FEIS

FEIS PECI (Reg. 1017/15; Legge 280/15)  (cee54)

Soggetti interessati:

Ministero Economia e Finanze (MEF), Cassa depositi e prestiti spa, Banca Europea Investimento (BEI), Fondo Europeo Investimenti (FEI), banche, piattaforme di investimento, Istituti nazionali di promozione, piccole e medie imprese, microimprese

Iter procedurale:

Commissione, con Reg. 1017/15, ha definito modalità di attivazione di:

  • Fondo Europeo per Investimenti (FEIS), comprendente:
  1. a)modalità di istituzione di FEIS, che prevede:

1)      meccanismo distinto dalle altre operazioni BEI;

2)      importo superiore a 7.500.000.000 € in garanzie o contanti;

3)      termini del contributo finanziario o garanzie fornite da BEI;

4)      prezzo delle operazioni, in linea con la politica generale dei prezzi di BEI;

5)      procedure per ridurre il costo di finanziamento dell’operazione sostenuto dal beneficiario di finanziamenti BEI a titolo FEIS, in particolare modulando la remunerazione della garanzia UE (specie nei casi in cui: la tensione sul mercato finanziario impedisce la realizzazione del progetto; è necessario facilitare la costituzione di piattaforme di investimento, o il finanziamento di progetti in settori/ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato; situazione degli investimenti risulta non ottimale), purché ciò non abbia un impatto significativo sul finanziamento del Fondo di garanzia

  1. b)assetto della governance del Fondo, che prevede:

1)       istituzione di Comitato direttivo, composto di 5 membri, di cui 3 nominati da Commissione, 1 da BEI ed 1 da Parlamento UE (senza diritto di voto), che non debbono chiedere od accettare istruzioni da Organismi di UE o da Stati membri o da ogni altro Organismo pubblico/privato, in quanto operanti in piena indipendenza ed imparzialità a sostegno degli interessi di FEIS. Comitato elegge il Presidente tra i suoi membri, con mandato di 3 anni, (rinnovabile 1 volta). Comitato si impegna a consultare periodicamente le parti interessate (investitori; Autorità pubbliche; esperti; Istituzioni di istruzione, formazione e ricerca; parti sociali) in merito alla impostazione ed attuazione della politica di investimento perseguita da BEI; tenere in considerazione nella discussione la posizione di tutti i membri; adottare le proprie decisioni alla unanimità nel rispetto delle procedure definite; redigere di ogni riunione un verbale (reso pubblico), in cui riportate le posizioni espresse da ogni membro. Stati membri possono ugualmente contribuire a FEIS, sotto forma di garanzie o in contanti (solo contanti invece per soggetti terzi), pur senza far parte del Comitato direttivo, od avere diritti su governance di FEIS. Comitato direttivo traccia la linea politica relativa ai “vincoli di investimento ammissibile” e accerta che quanti richiedono  il sostegno FEIS rispettino la suddetta linea

2)       istituzione di Comitato esecutivo, con definizione della sua composizione e numero dei membri

3)       istituzione di Comitato per investimenti, composto da 8 esperti indipendenti e dal Direttore generale, nominati con mandato di 3 anni (rinnovabile 1 sola volta) dal Comitato direttivo, in modo da comprendere esperti in materia di: ricerca, sviluppo, innovazione; infrastrutture di trasporto; infrastrutture energetiche; efficienza energetica ed energia rinnovabile; infrastrutture tecnologie di informazione e comunicazione; clima, protezione e gestione di ambiente; istruzione e formazione; salute e farmaci; PMI; industrie culturali e creative; mobilità urbana; infrastrutture sociali; economia sociale e solidale; agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquicoltura ed altri elementi della bioeconomia generale (Inviato curriculum vitae di questi e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi sono resi pubblici ed aggiornati costantemente). Membri del Comitato debbono esaminare ed approvare (a prescindere dalla loro ubicazione geografica): potenziali progetti di assistenza a garanzia UE per operazioni di BEI; operazioni con intervento di piattaforme di investimento, banche, Istituti nazionali di promozione. Compiti eseguiti con imparzialità, indipendenza operativa e negli interessi di FEIS, senza chiedere od accettare istruzioni da BEI (salvo sostegno logistico ed amministrativo), o da Istituzioni di UE, o da Stati membri, o da altri Organismi pubblici o privati. Valutazione preliminare dei progetti da parte di personale BEI, non è vincolante per il Comitato, ai fini della concessione della garanzia UE

4)       definizione delle procedure relative a:

