanismi predisposti dal Gestore, affinché questo possa conformarsi agli obblighi in materia di costituzione e funzionamento dei Fondi che gestisce. Se Stato membro ospitante ritiene che Gestore viola normativa UE, informa Stato membro di origine che adotta provvedimenti del caso. Se nonostante le misure adottate, Gestore  persiste nell’agire irregolarmente, Stato membro ospitante adotta misure per tutelare i propri investitori (v. divieto di commercializzazione Fondo nel proprio territorio).

Autorità competenti possono: accedere a qualsiasi documento ed informazione che Gestore è tenuto subito a fornire; eseguire ispezioni in loco (con o senza preavviso); adottare misure per far rispettare la normativa UE al Gestore, compresa l’emissione di ordinanze atte ad evitare il ripetersi di violazioni al regolamento; comunicare subito ad ESMA se ha motivi per ritenere che Gestore si è reso responsabile di violazioni

Stati membri stabiliscono norme per sanzioni da applicare in caso di violazioni che debbono essere “efficaci, proporzionali, dissuasive” ed a comunicarle entro 2/3/2020 a Commissione ed AESFEM (Eventuali modifiche subito comunicate loro).

Autorità competenti e AESFEM sono tenute a collaborare per vigilare su Fondi scambiandosi informazioni e documenti, al fine di identificare violazioni e porvi rimedio.

Tutte le persone che lavorano per Autorità competenti o per AESFEM sono tenuti al segreto professionale, per cui informazioni acquisite divulgate solo in forma riepilogativa o aggregata, in modo da non poter individuare il Gestore o Fondo di riferimento, salvo caso di fatti penalmente rilevanti. Se Autorità competenti o AESFEM ricevono informazioni riservate, queste utilizzate solo nell’esercizio delle proprie funzioni e a fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.

In caso di disaccordo tra Autorità competenti sulla valutazione delle azioni da intraprendere nei confronti di Gestore e/o di Fondo, questione rinviata ad AESFEM.

Commissione Europea adotta atti delegati per periodo di 4 anni, a partire da 15/5/2013 (Potere di delega prorogato di altri 4 anni, se Parlamento o Consiglio Europeo non si oppongono entro 3 mesi prima di scadenza, o emettono decisione di revoca in qualsiasi momento). Commissione informa subito Parlamento e Consiglio Europeo in merito ad atto delegato emesso (Atto entra in vigore se entro 3 mesi nessuna obiezione sollevata da questi).

Commissione riesamina entro 22/3/2022: modo di utilizzo denominazione EuSEF da parte di Gestore in diversi Stati membri; adeguatezza delle informazioni fornite ad investitori; utilizzo dei diversi investimenti ammissibili da parte del Fondo e modalità di loro impatto sullo sviluppo di imprese sociali in UE; opportunità di istituire un marchio europeo per le imprese sociali; applicazione dei criteri di identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili e loro impatto sullo sviluppo delle imprese sociali in UE; analisi delle procedure attuate da Gestori per misurare l’impatto sociale positivo prodotto dalle imprese di portafoglio ammissibili; valutazione di fattibilità per introdurre norme atte a misurare l’impatto sociale a livello UE; possibilità di estendere la commercializzazione del Fondo presso gli investitori al dettaglio; opportunità di includere Fondo tra le attività ammissibili di cui alla Direttiva CE 2009/65; opportunità di interagire delle presenti norme con quelle del regime del depositario; esame di eventuali ostacoli fiscali a diffusione di Fondi e per contro valutazione di eventuali incentivi fiscali per agevolarne lo sviluppo; valutazione di eventuali ostacoli che impediscono gli investimenti in Fondi denominati EuSEF inclusa incidenza su investitori istituzionali o su altre disposizioni normative UE

Commissione analizza:

a)gestione dei Fondi ed opportunità di introdurre modifiche al quadro giuridico, compresa opzione di passaporto di gestione

b)adeguatezza della definizione di commercializzazione di Fondi ed impatto che tale definizione (comprese divergenti interpretazioni) può avere sul funzionamento e redditività dei Fondi e sulla loro distribuzione transfrontaliera

A seguito di riesame, Commissione presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio Europeo, corredandola di eventuale proposta legislativa.

Entità aiuto:

Investimenti ammissibili da Fondo qualificato per imprenditoria sociale sono:

a)strumenti rappresentativi di equity (Partecipazione in impresa tramite azioni) o quasi equity (qualsiasi tipo di strumento finanziario rappresentante una combinazione di capitale e debito) emessi da:

Ø       impresa di portafoglio ammissibile ed acquisiti direttamente dal Fondo;

Ø       impresa di portafoglio ammissibile, in cambio di un titolo di equity emesso da altra impresa di portafoglio ammissibile;

Ø       impresa controllata a maggioranza da impresa di portafoglio ammissibile con acquisti da Fondo in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso da impresa di portafoglio ammissibile;

b)strumenti di debito (cartolarizzato o meno) emessi da impresa di portafoglio ammissibile;

c)quote o azioni di Fondo, purché questo non abbia investito in altri Fondi qualificati per imprenditoria sociale per oltre 10% dell’ammontare complessivo dei conferimenti e del capitale sottoscritto;

d)prestiti (garantiti o meno) erogati dal Fondo ad impresa di portafoglio ammissibile;

e)ogni altro tipo di partecipazione in impresa di portafoglio ammissibile

Sanzioni:

In caso Gestore:

a)non adempie alle disposizioni prescritte per la composizione del portafoglio;

b)commercializzi, in violazione alle norme UE, quote ed azioni di Fondo ad investitori non idonei;

c)utilizzi denominazione EuSEF senza essere registrato, o Fondo non risulta registrato;

d)utilizzi denominazione EuSEF per commercializzare Fondi non istituiti correttamente;

e)abbia ottenuto registrazione mediante false dichiarazioni o altre irregolarità;

f)non abbia agito onestamente, o correttamente e con competenza, cura e diligenza durante l’esercizio della propria attività;

g)omette di applicare procedure idonee a prevenire pratiche scorrette;

h)non adempie all’obbligo di invio della relazione annuale;

i)non adempie all’obbligo di informare gli investitori:

adozione di misure affinché Gestore si conformi alle prescrizioni di Reg. 436/13 + divieto di commercializzare Fondo con denominazione EuSEF + cancellazione di Gestore dal registro (Di tale decisione subito informata Autorità competente di Stato membro ospitante, ESMA, Commissione Europea e AESFEM)

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