FONDO SOLIDARIETA’ PESCA

FONDO SOLIDARIETA’ PESCA (Legge 176/20; D.M. 13/1/21, 16/6/21)  (pesca17)

Soggetti interessati:

Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura del Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Regione, Consiglio Nazionale Ricerche (CNR), Istituto Centrale per Ricerca Applicata al Mare (ICRAM), Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), Capitaneria di porto

Beneficiari di D.M. 13/1/2021 sono persone vittime di sequestro o loro familiari ed armatore di imbarcazione

Beneficiari di D.M. 16/6/2021 sono imprese del settore pesca ed acquicoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi operanti nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche, non dichiarate fallite od insolventi (salvo riabilitazione)

Iter procedurale:

Procedimento di riconoscimento di calamità naturale attivato entro 10 giorni da evento da parte di 1 o più Regioni, od Associazioni nazionali della pesca, od imprese di pesca ed acquacoltura, tramite comunicazione a MIPAAF (contenente: dettagliata descrizione di  evento; identificazione zona in cui si è verificato; elenco di imprese interessate a questo) allegando:

  1. relazione di carattere tecnico, economico, sociale concernente realtà produttiva investita da evento;
  2. relazione tecnico scientifica atta a descrivere “fenomeno meteomarino, climatico o catastrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalità”;
  3. eventuali dichiarazioni di evento straordinario rese da competenti Autorità marittime nel caso di danni a pescherecci.

MIPAAF ai fini della dichiarazione di calamità naturale (in cui specificare: termini del procedimento; Enti competenti per istruttoria; modalità erogazione di interventi), si avvale  di CNR e ICRAM che: ricevuta documentazione di cui sopra, entro 30 giorni, redige una relazione contenente elementi necessari.

MIPAAF con D.M. 16/6/2021 stabilisce che imprese della pesca ed acquicoltura debbono presentare, pena inammissibilità, domanda entro 3 mesi da evento calamitoso, tramite PEC a aoo-pemac@pec.politicheagricole.gov.it allegando:

  1. relazione tecnico economica attestante realtà produttiva colpita da evento;
  2. relazione tecnico scientifica “volta a descrivere il fenomeno meteomarino, climatico o distrofico, per valutarne carattere di eccezionalità”
  3. perizia asseverata giurata redatta da professionista esperto in materia iscritto ad Albo, attestante: nesso di causalità tra danno accertato ed evento calamitoso, anche con riferimento a fatturato di 3 anni precedenti ed alla attestazione di Capitaneria di porto competente in merito al fatto che unità di pesca rimasta ferma per almeno 20 giorni consecutivi da evento; quantificazione del danno subito;
  4. dichiarazione sostitutiva notorietà attestante non sottoscrizione di polizze assicurative agevolate, né superamento del cumulo di aiuti percepiti (mai superiori ad entità del danno subito);
  5. in caso di impresa di pesca: autorizzazione del proprietario a corrispondere indennità percepita ad armatore

MIPAAF accerta sussistenza dei requisiti prescritti, completezza di documentazione richiesta, coerenza domanda con finalità di D.M. 16/6/2021, tramite CNR e ISPRA che entro 30 giorni redige relazione in merito ad ammissibilità domanda e quantificazione del danno (a tal fine avvalersi di informazioni in possesso di altri soggetti pubblici o di chiarimenti/integrazioni richieste ad interessato stesso)

MIPAAF procede a liquidazione delle domande in base ad ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza delle risorse disponibili. Domande ammissibili non liquidate per mancanza di fondi trasferite ad anno successivo, fermo restando disponibilità di fondi

In base a D.M. 13/1/2021 persone vittime di sequestro o loro familiari (se questi impossibilitati) ed armatore di imbarcazione inviano, tramite PEC, a MIPAAF entro 2 mesi da data di cessazione del sequestro richiesta di indennizzo (Modello pubblicato su G.U. 150/21), allegando:

  • per membri di equipaggio e familiari:
  1. documenti attestanti sequestro del marittimo “avvenuto nell’espletamento delle attività professionali”;
  2. autocertificazione circa sussistenza dei rapporti di parentela;
  3. autorizzazione del giudice tutelare in caso di minore;
  4. iscrizione del marittimo nel ruolino di equipaggio dell’unità sequestrata durante tale periodo;
  • per armatore di imbarcazione:
  1. copia della dichiarazione di evento straordinario depositata presso Ufficio marittimo di iscrizione del natante;
  2. visura camerale;
  3. documentazione fiscale (bilanci, fatture) attestante fatturato di imbarcazione nell’esercizio precedente il sequestro

MIPAAF in corso di istruttoria può chiedere, “in caso di ingenti danni ad unità”, perizia tecnica asseverata e giurata da revisore contabile e da ingegnere navale contenente: stima dei danni subiti da imbarcazione a seguito di sequestro; nesso di causalità esistente tra situazione di fatto e sorgere del danno

MIPAAF, accertata sussistenza dei requisiti prescritti e completezza della documentazione inviata, eroga contributo nel limite delle risorse disponibili

Entità aiuto:

Fondo di solidarietà nazionale della pesca ed acquacoltura (Fondo) di cui al D.M. 16/6/2021 è destinato alla concessione di contributi compensativi, almeno pari a 30% del fatturato medio di impresa nei 3 anni precedenti evento (danni provocati nell’anno di evento od in quelli in cui questo ha prodotto i suoi effetti) volti alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca ed acquacoltura per far fronte ai danni provocati alle strutture produttive ed alla produzione da avversità atmosferiche di eccezionale intensità intervenute nel periodo 1/1/2021 – 31/12/2023, purché unità di pesca rimaste ferme per almeno 20 giorni consecutivi dopo evento. Contributo pari a 70% del danno accertato entro limiti delle risorse disponibili

Ammesso cumulo con altri aiuti disposti nel merito da Stato, Regioni, Province, Enti pubblici fino a concorrenza del danno accertato. Se rilevato che impresa beneficiato di aiuti in misura superiore al danno accertato si provvede al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi

 

 

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