Ø       nomina del Direttore e Vice Direttore generale (Comitato direttivo seleziona i candidati, informandone Parlamento e Consiglio; Parlamento Europeo entro 4 settimane organizza l’audizione dei candidati selezionati; ottenuta l’approvazione del Parlamento Europeo, Presidente BEI nomina Direttore e Vice Direttore con mandato di 3 anni, rinnovabile 1 sola volta), loro retribuzione e condizioni di lavoro (partecipa alle riunioni del Comitato, a cui riferisce ogni 3 mesi in merito alle attività di FEIS; responsabile della gestione ordinaria del Comitato; prepara le riunioni del Comitato per investimenti)

Ø       nomina e revoca (su richiesta del Direttore, in caso di mancato rispetto degli obblighi prescritti) dei membri del Comitato per investimenti, loro retribuzione, condizioni di lavoro, modalità di voto (precisare il quorum ed attribuzione dei voti di ogni membro)

Ø       garanzia della parità di genere da parte di tutte le istituzioni ed organi (Comitato direttivo, Comitato per investimenti, Direttore generale)

5)       adozione di regolamenti interni del Comitato esecutivo e del Comitato per investimenti

6)       obbligo di far approvare da BEI le operazioni di investimento e finanziamento

7)       disposizioni relative alla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

  1. c)garanzia UE (irrevocabile, incondizionata, “a prima richiesta”) a favore di BEI, in cui definite:

1)      disposizioni riguardanti: modalità di prestazione della garanzia UE (comprese quelle di copertura, o di copertura definita da portafogli di determinati tipi di strumenti); eventi che determinano l’attivazione della garanzia UE;

2)      obblighi relativi a: distribuire, tra i componenti di FEIS, la remunerazione dell’assunzione dei rischi, in proporzione alla quota di rischio assunta; versare la remunerazione spettante a UE; effettuare pagamenti dietro garanzia di UE, solo previa compensazione della remunerazione e delle perdite risultanti dalle operazioni intraprese; uso corretto della garanzia UE (in primo luogo rispetto scadenze di pagamento, interessi da corrispondere);

3)      procedure inerenti al recupero dei crediti (attività da affidare a BEI).

Comitato direttivo decide in merito all’uso della garanzia UE secondo gli orientamenti riportati in Allegato II a Reg. 1017/15 pubblicato su G.U.CE 109/15. Tali decisioni sono rese pubbliche (Escluse le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, da inviare eventualmente a Parlamento UE su sua richiesta) evidenziando in particolare: rispetto di “addizionalità”; quadro di valutazione degli indicatori (da rendere pubblico dopo firma del progetto) per definire l’ordine di priorità nell’utilizzo della garanzia UE (Operazioni con punteggio e valore aggiunto maggiore). BEI, 2 volte/anno, invia a Parlamento, Consiglio e Commissione UE l’elenco delle decisioni prese dal Comitato e dei quadri di valutazione connessi.

FEIS decide in merito all’impiego della garanzia UE, tenendo conto di:

1)       linee operative strategiche di FEIS, inclusa allocazione delle garanzie all’interno di sportelli, relativi ad infrastrutture ed innovazione;

2)       politiche e procedure operative necessarie per il funzionamento di FEIS;

3)       indirizzi forniti dal Comitato direttivo;

4)       disposizioni applicabili alle operazioni effettuate con piattaforma di investimento, banche, Istituti nazionali di promozione;

5)       profilo di rischio di FEIS

  1. d)modalità di approvazione, da parte del Comitato per investimenti, dell’impiego della garanzia UE  a favore di singoli progetti, o banche, o piattaforma, o fondi di investimento;
  2. e)procedure per la prestazione ed approvazione delle proposte di investimento relative all’impiego della garanzia UE, che prevede:

1)      procedura per l’invio delle proposte al Comitato per investimenti, con relative informazioni da fornire;

2)      nessun pregiudizio alle decisioni BEI recato dalle procedure di invio e di approvazione delle suddette proposte;

3)      norme inerenti a disposizioni transitorie (quale comportamento per operazioni approvate da BEI in tale periodo);

  1. f)obblighi di informazione di competenza BEI (in caso di cooperazione con FEI) e di informazione finanziaria riguardanti FEIS;
  2. g)norme in materia di revisione contabile e prevenzione di frodi;
  3. h)definizione indicatori di rendiconto, in particolare: impiego di garanzia UE; rispetto degli obiettivi di cui ad Allegato II del  1017/15 pubblicato su G.U.CE 169/15; mobilitazione del capitale privato; impatto macroeconomico di FEIS (compresi effetti sul sostegno agli investimenti)
  4. i)valutazione del funzionamento FEIS, compresa sua strategia di comunicazione e promozione;
  5. j)procedure di modifica dell’accordo FEIS, su iniziativa di Commissione o di BEI, con obbligo di riferirlo al Parlamento Europeo o Consiglio;
  6. k)disposizioni relative ai contributi corrisposti da Stati membri a FEIS (sotto forma di garanzia o contanti), e da altri soggetti terzi (sotto forma di contanti), senza conferire comunque loro il diritto di partecipare alle deliberazioni e votazioni del Comitato direttivo;
  7. l)ogni altra condizione amministrativa od organizzativa necessaria per la gestione di FEIS

