FONDO CREDITO E GARANZIA PMI

FONDO CREDITO E GARANZIA P.M.I. (Legge 942/52, 675/77, 662/96, 12/19; D.M. 23/03/90, 31/05/99, 29/09/15; D.G.R.M. 11/6/12) (pmi11)

Soggetti interessati:

Il Ministeri Sviluppo Economico (MISE), piccole e medie imprese (PMI) industriali, anche in forma cooperativa, Mediocredito, Istituti di Credito, Consorzio garanzia a favore del settore agricolo, agro-alimentare e pesca, purché il suo capitale sociale detenuto per almeno 50% da imprenditori agricoli, agro-alimentari e della pesca ed attua interventi di credito agevolato a breve (credito di esercizio).

Iter procedurale:

Istituito a favore delle PMI presso Istituto Centrale per Credito a Medio termine (Mediocredito Centrale)

  1. Fondo per operazioni di credito, destinate a:
  • rinnovo, ampliamento, costruzione di impianti industriali;
  • formazione iniziale di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, che si rendono necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione;
  • reintegrazione dei mezzi finanziari investiti da imprese industriali in immobilizzazioni negli ultimi 2 anni;
  • rinnovo, ampliamento, acquisto di attrezzature ed opere murarie necessarie per adattamento locali di imprese commerciali;
  • finanziamento di esportazioni.

Mediocredito, per finanziare tali operazioni aventi durata inferiore a 5 anni, può intervenire mediante:

  • riscontro di effetti cambiari rilasciati da Istituti di credito a PMI;
  • finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi da Istituti bancari, senza rilascio di effetti cambiari;
  • emissione titoli obbligazionari e buoni pluriennali, con facoltà di successiva alienazione.
  1. “Fondo centrale di garanzia”, per finanziamenti a medio termine, che Istituti di Credito erogano a PMI industriali. Istituti di Credito, intermediari e società finanziarie inviano richiesta a Mediocredito per ottenere intervento diretto del Fondo in caso di insolvenza di PMIentro 6 mesi da propria delibera. Nel caso di Consorzio Fidi, allegare copia di ultimo bilancio e documenti attestanti iscrizione ad apposito elenco. Qualora avvengano modifiche nella prestazione delle garanzie o nelle finalità degli investimenti, Consorzi Fidi comunicano variazioni a Mediocredito. Nel caso di intermediari e di società finanziarie allegare copia di ultimo bilancio approvato ed iscrizione rispettivamente ad Elenco speciale e ad Albo. Mediocredito esamina richiesta, tramite Comitato di valutazione, accertando conformità di richiesta a disposizioni di legge e che “PMI e Consorzi siano in grado di far fronte ad impegni finanziari derivanti dalle operazioni oggetto di intervento del Fondo. Delibera di concessione delle agevolazioni emanata in base ad ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto della disponibilità finanziaria.  Esclusi da garanzia diretta o da controgaranzia, finanziamenti a medio-lungo termine, o prestiti partecipativi, in caso di:
  • inadempienza del debitore, o di cessione delle partecipazioni nei 12 mesi successivi all’erogazione dei fondi da parte Istituto Credito (6 mesise durata dei prestiti è inferiore a 3 anni);
  • non avvio procedure di recupero entro 18 mesida data di inadempimento del debitore. Mediocredito concede acconto (pari a 50% della somma relativa a rate scadute e non pagate e del capitale residuo) al momento di invio domanda. Se a conclusione delle operazioni di recupero, perdita definitiva risulta inferiore all’acconto erogato, la differenza è restituita entro 1 mese a Mediocredito. Il Fondo concede una controgaranzia se le garanzie prestate dal Consorzi Fidi, o da altri fondi di garanzia non superano il 60% dell’ammontare di ciascuna operazione. Su richiesta e previo avvio della procedura di recupero del credito, Mediocredito può erogare fino a 80% della garanzia prestata dal Consorzio Fidi. Gli Istituti di Credito debbono versare, entro 3 mesi dalla delibera di concessione della garanzia diretta o della controgaranzia, al Fondo una somma pari a 1% dell’importo garantito (escluse le operazioni riguardanti PMI ricadenti nell’area ex Mezzogiorno, o che sottoscrivono contratti di area o patti territoriali).