Accordo su FIES stabilisce inoltre che:

1)       sue attività sono disciplinate dagli organi direttivi di BEI e sono soggette agli obblighi di informazione di cui sopra;

2)       remunerazione spettante ad UE, per operazioni di finanziamento ed investimento, con garanzia UE viene corrisposta previa deduzione dei pagamenti dovuti

Progetti sostenuti da FEIS mirano a creare occupazione e crescita sostenibile e presentano un rischio più elevato rispetto a quello sostenuto tramite BEI (analogamente per portafoglio FEIS rispetto a quello BEI). Ne deriva che FEIS interviene con un sostegno “addizionale” in caso di: operazioni atte a fronteggiare i fallimenti del mercato, o le situazioni di investimento non ottimali; sostegno non attivabile con garanzia UE; BEI, o FEI, o strumenti finanziari impossibilità ad agire senza l’intervento di FEIS.

Ulteriori elementi indicativi della “addizionalità” sono:

  1. a)progetti presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali di BEI, specie se queste riguardano: rischi specifici per Paese, settore, Regioni meno sviluppate e/o in transizione; rischi associati all’innovazione in caso di tecnologie non testate volte a rafforzare la crescita, sostenibilità, produttività;
  2. b)progetti riguardanti infrastrutture (comprese quelle informatiche) e servizi che collegano più Stati membri o estendono queste da 1 Stato membro ad altri Stati membri

Per fronteggiare meglio i fallimenti del mercato e facilitare l’uso di una piattaforma di finanziamento per i progetti di “piccola scala”, garantendo nel contempo la complementarietà dell’intervento e non l’esclusione dei partecipanti dallo stesso mercato, le attività speciali di BEI sostenute da FEIS debbono:

  1. a)presentare una caratteristica di subordinazione, anche rispetto ad altri investitori;
  2. b)partecipare a strumenti di condivisione del rischio;
  3. c)presentare caratteristiche transfrontaliere;
  4. d)riguardare rischi specifici;
  5. e)presentare altri aspetti specifici riportati in Allegato II pubblicato su U.CE 345/17

Comitato direttivo individua un mix di progetti in termini di settori e Paesi, tenendo conto di evoluzione delle condizioni di mercato negli Stati membri, contesto degli investimenti, approccio che prevede di correre rischi maggiori del necessario (in queste circostanze, si può fare ricorso ad attività speciali di BEI), al fine di ovviare ai fallimenti di mercato ed alle situazioni di investimento non ottimali (inclusi problemi derivanti dalla frammentazione finanziaria).

FEIS sostiene progetti che mirano a fronteggiare i fallimenti di mercato o le situazioni di investimento non ottimali, purché risultino:

  1. a)economicamente e tecnicamente sostenibili, in base ad un’analisi dei costi-benefici effettuata tenendo conto del sostegno/cofinanziamento da parte di partner pubblici e privati
  2. b)coerenti con le politiche UE, incluso l’obiettivo di: crescita intelligente, sostenibile, inclusiva; creazione di posti di lavoro di qualità; coesione economica, sociale, territoriale
  3. c)in grado di assicurare “addizionalità” e massimizzare la mobilitazione del capitale nel settore primario

Nessuna restrizione applicata riguardo alla dimensione dei progetti beneficiari del sostegno FEIS, nel caso di operazioni condotte da BEI e FEI mediante intermediari finanziari

Per assicurare che il sostegno FEIS riguardi progetti di piccole dimensioni, BEI e FEI estendono la cooperazione a banche o Istituti nazionali di promozione, incoraggiando le opportunità offerte da queste, anche tramite la creazione di piattaforme di investimento

Strumenti utilizzati da FEI in ambito FEIS sono approvati da Comitato Direttivo e da Direttore generale, previa consultazione del Comitato per investimenti.

Commissione UE può adottare atti delegati per: individuare il quadro di valutazione degli indicatori che il Comitato deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente; fissare un punteggio minimo (BEI può chiedere a Commissione di autorizzare un punteggio inferiore se nella valutazione globale il Comitato constata che l’operazione in questione “ovvierebbe ad una rilevante carenza del mercato o presenterebbe un elevato livello di addizionalità”)

Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio:

  1. a)Presidente del Comitato direttivo, o Direttore generale riferiscono su prestazioni di FEIS, anche partecipando ad audizioni davanti al Parlamento stesso, o rispondendo per scritto (entro 5 settimane da richiesta) od oralmente alle interrogazioni inerenti Comitato per investimenti
  2. b)Presidente BEI partecipa a seduta di Parlamento Europeo dedicata alle operazioni di finanziamento ed investimento BEI, o risponde (entro 5 settimane) alle interrogazioni riguardanti tali operazioni

Parlamento Europeo e BEI sottoscrivono un accordo sulle modalità di scambio delle informazioni relative a FEIS (inclusa procedura di selezione del Direttore e Vice Direttore generale)

Entro 30/6/2018 (poi ogni 3 anni), BEI pubblica una relazione sul funzionamento di FEIS, comprendente una valutazione del suo impatto su: investimenti in UE; creazione di occupazione; accesso ai finanziamenti da parte delle PMI ed imprese a media capitalizzazione

BEI mette a disposizione del pubblico su internet informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento ed investimento attuate, comprese quelle relative agli intermediari finanziari e come queste contribuiscono a conseguire gli obiettivi del Reg. 1017/15

BEI e FEI informano (od obbligano gli intermediari finanziari a farlo) i beneficiari finali circa esistenza del sostegno FEIS, garantendo visibilità alle suddette informazioni (in particolare a favore di PMI)

BEI e FEI inviano periodicamente al Parlamento Europeo, Consiglio, Commissione una relazione di valutazione indipendente sull’impatto ed i risultati ottenuti dalle rispettive attività

Commissione UE sia prima del 2021, sia alla fine del periodo di investimento, presenta al Parlamento Europeo ed al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente sull’applicazione di Reg. 1017/15 in cui stimare:

  1. a)funzionamento di FEIS, impiego di garanzia UE e funzionamento di PECI
  2. b)buon uso delle risorse UE da parte di FEIS, sufficiente livello di mobilitazione del capitale privato, investimenti privati attirati
  3. c)utilità del mantenimento del regime di sostegno agli investimenti dal punto di vista macro economico. Al riguardo Commissione presenta una proposta legislativa, corredata da idonea copertura finanziaria, a partire dal 2021
  • Fondo Garanzia Europea. UE presta a BEI garanzia irrevocabile ed incondizionata, per operazioni di finanziamento ed investimento di BEI o per finanziamento di FEI realizzate in UE, o che coinvolgono soggetti stabiliti in 1 o più Stati membri, o in 1 o più Paesi Terzi rientranti nella Politica europea di vicinato. Concessione di garanzia UE è approvata dal Comitato investimenti, salvo per progetti di piccola scala (cioè aventi importi inferiori a 3.000.000 €), la cui valutazione, selezione, monitoraggio è delegata da BEI ad intermediari finanziari (quali piattaforme di investimento, banche, Istituti nazionali di promozione), al fine di agevolarne l’accesso al credito. Operazioni oggetto di intervento debbono essere conformi alle politiche UE e funzionali a raggiungere uno dei seguenti obiettivi:
  1. a)ricerca, sviluppo, innovazione: progetti in linea con Horizon 2020; infrastrutture per ricerca; progetti di dimostrazione e diffusione di infrastrutture, tecnologie e processi connessi; sostegno al mondo accademico (inclusa collaborazione con industria); trasferimento di conoscenze e tecnologie;
  2. b)sviluppo settore energetico: espansione nell’utilizzo delle energie rinnovabili; efficienza energetica; risparmio energetico (in particolare in edilizia); sviluppo ed ammodernamento di infrastrutture energetiche;
  3. c)infrastrutture di trasporto ed attrezzature innovative per trasporto: progetti concernenti mobilità urbana intelligente e sostenibile, con obiettivo di accessibilità; riduzione emissione di gas ad effetto serra, consumo di energia, incidenti; progetti volti a collegare nodi viari ad infrastrutture; infrastrutture ferroviarie ed altri progetti ferroviari; porti marittimi
  4. d)sostegno ad unità con meno di 3.000 dipendenti: messa a loro disposizione capitale di esercizio e per investimenti, nonché capitale di rischio dalla fase di costituzione a quella di espansione di PMI, start up, piccole imprese a media capitalizzazione, al fine di garantirne leadership tecnologica in settori innovativi e sostenibili;
  5. e)sviluppo e diffusione della tecnologia di informazione e comunicazione: contenuti e servizi digitali; tecnologie block chain; internet delle cose; sicurezza informatica; infrastrutture di protezione delle reti;  infrastrutture di telecomunicazione ad alta velocità; reti a banda larga;
  6. f)ambiente ed efficienza delle risorse: progetti ed infrastrutture nel campo di protezione e gestione dell’ambiente; rafforzamento servizi ecosistemici; sviluppo urbano e rurale sostenibile; azioni in materia di cambiamento climatico;
  7. g)capitale umano, cultura e salute: istruzione e formazione; industria culturale e creativa, per cui autorizzati meccanismi finanziari settoriali in interazione con il programma “Europa creativa” e con strumenti di garanzia per settori culturali e creativi; soluzioni innovative in campo sanitario; nuovi farmaci efficaci; infrastrutture sociali, servizi sociali ed economia sociale e solidale; turismo;
  8. h)agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquicoltura ed altri elementi di bioeconomia in generale