In base al DM 29/09/2015 il Fondo concede garanzie alle operazioni finanziarie effettuate da imprese e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, industria del carbone, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica e dei trasporti (escluso il settore finanziario ed assicurativo), previa una valutazione economico finanziaria e del merito creditizio eseguita direttamente dal soggetto richiedente (utilizzare modello disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it. Al riguardo MISE definisce con decreto:

  1. condizioni di ammissibilità (comprendenti anche il modello di valutazione)
  2. limite massimo di rischiosità dell’impresa (espresso in termini di probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento, articolato in più classi di rischio”), su cui si basa l’accesso alla garanzia o ad altre operazioni finanziarie del Fondo;
  3. misura massima di copertura del Fondo, in caso di inadempimento dell’impresa
  4. durata dell’operazione finanziaria
  5. priorità nella valutazione delle richieste di garanzia da parte del Gestore del Fondo concessa a quelle relative alla Legge 981/13 nuova Sabatini (valutazione da attuare entro 5 giorni dalla richiesta).

Mediocredito esegue controlli per accertare specifica destinazione dei fondi erogati.

 

Entità aiuto:

Fondo garanzia, di cui almeno 10%  destinato ogni anno all’industria, commercio, turismo e servizi, concede garanzie dirette alle banche a favore di:

  • finanziamenti di medio-lungo termine (prestiti da 18 mesi a 10 anni), o prestiti partecipativi (da 18 mesi a 10 anni, con tasso in parte fisso ed in parte variabile) per investimenti in beni materiali od immateriali, nel limite del 60% delle perdite definitive subite per capitale ed interessi (Garanzia elevata a: 85% per PMI che sottoscrivono contratti di area o patti territoriali; 80% per PMI ricadenti nell’area ex Mezzogiorno);
  • partecipazioni di minoranza, acquisite in PMI aventi durata inferiore a 10 anni,nel limite del 60% della “differenza tra prezzi di acquisto e di cessione delle quote/azioni”.

Fondo concede controgaranzia al Consorzio Fidi ed agli altri Fondi di garanzia per finanziamenti di medio-lungo termine e prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazione fino al 90% della perdita subita. Garanzia diretta e controgaranzia è concessa anche alle operazioni finanziarie, purché finalizzate all’attività di impresa e nell’ambito del regime “de minimis”. È ammesso il cumulo della garanzia in oggetto con altri provvedimenti pubblici, fino al limite massimo di aiuto fissato dalla UE per specifica tipologia di investimento.

Legge 12/19 ad art. 1 istituisce nell’ambito del Fondo garanzia per PMI una Sezione speciale  dotata di 50.000.000 € e destinata agli interventi di garanzia, a condizioni di mercato, a favore di PMI in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti contratti con banche ed intermediari finanziari erogati (non coperti da altra garanzia pubblica, seppure assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali) da cui considerati come probabili inadempienti alla data del 12/02/19, a causa di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA).

Garanzia copre non oltre 80% (fino ad un massimo di 2.500.000 €)  del minore valore tra l’importo del finanziamento non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di richiesta della garanzia (maggiorato degli interessi contrattuali e di mora maturati fino a tale data) e l’ammontare dei crediti certificati vantati da PMI verso PA.

Garanzia è  subordinata alla sottoscrizione tra banca/intermediario e PMI beneficiaria di un piano (avente durata massima di 20 anni) per il rientro del finanziamento oggetto di garanzia. Garanzia viene escussa dalla banca/intermediario (comunque per non oltre 80% della perdita registrata da questa), in caso di mancato rispetto da parte della PMI beneficiaria del piano di rientro. Garanzia cessa a seguito del pagamento dei crediti da parte di PA.

Fondo concede la garanzia solo se banca/intermediario versa un premio (fissato in linea con i valori di mercato) che può essere posto a carico delle PMI beneficiarie per non oltre il 25% del suo importo (restante quota sempre a carico della banca/intermediario).

MISE definisce le “modalità, misura, condizioni e limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia, nonché i casi di revoca della stessa, la percentuale di accantonamento (a valere sulle risorse della sezione speciale), ed i parametri per definire i premi”.