Per Regioni meno sviluppate e Regioni in transizione possibile ammettere al sostengo BEI anche altri settori di industria e servizi

BEI si pone come obiettivo che almeno il 40% dei finanziamenti FEIS (relativi alle azioni per infrastrutture ed innovazione), sostengano progetti a favore del clima (Finanziamento FEIS a favore di PMI non conteggiato al riguardo).

Periodo, durante il quale è possibile concedere la garanzia UE termina il 31 Dicembre 2020 per le operazioni di finanziamento ed investimento per cui è stato sottoscritto un contratto tra BEI e beneficiario, o tra FEI ed intermediario finanziario.

Garanzia UE, concessa su richiesta, copre:

  1. a)per strumenti di debito: capitale e tutti gli interresi e gli importi dovuti a BEI, ma non pervenuti nei termini fissati nelle operazioni di finanziamento, fino al momento di accertato inadempimento del debito subordinato; perdite dovute alle fluttuazioni sui mercati delle monete diverse da EURO;
  2. b)per investimenti azionari: importi investiti e relativi costi di finanziamento; perdite causate dalle fluttuazioni di monete diverse da EURO;
  3. c)per garanzie BEI: importi utilizzati e relativi costi di finanziamento;
  4. d)spese sostenute dai beneficiari per operazioni di investimento, ma non recuperate a seguito di inadempimento, nonché qualsiasi costo di recupero

BEI utilizza altresì la garanzia UE per sostenere piattaforme di investimento, banche o Istituti nazionali di promozione che investono in operazioni conformi al Reg.1017/15, previa approvazione del Comitato per investimenti (in particolare nuovi progetti presentati da intermediari finanziari).

BEI può usare garanzia UE a copertura di:

  1. a)spese sostenute dai beneficiari per operazioni di finanziamento ed investimento (non recuperabili in caso di inadempimento)
  2. b)qualsiasi costo di recupero, salvo se questo dedotto dai proventi derivati dal recupero stesso, nonché ogni costo legato alla gestione della liquidità
  3. c)prestiti BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, ogni altra forma di finanziamento o strumento di supporto al credito (debito subordinato compreso), partecipazioni azionarie (comprese quelle a favore di banche, Istituti nazionali di promozione, piattaforme di investimento);
  4. d)finanziamenti e garanzie concesse da BEI a FEI per sottoscrivere prestiti, garanzie, controgaranzie, od ogni altra forma di finanziamento o strumento di supporto al credito, strumenti di mercato dei capitali, partecipazioni azionarie (comprese quelle a favore di banche, Istituti promozionali, Fondo);
  5. e)garanzia di BEI a banche, Istituti nazionali di promozione, piattaforme di investimento a fronte di controgaranzie di garanzia UE, finalizzata “a conseguire alleggerimento dei requisiti patrimoniali”

BEI chiede che tutte le spese inerenti a FEIS siano a carico dei beneficiari delle operazioni di finanziamento ed investimento, senza che nessuna spesa amministrativa o di altra natura sostenuta al riguardo sia coperta dal bilancio UE

Se BEI concede a FEI, per conto di FEIS, finanziamenti o garanzie assistite da garanzia UE, tali spese sono sostenute dal bilancio UE per la parte non coperta dalla remunerazione, entrate, recuperi ed altri pagamenti ricevuti da FEI.

Stati membri possono ricorrere ad ogni tipo di finanziamento UE per contribuire al finanziamento di progetti, in cui BEI (direttamente o tramite FEI) investe, avvalendosi di garanzia UE, purché questi siano ammissibili ed in linea con gli obiettivi dei pertinenti strumenti finanziari di UE e FEIS. Tali strumenti finanziari sono concessi, acquisiti o ammessi a beneficiare di garanzia UE, se finanziamento di BEI/FEI è concesso in base ad un accordo di finanziamento, o ad un’operazione sottoscritta/stipulata da BEI/FEI non segnalata od annullata

Commissione UE può adottare atti delegati per: individuare il quadro di valutazione degli indicatori che il Comitato deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente; fissare punteggio minimo (BEI può chiedere a Commissione di autorizzare un punteggio inferiore se nella valutazione globale il Comitato constata che operazione “ovvierebbe a rilevante carenza del mercato o presenterebbe elevato livello di addizionalità”)

Decisioni che autorizzano l’impiego di garanzia UE sono pubbliche e ne riportano la motivazione (in particolare evidenziano rispetto di “addizionalità” e quadro di valutazione degli indicatori). Quadro di valutazione del Comitato per definire l’ordine di priorità nell’utilizzo della garanzia UE (operazioni con punteggio e valore aggiunto maggiore) è reso pubblico dopo la firma del progetto (escluse le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, inviate eventualmente da BEI al Parlamento UE, su richiesta di questo). BEI, 2 volte all’anno, invia al Parlamento, Consiglio e Commissione UE elenco delle decisioni prese dal Comitato con i quadri di valutazione connessi.

BEI, eventualmente in cooperazione con FEI, presenta a:

  1. a)Commissione UE una relazione semestrale su operazioni di finanziamento ed investimento di BEI, in cui evidenziare: rispetto delle condizioni per impiego della garanzia UE; indicatori di rendimento; dati statistici (finanziari e contabili), anche aggregati, relativi ad ogni operazione di finanziamento/investimento di BEI. Una volta/anno relazione riporta anche informazioni su ostacoli incontrati da BEI nell’eseguire gli investimenti di cui al  1017/15. A seguito di ciò entro 30/6/2018 (poi ogni 3 anni), Commissione pubblica una relazione sull’impiego di garanzia UE e sul funzionamento del Fondo di garanzia;
  2. b)Parlamento europeo e Consiglio una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento/investimento, effettuate contenente:

1)       valutazione delle operazioni di finanziamento ed investimento BEI a livello di operazione, settore, Paese, Regione, obiettivi perseguiti

2)       valutazione del valore aggiunto conseguito; mobilitazione delle risorse del settore privato; risultati stimati ed effettivi; impatti ottenuti con operazione di finanziamento ed investimento BEI realizzate

3)       valutazione della misura, in cui le operazioni in questione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi generali del Reg. 1017/15, inclusa la valutazione del livello di investimento FEIS nel settore della ricerca, sviluppo, innovazione, trasporti, telecomunicazione, infrastrutture ed efficienza energetica

4)       valutazione circa il rispetto delle condizioni per l’impiego della garanzia UE, evidenziando gli indicatori fondamentali di rendimento

5)       valutazione degli effetti sui posti di lavoro ottenuti mediante realizzazione dei progetti sostenuti con FEIS

6)       descrizione dei progetti per cui il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei (FEI) si combina con il sostegno FEIS, specificando l’importo dei contributi provenienti da ogni fonte

7)       importo finanziario trasferito al beneficiario e valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento ed investimento BEI

8)       valutazione del valore aggiunto determinato dalle operazioni di finanziamento ed investimento BEI, con relativo rischio aggregato associato a tali operazioni

9)       informazioni su perdite, rendimenti, importi recuperati ed eventuali altri pagamenti ricevuti a seguito dell’attivazione di garanzie UE

10)    relazioni finanziarie inerenti ad operazioni di investimento realizzate da BEI sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente

  • Polo Europeo di Consulenza su Investimenti (PECI) offre assistenza tecnica per: individuare, preparare e sviluppare progetti di investimento e finanziamento nella UE (in particolare in merito a: efficienza energetica e mobilità urbana; clima; economia circolare; settore digitale); utilizzare strumenti finanziari innovativi; ricorrere a partenariati pubblico privati; fornire informazioni su aspetti pertinenti al diritto UE. Azioni attuate tenendo conto delle specificità di Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati e della situazione nei diversi settori. PECI fornisce assistenza mediante:

1)      sportello unico a disposizione di Autorità e soggetti promotori di progetti pubblici e privati (comprese Banche ed Istituti nazionali di promozione, Fondi di investimento, Entità pubbliche regionali o locali)

2)      sfruttamento delle conoscenze locali per concorrere a conseguire l’obiettivo della diversificazione settoriale e geografica di FEIS, aiutando BEI, banche, Istituti nazionali di promozione a strutturare le domanda di sostegno FEIS ai fini della creazione e sviluppo delle operazioni di investimento (in primo luogo nelle Regioni meno sviluppate ed in transizione)

3)      messa a disposizione di una piattaforma per scambi e condivisione di competenze nello sviluppo dei progetti

4)      fornitura di consulenza per: istituzione di piattaforme di investimento (in particolare transfrontaliere e macroregionali, che interessano più Stati membri e/o Regioni); combinazione di altre fonti di finanziamento UE (v. Fondi strutturali UE, Horizon 2020) con FEIS

5)      sfruttamento del potenziale esistente (anche tramite piattaforme di investimento) in termini di attrazione dei finanziamenti a favore dei progetti di piccole dimensioni

6)      sostegno volto a promuovere operazioni che coinvolgono 1 o più Stati membri o Paesi Terzi

Al fine di facilitare una distribuzione geografica ampia dei suddetti servizi nella UE e sviluppare capacità e competenze a livello locale al riguardo di FEIS, si assicura una presenza locale di PECI (in particolare negli Stati membri o Regioni che incontrano difficoltà ad elaborare progetti FEIS). Per conseguire tali obiettivi, PECI:

1)       si avvale delle competenze di BEI, Banche od Istituti nazionali di promozione, Autorità di gestione dei Fondi strutturali UE. Al riguardo Commissione concludecon BEI un accordo per attuazione di PECI, contenente disposizioni sui finanziamenti di PECI in BEI

2)       collabora con altri prestatori di servizi a livello UE, nazionale e regionale, anche in forma di partenariato contrattuale

3)       coopera con banche, Istituti nazionali di promozione, Istituzioni finanziarie internazionali, Autorità di gestione aventi competenze significative  nelle materie di PECI, anche in forma di partenariato contrattuale. PECI si adopera per concludere almeno 1 accordo per Stato membro con tali soggetti. Negli Stati membri dove non esistono banche o Istituti nazionali di promozione, PECI fornisce consulenza per favorirne la creazione

BEI propone ai promotori di progetti (in primo luogo progetti di piccola scala) di sottoporli a PECI, al fine di migliorarne la preparazione e/o permettere di raggrupparli in piattaforme di investimento. BEI informa soggetti promotori se progetto è ammesso a finanziamento o impossibilità di inserimento (nonostante la sua validità) nel portale dei progetti di investimento UE a causa della penuria dei finanziamenti disponibili

Entro 1 Settembre di ogni anno, a partire dal 2016, BEI presenta una relazione al Parlamento europeo, Consiglio, Commissione sui servizi forniti da PECI e gestione del suo bilancio, comprendente informazioni sui diritti riscossi e loro utilizzo

  • Portale dei progetti di investimento europei (PPIE), inteso come banca dati sui progetti UE in corso e futuri, accessibile al pubblico. Stati membri possono contribuire alla costituzione e gestione di PPIE. I promotori di progetti privati versano diritti (non rimborsabili) per l’inserimento dei loro progetti in PPIE. I diritti riscossi costituiscono entrate con destinazione specifica esterna su PPIE

BEI invia ogni anno a Commissione e Corte dei Conti (eventualmente in collaborazione con FEI per le proprie spese), informazioni in merito a:

1)       valutazione del rischio di BEI e FEI, nonché classificazione delle operazioni di finanziamento ed investimento

2)       obbligo finanziario esistente per UE, derivante dalle garanzie UE prestate per operazioni di finanziamento ed investimento BEI, ripartite per singola operazione

3)       totale dei profitti e perdite derivanti dalle operazioni di finanziamento ed investimento BEI in portafoglio

4)       ogni altra informazione necessaria per assolvere agli obblighi riguardanti il Reg. 1017/15

Commissione invia al Parlamento europeo, Consiglio e Corte dei Conti:

1)       entro 31 Marzo informazioni su andamento del Fondo di garanzia;

2)       entro 31 Maggio relazione sulla gestione del Fondo garanzia nell’anno precedente, inclusa valutazione su: adeguatezza del livello del Fondo di garanzia rispetto ad importo obiettivo (necessità di reintegrarlo); posizione finanziaria del Fondo garanzia a fine anno; flussi finanziari intervenuti durante l’anno precedente; operazioni rilevanti eseguite; gestione finanziaria, prestazioni e rischio del Fondo di garanzia al termine dell’anno

Corte dei Conti accede a documenti ed informazioni necessarie alla revisione contabile di FEIS e dei Fondi di garanzia UE.

BEI, FEI, intermediari finanziari relativamente alle operazioni di finanziamento ed investimento non possono sostenere alcuna attività esercitata a fini illeciti (riciclaggio, terrorismo, criminalità organizzata, frode, evasione fiscale, corruzione), o lesiva degli interessi UE, ed informano OLAF di qualunque sospetto al riguardo. OLAF svolge indagini (inclusi accertamenti in loco) al fine di: tutelare gli interessi finanziari UE; stabilire esistenza o meno di attività illecite in relazione alle operazioni di finanziamento ed investimento di cui al Reg. 1017/15. OLAF invia le informazioni raccolte allo Stato membro. Se attività illecite sono dimostrate, BEI procede al recupero delle somme versate, e ad escludere l’operazione dal finanziamento/investimento

Commissione UE ha il potere di adottare atti delegati per 5 anni, a partire dal 4/7/2015, elaborando al riguardo una relazione da inviare 9 mesi prima della scadenza. Delega prorogabile di altri 3 anni, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio, da inviare almeno 3 mesi prima della scadenza. Delega può essere revocata in ogni momento, con effetti decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione su G.U.CE, senza pregiudicare la validità degli atti delegati emanati, di cui la Commissione è tenuta ad informare subito il Parlamento Europeo e Consiglio, che possono sollevare obiezioni entro 1 mese (Ammessa proroga di 1 mese). Atto delegato entra in vigore se nessuna obiezione sollevata entro tale termine

Entità aiuto:

FEIS sostiene accesso ai finanziamenti e agli investimenti promossi dalle imprese con meno di 3.000 dipendenti (priorità per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione con meno di 499 dipendenti)

Istituito Fondo di garanzia UE che costituisce una riserva di liquidità, con cui pagare BEI in caso di attivazione di garanzia UE. Fondo è alimentato con: contributi provenienti da bilancio UE; rendimenti ottenuti da risorse del Fondo generale investite; importi recuperati da debitori insolventi (servono a riportare garanzie UE ad ammontare iniziale del Fondo); entrate ed altri pagamenti ricevuti da UE in base ad accordo su FEIS. Risorse annuali del bilancio generale UE volti ad alimentare Fondo sono autorizzate da Parlamento Europeo e Consiglio e gestite direttamente da Commissione ed impiegate per raggiungere livello atto a rispettare almeno 35% degli obblighi totali di garanzia UE.

Importo complessivo dei pagamenti effettuati da bilancio UE nell’ambito del Fondo di garanzia non può superare i 26.000.000.000 €, di cui parte assegnata da BEI a sostenere il finanziamento o le garanzie FEI.

A partire da 1/7/2018 se l’attivazione della garanzia UE fa scendere il livello del Fondo sotto 50% dell’importo-obiettivo o, sulla base di una valutazione del rischio da parte della Commissione, si ipotizza che questo possa scendere sotto tale livello entro 1 anno, la Commissione presenta una relazione sulle misure eccezionali da adottare per ripristinare l’integrità del Fondo stesso. A seguito dell’attivazione delle garanzie, le risorse derivate al Fondo, che vanno oltre l’importo obiettivo, sono impiegate entro 1/7/2019 per riportare il Fondo garanzia UE ad ammontare iniziale di 26.000.000 €; eventuali importi eccedenti sono versati in bilancio UE (per essere poi riassegnati al Fondo di garanzia), o considerati come un contributo da corrispondere in quote annuali (massimo 3 annia partire dall’esercizio n+1 per ripristinare il Fondo stesso.

Garanzia UE è una garanzia integrale o garanzia di “prima perdita”, calcolata in base al portafoglio (con remunerazione per assunzione dei rischi di portafoglio ripartita tra i contributori, in proporzione alle rispettive quote di rischio) e può essere concessa di “pari passo con altri contributori”. Se BEI fornisce finanziamenti o garanzie a FEI, per l’esecuzione delle operazioni di finanziamento ed investimento BEI, garanzia UE copre integralmente tali finanziamenti o garanzie entro il limite iniziale di 6.500.000.000 €, purché BEI eroghi propri finanziamenti o garanzie per un importo almeno pari a 4.000.000 € (limite elevabile a 9.000.000.000 € purché BEI non sia obbligata a coprire con garanzia l’importo eccedente i 4.000.000 €).

Se BEI attiva la garanzia, UE paga, su richiesta, per ogni operazione di finanziamento/investimento garantita, in conformità all’accordo sottoscritto con questa, subentrando nei diritti di BEI, e delegando alla stessa le procedure di recupero del credito corrispondente ed il rimborso alla UE dell’importo da questa pagato, attingendo dalle somme recuperate

UE contribuisce fino a 31/12/2020 (fino a 20.000.000 €/anno) alla copertura dei costi relativi alle operazioni PECI, purché questi non risultino coperti dallo importo residuo dei diritti riscossi da BEI per servizi prestati da PECI (Diritti usati per coprire i costi connessi alle operazioni e servizi forniti da BEI stessa), che sono posti a carico delle PMI non oltre 1/3 del loro costo (servizi PECI sono gratuiti per promotori di progetti pubblici)

Legge 280/15 stanzia 200.000.000 € per anno 2016, da trasferire su apposito conto corrente di Tesoreria (presso cui possono confluire anche contributi di Amministrazioni statali ed Enti territoriali, comprese le stesse risorse della gestione separata dalla Cassa Depositi e Prestiti spa per la concessione di garanzia di Stato, “onerosa, a prima richiesta esplicita, incondizionata ed irrevocabile” per la realizzazione di piattaforme di investimento ammissibili a FEIS, promosse da Cassa Depositi e Prestiti spa (individuata quale struttura operante come Istituto nazionale di promozione in ambito FEIS, nonché Organismo esecutore degli strumenti finanziari dei Fondi strutturali comunitari SIE), anche avvalendosi dell’apporto finanziario di Amministrazioni ed Enti pubblici e privati

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